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CONSIGLIO
DI STATO, SEZ. V - Ordinanza 28 luglio 2000 n. 3960
- Pres. Iannotta, Est. Baccarini - S.P.A. Wind Telecomunicazione
(Avv.ti . Sartorio e Di Raimondo) c. Comune di Bitonto (Avv.ti Lanno
e Napoli) - (conferma TAR Puglia - Bari, Sez. II, n. 542/2000).
V. la nota di commento dell'Avv. FRANCESCO P. RICCI ("Elettrosmog":
il Consiglio di Stato conferma la necessità del procedimento di
V.I.A. regionale per l'installazione delle antenne di telefonia
cellulare), riportata dopo il testo dell'ordinanza.
Registro
Ordinanze: 3960
Registro Generale: 304/2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
Composto dai Signori:
Pres. Raffaele Iannotta
Cons. Stefano Baccarini Est.
Cons. Pier Giorgio Trovato
Cons. Claudio Marchitiello
Cons. Fabio Cintioli
ha pronunciato la
presente
ORDINANZA
Nella Camera di Consiglio
del 28 Luglio 2000.
Visto l'art. 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971 n. 1034;
Visto l'appello proposto da:
S.P.A.
WIND TELECOMUNICAZIONE
rappresentata e difesa
da: Avv. GIUSEPPE SARTORIO e Avv. LUCA DI RAIMONDO con domicilio
eletto in Roma Via Della Consulta n.50 presso Luca Di Raimondo
contro
COMUNE
DI BITONTO
rappresentato e difeso
da:
Avv.
ANGELO LANNO
Avv. GIUSEPPE NAPOLI
con domicilio eletto
in Roma, Via di Monte Fiore n.22 presso Renzo Cuonzo
Per l'annullamento dell'ordinanza del TAR PUGLIA - BARI, Sezione
II, n. 542/2000, resa tra le parti, concernente la INSTALLAZIONE
DI UNA STAZIONE RADIO BASE PER TELEFONIA CELLULARE ;
Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista l'ordinanza di reiezione della domanda incidentale di sospensione
( Ricorso numero 6304/2000) della esecuzione del provvedimento impugnato
di primo grado;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del COMUNE DI BITONTO;
Udito il relatore Cons. Stefano Baccarini; uditi altresì per le
parti gli avv.ti G. Sartorio, A. Lanno e G. Napoli:
Ritenuto:
Che il precetto del comma 2 dell'art. 2 bis del D.L. 115/97 convertito
nella L. 189/97, che prevede per l'installazione di infrastrutture
opportune procedure di valutazione di impatto ambientale, è autonomo
da quello di cui al comma 1, attinente alla compatibilità con le
norme relative ai rischi sanitari per la popolazione, cui non può
essere ridotto;
Che la valutazione di impatto ambientale è una locuzione tecnico-giuridico
di significato univoco, designante un procedimento presupposto a
quello di rilascio della concessione edilizia, ricollegabile, nella
discrezionalità del legislatore in ordine alla determinazione degli
oggetti, alla competenza regionale di cui al D.P.R. 12/4/1996 ed
alla l. reg. Puglia 20/1/1998 n. 3 (cfr., infatti, nota 26.5.2000
n. 4629 della Regine Puglia sulle procedure di VIA in materia di
impianti e di infrastrutture per la telefonia mobile);
Ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti previsti dall'ultimo
comma del citato art. 21;
P.
Q. M.
Respinge l'appello
(ricorso numero 6304/2000);
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata
presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione
alle parti.
Roma, 28 Luglio 2000
IL PRESIDENTE
(dott. Raffaele Iannotta)
L'ESTENSORE
(dott. Stefano Baccarini)
FRANCESCO
P. RICCI
(Avvocato)
"Elettrosmog":
il Consiglio di Stato conferma la necessità del procedimento di
V.I.A. regionale per l'installazione delle antenne di telefonia
cellulare
Il massimo organo
della Giustizia Amministrativa conferma l'orientamento già espresso
dal Tribunale Amministrativo per la Puglia di Bari con ben cinque
ordinanze cautelari (nn. dal 542 al 546) del 6.4.2000 (v. per tutte
l'ordinanza 6 aprile 2000 n. 542, pubblicata in questa rivista con
nota di Angelo Lanno), in relazione alla necessità che la concessione
all'installazione delle stazioni radio base di telefonia mobile
(o cellulare) sia subordinata alla positiva Valutazione di Impatto
Ambientale dell'opera da parte della Regione.
L'importanza fondamentale di tale pronuncia - che costituisce una
novità assoluta nel panorama giurisprudenziale del Consiglio di
Stato - è ancor più evidente ove si consideri che essa, oltre a
fissare una definitiva chiave di lettura della normativa urbanistica
che fissa i criteri base di assentibilità delle relative "antenne",
ha finalmente posto la parola "fine" ad una frattura interpretativa
appena insorta nel seno dello stesso Tribunale pugliese, tra la
2° Sez. della sede di Bari e la 1° Sez. della sede di Lecce.
Ma andiamo con ordine!
Il Dirigente del settore urbanistico del Comune di Bitonto aveva
negato ben cinque concessioni, chieste dalla Alcatel Italia spa
per conto della Wind Telecomunicazioni spa, per l'installazione
di altrettante stazioni radio base di telefonia cellulare sul territorio
cittadino, tra l'altro sul presupposto che le relative istanze erano
carenti del giudizio di compatibilità ambientale, reso a seguito
di procedura di v.i.a. dell'autorità competente, giusta Legge n.
189 del 1.7.1997.
A seguito di impugnazione delle società richiedenti il T.A.R. Puglia
di Bari, con le ordinanze (che potremmo definire "storiche") innanzi
citate, approvò l'operato del Comune, affermando per la prima volta
che "il procedimento concessorio riguardante la installazione
di stazione delle reti di telecomunicazioni (telefonia mobile) deve
rispettare le regole dettate dalla legislazione di tutela in materia
ambientale ex art. 2 co.1, lett. F), D.P.R. 19/9/97 n. 318, 2 bis
L. 189/97, 4 e 3 L. 249/97 (nella specie non risulta acquisito il
parere ambientale di competenza regionale) ".
In effetti l'art 2 bis cit., introdotto dalla L. 1.7.1997 n. 189
di conversione, con modificazioni, del D.L. 1.5.1997 n. 115 (recante
disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 96/2 CE
in materia di telefonia cellulare), prevede che l'installazione
delle infrastrutture dev'essere necessariamente accompagnata non
soltanto dalla "garanzia" della loro "compatibilità…con le norme
vigenti relative ai rischi sanitari per la popolazione, in particolare
in merito ai campi elettromagnetici da esse generati" (primo comma),
ma anche dalla loro sottoposizione "ad opportune procedure di valutazione
di impatto ambientale" (secondo comma).
Ed in particolare alla valutazione definita dall'art. 3 della Direttiva
85/337/CEE (come sostituito dall'art. 1 della Direttiva 97/11/CEE)
come tesa alla verifica, in modo appropriato e per ciascun caso
particolare, degli effetti diretti ed indiretti di un progetto sui
seguenti fattori: l'uomo, la fauna, la flora, il suolo, l'acqua,
l'aria, il clima, il paesaggio, i beni materiali ed il patrimonio
culturale; nonché sull'interazione tra i fattori innanzi elencati.
In una parola sull'ambiente, quale bene giuridico autonomo che trova:
a) fonte di tutela diretta nella Costituzione, attraverso il combinato
disposto delle disposizioni precettive (artt. 2, 3, 9, 41 e 42)
poste a presidio dell'individuo e della collettività nel suo habitat
economico, sociale e naturale; b) salvaguardia mediante una corretta
gestione del territorio, ispirata a criteri di prevenzione e programmazione
e finalizzata, in ultima analisi, proprio alla preservazione della
salute pubblica.
Di qui l'ovvia conclusione che:
1) la V.I.A., avendo
la precisa finalità di garantire una corretta gestione del territorio,
appartiene alla materia urbanistica (che, secondo la nozione che
ne dà l'art. 80 DPR 24.7.1977 n. 6161, concerne la "disciplina
del territorio, comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi,
normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia
e di trasformazione del suolo, nonché la protezione dell'ambiente")
e che, perciò, non può essere confusa con la mera stima della
compatibilità dei campi elettromagnetici ai valori limite di esposizione
della popolazione di cui al D.M. n. 381/98, operata dai PP. MM.
PP. delle A.U.S.L. competenti per territorio;
2) la titolarità esclusiva della procedura di v.i.a. appartiene
alle regioni, cui gli artt. 4 L. 15.3.1997 n. 59 e 56 D.lgt. 31.3.1998
n. 112 attribuiscono ogni funzione amministrativa relativa alla
protezione ed alla cura degli interessi del territorio, nonché
alla sua promozione, anche mediante adozione di opportune disposizioni,
normative e regolamentari, atte ad incidere sugli strumenti urbanistici
generali e sulle loro varianti per la salvaguardia e la trasformazione
del suolo (ed alla quale -è il caso di aggiungere- è strettamente
connessa l'assistenza sanitaria, intesa come complesso degli interventi
positivi per la tutela e promozione della salute umana (cfr. Corte
Cost. 7.10.1999 n. 382). Tant'è che, sotto quest'ultimo profilo,
sia il citato D.M. n. 381/98 sia il D.P.R. 12.4.1996 (che detta
disposizioni generali in materia di valutazione di impatto ambientale,
senza però recepire l'intera direttiva 85/337/CEE) attribuiscono
ai suddetti enti territoriali compiti attuativi in materia, anche
in ordine all'individuazione dell'organo od organismo delegato
all'istruttoria.
Per di più l'art
2, 1° comma, del D.P.R. 19.9.1997 n.318 (contenete il regolamento
per l'attuazione di alcune direttive comunitarie nel settore delle
telecomunicazioni e promulgato a distanza di appena due mesi dalla
L. n. 189/97, della quale esso -a mente del preambolo- costituisce
la naturale prosecuzione) stabilisce che "l'installazione, l'esercizio
e la fornitura di reti di telecomunicazioni, nonché la prestazione
dei servizi ad esse relativi accessibili al pubblico, sono attività
di preminente interesse generale, il cui espletamento si fonda….f)
sul rispetto della vigente normativa in materia di tutela della
salute pubblica, dell'ambiente e degli obiettivi di pianificazione
urbanistica e territoriale, di concerto con le competenti autorità".
Con ciò confermando non soltanto che la procedura di v.i.a. integra,
insieme alla garanzia di compatibilità sanitaria delle onde elettromagnetiche,
un presupposto necessario (una condizione, quindi) alla concessione
edilizia, ma per di più che la stessa ha un contenuto autonomo e
diverso dalla stima prevista dal 1° comma del famoso art. 2 bis
cit..
Il ragionamento seguito dai Giudici amministrativi baresi, per quanto
riassunto in poche righe, perciò, non fa una piega. Al punto che
la V Sezione del Consiglio di Stato -interessata dalle stesse società
di gestione, soccombenti in primo grado- non ha potuto fare a meno,
con la pronuncia in commento, di confermare le decisioni impugnate,
rimarcando sia l'autonomia del precetto contenuto nel secondo comma
dell'art. 2 bis rispetto a quello del primo comma, "attinente
alla compatibilità con le norme relative ai rischi sanitari per
la popolazione", sia - e, direi, soprattutto - l'univocità del significato
tecnico-giuridico della v.i.a., "ricollegabile, nella discrezionalità
del legislatore in ordine alla determinazione degli oggetti, alla
competenza regionale".
Il Supremo Collegio Amministrativo, però, ha altresì posto fine
- almeno si spera - ad un contrasto interpretativo appena insorto
all'interno dello stesso Tribunale pugliese, tra la sede di Bari
(oramai attestata sul fronte della distinzione tra i due commi dell'art.
2 bis) e la sede di Lecce, la quale, dopo alcuni generici richiami
alla necessità che le installazioni delle antenne di telefonia mobile
siano precedute dai soli accertamenti (condotti dal P.M.P. dell'AUSL)
sull'assenza di nocività delle onde elettromagnetiche per la salute
umana (cfr., tra le tante, ord. 17/19.5.2000 nn.1135 e 1136, nonché
23.3.2000 n. 662), con la recente decisione 6/10.7.2000 n. 1700
(resa cioè appena 22 giorni prima della pronuncia in commento) ha
affermato, senza mezzi termini, che "le opportune procedure di
valutazione di impatto ambientale…sono cosa ben diversa dalla procedura
di V.I.A. contemplata dall'art. 6 della L. 8.7.1986 n.349…e dal
D.P.R. 12.4.1996…,e consistono semplicemente negli accertamenti
sanitari preventivi e successivi all'attivazione degli impianti
in questione spettanti al P.M.P. delle AUSL (al fine di garantire
la compatibilità degli impianti di radio base con tutela sanitaria
della popolazione residente)…".
Nessuna obiezione alla diversità -sottolineata dai Giudici leccesi
- tra le VV.II.AA. previste, in generale, per determinate categorie
di opere e le "opportune procedure" imposte, nello specifico,
dal secondo comma dell'art 2 bis per le stazioni radio base, tutte
ancora da riempire di contenuto, in quanto (a dirla col Consiglio
di Stato) rimesse alla "discrezionalità del legislatore"
regionale (è bene aggiungere).
Tuttavia tale diversità non può condurre alla semplicistica loro
equiparazione agli accertamenti di carattere per così dire "sanitario",
per la semplice ragione che, anche a voler (forzatamente) prescindere
dal ben preciso significato derivante dalla diversa collocazione
sistematica (secondo comma) della disposizione normativa concernente
la "valutazione di impatto ambientale" rispetto alla previsione
della compatibilità elettromagnetica delle onde con la salute pubblica
(primo comma), la tutela dell'ambiente, pur avendo -è ovvio- il
fine ultimo della difesa dell'individuo, non si esaurisce con la
mera soppressione degli effetti nocivi diretti, poiché essa è tesa
a garantire il benessere della popolazione attraverso la salvaguardia
del territorio. Dunque hanno ragione - a nostro avviso - i Giudici
baresi (con l'avallo del Collegio romano) allorché attribuiscono
valenza urbanistica alla procedura di v.i.a. introdotta dall'art.
2 bis, senza confonderla con l'altrettanto necessaria stima di conformità
dei valori elettromagnetici di ciascun impianto di telefonia mobile
ai limiti imposti dal D.M. n. 381/98.
Semmai il problema più complesso posto dal T.A.R. Puglia di Bari,
prima, e dal Consiglio di Stato, poi, si annida nella sorte di tutti
quegli impianti, da tempo già installati ed operanti sul territorio
nazionale, sprovvisti di nulla osta ambientale.
Nonostante la vigenza della norma in parola sin dal mese di luglio
1997, infatti, gran parte (forse tutti) delle antenne di telefonia
mobile impiantati da tre anni a questa parte non risultano affatto
muniti di un provvedimento autorizzativo regionale, del tipo previsto
dall'art. 2 bis, 2° comma, L. n. 189/97, fino ad oggi stranamente
"ignorato" dalle amministrazioni locali. Per cui c'è da chiedersi
quale sorte toccherà loro, posto che, integrando il positivo espletamento
della procedura di v.i.a. una condizione necessaria ed indefettibile
per l'installazione delle s.r.b., i vari Dirigenti comunali (attualmente,
secondo la c.d. legge "Bassanini", responsabili delle concessioni
in essere) avrebbero il dovere di imporre la sanatoria delle opere
"irregolari", potendo le Regioni intervenire mediante adozione del
provvedimento di autotutela di cui all'art. 27 L. 17.8.1942 n.1150,
ancora in vigore.
Tutto questo finché il Parlamento non si deciderà ad approvare la
Legge quadro sulla protezione dai campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici, la quale assegnerà alle Regioni nuovi compiti
di programmazione generale che -stando almeno all'attuale testo
legislativo ancora all'esame della Camera -, pur non eliminando
la procedura di v.i.a. imposta dall'art. 2 bis L. cit., di sicuro
agevolerà le amministrazioni comunali sia nella definizione dei
presupposti per il rilascio delle concessioni all'installazione
delle antenne sia nella connessa attività di controllo, mediante
la prevista individuazione dei siti a minor rischio ambientale e
degli agenti "inquinanti".
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