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Prime pronunce
della giurisprudenza (1986/1997)
9.1. ...sul fronte
del diritto alla salute.
Vi sono alcune pronunce
dei giudici di primo o secondo grado che hanno riconosciuto il pericolo
per la popolazione abitante nei pressi di elettrodotti e sottoposti
a campi elettromagnetici ad altissima tensione come rischio per
la salute tutelata dall’art. 32 della Costituzione.
Il primo ed
esemplare esempio di tali pronunce e' l’ordinanza del Pretore di
Pietrasanta dell'8 novembre 1986 (riportata in sintesi successivamente).
Il Pretore,
nonostante l'ambigua conclusione "il pericolo per la popolazione
è solo ipotetico" (contenuta nella perizia redatta dal C.T.U.
Prof. F. Gamberale - direttore di un istituto Svedese di ricerca
sull'inquinamento elettromagnetico), accoglieva la domanda attrice
confermando l'ordine già impartito all’ENEL di non attivare l'elettrodotto
fino alla sentenza definitiva sulla base del principio secondo il
quale la "semplice possibilità di pericolo per la salute anche
non immediato, impone, comunque l'adozione di misure idonee ad evitare
rischi".
Gran parte
delle pronunce successive sono state fondate sulla tesi opposta
secondo la quale non è sufficiente la mera possibilità di un pericolo
per la salute essendo necessaria la prova nei termini e nei modi
delle prove giudiziarie dell'effettiva esistenza di un pericolo
immininente e irreparabile.
I danni alla
salute sono stati riscontrati nella perizia resa dal C.T.U.(insonnia,
ipertensione, cefalee, emicranie tutte con casi al di sopra della
media), in fase di incidente probatorio, in un importante processo
in corso presso la Pretura penale di Rimini, dove alcuni cittadini
(60), affiancati dal WWF e altre associazioni, hanno denunciato
i rappresentanti dell’ENEL per il reato di "lesioni personali
colpose" (art. 590 C.P.) in relazione ad un elettrodotto ad
alta tensione posto in prossimità di edifici nel comune di Rimini.
Il risultato di questo processo costituirà un precedente incisivo
sul fronte della tutela alla salute dai campi elettromagnetici.
9.2. ...sul fronte
del diritto all'ambiente
Fondamentale, sul
fronte del danno ambientale, è la vittoria ottenuta quando la Corte
di Cassazione (I sez. Civile) con sentenza del 4/10/95-29/3/96 n.2959
(Ricorrente Petroni- resistente ENEL s.p.a.) (riportata integralmente
nelle pagine successive) ha cassato la sentenza della Corte di
Appello di Firenze per la quale : "la diminuzione di valore
degli edifici accertata dalle consulenze tecniche d'ufficio come
conseguenza della perdita della veduta (deterioramento del paesaggio)
non costituiva danno ingiusto risarcibile non esistendo un diritto
del proprietario a conservare la funzione di belvedere che il suo
immobile si trova ed esercitare se non nei limiti (...) della disciplina
civilistica delle distanze".
La massima
della sentenza - stabilendo che "chi fruisce in modo esclusivo,
come il proprietario o il titolare di altro diritto reale, di un
bene inscindibilmente legato alle condizioni ambientali, vanta un
diritto soggettivo alla conservazione di tale ambiente e il relativo
deturpamento, a seguito di imposizione di servitù coattiva di elettrodotto,
va pure indennizzato" - rappresenta una fondamentale risposta
della giustizia (la tutela del paesaggio sancita dall’art. 9 della
nostra Costituzione), a enti come l’ENEL, che col pretesto di perseguire
il pubblico interesse e la pubblica utilità, troppo spesso non si
curano di limitare danni che riguardano tanto il privato quanto,
più in generale, il pubblico, dal momento che la conservazione del
paesaggio, anche sotto il semplice profilo estetico, risponde ad
un interesse della collettività.
9.3. La celebre
pronuncia del Pretore di Pietrasanta dell’8 novembre 1986
Il ricorso aveva
per oggetto l’installazione da parte dell’ENEL di un nuovo elettrodotto
ad altissima tensione (380 KV), che interessava il Comune di Pietrasanta
e altri comuni limitrofi.
Secondo i ricorrenti
il tracciato del nuovo elettrodotto seguiva i tracciati del vecchio,
ma se ne discostava nella realtà e non era sovrapponibile al precedente
in quanto i nuovi piloni erano maggiori e posti in posizioni diverse.
I ricorrenti
erano tutti proprietari o titolari di diritti reali immobiliari
su terreni o fabbricati interessati dal tracciato del nuovo elettrodotto
e, pertanto, lamentavano un notevole aggravamento della servitù
imposta sui loro fondi (sia in ragione dell’aumentata tensione d’esercizio,
sia in ragione delle nuove e diverse modalità che l’esercizio dell’elettrodotto
avrebbe potuto assumere). Motivo determinante risultava, poi, la
possibilità di danni anche gravi alla salute di coloro che risiedono,
o comunque, si trovavano entro l’influenza del campo elettromagnetico
che si sviluppa intorno all’elettrodotto una volta posto sotto la
tensione prevista. A questo proposito i ricorrenti hanno prodotto
una nutrita bibliografia scientifica ed estratti riguardo le analisi
statistiche svolte, anche in ambito europeo, relativi a casi di
danni gravi e malattie derivanti dall’inquinamento elettromagnetico.
I rischi alla salute possono comprendere sia disturbi lievi (vertigini,
affaticamento etc.) sia vere malattie (leucemia, cancro infantile)
che non sono propriamente documentati, ma sono comunque seriamente
ipotizzati da numerosi ricercatori come conseguenza di prolungate
esposizioni ai campi elettromagnetici.
Su questi punti
la parte convenuta ha replicato contestando le affermazioni anche
sulla base di una diversa lettura della medesima letteratura scientifica,
contrastando, quindi, nella dimostrazione che non vi erano specifiche
prove di rischio o di danno e del nesso che le associava a tali
esposizioni e che, i valori previsti come pericolosi sono maggiori
di quelli che avrebbe, a loro avviso, raggiunto l’impianto elettrico
in questione.
Se queste sono
le questioni di fatto rilevate dal giudicante e dalle parti, passiamo
a vedere le questioni di diritto prospettate dalle parti.
Per ciò che
riguarda la questione, sollevata dalla parte convenuta, relativa
alla legittimazione ad agire dei ricorrenti, il giudicante ha riconosciuto
che, in quanto proprietari o titolari di diritti reali essi erano
titolari di un diritto soggettivo costituzionalmente garantito.
Erano, dunque, titolari di una tutela diretta e immediata derivante
non solo dal diritto di proprietà, ma anche e soprattutto dal generale
diritto alla salute come previsto dall’art. 32 Cost.
Sulla base
di queste premesse i ricorrenti hanno chiesto al giudicante l’emissione
di un provvedimento d’urgenza in base all’art. 700 cod. proc. civ.
per la sospensione cautelare del completamento dell’opera o quanto
meno della messa in esercizio della linea, sospendendo l’attivazione
del passaggio dell’energia. L’azione di merito prospettata, ma
non esercitata, riguardava l’inibitoria definitiva delle immissioni
elettromagnetiche derivanti dall’elettrodotto ovvero la dichiarazione
dell’insussistenza di alcuna servitù di elettrodotto per la nuova
linea, fintantoché non fosse stata accertata o dimostrata dall’ENEL
la totale assenza di rischio del danno alla salute per chi si trovi
nella sfera d’influenza del campo magnetico generato dalla linea
stessa.
Mentre la parte
convenuta sosteneva l’impossibilità da parte dei ricorrenti di agire
ex art. 700 c.p.c., in quanto già esistente la linea elettrica,
il giudicante ha posto un problema di qualificazione dell’azione
e ha distinto tra fase cautelare e di merito.
Se nel merito
l’azione (non esercitata) potrebbe essere inquadrata nell’azione
negatoria ex art. 949 c.c. che si realizza nella pronuncia declaratoria
dell’insussistenza del diritto della controparte, e' solo il provvedimento
cautelare ex art. 700 c.p.c. che permette effettivamente la sospensione
dei lavori di costruzione dell’elettrodotto e dell’attivazione delle
linee. La ulteriore motivazione per la richiesta d’inibitoria veniva,
non dalla necessità di prova conclusa e irrefutabile del temuto
pregiudizio, ma soltanto da quella indiziaria della fondatezza di
tale timore. Inoltre, poiché l’inibitoria provvisoria e' sussidiaria
dell’azione di merito, in quanto cerca di anticiparne gli effetti
congelando la situazione al fine di evitare che le conseguenze dell’illecito
continuato o ripetuto si aggravino fino a diventare irreparabili,
il giudice della fase cautelare deve valutare gli stessi presupposti
e ha gli stessi poteri del giudice di merito, sia pure con sommaria
cognizione e ai fini di una decisione interinale.
Per la necessaria
dimostrazione degli alti rischi a cui sono sottoposti gli abitanti
dei paesi in questione, sono state prodotte in giudizio dai ricorrenti
alcune relazioni scientifiche e statistiche relative a casi di malattie
causate dall’esposizione continuata a campi elettromagnetici. Tali
relazioni non sono state accolte dalla parte convenuta come prova
in quanto non dimostrative del nesso di causalità tra la presenza
dell’elettrodotto e i danni alla popolazione.
Nonostante
tale obiezione della parte convenuta, il Pretore di Pietrasanta,
sulla base della documentazione prodotta dai ricorrenti, ordinava
all’ENEL di sospendere i lavori di realizzazione dell’opera e, comunque,
l’attivazione degli impianti fino all’udienza fissata per la comparizione
delle parti. Quel giorno il Pretore si riservava ogni decisione
istruttoria confermando i provvedimenti cautelari già presi: concedeva
alle parti il provvedimento d’urgenza con l’ordine già impartito
all’ENEL di non attivare l’elettrodotto fino alla sentenza definitiva
e assegnava ai ricorrenti 90 giorni per promuovere l’azione per
l’inibitoria di merito a tutela della propria salute. Rinviava l’udienza
per l’azione negatoria e condannava la parte convenuta alle spese
legali.
Il Tribunale
di Lucca tre anni dopo la prima udienza revoca l’ordinanza del Pretore
di Pietrasanta.
9.4. Altre pronunce
rilevanti della giurisprudenza
Corte di Cassazione
- sezioni I civile - sentenza 4/10/1995- 29/3/1996 n.2959
(Presidente
Lipari; Relatore Pignataro; Pm Gambardella; Ricorrente Petroni;
Resistente ENEL s.p.a.)
Risarcimento
del danno - Bellezza ambientale - Diritto soggettivo del proprietario
del bene alla fruizione dell'ambiente - Sussiste .
Servitù coattiva
di elettrodotto - Deturpazione del paesaggio Indennizzabilità al
proprietario. (Rd 11/12/1933 n.1775, art. 123)
Chi fruisce
in modo esclusivo, come il proprietario o titolare di altro diritto
reale, di un bene inscindibilmente legato alle condizioni ambientali,
vanta un diritto soggettivo alla conservazione di
tale ambiente e il relativo deturpamento, a seguito di imposizione
di servitù coattiva di elettrodotto, va pure indennizzato.
Svolgimento
del processo
In relazione
all'imposizione di servitù inamovibile di elettrodotto con linee
di alta tensione i coniugi Valerio Petroni e Lidia Scarselli, comproprietari
del fondo servente sito in località Castello-Belvedere del comune
di Crimignano, convenivano davanti alla Corte d'Appello di Firenze
l 'ENEL con atti di citazione notificati il 23 aprile 1985
e il 23 ottobre 1985 (quest'ultimo dopo l'emissione del decreto
prefettizio di imposizione della servitù in data 28/8/1985), proponendo
opposizione alla stima dell'indennità di asservimento determinata
in £.479.000.
Gli attori
deducevano che la costruzione di un traliccio alto più di quaranta
metri nei pressi della sommità di una collina aveva deturpato l’irripetibile
ambiente collinare ed il paesaggio di particolare pregio compreso
nel territorio dello storico comune di Carmignano , determinando
una notevole riduzione del valore dei due immobili di loro proprietà
insistenti sul fondo asservito e adibito ad abitazione.
Nei due giudizi
poi riuniti l'ente convenuto sollevava alcune eccezioni di rito
e, nel merito, resisteva alla domanda.
Esperita una
consulenza tecnica d'ufficio diretta a stabilire se ed in quale
misura sussistesse la dedotta diminuzione del valore dei predetti
immobili, la Corte adita, con ordinanza del 31/3/1990 in relazione
alla quale gli attori formulavano riserva di impugnazione ai sensi
dell’art. 361 del c.p.c., disponeva la rinnovazione della consulenza
tecnica ed il nuovo consulente riconosceva sussistente una perdita
di valore dei fabbricati ma in misura inferiore a quella calcolata
dal primo consulente.
Posta nuovamente
la causa in decisione , la Corte territoriale , con sentenza del
22/11/1991- 4/4/1992, disattese le eccezioni pregiudiziali sollevate
dall’ENEL, determinava in £.2.487.310 l'indennità dovuta per l'imposizione
della servitù di elettrodotto; ordinava al predetto ente di depositare
la differenza tra tale importo e la somma già depositata con i relativi
interessi legali del 5% dalla data del decreto di asservimento fino
al deposito, con l’aggiunta di un ulteriore interesse del 5% annuo
a titolo di maggior danno ex art. 1224, secondo comma del c.c. dal
24/19/1985 fino alla data di deliberazione della sentenza e, per
il periodo successivo con gli interessi legali al nuovo tasso legale
del 10% stabilito dall'art.1 L.n.353 del 1990;b compensava tra le
parti le spese processuali.
La Corte d'Appello.
Per quanto ancora interessa in questa sede, osservava :
-che per la
determinazione dell'indennità spettante agli attori doveva trovare
applicazione l'art.123 del T.U. 11/12/1933 n.1775 prevalente sull’art.
46 della legge generale sull'espropriazione n.2359/1865 richiamata
dall'entee convenuto
-che non poteva
prendersi in considerazione il preteso danno alla salute dedotto
tardivamente in comparsa conclusionale e collegato alle condizioni
di Petroni, portatore di "pace-maker" e quindi esposto
al pericolo di risentire degli effetti delle variazioni elettromagnetiche ;
-che la diminuzione
di valore degli edifici accertata dalle consulenze tecniche d'ufficio
come conseguenza della perdita di veduta (intesa come deterioramento
del paesaggio e non come limitazione dell'ampiezza della visuale)
non costituiva danno (ingiusto) risarcibile , non esistendo "un
diritto del proprietario a conservare la funzione di belvedere che
il suo immobile si trova ad esercitare se non nei limiti in cui
tale attributo dell'immobile possa trovare soddisfazione nella disciplina
civilistica sulle distanze".
Per la cassazione
di detta sentenza nonché dell'ordinanza del 31/3/1990, i coniugi
Petroni Scarselli hanno proposto un ricorso deducendo due motivi.
L’ENEL ha resistito
con un controricorso e ha proposto ricorso incidentale basato su
un motivo al quale i predetti coniugi hanno resistito a loro volto
con controricorso.
Entrambe le
parti hanno presentato memoria.
Motivi della
decisione.
1. Preliminarmente
deve disporsi la riunione dei due ricorsi ai sensi dell’art. 335
c.p.c.
2. Con il primo
articolato motivo del ricorso principale, denunziando violazione
falsa applicazione degli artt. 121 e 123b del R.D. 11/12/1933 n.1775
in relazione all’art. 360 n.3 del c.p.c., i ricorrenti censurano
la sentenza impugnata per avere escluso l'indennizzabilità del pregiudizio
costituito dalla diminuzione di valore subita dai fabbricati di
loro proprietà per effetto <della costruzione del traliccio di
sostegno delle linee elettriche.
Al riguardo
i ricorrenti osservano : a)che contrariamente a quanto sostenuto
dalla Corte di merito, il potere di fruizione del bene costituito
dall'ambiente può assumere la configurazione di diritto soggettivo
in capo ai proprietari di beni immobili che traggano dall'ambiente
il loro pregio particolare ; b)che in concreto era stato leso
anche il diritto soggettivo ad un ambiente salubre ; c) che
, in ogni stato nella specie non si trattava di risarcire un danno
ingiusto conseguente da attività illecita, ma di tener conto , ai
fini della determinazione dell'indennità di asservimento dovuta
, di ogni diminuzione di valore degli immobili così come previsto
dall’art. 123 del citato T.U. n.1775/1933 ; d)che, in base
a tale norma occorreva considerare anche l'attitudine edificatoria
del terreno; e) che la Corte di merito con l'ordinanza del 31//3/1990,
di contenuto decisorio, aveva riconosciuto l’indennizzabilità dell'indicato
pregiudizio, disponendo una nuova consulenza tecnica solo per la
quantificazione dello stesso , di modo che sul punto si era formato
il giudicato intero.
Il motivo è
fondato nei limiti e sulla base delle considerazioni di seguito
esposte.
Anzitutto va
disattesa la censura sub e), il cui esame ha carattere preliminare
, non potendo riconoscersi all'ordinanza collegiale del 31/3/1990
natura decisoria idonea a dar luogo alla formazione del giudicato
in ordine al riconoscimento dell’indennizzabilità della diminuzione
di valore dei fabbricati per effetto della costruzione del traliccio.
Con l'indicato
provvedimento , infatti, la Corte d 'Appello , rilevato che
il primo consulente tecnico d'ufficio aveva impostato la valutazione
di tale diminuzione di valore solo sulla "propria esperienza
e sensibilità estetica" , dispose la rinnovazione delle indagini
tecniche al fine di accertare l'eventuale esistenza di detto pregiudizio
nei termini lamentati dagli attori "sulla base di parametri
ancorati a dati obiettivi , suscettibili di riscontro" .
La Corte, pertanto,
emise un provvedimento ordinatorio, come tale non impugnabile con
ricorso par cassazione inidoneo a pregiudicare la decisione della
causa ai sensi del primo comma dell’art. 177 del c.p.c. e a dar
luogo alla formazione del giudicato.
Anche la censura
sub b) è infondata poiché la sentenza impugnata ha esattamente rilevato
che la questione relativa all'esistenza o meno di danni alla salute
era stata tardivamente dedotta in comparsa dagli attori e dal Thema
decidendum limitato all'accertamento dell'asserita diminuzione di
valore commerciale dei fabbricati ai fini della determinazione dell'indennità
perla imposizione della servitù di elettrodotto ai sensi dell'art.123
del T.U. n.1775/1933.
La censura
sub d), così come formulata , è inammissibile .
La ritenuta
insussistenza del carattere edificatorio del terreno , criticata
dai ricorrenti , costituisce oggetto di un apprezzamento di fatto
, censurabile sotto il profilo del vizio di motivazione (e così
censurato con il secondo motivo di ricorso) ma non sotto il profilo
della violazione di legge .
Infatti , il
vizio di violazione di legge o di falsa applicazione di norme di
diritto, quale motivo di ricorso per cassazione (n.3 dell’art. 360
c.p.c.) ricorre quando si prospetta l'errata applicazione di una
norma ad un fatto sulla cui fissazione non c'è discussione , mentre
quello di omessa insufficiente o contraddittoria motivazione (art.
360 n.5 del c.p.c.) si risolve in una doglianza che investe la ricostruzione
della fattispecie concreta , addebitandosi a questa ricostruzione
di essere stata effettuata in una maniera la cui incongruità emerge
dall'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza
di merito che i due profili sono differenti tra loro e non possono
giustapposti (v. Cass. 18/3/1995 n.3205)
Sono , invece
fondate le censure sopra indicate sub a) e C)
Deve rilevarsi
che la sentenza impugnata ha affermato che la qualificazione dell'azione
come risarcitoria , prospettata dall’ENEL a sostegno dell'eccezione
di incompetenza della Corte d'Appello a giudicare un unico grado
ai sensi dell’art. 19 l.n-865/1971, era infondata dovendo trovare
applicazione nella specie l’art. 123 del citato n.1775/1933 (applicato
in concreto nell'imposizione della servitù con decreto prefettizio
) e rientrando in ipotesi , tra i distinti indennizzi previsti da
detta norma, anche quella inerente alla diminuzione di valore di
tutto o di parte del fondo asservito.
Dopo tale premessa
la Corte di merito già ritenuto di escludere tale diminuzione di
valore derivante dalla perdita di veduta (intesa come deterioramento
del paesaggio) , "mancando la lesione di un diritto e quindi
la lesione di un danno (ingiusto) risarcibile " ; ciò
perché non esisterebbe un diritto del proprietario a conservare
"la funzione di belvedere del suo immobile e perché al rilievo
economico della posizione dell'immobile non corrisponderebbe una
tutela giuridica .
Le conclusioni
alle quali è giunta la Corte d’Appello non sono corrette e non possono
essere , perciò, condivise.
Anzitutto è
inesatta , nella sua assolutezza l'affermazione secondo cui il potere
di fruizione da parte del singolo del bene costituito dall'ambiente
non poterebbe assumere la configurazione di diritto soggettivo.
Deve ritenersi,
invece, come ha posto in rilievo questa suprema Corte (si veda Cassazione
Sez. un. 9/3/1979, n.1463), che l'indicato potere può assumere la
configurazione del diritto soggettivo quando sia collegato alla
disponibilità esclusiva di un bene, la cui conservazione, nella
sua utilità di recare utilità al soggetto , sia inscindibile dalla
conservazione delle condizioni ambientali.
Ciò si verifica
nell'ipotesi di proprietà (o titolarità di altri diritti che assicurino
l'utilizzazione ) di beni immobili i quali traggano dall'ambiente
il loro pregio particolare ( quanto a produttività , ed amenità
o altro) perché in tal caso si determina l'immediata menomazione
del patrimonio del singolo .
Ma soprattutto
non è corretto il riferimento alla mancanza della lesione di un
diritto e quindi di un danno ingiusto non risarcibile , perché nella
fattispecie in esame non si verte in ipotesi di risarcimento da
fatto illecito , ma di determinazione dell'indennità di imposizione
di servitù di elettrodotto ai sensi del più volte citato art. 123
del T.U. n.1775/1933.
La giurisprudenza
di questa suprema Corte, con indirizzo costante (v., tra le altre
, sentenza n.6954/1988 ; n.7217/1986 ; n.4407/1983 ;
n. 1298/1981 ; n. 1668/1980 ; n.187/1979 ; n. 696/1968 ;)
, ha posto in rilievo che la predetta norma prevede e regola distinti
indennizzi dovuti al proprietario del fondo servente in relazione
ai diversi pregiudizi (di carattere economico)che egli può subire :
precisamente quello inerente alla diminuzione di valore di tutto
o di parte del fondo inteso come complessiva entità economica ,
quello riferito all'area assoggettata al transito per il servizio
delle condutture e quello riferito all'area sottratta alla disponibilità
del proprietario medesimo in conseguenza di installazioni fisse
(basamenti, cabine , ecc.).
Ove tali distinti
pregiudizi risultino accertati in concreto l'indennità complessivamente
dovuta va determinata cumulando gli indennizzi spettanti per ciascun
tipo di pregiudizio .
La corte d 'Appello
ha escluso in maniera aprioristica , par mancanza di un diritto
dei proprietari e di un danno ingiusto risarcibile , l'indennizzabilità
del deprezzamento commerciale del fondo ed in particolare dei fabbricati
adibito ad abitazione per effetto della costruzione del traliccio
ed è , pertanto, caduta nella denunciata violazione art. 123 T.U.
n1775/1933
3. Con il secondo
motivo i ricorrenti in via principale denunziano vizio di omessa
, insufficiente e contraddittoria motivazione su puti decisivi della
controversia e lamentano : a)che la Corte d'Appello non abbia
espresso le ragioni del proprio convincimento in ordine alla natura
agricola del terreno asservito ; b)abbia omesso di comprendere
, nella determinazione del giusto indennizzo , l'indennità per l'occupazione
temporanea dei beni prima dell'emissione del decreto di imposizione
della servitù ; c)abbia liquidato un importo modesto a titolo
di maggior danno senza trarre la prova dello stesso dalle regole
di comune esperienza ; d) abbia omesso di motivare la statuizione
di compensazione delle spese di causa.
Il primo profilo
della censura è infondato.
La corte di
merito non è incorsa nel denunziato vizio di motivazione perché
ha affermato di condividere le valutazioni espresse dai consulenti
tecnici d'ufficio in ordine alla natura agricola del terreno , con
ciò con ciò disattendendo i generici rilievi critici fatti dagli
attori per prospettare una diversa destinazione del terreno stesso
e basati su elementi (zona panoramica, esistenza di allacciamenti
ai servizi pubblici) di per sè soli inidonei ad attribuire al terreno
in concreto carattere edificatorio con riferimento al momento dell'imposizione
della servitù.
E' , invece,
fondata la censura sub b).
La Corte territoriale
non ha indicato , infatti , in alcun modo le ragioni per le quali
non ha incluso nella liquidazione dell'indennizzo richiesto dagli
attori anche l’indennità di occupazione temporanea del fondo.
Il parziale
accoglimento del primo motivo di ricorso e della censura da ultimo
indicata determinano l'annullamento della sentenza impugnata con
rinvio ad altro giudice per il riesame in relazione alle censure
accolte. Restano assorbiti gli altri due profili di censura del
motivo di ricorso in esame , attenendo quella sub c) all'accessorio
di un credito ancora da determinare , e quella sub d) alla regolamentazione
delle spese processuali che va effettuata con riguardo all'esito
finale della lite.
4. Con l'unico
motivo del ricorso incidentale condizionato , denunziando violazione
e falsa applicazione dell’art. 46 L.n. 2359/1865 in relazione art.
123 T.U. n1775/1933 anche a seguito delle modificazioni introdotte
con la legge n.247/1974, l’ENEL deduce che la Corte d'Appello avrebbe
errato nel ritenere prevalente la disposizione del citato art. 123
sull’art. 46 della L. n.2359/1865 in funzione del carattere speciale
della disciplina dettata per l'imposizione della servitù di elettrodotto
e del rapporto temporale tra le due norme , omettendo di considerare
che i criteri di valutazione dell'indennità per tale imposizione
sono quelli dettati in generale per tutti i procedimenti di espropriazione
per pubblica utilità e che il citato art. 46 , terzo comma esclude
la risarcibilità del danno in materia di servitù stabilite dalle
leggi speciali.
Il motivo è
infondato.
La determinazione
dell'indennità di imposizione di servitù di elettrodotto deve essere
effettuata ai sensi dell'art.123 T.U. n. 1775/1933 come ha ripetutamente
affermato questa suprema Corte con le sentenze sopracitate.
L'applicabilità
dei criteri di stima per i terreni agricoli introdotti dall’art.
16 della L. n.865/1971 e resi applicabili a tutte le espropriazioni
per pubblica utilità contemplate nella legge n.274/1974 non comporta
l'esclusione della valutazione dei singoli pregiudizi indicati nel
citato art. 123 ed in particolare di quello relativo alla diminuzione
di valore gli immobili conseguente all'imposizione della servitù.
Nè può giovare
all’ENEL il richiamo fatto al terzo comma dell'art.46 della L. n.2359/1865,
secondo il quale le disposizioni dei precedenti commi (che prevedono
la corresponsione di un indennizzo per il danno permanente causato
dall'esecuzione dell'opera di pubblica utilità) non sono applicabili
alle servitù stabilite da leggi speciali. Infatti anche a voler
ritenere in ipotesi applicabile nella specie la norma contenuta
nella legge fondamentale sulle espropriazioni per pubblica utilità
proprio in virtù del terzo comma della norma stessa dovrebbero trovare
applicazione le norme relative alle servitù stabilite dalle leggi
speciali, tra le quali rientra appunto quella dettata dall'articolo
123 del T.U. n.1775/1933.
In conclusione
il ricorso principale merita accoglimento nei limiti sopra indicati
mentre va respinto il ricorso incidentale.
In relazione
alle censure accolte la sentenza impugnata deve essere cassata con
rinvio per nuovo esame ad altro giudice che si designa in diversa
sezione della Corte d 'Appello di Firenze e provvedere anche
sulle spese di questa fase di giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce
i ricorsi. Accoglie per quanto di ragione il ricorso principale
e rigetta quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione
alle censure accolte e rinvia.
Sez. II, sent.
N. 04983 del 15/11/1977, Soc. Metallurgica Napoli
Il provvedimento
amministrativo che, ai sensi dell’art. 108 del R.D. 11 Dicembre
1933 n. 1775 (testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici),
riconosca la pubblica utilità di una linea di trasmissione e distribuzione
di energia elettrica, ed autorizzi un privato all’impianto e all’esercizio
della linea medesima, non comporta di per sé la costituzione di
servitù di elettrodotto a carico dei fondi interessati dall’opera,
né consente che questo effetto si verifichi in conseguenza della
mera occupazione dei fondi stessi da parte di quel privato, occorrendo,
a tal fine, che la servitù stessa nasca in forza di titolo convenzionale
o giudiziale, ovvero di provvedimento espropriativo. In difetto,
pertanto, l’installazione dei fili e dei piloni dell’elettrodotto,
effettuata da detto privato sul fondo altrui, è illegittima e comporta
il diritto del proprietario di conseguire condanna alla rimozione
delle relative opere.
Sez. I, sent.
n. 01811 del 20/2/1991, ENEL c. Del Ponte
L’apprensione
sine titulo di un suolo privato, seguita dalla realizzazione di
un impianto di elettrodotto in carenza sia di autorizzazione dell’autorità
competente (art. 119 del R.D. 11 Dicembre 1933 n. 1775), sia di
dichiarazione di pubblica autorità (art. 115 e 116 del R.D. cit.),
sia di valido asservimento ( in presenza di autorizzazione e declaratoria
di p.u.), non fa sorgere una servitù secondo lo schema dell’occupazione
acquisitiva, non potendo tale figura applicarsi all’acquisto di
diritti reali su cosa altrui, ma dà luogo ad un illecito permanente
da parte dell’ente costruttore o gestore. Pertanto, il titolare
del diritto reale aggredito è legittimato a proporre domanda di
risarcimento sia per il danno sofferto nel quinquennio ( anteriore
alla domanda ) sia per i danni che potranno probabilmente prodursi
in avvenire, e, nel caso in cui all’autore dell’illecita costruzione
succeda un altro soggetto, la domanda di risarcimento del danno
può essere proposta pure nei confronti del successore, essendo quest’ultimo
responsabile per non aver rilasciato il suolo e non aver ripristinato
la legittimità della situazione.
Corte dei Conti
sez. contr. 29-12-1994 , 152/1994
E’ illegittimo
un regolamento governativo emesso ai sensi dell’art. 21.n.537 del
1993, ai fini di semplificare la procedura per la concessione di
costruzione di elettrodotti, nella parte in cui non prevede l’intervento,
con le formalità proprie del concerto, del ministero dell’ambiente
e di quello per i beni culturali per quanto attiene agli interessi
di loro competenza, non essendo sufficiente per la specificità delle
valutazioni da compiere, la partecipazione dei suddetti ministri
alla delibera del consiglio dei ministri che conclude il procedimento.
Pretore - P. Avigliana,
10-05-1988
In un procedimento
d’urgenza, il pretore, richiesto dal ricorrente di provvedimenti
a tutela della salute, che si assume minacciata dalla entrata in
servizio - non imminente, ma prevista in tempi brevi - di un elettrodotto
ad alta tensione, può ordinare al resistente ENEL e all’interveniente
ministero ll. pp. lo spostamento di alcuni tralicci in aree (di
proprietà di terzi) non esposte a problemi d’impatto ambientale,
quando lo spostamento non alteri la struttura complessiva dell’opera
e non comporti costi aggiunti ingenti in rapporto all’insieme dei
capitali impiegati.
Tribunale Amministrativo
Regionale : Lombardia - Milano sez. 02 sent.n. 00613 del 08/10/1992
pres. Bonifacio est. Giordano parti : SIP C/ Comune di Melzo
Urbanistica
Concessione edilizia: Necessità Installazione di traliccio porta
antenna Sussistenza Autorizzazione all’installazione dell’antenna
da parte dell’Amministrazione delle poste e telecomunicazioni Irrilevanza
; Altezza Normativa di p.r.g. prescrivente l’altezza massima delle
costruzioni Antenna radioelettrica di notevole dimensione Vi soggiace.
E’ soggetta a concessione edilizia la realizzazione di un traliccio
porta antenna radioelettrica di altezza pari a 19 metri e con basamento
di 5 metri per lato, trattandosi indubitabilmente di opera che altera
stabilmente lo stato dei luoghi: invero, l’avvenuto rilascio, da
parte dell’Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, dell’autorizzazione
all’installazione, non è idonea a sottrarre il manufatto in oggetto
all’obbligo della concessione edilizia, posto che il provvedimento
in precedenza citato non ha finalità urbanistico-edilizie, bensì
solo quella di verificare ed assicurare che non si verifichino interferenze
nelle frequenze radio. Anche se insiste sul lastrico solare di un
edificio adibito a centrale telefonica, un traliccio porta antenna
di notevoli dimensioni (altezza pari a circa 19 m.)a differenza
dei camini o delle consuete antenne televisive, altera, per la sua
rilevante entità, l’assetto urbanistico circostante ed è pertanto
soggetto al rispetto dei parametri e degli indici edilizi. Rivista
giuridica dell’edilizia, 1993, I, 371
Milano, 19-11-1993
La realizzazione
di un traliccio porta-antenne di notevoli dimensioni (altezza di
circa metri cinquanta, ancorato al suolo su basamento di cemento
di metri sette virgola cinquanta per metri sette virgola cinquanta)
è soggetta a concessione edilizia, atteso l’impatto ambientale e
la trasformazione edilizio-urbanistica che tale opera comporta,
a nulla rilevando né i materiali con i quali la stessa è stata costruita,
né l’assenza di volumi interni utilizzabili.
Consiglio di Stato,
sez . V, 18-03-1991, 280/1991
L’impianto
radiotrasmittente composto da un container, da un’antenna trasmittente
e da una piazzola di atterraggio per elicotteri è soggetto a concessione
edilizia, tenuto conto della presenza di un manufatto destinato
potenzialmente ad esigenze abitative oltre che di alloggiamento
di apparecchiature, stabilmente e durevolmente infisso al suolo
in senso funzionale (nella specie, si è ritenuta l’irrilevanza del
sistema di ancoraggio morbido al suolo e la finalità dichiaratamente
sperimentale dell’impianto).
Consiglio di Stato,
sez . V, 18-03-1991, 280/1991
A mente
dell’art. 7, 2° comma, lett. a , D.L. 23 gennaio 1982, n.9, convertito
nella l. 25 marzo 1982, n.94, le opere costituenti impianti tecnologici
sono assoggettate al regime di autorizzazione gratuita ove asservite
ad edifici preesistenti; deve conseguentemente ritenersi che l’autonomia
strutturale e funzionale degli anzidetti impianti non possa essere
affrancata da qualsiasi tipologia di controllo urbanistico e che,
pertanto, non ricorrendo i presupposti del regime urbanistico semplificato,
sia assoggettata all’ordinario regime della concessione (nella specie,
si è ritenuto che un’antenna radiotrasmittente fosse assoggettata
a concessione edilizia non essendo destinata al servizio di fabbricati
preesistenti).
Consiglio di Stato,
sez. V, 15-12-1986, 642/1986
E’ legittimo
l’ordine di demolizione di alcune antenne trasmittenti emesso per
difetto di concessione di costruzione, non potendosi ritenere che
l’autorizzazione rilasciata dal ministero delle poste in ossequio
alla disciplina delle telecomunicazioni e in appagamento degli interessi
da questa perseguiti possa valere anche a fini urbanistici.
TAR Emilia Romagna
,sez .I [ord.], 16-10-1992, 704
Nel caso
di un provvedimento sindacale che ordina la rimozione di un’antenna
ricetrasmittente per ragioni di inquinamento elettromagnetico, misurato
da competente laboratorio, ove da una successiva verificazione compiuta
dallo stesso laboratorio emerga un forte abbassamento di tale inquinamento
(entro i valori di campo elettrico di venti V/m), sussistono le
condizioni per valutare l’interesse pubblico alla tutela del diritto
alla salute in comparazione con l’interesse imprenditoriale fatto
valere dall’emittente e per individuare il punto di equilibrio tra
i due interessi nella sospensione dell’atto impugnato ordinante
la rimozione, ma condizionatamente al mantenimento delle modalità
di esercizio degli impianti accertato dalla verificazione tecnica
indicata in precedenza.
Corte di Cassazione
Sent. 943 del 17 febbraio 1986 Sez. I - Gianni (avv Formica) c.
A.C.E.A. (avv. Petrocchi) (Rigetta, App. Roma 15 giugno 1981).
Servitù
- Elettrodotto - Proprietario del fondo servente - Indennizzo -
Determinazione - Divieto di estrazione di minerali ex art. 104 D.P.R.
n.128 del 1959 - Diritto all’indennizzo - Onere di prova del proprietario
- Contenuto.
Il proprietario
del fondo assoggettato a servitù di elettrodotto, cui l’art. 123
T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775 riconosce - oltre all’indennità per
la conseguente diminuzione di valore dell’immobile o di una parte
di esso, secondo i generali principi in tema di espropriazioni per
pubblico interesse - in ogni caso anche un indennizzo pari ad un
quarto del valore dell’area di rispetto dei tralicci, può richiedere
di essere indennizzato di diminuzioni di valore ulteriori derivanti
da altri oneri e divieti, come quello estrattivo di sostanze minerali
a distanza inferiore a 20 metri dai sostegni dell’elettrodotto,
previsto dall’art. 104 D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128; peraltro, in
quest’ultimo caso, l’indennizzo non spetta automaticamente e può
essere attribuito solo ove sia dimostrata l’attualità - o comunque
la probabile verificabilità in futuro (in connessione alla natura
del fondo o ad altri dati oggettivi già rilevabili) - degli elementi
causativi dell’ulteriore diminuzione di valore del fondo.
In materia di imposizione
coattiva della servitù di elettrodotto, il provvedimento emesso
dal Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 108 T.U. 11
dicembre 1933 n. 1775, per l’autorizzazione della linea elettrica,
anche quando contiene una dichiarazione di pubblica utilità, rappresenta
solo un atto del procedimento di costituzione della servitù ma non
è esso stesso produttivo dell’effetto costitutivo, che consegue
solo all’atto finale del procedimento, cioè al decreto di espropriazione
(quando non sia scelta la costituzione negoziale o giudiziale);
pertanto, l’illegittimità dell’occupazione di un immobile con l’avvenuta
installazione dell’elettrodotto, per decorso del termine fissato
nel decreto autorizzativo, non è sanata dell’emissione del predetto
decreto ministeriale, né il conseguente diritto del proprietario
dell’immobile al risarcimento del danno trova limite in relazione
al fatto che l’occupante abbia il proposito di spostare altrove
la linea elettrica, quando a tale intento non abbia fatto seguito
la restituzione del bene occupato prima che l’occupazione divenisse
illegittima.
Corte di Cassazione
Sent. 4339 del 27 giugno 1988 Sez. II. A.C.E.A. (avv. Giorgianni)
c. Soc. Simpaty 82 (avv, Losito) (Rigetta, App. Roma 3 luglio 1987).
Servitù
- Elettrodotto - Costituzione coattiva - Rimozione o diversa collocazione
delle condutture - Obbligo del titolare ex art. 122 quarto comma
R.D. n. 1775 del 1933 - Adempimento - Termini - Inosservanza - Conseguenze.
In tema di
costituzione coattiva di servitù di elettrodotto, l’art. 122 quarto
comma R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 impone al titolare della servitù
l’obbligo dell’esercizio della facoltà di innovazione, costruzione
o realizzazione di altro impianto da parte del proprietario del
fondo servente e ciò senza subordinare detta facoltà ad un sindacato
di necessità o di opportunità; tale obbligo non può ritenersi condizionato
neppure alla fissazione di un termine di adempimento, trattandosi
di un obbligo legale connesso alla mera sussistenza del relativo
presupposto, costituito dal mero esercizio della
detta facoltà da parte del proprietario del fondo servente, salvi
i tempi tecnici di compimento della prestazione, con la conseguenza,
in caso di inosservanza per il comportamento dilatorio del titolare
della servitù, della sua responsabilità per i danni che ne siano
derivati al proprietario del fondo servente.
Corte di Cassazione
Sent. 6954 20 dicembre 1988 Sez. I. ENEL (avv. ti Guerra e Paternò)
c. Gaudio ed altro (avv. Di Biase) (Cassa con rinvio, App. Napoli
20 febbraio 1984).
Espropriazione
per pubblica utilità - Occupazione temporanea e d’urgenza - Servitù
di elettrodotto - Irreversibile utilizzazione del fondo - Mancata
autorizzazione dell’ENEL - Conseguenza - Costituzione coattiva della
servitù - Esclusione - Diritto alla riduzione in pristino od al
risarcimento danni - Configurabilità - Prescrizione - Decorrenza.
Espropriazione
per pubblica utilità - Occupazione temporanea e d’urgenza - Servitù
di elettrodotto - Illegittima occupazione del fondo - Danni - Determinazione
- Criterio.
Con riguardo
alla realizzazione di linea elettrica, che non implichi l’acquisto
della proprietà del suolo, ma richieda soltanto l’imposizione coattiva
di servitù di elettrodotto, l’effettiva ed irreversibile utilizzazione
senza titolo del fondo altrui, da parte dell’ENEL, può implicare
compressione delle facoltà di godimento del proprietario, con costituzione
di dette servitù, secondo il principio della cosiddetta occupazione
acquisitiva, solo se l’Ente abbia ottenuto l’autorizzazione alla
costruzione ed all’esercizio della linea stessa ( artt. 108 R.D.
11 dicembre 1933 n. 1775 e 9 D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342), atteso
che tale autorizzazione condiziona la qualificabilità dell’opera
come opera pubblica e, quindi, anche la configurabilità nel suddetto
comportamento di una condotta esplicativa di potestà amministrativa;
in difetto di autorizzazione, il comportamento medesimo si traduce
in un’attività materiale lesiva del diritto dominicale, con i connotati
dell’illecito permanente, con la conseguenza che il privato può
insorgere con domanda di rimozione degli impianti e riduzione in
pristino, ovvero con azione di risarcimento del danno, la cui prescrizione
decorre solo dalla cessazione dell’abusiva occupazione ( che segna
l’esaurirsi dell’illecito permanente).
Al fine della
determinazione del danno per l’illegittima occupazione del fondo
privato con un elettrodotto (così come per la liquidazione dell’indennità
di servitù coattiva d’elettrodotto ai sensi dell’art. 123 R.D. 11
dicembre 1933 n. 1775), non può essere di per sé computata una diminuzione
di valore dell’intero fondo, occorrendo accertare, nel caso concreto,
se ed in quali limiti tale perdita di valore si sia effettivamente
verificata.
Corte di Cassazione
Sent. 2584 del 29 maggio 1989 Sez. III. ENEL (avv. Mazzà) c. Scrillino
ed altri (avv.ti Rossi e Fiorillo) ( Rigetta, App. Reggio Calabria
1° febbraio 1986).
Danni -
Attività pericolosa - Conduttura aerea di energia elettrica - Misure
di salvaguardia ex D.P.R. n. 1062 del 1968 - Inosservanza da parte
dell’ENEL - Danni conseguenti - Responsabilità dell’Ente - Configurabilità
- Condizioni.
Con riguardo
alla gestione di una conduttura aerea di energia elettrica, ancorché
a bassa tensione, l’inosservanza da parte dell’ENEL delle misure
di salvaguardia, specificamente dettate dal regolamento di cui al
D.P.R. 21 giugno 1968 n. 1062 al fine di evitare folgorazioni (
nella specie, distanza minima dai fabbricati, ancorché costruiti
dopo l’installazione dell’elettrodotto), implica la responsabilità
risarcitoria dell’Ente medesimo, per i danni che si pongano in derivazione
causale da detta inosservanza, secondo la previsione dell’art. 2050
Cod.civ., indipendentemente dal fatto che la situazione di pericolo
fosse occulta od avvertibile dal danneggiato, e senza che si possa
fare carico a quest’ultimo di non aver sopperito a tale situazione
con personali cautele od autonome iniziative.
Pretura di Venezia;
Ufficio del GIP; Decreto del 1 marzo 1997 no. 791
Getto pericoloso
di cose - Collocamento pericoloso di cose - Impianto di radiotrasmissione
- Campi elettromagnetici - artt. 674 e 675 cod. pen
Il giudice,
esaminata la richiesta di sequestro preventivo dell’impianto di
radio-trasmissione per 4 sorgenti emittenti, ha motivato la sua
decisione nella valutazione di una situazione di pericolo conseguente
agli elevati valori dei campi elettromagnetici generati dall’impianto
di radiotrasmissione.
Inoltre sulla
base dei recenti studi sulla pericolosità anche dei campi a bassa
frequenza ha ritenuto necessario adottare un provvedimento idoneo
a tutelare quanti, anche occasionalmente, potessero venire in contatto
con i campi elettromagnetici a bassa e bassissima frequenza.
Nella considerazione
dei valori limite fissati in vista della protezione dell’ambiente
e della salute, il giudice ha condannato i convenuti a ridurre entro
quattro mesi la potenza emessa nel rispetto dei dati tecnici dichiarati
per evitare il suddetto ordine di sequestro.
10. Normativa
a tutela del diritto alla salute e del diritto all’ambiente in materia
di alte frequenze
-Risoluzione
Parlamento Europeo del 5/5/94;
-Principio
di cui all'art. 130R del trattato sull'Unione Europea (e il principio
"ALARA" (OMS));
-art. 32 Costituzione
-sul diritto alla salute;
-normativa
sulla sicurezza sul lavoro l.547/55 l. 626/92 e successive integrazioni;
-normativa
urbanistica L.1140/39 e 47/85 e succ. disposiz.;
-normativa
sul sistema radiotelevisivo Legge Mammì n.223/90 e normativa in
itinere ;
-art.700 c.p.c.
provvedimenti d'urgenza;
-normativa
di tutela ambientale v. L. n.431/85;
-323 c.p. sull'abuso
d’ufficio;
-328 c.p. relative
ad omissioni in atti d’ufficio;
-650 c.p. sull'inosservanza
dei provvedimenti dell’autorità (conseguenza di ordinanze sindacali);
-590 c.p. lesioni
personali colpose;
-589 c.p. omicidio
colposo;
-normativa
europea sperimentale approvata dal CENELEC il 30/11/1994 (validità
tre anni)
-D.p.r. 24/07/1977,
n.616.
Art. 81 "Competenze
dello Stato"
Sono di competenza
dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
a)l’identificazione,
nell’esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento di
cui all’art.3 l. n.382 del 1975, delle linee fondamentali dell’assetto
del territorio nazionale, con particolare riferimento all’articolazione
territoriale degli interventi di interesse statale ed alla tutela
ambientale ed ecologica del territorio nonché alla difesa del suolo;
b) (...)
2. Per le opere
da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su
aree del demanio statale l’accertamento della conformità alle prescrizioni
delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le
opere destinate alla difesa militare è fatto dallo stato d’intesa
con la regione interessata.
3. La progettazione
di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse statale
da realizzare dagli enti istituzionalmente competenti per quanto
concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato se difforme
dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici
ed edilizi è fatta dall’amministrazione statale competente d’intesa
con le regioni interessate che devono sentire preventivamente gli
enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi.
Se l’intesa
non si realizza il consiglio dei Ministri può procedere con DPR
su proposta del Ministro competente in difformità degli strumenti
urbanistici sentita la commissione interparlamentare per le questioni
regionali."
(...)
Ult. co. Resta
fermo quanto previsto dalla legge 18/12/1973, n.880, concernente
la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica
e dalla legge 2/8//1975, n.393, relativa a norme sulla localizzazione
delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull’impiego
di energia elettrica e dalla legge 24/12/1976, n. 898, per le servitù
militari".
Artt. 87 e
88 ... che trasferiscono alle regioni le funzioni amministrative
statali in materia di linee e impianti per il trasporto, la trasformazione
e la distribuzione di energia elettrica comunque prodotta avente
tensione comunque non superiore a 150 mila volts al fine di assicurare
:
a) la tutela
della salute e l’incolumità della popolazione ;
b)la compatibilità
ambientale e paesaggistica degli impianti;
c)il rispetto
delle prescrizioni tecniche per la sicurezza e la regolarità di
esercizi e lo snellimento delle procedure per la costruzione di
elettrodotti
-Legge 23/12/1978
n.833 (istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)
E' il fondamento
generale della disciplina giuridica vigente in materia di inquinamento
elettromagnetico.
Art. 4 statuisce
che Con D.P.C.M. su proposta del Ministro della sanità, il Consiglio
sanitario nazionale, sono fissati e periodicamente sottoposti a
revisione i limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni
e i limiti massimi di esposizione relativi ad inquinanti di natura
chimica, fisica e biologica e delle emissioni sonore negli ambienti
di lavoro, abitativi e nell’ambiente esterno.
Legge 8/7/1986
n. 349 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia
di danno ambientale)
L’art.2, "14.
Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità,
propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la fissazione dei
limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e i limiti
massimi di esposizione relativi a inquinamenti di natura chimica,
fisica e biologica e delle emissioni sonore relativamente all'ambiente
esterno e abitativo di cui all'art.4 della L. 23/12/1978, n.833.
La fissazione di tali limiti ove gli stessi siano relativi agli
ambienti di lavoro è proposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente
e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale."
Art. 6 -
"2. In attesa dell'attuazione delle direttive comunitarie
in materia di impatto ambientale (...) le opere in grado di produrre
rilevanti modificazioni dell'ambiente sono individuate con D.P.C.M.
(V. D.P.C.M. 10/8/1988, n.377 - tenere presente che è stato integrato
con il DPR 27/4/92 ("si aggiunge il punto m)"... con il
quale si prevede la V.I.A. anche per elettrodotti)
Art. 6, co.
9 - Qualsiasi cittadino può presentare istanze, osservazioni, o
pareri al Ministro dell'Ambiente e alla Regione nel termine di
trenta giorni dall'annuncio della preventiva comunicazione del progetto
da sottoporre a VIA.
L. R. Piemonte
23/01/1989, n.6 Nuova disciplina in materia di Teleradiocomunicazioni;
Art.1 Per l’installazione
o la modifica di impianti per le teleradiocomunicazioni è necessaria
l’autorizzazione del Presidente della Giunta regionale e l’autorizzazione
edilizia rilasciata dal sindaco.
Art. 3 Detta
autorizzazione può essere rilasciata all’interno o all’esterno del
centro abitato nei comuni privi dello strumento urbanistico mentre
in quelli dotati dello strumento urbanistico in qualunque zona tranne
in quelle in cui sia espressamente vietato dallo strumento stesso.
Deliberazione
della Giunta della regione Piemonte del 11/4/1989 n.173-27990
Ai sensi
della L.R. Piemonte del 23/1/89, n.6, fissa criteri di tutela sanitaria
ed ambientale per il rilascio dell’autorizzazione del Presidente
della Giunta Regionale per impianti di antenne per telecomunicazione;
Art.1 I Titolari
degli apparati per telecomunicazione gamme di frequenza 10 Khz
a 300 Ghz devono presentare domanda indirizzata al Sindaco del Comune
corredata di:
1)dichiarazione
potenza media fornita al sistema irradiante;
2)parere sanitario
rilasciato dalla sezione di fisica sez. sanità pubblica di Ivrea
, salvo il caso in cui le potenze rispettino i limiti previsti nell’art.4;
nell’art.2
tra i vari requisiti richiesti per le domande appare interessante
quello relativo alla presentazione dell’estratto di mappa catastale
sul quale emergono tutti gli edifici presenti e i luoghi di pubblico
accesso in raggio di 300mt. dal punto di installazione .
Art.4 i limiti
indicati al fine del rilascio delle certificazioni sono pari a 20
V/m secondo quanto proposto dalla Commissione interministeriale
istituita dal ministero della sanità CIRCOLARE N.69 del 12/11/82)
Art. 5 prevede
dei periodici riscontri dei livelli di emissioni effettuati dall’USL
in seguito ai quali le aziende hanno tempo 15 giorni per rientrare
nei limiti .
L.R. Lazio
11/09/1989 n. 56 Piano regionale degli insediamenti radiotelevisivi
Finalità: tutelare
la salute della popolazione e salvaguardare il patrimonio ambientale
e naturale nonché il pluralismo nell’informazione.
Piano regionale
dell’emittenza regionale su proposta della Giunta regionale ;
art.3: principi
generali- localizzazione degli impianti al fine di tutelare la salute
pubblica in specifiche aree individuate dai comuni anche in deroga
agli strumenti urbanistici.
b)..
c)progressivo
spostamento delle emittenti radiotelevisive collocate su stabili
di civile abitazione .
-livello massimo
di esposizione delle onde elettromagnetiche 20V/m - densità
di potenza 1W/mq
Frequenze comprese
tra 3 Mhz e 1500 Mhz
art.5 Commissione
tecnica ;
art.6 autorizzazione
installazione o modifica di impianti di emittenza radiotelevisiva:
è subordinata alla autorizzazione della Giunta regionale su proposta
degli assessorati all'urbanistica e sanità previa verifica di concessione
edilizia, del documento comprovante la potenza dell'impianto, della
sussistenza di un certificato istituto pubblico che valuti i valori
di esposizione della popolazione, analisi delle compatibilità elettromagnetiche
delle antenne ;
-l’autorizzazione
è soggetta a revoca in caso di difformità dell’opera rispetto a
quella autorizzata.
Istituita l'anagrafe
delle emittenti presso il servizio radiotelevisivo del Lazio.
-art. 7 (Controlli)
-
...sistema
di monitoraggio fisso e mobile tramite le USL competenti per zona.
II co. Nei
casi nei quali venga riscontrato in una determinata area a seguito
di controlli il mancato rispetto del livello massimo di esposizione
previsto il Presidente della Giunta regionale ovvero il sindaco
del comune territorialmente competente, provvede, ai sensi del comma
dell’art.32 l.23/12/1978, n.833, ad assegnare ad ogni impianto il
valore limite di campo elettrico da non superare in detta area.
Trascorso il termine di 30 giorni il presidente della giunta revoca
l’autorizzazione agli impianti che non abbiano ridotto...
art.8 contributi
fino al 100% per aziende radiotelevisive e comuni che compiano opere
di "razionalizzazione delle emittenti (..)"
Art.9 secondo
comma: la verifica del rispetto dei limiti spetta al sindaco del
comune interessato che si avvale all’uopo del presidio multizonale
di prevenzione competente per territorio. Qualora dalla verifica
risultino superati i limiti massimi di esposizione il sindaco con
propria ordinanza dispone la chiusura delle emittenti ai sensi dell’art.2
L.R. n. 52/1980 o il trasferimento in altro sito.
3. Per gli
impianti collocati su stabili di civile abitazione è necessario
in ogni caso una specifica autorizzazione rilasciata dalla USL competente
previo parere ISPELS (Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza sul lavoro).
Legge R. Abruzzo
del 4/6/91 n.20 Normativa regionale in materia di prevenzione
dell'inquinamento da onde elettromagnetiche
Finalità :
salvaguardare l’ambiente e tutelare la salute
L’installazione
di impianti fissi oppure mobili con potenza immessa in antenna superiore
a 5W per gli impianti fissi (25W per i mobili) è subordinata ad
autorizzazione regionale art.6 ; l’organo di controllo è il
presidio multizonale di prevenzione che procede alla misurazione
bloccando le potenze ai valori massimi possibili... dettagliate
le modalità di misurazione ;
art. 7 limiti
di esposizione per la popolazione: campo 300khz a 3 Mhz 60 V/m
da 3 MHZ a
5 Ghz : 20 V/m densità 1W/mq etc.
Deliberazione
del Consiglio Comunale di Roma n.84 del 27/4/1995
Integrazione
alle N.T.A.(norme tecniche di attuazione)* del P.R.G. per la realizzazione
degli impianti di telefonia cellulare GSM e similari"
*N.T.A. approvate
con delibera 689/79
Premesse ...
che in considerazione
delle numerose istanze pervenute in attuazione della concessione
da parte del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, del servizio
pubblico di radiotelefonia cellulare per la rete GSM è stata rappresentata
da parte della Ripartizione XV - Urbanistica edilizia- l’urgenza
e la rilevanza di definire una normativa che regolamenti l’installazione
delle antenne per tale servizio sia sugli edifici urbani che nelle
aere esterne al centro abitato e nell’agro romano;
-... che data
la necessità di una localizzazione articolata (...) in relazione
alla erogazione ottimale del servizio pubblico è opportuno consentire
l’installazione dei suddetti manufatti in tutte le zone del vigente
P.R.G. purché siano rispettate le esigenze di tutela ambientale
dei monumenti e delle aree archeologiche oltre alla normativa statale
e regionale sugli impianti ricetrasmittenti con particolare riguardo
alla sicurezza e alla salute pubblica;
-che in tal
senso si ritiene di dover integrare l’art. 3 norme tecniche di attuazione
del vigente piano regolatore con il seguente paragrafo:
23)In tutte
le zone del P.R.G. è consentita l’installazione di antenne ricetrasmittenti
per l’erogazione del servizio pubblico di telefonia cellulare o
di impianti per servizi similari purché siano rispettate le esigenze
di tutela ambientale, dei monumenti e delle aree archeologiche oltre
alla normativa statale e regionale sugli impianti ricetrasmittenti
con particolare riguardo alla sicurezza e alla salute pubblica.
Le installazioni
sugli edifici esistenti, che potranno prevedere anche il riuso di
eventuali volumi tecnici dismessi o non più funzionali alle esigenze
degli immobili dei quali sono pertinenza, in relazione a quanto
stabilito nella deliberazione del Consiglio comunale n. 295 del
26/7/91, saranno soggetti ad autorizzazione edilizia ove
di dimensioni simili a quelli assentibili ai sensi della legge 94/82
e successive modificazioni;
Ai fini di
detta autorizzazione è competente la XV Ripartizione previo obbligatorio
parere dell’ufficio sanitario competente (USL RMA) alla valutazione
dei campi elettromagnetici ovvero istituto pubblico che attesti
la conformità degli impianti alle direttive CEE.
L’installazione
dei suddetti manufatti dovrà risultare compatibile con le esigenze
della tutela paesaggistica, monumentale e delle zone archeologiche
nell’osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari
in materia e riportare la preventiva autorizzazione degli enti preposti
alla tutela degli eventuali vincoli esistenti. Dovrà in particolare
essere assicurata in sede di localizzazione e progettazione, la
salvaguardia della godibilità dei monumenti e delle aree di particolare
pregio con riferimento anche ai correlati effetti prospettici.
Le installazioni
di antenne su aree libere pubbliche o private e le relative recinzioni
e pertinenze tecnologiche saranno soggette al rilascio di concessione
edilizia previo parere dall'U.S.P.R. in relazione ad eventuali programmi
e piani urbanistici in via di adozione od attuazione.
L’installazione
dei suddetti manufatti dovrà risultare compatibile con le esigenze
della circolazione stradale, della tutela paesaggistica monumentale
e delle zone archeologiche dell’osservanza delle vigenti disposizioni
di legge regolamentari in materia e riportare la preventiva autorizzazione
degli enti preposti alla tutela degli eventuali vincoli esistenti.
Dovrà in particolare
essere assicurata, in sede di localizzazione e progettazione la
salvaguardia della godibilità dei monumenti e delle aree di particolare
pregio con riferimento anche ai correlati effetti prospettici.
E’ obbligatorio
inoltre acquisire negli atti istruttori il parere dell’ufficio sanitario
competente alla valutazione dei campi elettromagnetici ovvero la
certificazione di un’istituto pubblico competente in materia che
attesti la conformità degli impianti alle direttive CEE.
In considerazione
della durata temporale della concessione ministeriale il richiedente
dovrà inoltre sottoscrivere per gli impianti da realizzare sulle
aree libere atto unilaterale d’obbligo alla rimozione dell’impianto
e al ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese entro
tre mesi dalla scadenza della concessione ministeriale (...).
Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio (Sezione Prima)
- Mario Egidio SCHINAIA, Presidente;
- Giuseppe MINICONE Consigliere;
- Lucia TOSTI, Consigliere;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 1996-.
Visto l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034
Visto il ricorso n. 9070/96 proposto dal CODACONS - Coordinamento
delle Associazioni per la difesa dell'Ambiente e dei Diritti degli
Utenti e Consumatori in persona del presidente p.t. avv. Giuseppe
Lo Mastro che agisce anche in proprio, rappresentato e difeso dall'avv.
prof. Carlo Rienzi unitamente all'avv. Giuseppe Lo Mastro (limitatamente
a se stesso) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo,
in Roma., viale delle Milizie, 9.
Visto il ricorso
n.8386/96 proposto dal Condominio di Corso Vittorio Emanuele
II n.184, in persona dell'Amministratore p.t. Rag. Andrea Finizio,
rappresentato e difeso dal dott. proc. Massimo Pallini ed elettivamente
domiciliato nel suo studio in Roma, via Orazio, 3.
Contro
- il
Ministero delle Poste e Telecomunicazioni in persona del Ministro
P.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;
e nei
confronti
- della
OMNITEL PRONTO ITALIA S.p.A., in persona del suo procuratore speciale,
dott. Proc. Fabio Macaluso, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Maurizio Brizzolari e Salvatore Di Pardo ed elettivamente domiciliata
presso lo studio del primo in Roma, alla Via Archimede, 97.
per l'annullamento
previa
sospensione dell'esecuzione
del
decreto 27 marzo 1996 del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
con i1 quale sono stati dichiarati urgenti i lavori e le opere concernenti
l'installazione e l'attuazione di una stazione radio base GSM da
parte della Soc. Omnitel.
Visti gli atti
e documenti depositati con i ricorsi;
Vista la domanda
di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata
in via incidentale dalle parti ricorrenti;
Visto l'atto
di costituzione in Giudizio dell'Avvocatura Generale dello
Stato e della società controinteressata;
Udito il relatore,
Cons. G. Minicone e uditi altresì per le parti ricorrenti l'avv.
C. Rienzi e l'avv. Pallini, gli avv.ti Di Pardo e Brizzolari per
la società Omnitel e l'avvocato dello Stato di Carlo;
Considerato,
in sede di sommaria delibazione:
che appare
fondata la doglianza di insufficiente istruttoria al fini della
emanazione del provvedimento impugnato, posto che il Ministero delle
Poste e delle Telecomunicazioni, nel decretare la pubblica utilità,
urgenza e indifferibilità delle opere concernenti l'installazione
della stazione radio base sul terrazzo dell'edificio di Corso Vittorio
Emanuele II, 184 in Roma, non poteva esimersi dal verificare, nell'apprezzamento
globale dell'interesse pubblico (nel quale è compresa anche la tutela
della salute, ove suscettibile di essere potenzialmente compromessa
dalla realizzazione dell'opera) che fosse stata acquisita la "specifica
autorizzazione rilasciata dall'Unità Sanitaria Locale territorialmente
competente, previo parere dell'Istituto Superiore per la Prevenzione
e la Sicurezza del Lavoro (I.S.P.E.S.L.)" di cui all'art. 9,
comma III L. Reg. Lazio 1 1.9.1989. n. 56;
Ed invero,
in assenza di una normativa specifica in ordine alla installazione
delle stazioni radio base per telefonia cellulare, sembrano doversi
ritenere applicabili le prescrizioni della legge regionale suddetta,
che prende in considerazione, (sia pure in relazione, all'epoca,
ai soli impianti di emittenza radiotelevisiva) l'esposizione alle
onde elettromagnetiche per il campo di frequenze compreso tra i
3MHZ e i 1500 MHZ, nel quale si colloca anche la telefonia cellulare
GSM, stabilendo particolari adempimenti ove gli impianti siano collocati
su stabili di civile abitazione ed imponendo, oltretutto, (cfr.
art. 6 lett d) "l'analisi delle compatibilità elettromagnetiche
tra le antenne facenti parte dello stesso sistema e tra il sistema
di tutte le altre antenne presenti nella fascia di installazione";
Considerato,
altresì, che a seguito degli accertamenti disposti da questa Sezione,
lo stesso I.S.P.E.S.L. si è pronunciato nel senso che il livello
di campo elettrico globale nel sito di installazione dell'impianto
di cui è causa, ancorché inferiore al limite di campo elettrico
vigente nella Regione Lazio, risulta essere un livello significativo
di inquinamento, da tenere in particolare considerazione in relazione
ad un'esposizione inconsapevole e cronica o comunque a carattere
continuato delle persone interessate, in un ambiente di vita residenziale",
richiamando in proposto la Risoluzione del Parlamento Europeo del
5.5.94, che impone di limitare l’esposizione alla radiazione elettromagnetica
a livello tanto basso quanto ragionevolmente possibile.
Vista la relazione
dell'I.S.S., il quale ha, invece concluso nel senso che non vi sono
elementi per ritenere che i campi elettromagnetici emessi dalla
stazione radio base della Società Omnitel installata nell'edificio
in Corso Vittorio Emanuele II, 184 a Roma, costituiscono un rischio
per la salute dei cittadini. Ciò in riferimento sia alle normative
protezionistiche internazionali che questo Istituto ritiene del
tutto adeguate alle attuali conoscenze scientifiche, sia alla legge
regionale n. 56/89 della Regione Lazio.
Viste le relazioni
di controdeduzioni del ricorrente CODACONS e della resistente OMNITEL.
Vista, altresì,
la relazione clinica depositata dallo stesso CODACONS, relativa
ad una persona residente nello stabile ove è installato l’impianto,
che pone in probabile correlazione talune manifestazioni morbose
rilevate con l'attivazione dell'impianto stesso.
Ritenuto che,
avuto riguardo alla sussistenza degli elementi di fumus boni juris,
attinenti al rituale svolgimento del procedimento, nella difformità
tra le conclusioni tecniche di istituzioni pubbliche (ISPESL E ISS)
e in presenza di documentazione di parte attestante possibili relazioni
tra pregiudizi alla salute subiti in concreto e l'attivazione degli
impianti, debba cautelarmente ritenersi prevalente l'interesse primario
alla salute rispetto ad ogni altro interesse giuridicamente protetto,
con conseguente sospensione interinale dell'atto impugnato.
Ritenuto, altresì,
in relazione a dubbi prospettati dall'OMNITEL sulla interpretazione
delle precedenti ordinanze cautelari temporaneamente adottate da
questa Sezione, di dover puntualizzare che la misura cautelare ha
ad oggetto non solo la realizzazione delle opere, ma anche la loro
attivazione.
P. Q. M.
il
Tribunale Amministrativo Regionale dei Lazio (Sezione Prima)
ACCOGLIE la
suindicata domanda incidentale di sospensione al sensi e per gli
effetti di cui in motivazione.
La presente ordinanza
sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria
della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti e
all'Istituto Superiore di Sanità e all'Istituto Superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro.
Roma, 18
dicembre 1996
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