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Prime pronunce della giurisprudenza (1986/1997)

9.1. ...sul fronte del diritto alla salute.

Vi sono alcune pronunce dei giudici di primo o secondo grado che hanno riconosciuto il pericolo per la popolazione abitante nei pressi di elettrodotti e sottoposti a campi elettromagnetici ad altissima tensione come rischio per la salute tutelata dall’art. 32 della Costituzione.
Il primo ed esemplare esempio di tali pronunce e' l’ordinanza del Pretore di Pietrasanta dell'8 novembre 1986 (riportata in sintesi successivamente).
Il Pretore, nonostante l'ambigua conclusione "il pericolo per la popolazione è solo ipotetico" (contenuta nella perizia redatta dal C.T.U. Prof. F. Gamberale - direttore di un istituto Svedese di ricerca sull'inquinamento elettromagnetico), accoglieva la domanda attrice confermando l'ordine già impartito all’ENEL di non attivare l'elettrodotto fino alla sentenza definitiva sulla base del principio secondo il quale la "semplice possibilità di pericolo per la salute anche non immediato, impone, comunque l'adozione di misure idonee ad evitare rischi".
Gran parte delle pronunce successive sono state fondate sulla tesi opposta secondo la quale non è sufficiente la mera possibilità di un pericolo per la salute essendo necessaria la prova nei termini e nei modi delle prove giudiziarie dell'effettiva esistenza di un pericolo immininente e irreparabile.
I danni alla salute sono stati riscontrati nella perizia resa dal C.T.U.(insonnia, ipertensione, cefalee, emicranie tutte con casi al di sopra della media), in fase di incidente probatorio, in un importante processo in corso presso la Pretura penale di Rimini, dove alcuni cittadini (60), affiancati dal WWF e altre associazioni,  hanno denunciato i rappresentanti dell’ENEL per il reato di "lesioni personali colpose" (art. 590 C.P.) in  relazione ad un elettrodotto ad alta tensione posto in prossimità di edifici nel comune di Rimini.  Il risultato di questo processo costituirà un precedente incisivo sul fronte della tutela alla salute dai campi elettromagnetici.

9.2. ...sul fronte del diritto all'ambiente

Fondamentale, sul fronte del danno ambientale, è la vittoria ottenuta quando la Corte di Cassazione (I sez. Civile) con sentenza del 4/10/95-29/3/96 n.2959 (Ricorrente Petroni- resistente ENEL s.p.a.) (riportata integralmente nelle pagine successive) ha cassato la sentenza della Corte  di Appello di Firenze per la quale : "la diminuzione di valore degli edifici accertata dalle consulenze tecniche d'ufficio come conseguenza della perdita della veduta (deterioramento del paesaggio) non costituiva danno ingiusto risarcibile non esistendo un diritto del proprietario a conservare la funzione di belvedere che il suo immobile si trova ed esercitare se non nei limiti (...) della disciplina civilistica delle distanze".
La  massima della sentenza - stabilendo che "chi fruisce in modo esclusivo, come il proprietario o il titolare di altro diritto reale, di un bene inscindibilmente legato alle condizioni ambientali, vanta un diritto soggettivo alla conservazione di tale ambiente e il relativo deturpamento, a seguito di imposizione di servitù coattiva di elettrodotto, va pure indennizzato" - rappresenta una fondamentale risposta della giustizia (la tutela del paesaggio sancita dall’art. 9 della nostra Costituzione), a enti come l’ENEL, che col pretesto di perseguire il pubblico interesse e la pubblica utilità, troppo spesso non si curano di limitare danni che riguardano tanto il privato quanto,  più in generale, il pubblico, dal momento che la conservazione del paesaggio, anche sotto il semplice profilo estetico, risponde ad un interesse della collettività.

9.3. La celebre pronuncia del Pretore di Pietrasanta dell’8 novembre 1986

Il ricorso aveva per oggetto l’installazione da parte dell’ENEL di un nuovo elettrodotto ad altissima tensione (380 KV), che interessava il Comune di Pietrasanta e altri comuni limitrofi.
Secondo i ricorrenti il tracciato del nuovo elettrodotto seguiva i tracciati del vecchio, ma se ne discostava nella realtà e non era sovrapponibile al precedente in quanto i nuovi piloni erano maggiori e posti in posizioni diverse.
I ricorrenti erano tutti proprietari o titolari di diritti reali immobiliari su terreni o fabbricati interessati dal tracciato del nuovo elettrodotto e, pertanto, lamentavano un notevole aggravamento della servitù imposta sui loro fondi (sia in ragione dell’aumentata tensione d’esercizio, sia in ragione delle nuove e diverse modalità che l’esercizio dell’elettrodotto avrebbe potuto assumere). Motivo determinante risultava, poi,  la possibilità di danni anche gravi alla salute di coloro che risiedono, o comunque, si trovavano entro l’influenza del campo elettromagnetico che si sviluppa intorno all’elettrodotto una volta posto sotto la tensione prevista. A questo proposito i ricorrenti hanno prodotto una nutrita bibliografia scientifica ed estratti riguardo le analisi statistiche svolte, anche in ambito europeo, relativi a casi di danni gravi e malattie derivanti dall’inquinamento elettromagnetico. I rischi alla salute possono comprendere sia disturbi lievi (vertigini, affaticamento etc.) sia vere malattie (leucemia, cancro infantile) che non sono propriamente documentati, ma sono comunque seriamente ipotizzati da numerosi ricercatori come conseguenza di prolungate esposizioni ai campi elettromagnetici.
Su questi punti la parte convenuta ha replicato contestando le affermazioni anche sulla base di una diversa lettura della medesima letteratura scientifica, contrastando, quindi, nella dimostrazione che non vi erano specifiche prove di rischio o di danno e del nesso che le associava a tali esposizioni e che, i valori previsti come pericolosi sono maggiori di quelli che avrebbe, a loro avviso, raggiunto l’impianto elettrico in questione.
Se queste sono le questioni di fatto rilevate dal giudicante e dalle parti, passiamo a vedere le questioni di diritto prospettate dalle parti.
Per ciò che riguarda la questione, sollevata dalla parte convenuta, relativa alla legittimazione ad agire dei ricorrenti, il giudicante ha riconosciuto che, in quanto proprietari o titolari di diritti reali essi erano titolari di un diritto soggettivo costituzionalmente garantito. Erano, dunque, titolari di una tutela diretta e immediata derivante non solo dal diritto di proprietà, ma anche e soprattutto dal generale diritto alla salute come previsto dall’art. 32 Cost.
Sulla base di queste premesse i ricorrenti hanno chiesto al giudicante l’emissione di un provvedimento d’urgenza in base all’art. 700 cod. proc. civ. per la sospensione cautelare del completamento dell’opera o quanto meno della messa in esercizio della linea, sospendendo l’attivazione del passaggio dell’energia. L’azione di merito prospettata,  ma non esercitata, riguardava l’inibitoria definitiva delle immissioni elettromagnetiche derivanti dall’elettrodotto ovvero la dichiarazione dell’insussistenza di alcuna servitù di elettrodotto per la nuova linea, fintantoché non fosse stata accertata o dimostrata dall’ENEL la totale assenza di rischio del danno alla salute per chi si trovi nella sfera d’influenza del campo magnetico generato dalla linea stessa.
Mentre la parte convenuta sosteneva l’impossibilità da parte dei ricorrenti di agire ex art. 700 c.p.c., in quanto già esistente la linea elettrica, il giudicante ha posto un problema di qualificazione dell’azione e ha distinto tra fase cautelare e di merito.
Se nel merito l’azione (non esercitata) potrebbe essere inquadrata nell’azione negatoria ex art. 949 c.c. che si realizza nella pronuncia declaratoria dell’insussistenza del diritto della controparte, e' solo il provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. che permette effettivamente la sospensione dei lavori di costruzione dell’elettrodotto e dell’attivazione delle linee. La ulteriore motivazione per la richiesta d’inibitoria veniva, non dalla necessità di prova conclusa e irrefutabile del temuto pregiudizio, ma soltanto da quella indiziaria della fondatezza di tale timore. Inoltre, poiché l’inibitoria provvisoria e' sussidiaria dell’azione di merito, in quanto cerca di anticiparne gli effetti congelando la situazione al fine di evitare che le conseguenze dell’illecito continuato o ripetuto si aggravino fino a diventare irreparabili, il giudice della fase cautelare deve valutare gli stessi presupposti e ha gli stessi poteri del giudice di merito, sia pure con sommaria cognizione e ai fini di una decisione interinale.
Per la necessaria dimostrazione degli alti rischi a cui sono sottoposti gli abitanti dei paesi in questione, sono state prodotte in giudizio dai ricorrenti alcune relazioni scientifiche e statistiche relative a casi di malattie causate dall’esposizione continuata a campi elettromagnetici. Tali relazioni non sono state accolte dalla parte convenuta come prova in quanto non dimostrative del nesso di causalità tra la presenza dell’elettrodotto e i danni alla popolazione.
Nonostante tale obiezione della parte convenuta, il Pretore di Pietrasanta, sulla base della documentazione prodotta dai ricorrenti, ordinava all’ENEL di sospendere i lavori di realizzazione dell’opera e, comunque, l’attivazione degli impianti fino all’udienza fissata per la comparizione delle parti. Quel giorno il Pretore si riservava ogni decisione istruttoria confermando i provvedimenti cautelari già presi: concedeva alle parti il provvedimento d’urgenza con l’ordine già impartito all’ENEL di non attivare l’elettrodotto fino alla sentenza definitiva e assegnava ai ricorrenti 90 giorni per promuovere l’azione per l’inibitoria di merito a tutela della propria salute. Rinviava l’udienza per l’azione negatoria e condannava la parte convenuta alle spese legali.
Il Tribunale di Lucca tre anni dopo la prima udienza revoca l’ordinanza del Pretore di Pietrasanta.

9.4. Altre pronunce rilevanti della giurisprudenza

Corte di Cassazione - sezioni I civile - sentenza 4/10/1995- 29/3/1996 n.2959
(Presidente Lipari; Relatore Pignataro; Pm Gambardella; Ricorrente Petroni; Resistente ENEL s.p.a.)
Risarcimento del danno - Bellezza ambientale - Diritto soggettivo del proprietario del bene alla fruizione dell'ambiente - Sussiste .
Servitù coattiva di elettrodotto - Deturpazione del paesaggio Indennizzabilità al proprietario. (Rd 11/12/1933 n.1775, art. 123)
Chi fruisce in modo esclusivo, come il proprietario o titolare di altro diritto reale, di un bene inscindibilmente legato alle condizioni ambientali, vanta un diritto soggettivo alla conservazione di
tale ambiente e il relativo deturpamento, a seguito di imposizione di servitù coattiva di elettrodotto, va pure indennizzato.
Svolgimento del processo
In relazione all'imposizione di servitù inamovibile di elettrodotto con linee di alta tensione i coniugi Valerio Petroni e Lidia Scarselli, comproprietari del fondo servente sito in località Castello-Belvedere del comune di Crimignano, convenivano davanti alla Corte d'Appello di Firenze l 'ENEL con atti di citazione notificati il 23 aprile 1985 e il 23 ottobre 1985 (quest'ultimo dopo l'emissione del decreto prefettizio di imposizione della servitù in data 28/8/1985), proponendo opposizione alla stima dell'indennità di asservimento determinata in £.479.000.
Gli attori deducevano che la costruzione di un traliccio alto più di quaranta metri nei pressi della sommità di una collina aveva deturpato l’irripetibile ambiente collinare ed il paesaggio di particolare pregio compreso nel territorio dello storico comune di Carmignano , determinando una notevole riduzione del valore dei due immobili di loro proprietà insistenti sul fondo asservito e adibito ad abitazione.
Nei due giudizi poi riuniti l'ente convenuto sollevava alcune eccezioni di rito e, nel merito, resisteva alla domanda.
Esperita una consulenza tecnica d'ufficio diretta a stabilire se ed in quale misura sussistesse la dedotta diminuzione del valore dei predetti immobili, la Corte adita, con ordinanza del 31/3/1990 in relazione alla quale gli attori formulavano riserva di impugnazione ai sensi dell’art. 361 del c.p.c., disponeva la rinnovazione della consulenza tecnica ed il nuovo consulente riconosceva sussistente una perdita di valore dei fabbricati ma in misura inferiore a quella calcolata dal primo consulente.
Posta nuovamente la causa in decisione , la Corte territoriale , con sentenza del 22/11/1991- 4/4/1992, disattese le eccezioni pregiudiziali sollevate dall’ENEL, determinava in £.2.487.310 l'indennità dovuta per l'imposizione della servitù di elettrodotto; ordinava al predetto ente di depositare la differenza tra tale importo e la somma già depositata con i relativi interessi legali del 5% dalla data del decreto di asservimento fino al deposito, con l’aggiunta di un ulteriore interesse del 5% annuo a titolo di maggior danno ex art. 1224, secondo comma del c.c. dal 24/19/1985 fino alla data di deliberazione della sentenza e, per il periodo successivo con gli interessi legali al nuovo tasso legale del 10% stabilito dall'art.1 L.n.353 del 1990;b compensava tra le parti le spese processuali.
La Corte d'Appello. Per quanto ancora interessa in questa sede, osservava :
-che per la determinazione dell'indennità spettante agli attori doveva trovare applicazione l'art.123 del T.U. 11/12/1933 n.1775 prevalente sull’art. 46 della legge generale sull'espropriazione n.2359/1865 richiamata dall'entee convenuto
-che non poteva prendersi in considerazione il preteso danno alla salute dedotto tardivamente in comparsa conclusionale e collegato alle condizioni di Petroni, portatore di "pace-maker" e quindi esposto al pericolo di risentire degli effetti delle variazioni elettromagnetiche ;
-che la diminuzione di valore degli edifici accertata dalle consulenze tecniche d'ufficio come conseguenza della perdita di veduta (intesa come deterioramento del paesaggio e non come limitazione dell'ampiezza della visuale) non costituiva danno (ingiusto) risarcibile , non esistendo "un diritto del proprietario a conservare la funzione di belvedere che il suo immobile si trova ad esercitare se non nei limiti in cui tale attributo dell'immobile possa trovare soddisfazione nella disciplina civilistica sulle distanze".
Per la cassazione di detta sentenza nonché dell'ordinanza del 31/3/1990, i coniugi Petroni Scarselli hanno proposto un ricorso deducendo due motivi.
L’ENEL ha resistito con un controricorso e ha proposto ricorso incidentale basato su un motivo al quale i predetti coniugi hanno resistito a loro volto con controricorso.
Entrambe le parti hanno presentato memoria.
Motivi della decisione.
1. Preliminarmente deve disporsi la riunione dei due ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c.
2. Con il primo articolato motivo del ricorso principale, denunziando violazione falsa applicazione degli artt. 121 e 123b del R.D. 11/12/1933 n.1775 in relazione all’art. 360 n.3 del c.p.c., i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere escluso l'indennizzabilità del pregiudizio costituito dalla diminuzione di valore subita dai fabbricati di loro proprietà per effetto <della costruzione del traliccio di sostegno delle linee elettriche.
Al riguardo i ricorrenti osservano : a)che contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di merito, il potere di fruizione del bene costituito dall'ambiente può assumere la configurazione di diritto soggettivo in capo ai proprietari di beni immobili che traggano dall'ambiente il loro pregio particolare ; b)che in concreto era stato leso anche il diritto soggettivo ad un ambiente salubre ; c) che , in ogni stato nella specie non si trattava di risarcire un danno ingiusto conseguente da attività illecita, ma di tener conto , ai fini della determinazione dell'indennità di asservimento dovuta , di ogni diminuzione di valore degli immobili così come previsto dall’art. 123 del citato T.U. n.1775/1933 ; d)che, in base a tale norma occorreva considerare anche l'attitudine edificatoria del terreno;  e) che la Corte di merito con l'ordinanza del 31//3/1990, di contenuto decisorio, aveva riconosciuto l’indennizzabilità dell'indicato pregiudizio, disponendo una nuova consulenza tecnica solo per la quantificazione dello stesso , di modo che sul punto si era formato il giudicato intero.
Il motivo è fondato nei limiti e sulla base delle considerazioni di seguito esposte.
Anzitutto va disattesa la censura sub e), il cui esame ha carattere preliminare , non potendo riconoscersi all'ordinanza collegiale del 31/3/1990 natura decisoria idonea a dar luogo alla formazione del giudicato in ordine al riconoscimento dell’indennizzabilità della diminuzione di valore dei fabbricati per effetto della costruzione del traliccio.
Con l'indicato provvedimento , infatti, la Corte d 'Appello , rilevato che il primo consulente tecnico d'ufficio aveva impostato la valutazione di tale diminuzione di valore solo sulla "propria esperienza e sensibilità estetica" , dispose la rinnovazione delle indagini tecniche al fine di accertare l'eventuale esistenza di detto pregiudizio nei termini lamentati dagli attori "sulla base di parametri ancorati a dati obiettivi , suscettibili di riscontro" .
La Corte, pertanto, emise un provvedimento ordinatorio, come tale non impugnabile con ricorso par cassazione inidoneo a pregiudicare la decisione della causa ai sensi del primo comma dell’art. 177 del c.p.c. e a dar luogo alla formazione del giudicato.
Anche la censura sub b) è infondata poiché la sentenza impugnata ha esattamente rilevato che la questione relativa all'esistenza o meno di danni alla salute era stata tardivamente dedotta in comparsa dagli attori e dal Thema decidendum limitato all'accertamento dell'asserita diminuzione di valore commerciale dei fabbricati ai fini della determinazione dell'indennità perla imposizione della servitù di elettrodotto ai sensi dell'art.123 del T.U. n.1775/1933.
La censura sub d), così come formulata , è inammissibile .
La ritenuta insussistenza del carattere edificatorio del terreno , criticata dai ricorrenti , costituisce oggetto di un apprezzamento di fatto , censurabile sotto il profilo del vizio di motivazione (e così censurato con il secondo motivo di ricorso) ma non sotto il profilo della violazione di legge .
Infatti , il vizio di violazione di legge o di falsa applicazione di norme di diritto, quale motivo di ricorso per cassazione (n.3 dell’art. 360 c.p.c.) ricorre quando si prospetta l'errata applicazione di una norma ad un fatto sulla cui fissazione non c'è discussione , mentre quello di omessa insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360 n.5 del c.p.c.) si risolve in una doglianza che investe la ricostruzione della fattispecie concreta , addebitandosi a questa ricostruzione di essere stata effettuata in una maniera la cui incongruità emerge dall'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza di merito che i due profili sono differenti tra loro e non possono giustapposti (v. Cass. 18/3/1995 n.3205)
Sono , invece fondate le censure sopra indicate sub a) e C)
Deve rilevarsi che la sentenza impugnata ha affermato che la qualificazione dell'azione come risarcitoria , prospettata dall’ENEL a sostegno dell'eccezione di incompetenza della Corte d'Appello a giudicare un unico grado ai sensi dell’art. 19 l.n-865/1971, era infondata dovendo trovare applicazione nella specie l’art. 123 del citato n.1775/1933 (applicato in concreto nell'imposizione della servitù con decreto prefettizio ) e rientrando in ipotesi , tra i distinti indennizzi previsti da detta norma, anche quella inerente alla diminuzione di valore di tutto o di parte del fondo asservito.
Dopo tale premessa la Corte di merito già ritenuto di escludere tale diminuzione di valore derivante dalla perdita di veduta (intesa come deterioramento del paesaggio) , "mancando la lesione di un diritto e quindi la lesione di un danno (ingiusto) risarcibile " ; ciò perché non esisterebbe un diritto del proprietario  a conservare "la funzione di belvedere del suo immobile e perché al rilievo economico della posizione dell'immobile non corrisponderebbe una tutela giuridica .
Le conclusioni alle quali è giunta la Corte d’Appello non sono corrette e non possono essere , perciò, condivise.
Anzitutto è inesatta , nella sua assolutezza l'affermazione secondo cui il potere di fruizione da parte del singolo del bene costituito dall'ambiente non poterebbe assumere la configurazione di diritto soggettivo.
Deve ritenersi, invece, come ha posto in rilievo questa suprema Corte (si veda Cassazione Sez. un. 9/3/1979, n.1463), che l'indicato potere può assumere la configurazione del diritto soggettivo quando sia collegato alla disponibilità esclusiva di un bene, la cui conservazione, nella sua utilità di recare utilità al soggetto , sia inscindibile dalla conservazione delle condizioni ambientali.
Ciò si verifica nell'ipotesi di proprietà (o titolarità di altri diritti che assicurino l'utilizzazione ) di beni immobili i quali traggano dall'ambiente il loro pregio particolare ( quanto a produttività , ed amenità o altro) perché in tal caso si determina l'immediata menomazione del patrimonio del singolo .
Ma soprattutto non è corretto il riferimento alla mancanza della lesione di un diritto e quindi di un danno ingiusto non risarcibile , perché nella fattispecie in esame non si verte in ipotesi di risarcimento da fatto illecito , ma di determinazione dell'indennità di imposizione di servitù di elettrodotto ai sensi del più volte citato art. 123 del T.U. n.1775/1933.
La giurisprudenza di questa suprema Corte, con indirizzo costante (v., tra le altre , sentenza n.6954/1988 ; n.7217/1986 ; n.4407/1983 ; n. 1298/1981 ; n. 1668/1980 ; n.187/1979 ; n. 696/1968 ;) , ha posto in rilievo che la predetta norma prevede e regola distinti indennizzi dovuti al proprietario del fondo servente in relazione ai diversi pregiudizi (di carattere economico)che egli può subire : precisamente quello inerente alla diminuzione di valore di tutto o di parte del fondo inteso come complessiva entità economica , quello riferito all'area assoggettata al transito per il servizio delle condutture e quello riferito all'area sottratta alla disponibilità del proprietario medesimo in conseguenza di installazioni fisse (basamenti, cabine , ecc.).
Ove tali distinti pregiudizi risultino accertati in concreto l'indennità complessivamente dovuta va determinata cumulando gli indennizzi spettanti per ciascun tipo di pregiudizio .
La corte d 'Appello ha escluso in maniera aprioristica , par mancanza di un diritto dei proprietari e di un danno ingiusto risarcibile , l'indennizzabilità del deprezzamento commerciale del fondo ed in particolare dei fabbricati adibito ad abitazione per effetto della costruzione del traliccio ed è , pertanto, caduta nella denunciata violazione art. 123 T.U. n1775/1933
3. Con il secondo motivo i ricorrenti in via principale denunziano vizio di omessa , insufficiente e contraddittoria motivazione su puti decisivi della controversia e lamentano : a)che la Corte d'Appello non abbia espresso le ragioni del proprio convincimento in ordine alla natura agricola del terreno asservito ; b)abbia omesso di comprendere , nella determinazione del giusto indennizzo , l'indennità per l'occupazione temporanea dei beni prima dell'emissione del decreto di imposizione della servitù ; c)abbia liquidato un importo modesto a titolo di maggior danno senza trarre la prova dello stesso dalle regole di comune esperienza ; d) abbia omesso di motivare la statuizione di compensazione delle spese di causa.
Il primo profilo della censura è infondato.
La corte di merito non è incorsa nel denunziato vizio di motivazione perché ha affermato di condividere le valutazioni espresse dai consulenti tecnici d'ufficio in ordine alla natura agricola del terreno , con ciò con ciò disattendendo i generici rilievi critici fatti dagli attori per prospettare una diversa destinazione del terreno stesso e basati su elementi (zona panoramica, esistenza di allacciamenti ai servizi pubblici) di per sè soli inidonei ad attribuire al terreno in concreto carattere edificatorio con riferimento al momento dell'imposizione della servitù.
E' , invece, fondata la censura sub b).
La Corte territoriale non ha indicato , infatti , in alcun modo le ragioni per le quali non ha incluso nella liquidazione dell'indennizzo richiesto dagli attori anche l’indennità di occupazione temporanea del fondo.
Il parziale accoglimento del primo motivo di ricorso e della censura da ultimo indicata determinano l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice per il riesame in relazione alle censure accolte. Restano assorbiti gli altri due profili di censura del motivo di ricorso in esame , attenendo quella sub c) all'accessorio di un credito ancora da determinare , e quella sub d) alla regolamentazione delle spese processuali che va effettuata con riguardo all'esito finale della lite.
4. Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato , denunziando violazione e falsa applicazione dell’art. 46 L.n. 2359/1865 in relazione art. 123 T.U. n1775/1933  anche a seguito delle modificazioni introdotte con la legge n.247/1974, l’ENEL deduce che la Corte d'Appello avrebbe errato nel ritenere prevalente la disposizione del citato art. 123 sull’art. 46 della L. n.2359/1865 in funzione del carattere speciale della disciplina dettata per l'imposizione della servitù di elettrodotto e del rapporto temporale tra le due norme , omettendo di considerare che i criteri di valutazione dell'indennità per tale imposizione sono quelli dettati in generale per tutti i procedimenti di espropriazione per pubblica utilità e che il citato art. 46 , terzo comma esclude la risarcibilità del danno in materia di servitù stabilite dalle leggi speciali.
Il motivo è infondato.
La determinazione dell'indennità di imposizione di servitù di elettrodotto deve essere effettuata ai sensi dell'art.123 T.U. n. 1775/1933 come ha ripetutamente affermato questa suprema Corte con le sentenze sopracitate.
L'applicabilità dei criteri di stima per i terreni agricoli introdotti dall’art. 16 della L. n.865/1971 e resi applicabili a tutte le espropriazioni per pubblica utilità contemplate nella legge n.274/1974 non comporta l'esclusione della valutazione dei singoli pregiudizi indicati nel citato art. 123 ed in particolare di quello relativo alla diminuzione di valore gli immobili conseguente all'imposizione della servitù.
Nè può giovare all’ENEL il richiamo fatto al terzo comma dell'art.46 della L. n.2359/1865, secondo il quale le disposizioni dei precedenti commi (che prevedono la corresponsione di un indennizzo per il danno permanente causato dall'esecuzione dell'opera di pubblica utilità) non sono applicabili alle servitù stabilite da leggi speciali. Infatti anche a voler ritenere in ipotesi applicabile nella specie la norma contenuta nella legge fondamentale sulle espropriazioni per pubblica utilità proprio in virtù del terzo comma della norma stessa dovrebbero trovare applicazione le norme relative alle servitù stabilite dalle leggi speciali, tra le quali rientra appunto quella dettata dall'articolo 123 del T.U. n.1775/1933.
In conclusione il ricorso principale merita accoglimento nei limiti sopra indicati mentre va respinto il ricorso incidentale.
In relazione alle censure accolte la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio per nuovo esame ad altro giudice che si designa in diversa sezione della Corte d 'Appello di Firenze e provvedere anche sulle spese di questa fase di giudizio.

P.Q.M. 
La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie per quanto di ragione il ricorso principale e rigetta quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia.

Sez. II, sent. N. 04983 del 15/11/1977, Soc. Metallurgica Napoli
Il provvedimento amministrativo che, ai sensi dell’art. 108 del R.D. 11 Dicembre 1933 n. 1775 (testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici), riconosca la pubblica utilità di una linea di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, ed autorizzi un privato all’impianto e all’esercizio della linea medesima, non comporta di per sé la costituzione di servitù di elettrodotto a carico dei fondi interessati dall’opera, né consente che questo effetto si verifichi in conseguenza della mera occupazione dei fondi stessi da parte di quel privato, occorrendo, a tal fine, che la servitù stessa nasca in forza di titolo convenzionale o giudiziale, ovvero di provvedimento espropriativo. In difetto, pertanto, l’installazione dei fili e dei piloni dell’elettrodotto, effettuata da detto privato sul fondo altrui, è illegittima e comporta il diritto del proprietario di conseguire condanna alla rimozione delle relative opere.

Sez. I, sent. n. 01811 del 20/2/1991, ENEL c. Del Ponte
L’apprensione sine titulo di un suolo privato, seguita dalla realizzazione di un impianto di elettrodotto in carenza sia di autorizzazione dell’autorità competente (art. 119 del R.D. 11 Dicembre 1933 n. 1775), sia di dichiarazione di pubblica autorità (art. 115 e 116  del  R.D. cit.), sia  di valido asservimento ( in presenza di autorizzazione e declaratoria di p.u.), non fa sorgere una servitù secondo lo schema dell’occupazione acquisitiva, non potendo tale figura applicarsi all’acquisto di diritti reali su cosa altrui, ma dà luogo ad un illecito permanente da parte dell’ente costruttore o gestore. Pertanto, il titolare del diritto reale aggredito è legittimato a proporre domanda di risarcimento sia per il danno sofferto nel quinquennio ( anteriore alla domanda ) sia per i danni che potranno probabilmente prodursi in avvenire, e, nel caso in cui all’autore dell’illecita costruzione succeda un altro soggetto, la domanda di risarcimento del danno può essere proposta pure nei confronti del successore, essendo quest’ultimo responsabile per non aver rilasciato il suolo e non aver ripristinato la legittimità della situazione.  

Corte dei Conti sez. contr. 29-12-1994 , 152/1994
E’ illegittimo un regolamento governativo emesso ai sensi dell’art. 21.n.537 del 1993, ai fini di semplificare la procedura per la concessione di costruzione di elettrodotti, nella parte in cui non prevede l’intervento, con le formalità proprie del concerto, del ministero dell’ambiente e di quello per i beni culturali per quanto attiene agli interessi di loro competenza, non essendo sufficiente per la specificità delle valutazioni da compiere, la partecipazione dei suddetti ministri alla delibera del consiglio dei ministri che conclude il procedimento.

Pretore - P. Avigliana, 10-05-1988
In un procedimento d’urgenza, il pretore, richiesto dal ricorrente di provvedimenti a tutela della salute, che si assume minacciata dalla entrata in servizio - non imminente, ma prevista in tempi brevi - di un elettrodotto ad alta tensione, può ordinare al resistente ENEL e all’interveniente ministero ll. pp. lo spostamento di alcuni tralicci in aree (di proprietà di terzi) non esposte a problemi d’impatto ambientale, quando lo spostamento non alteri la struttura complessiva dell’opera e non comporti costi aggiunti ingenti in rapporto all’insieme dei capitali impiegati.

Tribunale Amministrativo Regionale : Lombardia - Milano sez. 02 sent.n. 00613 del  08/10/1992 pres. Bonifacio est. Giordano parti : SIP C/ Comune di Melzo
Urbanistica Concessione edilizia: Necessità Installazione di traliccio porta antenna Sussistenza Autorizzazione all’installazione dell’antenna da parte dell’Amministrazione delle poste e telecomunicazioni Irrilevanza ; Altezza Normativa di p.r.g. prescrivente l’altezza massima delle costruzioni  Antenna radioelettrica di notevole dimensione Vi soggiace. E’ soggetta a concessione edilizia la realizzazione di un traliccio porta antenna radioelettrica di altezza pari a 19 metri e con basamento di 5 metri per lato, trattandosi indubitabilmente di opera che altera stabilmente lo stato dei luoghi: invero, l’avvenuto rilascio, da parte dell’Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, dell’autorizzazione all’installazione, non è idonea a sottrarre il manufatto in oggetto all’obbligo della concessione edilizia, posto che il provvedimento in precedenza citato non ha finalità urbanistico-edilizie, bensì solo quella di verificare ed assicurare che non si verifichino interferenze nelle frequenze radio. Anche se insiste sul lastrico solare di un edificio adibito a centrale telefonica, un traliccio porta antenna di notevoli dimensioni (altezza pari a circa 19 m.)a differenza dei camini o delle consuete antenne televisive, altera, per la sua rilevante entità, l’assetto urbanistico circostante ed è pertanto soggetto al rispetto dei parametri e degli indici edilizi. Rivista giuridica dell’edilizia, 1993, I, 371

Milano, 19-11-1993
La realizzazione di un traliccio porta-antenne di notevoli dimensioni (altezza di circa metri cinquanta, ancorato al suolo su basamento di cemento di metri sette virgola cinquanta per metri sette virgola cinquanta) è soggetta a concessione edilizia, atteso l’impatto ambientale e la trasformazione edilizio-urbanistica che tale opera comporta, a nulla rilevando né i materiali con i quali la stessa è stata costruita, né l’assenza di volumi interni utilizzabili.

Consiglio di Stato, sez . V, 18-03-1991, 280/1991
L’impianto radiotrasmittente composto da un container, da un’antenna trasmittente e da una piazzola di atterraggio per elicotteri è soggetto a concessione edilizia, tenuto conto della presenza di un manufatto destinato potenzialmente ad esigenze abitative oltre che di alloggiamento di apparecchiature, stabilmente e durevolmente infisso al suolo in senso funzionale (nella specie, si è ritenuta l’irrilevanza del sistema di ancoraggio morbido al suolo e la finalità dichiaratamente sperimentale dell’impianto).

Consiglio di Stato, sez . V, 18-03-1991, 280/1991
A mente dell’art. 7, 2° comma, lett. a , D.L. 23 gennaio 1982, n.9, convertito nella l. 25 marzo 1982, n.94, le opere costituenti impianti tecnologici sono assoggettate al regime di autorizzazione gratuita ove asservite ad edifici preesistenti; deve conseguentemente ritenersi che l’autonomia strutturale e funzionale degli anzidetti impianti non possa essere affrancata da qualsiasi tipologia di controllo urbanistico e che, pertanto, non ricorrendo i presupposti del regime urbanistico semplificato, sia assoggettata all’ordinario regime della concessione (nella specie, si è ritenuto che un’antenna radiotrasmittente fosse assoggettata a concessione edilizia non essendo destinata al servizio di fabbricati preesistenti).

Consiglio di Stato, sez. V, 15-12-1986, 642/1986
E’ legittimo l’ordine di demolizione di alcune antenne trasmittenti emesso per difetto di concessione di costruzione, non potendosi ritenere che l’autorizzazione rilasciata dal ministero delle poste in ossequio alla disciplina delle telecomunicazioni e in appagamento degli interessi da questa perseguiti possa valere anche a fini urbanistici.

TAR Emilia Romagna ,sez .I [ord.], 16-10-1992, 704
Nel caso di un provvedimento sindacale che ordina la rimozione di un’antenna ricetrasmittente per ragioni di inquinamento elettromagnetico, misurato da competente laboratorio, ove da una successiva verificazione compiuta dallo stesso laboratorio emerga un forte abbassamento di tale inquinamento (entro i valori di campo elettrico di venti V/m), sussistono le condizioni per valutare l’interesse pubblico alla tutela del diritto alla salute in comparazione con l’interesse imprenditoriale fatto valere dall’emittente e per individuare il punto di equilibrio tra i due interessi nella sospensione dell’atto impugnato ordinante la rimozione, ma condizionatamente al mantenimento delle modalità di esercizio degli impianti accertato dalla verificazione tecnica indicata in precedenza.

Corte di Cassazione Sent. 943 del 17 febbraio 1986 Sez. I - Gianni (avv  Formica) c. A.C.E.A. (avv. Petrocchi) (Rigetta, App. Roma 15 giugno 1981).
Servitù - Elettrodotto - Proprietario del fondo servente - Indennizzo - Determinazione - Divieto di estrazione di minerali ex art. 104 D.P.R. n.128 del 1959 - Diritto all’indennizzo - Onere di prova del proprietario - Contenuto.
Il  proprietario del fondo assoggettato a servitù di elettrodotto, cui l’art. 123 T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775 riconosce - oltre all’indennità per la conseguente diminuzione di valore dell’immobile o di una parte di esso, secondo i generali principi in tema di espropriazioni per pubblico interesse - in ogni caso anche un indennizzo pari ad un quarto del valore dell’area di rispetto dei tralicci, può richiedere di essere indennizzato di diminuzioni di valore ulteriori derivanti da altri oneri e divieti, come quello estrattivo di sostanze minerali a distanza inferiore a 20 metri dai sostegni dell’elettrodotto, previsto dall’art. 104 D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128; peraltro, in quest’ultimo caso, l’indennizzo non spetta automaticamente e può essere attribuito solo ove sia dimostrata l’attualità - o comunque la probabile verificabilità in futuro (in connessione alla natura del fondo o ad altri dati oggettivi già rilevabili) - degli elementi causativi dell’ulteriore diminuzione di valore del fondo.

In materia di imposizione coattiva della servitù di elettrodotto, il provvedimento emesso dal Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 108 T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, per l’autorizzazione della linea elettrica, anche quando contiene una dichiarazione di pubblica utilità, rappresenta solo un atto del procedimento di costituzione della servitù ma non è esso stesso produttivo dell’effetto costitutivo, che consegue solo all’atto finale del procedimento, cioè al decreto di espropriazione (quando non sia scelta la costituzione negoziale o giudiziale); pertanto, l’illegittimità dell’occupazione di un immobile con l’avvenuta installazione dell’elettrodotto, per decorso del termine fissato nel decreto autorizzativo, non è sanata dell’emissione del predetto decreto ministeriale, né il conseguente diritto del proprietario dell’immobile al risarcimento del danno trova limite in relazione al fatto che l’occupante abbia il proposito di spostare altrove la linea elettrica, quando a tale intento non abbia fatto seguito la restituzione del bene occupato prima che l’occupazione divenisse illegittima.

Corte di Cassazione Sent. 4339 del 27 giugno 1988 Sez. II. A.C.E.A. (avv. Giorgianni) c. Soc. Simpaty 82 (avv, Losito) (Rigetta, App. Roma 3 luglio 1987).
Servitù - Elettrodotto - Costituzione coattiva - Rimozione o diversa collocazione delle condutture - Obbligo del titolare ex art. 122 quarto comma R.D. n. 1775 del 1933 - Adempimento - Termini - Inosservanza - Conseguenze.
In tema di costituzione coattiva di servitù di elettrodotto, l’art. 122 quarto comma R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 impone al titolare della servitù l’obbligo dell’esercizio della facoltà di innovazione, costruzione o realizzazione di altro impianto da parte del proprietario del fondo servente e ciò senza subordinare detta facoltà ad un sindacato di necessità o di opportunità; tale obbligo non può ritenersi condizionato neppure alla fissazione di un termine di adempimento, trattandosi di un obbligo legale connesso alla mera sussistenza del relativo presupposto, costituito dal mero esercizio della detta facoltà da parte del proprietario del fondo servente, salvi i tempi tecnici di compimento della prestazione, con la conseguenza, in caso di inosservanza per il comportamento dilatorio del titolare della servitù, della sua responsabilità per i danni che ne siano derivati al proprietario del fondo servente.

Corte di Cassazione Sent. 6954 20 dicembre 1988 Sez. I. ENEL (avv. ti  Guerra e Paternò) c. Gaudio ed altro (avv. Di Biase)  (Cassa con rinvio, App. Napoli 20 febbraio 1984).
Espropriazione per pubblica utilità - Occupazione temporanea e d’urgenza - Servitù di elettrodotto - Irreversibile utilizzazione del fondo - Mancata autorizzazione dell’ENEL - Conseguenza - Costituzione coattiva della servitù - Esclusione - Diritto alla riduzione in pristino od al risarcimento danni - Configurabilità - Prescrizione - Decorrenza.
Espropriazione per pubblica utilità - Occupazione temporanea e d’urgenza - Servitù di elettrodotto - Illegittima occupazione del fondo - Danni - Determinazione - Criterio.
Con riguardo alla realizzazione di linea elettrica, che non implichi l’acquisto della proprietà del suolo, ma richieda soltanto l’imposizione coattiva di servitù di elettrodotto, l’effettiva ed irreversibile utilizzazione senza titolo del fondo altrui, da parte dell’ENEL, può implicare compressione delle facoltà di godimento del proprietario, con costituzione di dette servitù, secondo il principio della cosiddetta occupazione acquisitiva, solo se l’Ente abbia ottenuto l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio della linea stessa ( artt. 108 R.D.  11 dicembre 1933 n. 1775 e 9 D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342), atteso che tale autorizzazione condiziona la qualificabilità dell’opera come opera pubblica e, quindi, anche la configurabilità nel suddetto comportamento di una condotta esplicativa di potestà amministrativa; in difetto di autorizzazione, il comportamento medesimo si traduce in un’attività materiale lesiva del diritto dominicale, con i connotati dell’illecito permanente, con la conseguenza che il privato può insorgere con domanda di rimozione degli impianti e riduzione in pristino, ovvero con azione di risarcimento del danno, la cui prescrizione decorre solo dalla cessazione dell’abusiva occupazione ( che segna l’esaurirsi dell’illecito permanente).
Al fine della determinazione del danno per l’illegittima occupazione del fondo privato con un elettrodotto (così come per la liquidazione dell’indennità di servitù coattiva d’elettrodotto ai sensi dell’art. 123 R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775), non può essere di per sé computata una diminuzione di valore dell’intero fondo, occorrendo accertare, nel caso concreto, se ed in quali limiti tale perdita di valore si sia effettivamente verificata.

Corte di Cassazione Sent. 2584 del 29 maggio 1989 Sez. III. ENEL (avv. Mazzà) c. Scrillino ed altri (avv.ti Rossi e Fiorillo) ( Rigetta, App. Reggio Calabria 1° febbraio 1986).
Danni - Attività pericolosa - Conduttura aerea di energia elettrica - Misure di salvaguardia ex D.P.R. n. 1062 del 1968 - Inosservanza da parte dell’ENEL -  Danni conseguenti - Responsabilità dell’Ente - Configurabilità - Condizioni.
Con riguardo alla gestione di una conduttura aerea di energia elettrica, ancorché a bassa tensione, l’inosservanza da parte dell’ENEL delle misure di salvaguardia, specificamente dettate dal regolamento di cui al D.P.R. 21 giugno 1968 n. 1062 al fine di evitare folgorazioni ( nella specie, distanza minima dai fabbricati, ancorché costruiti dopo l’installazione dell’elettrodotto), implica la responsabilità risarcitoria dell’Ente medesimo, per i danni che si pongano in derivazione causale da detta inosservanza, secondo la previsione dell’art. 2050 Cod.civ., indipendentemente dal fatto che la situazione di pericolo fosse occulta od avvertibile dal danneggiato, e senza che si possa fare carico a quest’ultimo di non aver sopperito a tale situazione con personali cautele od autonome iniziative.

Pretura di Venezia; Ufficio del GIP; Decreto del 1 marzo 1997 no. 791
Getto pericoloso di cose - Collocamento pericoloso di cose - Impianto di radiotrasmissione - Campi elettromagnetici - artt. 674 e 675 cod. pen
Il giudice, esaminata la richiesta  di sequestro preventivo dell’impianto di radio-trasmissione per 4 sorgenti emittenti, ha motivato la sua decisione nella valutazione di una situazione di pericolo conseguente agli elevati valori dei campi elettromagnetici generati dall’impianto di radiotrasmissione.
Inoltre sulla base dei recenti studi sulla pericolosità anche dei campi a bassa frequenza ha ritenuto necessario adottare un provvedimento idoneo a tutelare quanti, anche occasionalmente, potessero venire in contatto con i campi elettromagnetici a bassa e bassissima frequenza.
Nella considerazione dei valori limite fissati in vista della protezione dell’ambiente e della salute, il giudice ha condannato i convenuti a ridurre entro quattro mesi la potenza emessa nel rispetto dei dati tecnici dichiarati per evitare il suddetto ordine di sequestro.

10. Normativa a tutela del diritto alla salute e del diritto all’ambiente in materia di alte frequenze
-Risoluzione Parlamento Europeo del 5/5/94;
-Principio di cui all'art. 130R del trattato sull'Unione Europea (e il principio "ALARA" (OMS));
-art. 32 Costituzione -sul diritto alla salute;
-normativa sulla sicurezza sul lavoro l.547/55 l. 626/92 e successive integrazioni;
-normativa urbanistica L.1140/39 e 47/85 e succ. disposiz.;
-normativa sul sistema radiotelevisivo Legge Mammì n.223/90 e normativa in itinere ;
-art.700 c.p.c. provvedimenti d'urgenza;
-normativa di tutela ambientale v. L. n.431/85;
-323 c.p. sull'abuso d’ufficio;
-328 c.p. relative ad omissioni in  atti d’ufficio;
-650 c.p. sull'inosservanza dei provvedimenti dell’autorità (conseguenza di ordinanze sindacali);
-590 c.p. lesioni personali colpose;
-589 c.p. omicidio colposo;
-normativa europea sperimentale approvata dal CENELEC il 30/11/1994 (validità tre anni)
-D.p.r. 24/07/1977, n.616.
Art. 81 "Competenze dello Stato"
Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
a)l’identificazione, nell’esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento di cui all’art.3 l. n.382 del 1975, delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale, con particolare riferimento all’articolazione territoriale degli interventi di interesse statale ed alla tutela ambientale ed ecologica del territorio nonché alla difesa del suolo;
b) (...)
2. Per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale l’accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare è fatto dallo stato d’intesa con la regione interessata.
3. La progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse statale da realizzare  dagli enti istituzionalmente competenti per quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato se difforme dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi è fatta dall’amministrazione statale competente d’intesa con le regioni interessate che devono sentire preventivamente gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi.
Se l’intesa non si realizza il consiglio dei Ministri può procedere con DPR su proposta del Ministro competente in difformità degli strumenti urbanistici sentita la commissione interparlamentare per le questioni regionali."
(...)
Ult. co. Resta fermo quanto previsto dalla legge 18/12/1973, n.880, concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica e dalla legge 2/8//1975, n.393, relativa a norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull’impiego di energia elettrica e dalla legge 24/12/1976, n. 898, per le servitù militari".
Artt. 87 e 88  ... che trasferiscono alle regioni le funzioni amministrative statali in materia di linee e impianti per il trasporto, la trasformazione  e la distribuzione di energia elettrica comunque prodotta avente tensione comunque non superiore  a 150 mila volts al fine di assicurare :
a) la tutela della salute e l’incolumità della popolazione ;
b)la compatibilità ambientale e paesaggistica degli impianti;
c)il rispetto delle prescrizioni tecniche per la sicurezza e la regolarità di esercizi e lo snellimento delle procedure per la costruzione di elettrodotti
-Legge 23/12/1978 n.833 (istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)
E' il fondamento generale della disciplina giuridica vigente in materia di inquinamento elettromagnetico.
Art. 4 statuisce che Con D.P.C.M. su proposta del Ministro della sanità, il Consiglio sanitario nazionale,  sono fissati e periodicamente sottoposti a revisione i limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni  e i limiti massimi di esposizione relativi ad inquinanti di natura chimica, fisica e biologica  e delle emissioni sonore negli ambienti di lavoro, abitativi e nell’ambiente esterno.

Legge 8/7/1986 n. 349 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale)
L’art.2,  "14. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la fissazione dei limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi a inquinamenti di natura chimica, fisica e biologica e delle emissioni sonore relativamente all'ambiente esterno  e abitativo di cui all'art.4 della L. 23/12/1978, n.833. La fissazione di tali limiti ove gli stessi siano relativi agli ambienti di lavoro è proposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale."
Art. 6 - "2. In attesa dell'attuazione delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale (...) le opere in grado di produrre rilevanti modificazio­ni dell'ambiente sono individuate con D.P.C.M. (V. D.P.C.M. 10/8/1988, n.377 - tenere presente che è stato integrato con il DPR 27/4/92 ("si aggiunge il punto m)"... con il quale si prevede la V.I.A. anche per elettrodotti)
Art. 6, co. 9 - Qualsiasi cittadino può presentare istanze, osservazioni, o pareri  al Ministro dell'Ambiente e  alla Regione nel termine di trenta giorni dall'annuncio della preventiva comunicazione del progetto da sottoporre a VIA.

L. R. Piemonte 23/01/1989, n.6 Nuova disciplina in  materia di Teleradiocomunicazioni;
Art.1 Per l’installazione o la modifica di impianti per le teleradiocomunicazioni è necessaria l’autorizzazione del Presidente della Giunta regionale e l’autorizzazione edilizia rilasciata dal sindaco.
Art. 3 Detta autorizzazione può essere rilasciata all’interno o all’esterno del centro abitato nei comuni privi dello strumento urbanistico mentre in quelli dotati dello strumento urbanistico in qualunque zona tranne in quelle in cui sia espressamente vietato dallo strumento stesso.

Deliberazione della Giunta della regione Piemonte del 11/4/1989 n.173-27990
Ai sensi della L.R. Piemonte del 23/1/89,  n.6, fissa criteri di tutela sanitaria ed ambientale per il rilascio dell’autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale per impianti di antenne per telecomunicazione;
Art.1 I Titolari degli apparati per telecomunicazione gamme di frequenza 10 Khz  a 300 Ghz devono presentare domanda indirizzata al Sindaco del Comune corredata di:
1)dichiarazione potenza media fornita al sistema irradiante;
2)parere sanitario rilasciato dalla sezione di fisica sez. sanità pubblica di Ivrea , salvo il caso in cui le potenze rispettino i limiti previsti nell’art.4;
nell’art.2 tra i vari requisiti richiesti per le domande appare interessante quello relativo alla presentazione dell’estratto di mappa catastale sul quale emergono tutti gli edifici presenti e i luoghi di pubblico accesso in raggio di 300mt. dal punto di installazione .
Art.4 i limiti indicati al fine del rilascio delle certificazioni sono pari a 20 V/m secondo quanto proposto dalla Commissione interministeriale istituita dal ministero della sanità CIRCOLARE N.69 del 12/11/82)
Art. 5 prevede dei periodici  riscontri dei livelli di emissioni effettuati dall’USL in seguito ai quali le aziende hanno tempo 15 giorni per rientrare nei limiti .
L.R. Lazio 11/09/1989 n. 56 Piano regionale degli insediamenti radiotelevisivi
Finalità: tutelare la salute della popolazione e salvaguardare il patrimonio ambientale e naturale nonché il pluralismo nell’informazione.
Piano regionale dell’emittenza regionale su proposta della Giunta regionale ;
art.3: principi generali- localizzazione degli impianti al fine di tutelare la salute pubblica in specifiche aree individuate dai comuni anche in deroga agli strumenti urbanistici.
b)..
c)progressivo spostamento delle emittenti radiotelevisive collocate su stabili di civile abitazione .
-livello massimo di esposizione delle onde elettromagnetiche 20V/m - densità di potenza 1W/mq
Frequenze comprese tra 3 Mhz e 1500 Mhz
art.5 Commissione tecnica ;
art.6 autorizzazione installazione o modifica di impianti di emittenza radiotelevisiva: è subordinata alla autorizzazione della Giunta regionale su proposta degli assessorati all'urbanistica e sanità previa verifica di concessione edilizia, del documento comprovante la potenza dell'impianto, della sussistenza di un certificato istituto pubblico che valuti i valori di esposizione della popolazione, analisi delle compatibilità elettromagnetiche delle antenne ;
-l’autorizzazione è soggetta a revoca in caso di difformità dell’opera rispetto a quella autorizzata.
Istituita l'anagrafe delle emittenti presso il servizio radiotelevisivo del Lazio.
-art. 7 (Controlli) -
...sistema di monitoraggio fisso e mobile tramite le USL competenti  per zona.
II co. Nei casi nei quali venga riscontrato in una determinata area a seguito di controlli il mancato rispetto del livello massimo di esposizione previsto il Presidente della Giunta regionale ovvero il sindaco del comune territorialmente competente, provvede, ai sensi del comma dell’art.32 l.23/12/1978, n.833, ad assegnare ad ogni impianto il valore limite di campo elettrico da non superare in detta area. Trascorso il termine di 30 giorni il presidente della giunta revoca l’autorizzazione agli impianti che non abbiano ridotto...
art.8 contributi fino al 100% per aziende radiotelevisive e comuni che compiano opere di "razionalizzazione delle emittenti (..)"
Art.9 secondo comma: la verifica del rispetto dei limiti spetta al sindaco del comune interessato che si avvale all’uopo del presidio multizonale di prevenzione competente per territorio. Qualora dalla verifica risultino superati i limiti massimi di esposizione il sindaco con propria ordinanza dispone la chiusura delle emittenti ai sensi dell’art.2  L.R. n. 52/1980 o il trasferimento in altro sito.
3. Per gli impianti collocati  su stabili di civile abitazione è necessario in ogni caso una specifica autorizzazione rilasciata dalla USL competente previo parere ISPELS (Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro).

Legge R. Abruzzo del 4/6/91 n.20 Normativa regionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde  elettromagnetiche
Finalità : salvaguardare l’ambiente e tutelare la salute
L’installazione di impianti fissi oppure mobili con potenza immessa in antenna superiore a 5W per gli impianti fissi (25W per i mobili) è subordinata ad autorizzazione regionale art.6 ; l’organo di controllo è il presidio multizonale di prevenzione che procede alla misurazione bloccando le potenze ai valori massimi possibili... dettagliate le modalità di misurazione ;
art. 7 limiti di esposizione per  la popolazione: campo 300khz a 3 Mhz 60 V/m
da 3 MHZ a 5 Ghz : 20 V/m densità 1W/mq  etc.

Deliberazione del Consiglio Comunale di Roma n.84 del 27/4/1995
Integrazione alle N.T.A.(norme tecniche di attuazione)* del P.R.G. per la realizzazione degli impianti di telefonia cellulare GSM e similari"
*N.T.A. approvate con delibera 689/79
Premesse ...
che in considerazione delle numerose istanze pervenute in attuazione della concessione da parte del Ministero delle Poste  e Telecomunicazioni, del servizio pubblico di radiotelefonia cellulare per la rete GSM è stata rappresentata da parte della Ripartizione XV - Urbanistica edilizia- l’urgenza e la rilevanza di definire una normativa che regolamenti l’installazione delle antenne per tale servizio sia  sugli edifici urbani che nelle aere esterne al centro abitato e nell’agro romano;
-... che data la necessità di una localizzazione articolata (...) in relazione alla erogazione ottimale del servizio pubblico è opportuno consentire l’installazione dei suddetti manufatti in tutte le zone del vigente P.R.G. purché siano rispettate le esigenze di tutela ambientale dei monumenti e delle aree archeologiche oltre alla normativa statale e regionale sugli impianti ricetrasmittenti con particolare riguardo alla sicurezza e alla salute pubblica;
-che in tal senso si ritiene di dover integrare l’art. 3 norme tecniche di attuazione del vigente piano regolatore con il seguente paragrafo:
23)In tutte le zone del P.R.G. è consentita l’installazione di antenne ricetrasmittenti per l’erogazione del servizio pubblico di telefonia cellulare o di impianti per servizi similari purché siano rispettate le esigenze di tutela ambientale, dei monumenti e delle aree archeologiche oltre alla normativa statale e regionale sugli impianti ricetrasmittenti con particolare riguardo alla sicurezza e alla salute pubblica.
Le installazioni sugli edifici esistenti, che potranno prevedere anche il riuso di eventuali volumi tecnici dismessi o non più funzionali alle esigenze degli immobili dei quali sono pertinenza, in relazione a quanto stabilito nella deliberazione del Consiglio comunale n. 295 del 26/7/91, saranno soggetti ad autorizzazione edilizia ove di dimensioni simili a quelli assentibili ai sensi della legge 94/82 e successive modificazioni;
Ai fini di detta autorizzazione è competente la XV Ripartizione previo obbligatorio parere dell’ufficio sanitario competente (USL RMA) alla valutazione dei campi elettromagnetici ovvero istituto pubblico che attesti la conformità degli impianti alle direttive CEE.
L’installazione dei suddetti manufatti dovrà risultare compatibile con le esigenze della tutela  paesaggistica, monumentale e delle zone archeologiche nell’osservanza delle vigenti disposizioni di legge  e regolamentari in materia e riportare la preventiva autorizzazione degli enti preposti alla tutela degli eventuali vincoli esistenti. Dovrà in particolare essere assicurata in sede di localizzazione e progettazione, la salvaguardia della godibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio con riferimento anche ai correlati effetti prospettici.
Le installazioni di antenne su aree libere pubbliche o private e le relative recinzioni  e pertinenze tecnologiche saranno soggette al rilascio di concessione edilizia previo parere dall'U.S.P.R. in relazione ad eventuali programmi e piani urbanistici in via di adozione od attuazione.
L’installazione dei suddetti manufatti dovrà risultare compatibile con le esigenze della circolazione stradale, della tutela paesaggistica monumentale e delle zone archeologiche dell’osservanza delle vigenti disposizioni di legge  regolamentari in materia e riportare la preventiva autorizzazione degli enti preposti alla tutela degli eventuali vincoli esistenti.
Dovrà in particolare essere assicurata, in sede di localizzazione e progettazione la salvaguardia della godibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio con riferimento anche ai correlati effetti prospettici.
E’ obbligatorio inoltre acquisire negli atti istruttori il parere dell’ufficio sanitario competente alla valutazione dei campi elettromagnetici ovvero la certificazione di un’istituto pubblico competente in materia che attesti la conformità degli impianti alle direttive CEE.
In considerazione della durata temporale della concessione ministeriale il richiedente dovrà inoltre sottoscrivere per gli impianti da realizzare sulle aree libere atto unilaterale d’obbligo alla rimozione dell’impianto e al ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese entro tre mesi dalla scadenza della concessione ministeriale (...).

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Prima)
- Mario Egidio SCHINAIA, Presidente;
- Giuseppe MINICONE Consigliere;
- Lucia TOSTI,  Consigliere;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 1996-.
Visto l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034
Visto il ricorso n. 9070/96 proposto dal CODACONS - Coordinamento delle Associazioni per la difesa dell'Ambiente e dei Diritti degli Utenti e Consumatori in persona del presidente  p.t. avv. Giuseppe Lo Mastro che agisce anche in proprio, rappresentato e difeso dall'avv. prof.  Carlo Rienzi unitamente all'avv. Giuseppe Lo Mastro (limitatamente a se stesso) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Roma., viale delle Milizie, 9.
Visto il ricorso n.8386/96 proposto dal Condominio di Corso Vittorio Emanuele II n.184, in persona dell'Amministratore p.t. Rag. Andrea Finizio, rappresentato e difeso dal dott. proc.  Massimo Pallini ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, via Orazio, 3.
Contro
- il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni in persona del Ministro P.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;
e nei confronti
- della OMNITEL PRONTO ITALIA S.p.A., in persona del suo procuratore speciale, dott. Proc. Fabio Macaluso, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Brizzolari e Salvatore Di Pardo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, alla Via Archimede, 97.
per l'annullamento
previa sospensione dell'esecuzione
del decreto 27 marzo 1996 del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni con i1 quale sono stati dichiarati urgenti i lavori e le opere concernenti l'installazione e l'attuazione di una stazione radio base GSM da parte della Soc.  Omnitel.
Visti gli atti e documenti depositati con i ricorsi;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalle parti ricorrenti;
Visto l'atto di costituzione in Giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato e della società controinteressata;
Udito il relatore, Cons.  G. Minicone e uditi altresì per le parti ricorrenti l'avv. C. Rienzi e l'avv.  Pallini,  gli avv.ti Di Pardo e Brizzolari per la società Omnitel e l'avvocato dello Stato di Carlo;
Considerato, in sede di sommaria delibazione:
che appare fondata la doglianza di insufficiente istruttoria al fini della emanazione del provvedimento impugnato, posto che il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, nel decretare la pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere concernenti l'installazione della stazione radio base sul terrazzo dell'edificio di Corso Vittorio Emanuele II, 184 in Roma, non poteva esimersi dal verificare, nell'apprezzamento globale dell'interesse pubblico (nel quale è compresa anche la tutela della salute, ove suscettibile di essere potenzialmente compromessa dalla realizzazione dell'opera) che fosse stata acquisita la "specifica autorizzazione rilasciata dall'Unità Sanitaria Locale territorialmente competente, previo parere dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (I.S.P.E.S.L.)" di cui all'art. 9, comma III  L. Reg.  Lazio 1 1.9.1989. n. 56;
Ed invero, in assenza di una normativa specifica in ordine alla installazione delle stazioni radio base per telefonia cellulare, sembrano doversi ritenere applicabili le prescrizioni della legge regionale suddetta, che prende in considerazione, (sia pure in relazione, all'epoca, ai soli impianti di emittenza radiotelevisiva) l'esposizione alle onde elettromagnetiche per il campo di frequenze compreso tra i 3MHZ e i 1500 MHZ, nel quale si colloca anche la telefonia cellulare GSM, stabilendo particolari adempimenti ove gli impianti siano collocati su stabili di civile abitazione ed imponendo, oltretutto, (cfr. art. 6 lett d) "l'analisi delle compatibilità elettromagnetiche tra le antenne facenti parte dello stesso sistema e tra il sistema di tutte le altre antenne presenti nella fascia di installazione";
Considerato, altresì, che a seguito degli accertamenti disposti da questa Sezione, lo stesso I.S.P.E.S.L. si è pronunciato nel senso che il livello di campo elettrico globale nel sito di installazione dell'impianto di cui è causa, ancorché inferiore al limite di campo elettrico vigente nella Regione Lazio, risulta essere un livello significativo di inquinamento, da tenere in particolare considerazione in relazione ad un'esposizione inconsapevole e cronica o comunque a carattere continuato delle persone interessate, in un ambiente di vita residenziale", richiamando in proposto la Risoluzione del Parlamento Europeo del 5.5.94, che impone di limitare l’esposizione alla radiazione elettromagnetica a livello tanto basso quanto ragionevolmente possibile.
Vista la relazione dell'I.S.S., il quale ha, invece concluso nel senso che non vi sono elementi per ritenere che i campi elettromagnetici emessi dalla stazione radio base della Società Omnitel installata nell'edificio in Corso Vittorio Emanuele II, 184 a Roma, costituiscono un rischio per la salute dei cittadini.  Ciò in riferimento sia alle normative protezionistiche internazionali che questo Istituto ritiene del tutto adeguate alle attuali conoscenze scientifiche, sia alla legge regionale n. 56/89 della Regione Lazio.
Viste le relazioni di controdeduzioni del ricorrente CODACONS e della resistente OMNITEL.
Vista, altresì, la relazione clinica depositata dallo stesso CODACONS, relativa ad una persona residente nello stabile ove è installato l’impianto, che pone in probabile correlazione talune manifestazioni morbose rilevate con l'attivazione dell'impianto stesso.
Ritenuto che, avuto riguardo alla sussistenza degli elementi di fumus boni juris, attinenti al rituale svolgimento del procedimento, nella difformità tra le conclusioni tecniche di istituzioni pubbliche (ISPESL E ISS) e in presenza di documentazione di parte attestante possibili relazioni tra pregiudizi alla salute subiti in concreto e l'attivazione degli impianti, debba cautelarmente ritenersi prevalente l'interesse primario alla salute rispetto ad ogni altro interesse giuridicamente protetto, con conseguente sospensione interinale dell'atto impugnato.
Ritenuto, altresì, in relazione a dubbi prospettati dall'OMNITEL sulla interpretazione delle precedenti ordinanze cautelari temporaneamente adottate da questa Sezione, di dover puntualizzare che la misura cautelare ha ad oggetto non solo la realizzazione delle opere, ma anche la loro attivazione.

P. Q. M.
il Tribunale Amministrativo Regionale dei Lazio (Sezione Prima)
ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione al sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti e all'Istituto Superiore di Sanità e all'Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
Roma, 18 dicembre 1996


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