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Atti del
FORUM GIURIDICO
Organizzata da:
WWF ITALIA
in collaborazione con
Alce e Casa Editrice Laurus Robuffo
PRESENTAZIONE DEL LIBRO:
“Elettrosmog: abusivismo e inquinamento”
(di Maurizio Santoloci – Guido Santonocito e Tiziana Beomonte)
Palazzo del Seminario (Camera Dei Deputati)
Sala del Refettorio
Via del Seminario, 76-Roma
ROMA , 21 febbraio 2002
Il Forum ha registrato un successo di partecipazione oltre ogni previsione. La foltissima affluenza di pubblico ha determinato in breve tempo un sovraffollamento della vasta sala con conseguente impedimento per l’ingresso
per numerosissime altre persone che si trovavano in fila. Gli organizzatori si scusano nei confronti di tutti coloro che sono rimasti all’esterno. L’evento conferma il primario e diffuso interesse sociale sul tema. Sperando di rendere un servizio utile, riportiamo a poche ore dal Forum
sia on line sui nostri siti sia su supporto cartaceo gli atti dei lavori. La trascrizione è fedele rispetto agli interventi nel corso dei quali gli oratori hanno parlato senza tracce predeterminate. Quindi il senso dell’incontro, che era finalizzato ad un confronto interattivo ed articolato
sui singoli aspetti di questo tema, è stato pienamente realizzato nella specularità e spontaneità del dibattito. Per ulteriori informazioni ed aggiornamenti consultate i nostri siti www.elettrosmog.org e www.dirittoambiente.com
. Grazie di cuore a tutti.
Gli organizzatori
Per informazioni sull’acquisto del volume consultare i siti internet citati
Intervento del Dott. Gianfranco Amendola
(Procuratore Agg. Repubblica Trib. di Roma)
Il libro a me è piaciuto per vari motivi. Il primo motivo è forse anche un fatto di poca convenzionalità, questo è un libro che comunque sia in questo momento è contro corrente. E’ un momento questo in cui
non c’è grande attenzione per le tematiche ambientali, tutt’altro. Questo riguarda l’Italia come riguarda un po’ il resto del mondo, da chi mette in discussione gli accordi di Kyoto, a chi poi invece in Italia continua a sfornarci delle leggi che sono in totale contrasto con il buon senso,
con le normative europee e col diritto all’ambiente. Devo dire che le ultime vicende legislative, quando dico ultime non mi riferisco solamente all’ultimo governo per essere chiari, mi riferisco agli ultimi anni, devo dire non sono esaltanti e anche adesso stiamo toccando un livello molto
basso. Il fatto stesso che si sia arrivati, attraverso strane convergenze peraltro, a dichiarare il combustibile da rifiuti un rifiuto speciale sottraendolo alla privativa dei Comuni, che le terre da scavo, tanto per capirsi alta velocità, pur se contaminate sono miracolosamente diventate
“non rifiuti” con la legge Lunardi; che attraverso un piccolo emendamento si è stabilito che tutti i rifiuti sanitari purché vengano in qualche modo sterilizzati o disinfettati al novantanove per cento, il che tecnicamente peraltro è impossibile, diventano assimilabili agli urbani anche
se tossici e nocivi, assimilando peraltro la terminologia della vecchia normativa del tutto passata, con una norma che la stessa Camera per la prima volta credo nella storia italiana, si è affrettata a fare un ordine del giorno votato in cui si affretta a dire di non applicare questo articolo
che ha appena votato, francamente ci dimostra con chiarezza che, a livello non solo istituzionale, ma anche istituzionale, non è un momento favorevole per parlare di tematiche ambientali. Se poi a questo mettiamo insieme i condoni e una legge quadro da poco emanata che in realtà l’unica
cosa che ha di quadro è che dà senza vincoli e principi a una commissione di ventiquattro persone la possibilità di rimettere in piedi la normativa ambientale, mi pare che il quadro sia abbastanza chiaro. Nel contempo c’è anche molta minor ricettività a livello di parti sociali e di paese.
Chiunque abbia visto quello che sta avvenendo a Gela in questi giorni si rende conto che stiamo forse, quanto meno a chi ha la mia età o qualcosa di simile, che stiamo tornando indietro di almeno trent’anni, quando pensavamo di aver superato questa assurda contrapposizione tra inquinati
per cui poi alla fine i lavoratori si fanno la guerra con gli abitanti inquinati, senza che poi si vada invece a vedere di chi sono le responsabilità dell’inquinamento, per cui abbiamo in piazza gente che difende il diritto alla salute e gente che difende il diritto al lavoro; gli uni contro
gli altri armati, come se fossero due cose che devono rimanere a tutti i costi due cose contrapposte da non poter essere conciliate. E questo non è un buon segno, il fatto che stiamo tornando indietro anche sotto questo profilo. Questo vale anche per le difficoltà dell’intervento della magistratura,
pensate che, ancor più encomiabile, un libro che si propone di incentivare le azioni della polizia giudiziaria, espressamente, e della ,magistratura a tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini nel campo elettromagnetico, già solamente questa enunciazione secondo me è contro corrente,
dal momento in cui abbiamo da più parti gli inviti affinché i magistrati stiano al loro posto, stiano tranquilli, è bene che facciano i notai di certe situazioni ma non si espongano e non si mettano in mezzo per cose più grandi di loro. Peraltro abbiamo sentenze recenti che stanno in pratica
rendendo noto a livello giurisprudenziale questo principio: basta vedere la sentenza, come dato oggettivo, di Marghera ad esempio, in cui si dice appunto che non spetta alla magistratura poi occuparsi di certe cose, perché andrebbe fuori, ma la stessa sentenza che è stata emessa l’altro
giorno per quello che riguarda Radio Vaticana, dice espressamente che non spetta al magistrato occuparsi di queste cose, che invece vanno viste in altra sede ben più qualificata, in questo caso ci si riferisce al confronto tra Stati. A questo proposito è ovvio che per ovvi motivi istituzionali
anche, di correttezza istituzionale, non voglio parlare qui di Radio Vaticana o altro, però visto che ho un pubblico qualificato una cosa vorrei dirla, almeno una che almeno chiarisca il termine della questione, che mi pare che la cosa che più mi colpisce forse in questa disattenzione complessiva
che c’è per questi problemi, è che ben pochi hanno cercato di capire o far capire qual è il problema reale che si pone attraverso il processo su Radio Vaticana, che non è un problema di extra territorialità come tanti continuano a dire, è un problema molto più semplice; è un problema di
capire se di fronte all’articolo 11 del Concordato che dice che gli enti centrali della chiesa cattolica sono esenti daa ogni ingerenza da parte dello Stato italiano, questo significa che un magistrato italiano non può perseguire penalmente un possibile funzionario di un ente centrale della
chiesa che abbia violato la legge penale italiana. Questo è il punto di fondo e su questo discuteremo, vedremo come andrà a finire dopo i ricorsi.
Chiudo questa parentesi e passo direttamente solo al libro.
Il libro è importante perché tenta di contrastare secondo me tutt’e tre queste tendenze brutte che ci sono in atti ormai, a tutti questi livelli. Devo dire che mi ha ricordato un po’ i vecchi tempi del “Nome del popolo inquinato”, del mio primo libro che ho
fatto, dove appunto cercavo di dare questo taglio, ma erano gli anni dei pretori di assalto, erano gli anni che erano dove c’era un clima anche politico e sociale totalmente diverso da quello che c’è oggi; perciò che è ancora più ammirevole lo sforzo di arrivare a quei fermenti e a quei
principi, con in più questa cosa importante delle domande e risposte, che ho visto che sono in pratica le tante domande che tanta gente fa a noi tutti i giorni sull’inquinamento elettromagnetico sono diligentemente riportate in questo libro con le risposte tra l’altro sintetiche, schematiche
ed esatte molto corrette sotto questo profilo, quindi mi pare che sotto questo profilo un ottimo “istruzioni per l’uso” credo che sia questo per l scopo che si prefiggevano gli autori, non tanto di fare il grande libro a livello di teoria del diritto su questa normativa, ma dare indicazioni
pratiche e specifiche a Polizia giudiziaria e cittadini per capire e soprattutto per applicare questa normativa e farsi finalmente difensori anche di se stessi, cosa che oggi sempre più spesso invece viene delegati ad altri.
Certo la materia è complicata. Io non sono un estimatore di questa legge sull’inquinamento elettromagnetico, non sono un estimatore di nessuna legge che si faccia molto bella sui principi e abbia poca parte operativa, dico la verità. Di principi sono capaci
a parlare tutti, di principi generali, tutti più o meno condivisibili; molto più complicato è metterli con i piedi per terra, dare quindi degli ordini precisi, obblighi precisi, divieti precisi, strumenti precisi di applicazione e di controllo nel paese.
Questo è quello che manca, quindi forse la prima cosa che dovremmo dire e che secondo me emerge con chiarezza anche dalla lettura di questo libro è che l’auspicio è che al più presto la scatola che è stata portata a livello normativo con la legge sull’inquinamento
elettromagnetico al più presto venga quanto meno riempita con i limiti che dovrebbe avere già da tempo e con limiti certi, con tempi certi. Questa è la prima cosa, secondo me, che andrebbe chiesta e che spero a cui questo libro certamente potrà contribuire. Per il resto è importante vedere
tutto quello che è stato scritto, perché c’è tutto su questo argomento fino ad oggi e anche tutta la giurisprudenza che c’è stata. Devo dire che è importante anche rendersi conto che con la nuove legge le sanzioni sono tutte solo amministrative, nel bene e nel male, per cui oggi in sostanza
l’applicazione di questa legge è demandata alla pubblica amministrazione, salvo casi particolari.
Questo quindi comporta, se vogliamo avere una legge seria, che non ci si occupi solamente della parte teorica, ma ci si occupi anche di potenziare le strutture di applicazione e di controllo per questa normativa, comprese le strutture tecniche evidentemente.
È anche importante che ci si renda conto che c’è un Articolo 16 con un regime transitorio che francamente grida vendetta, perché abbiamo visto che se è vero che proroga i limiti preesistenti, poi non è affatto chiaro se tutto questo comporta la immediata applicabilità comunque anche dei
limiti vecchi, ovvero se questi vecchi limiti si portino appresso anche le proroghe che già erano in questi limiti vecchi.
Quando sento l’ENEL che dice che comunque sia, parlando di limiti vecchi, per mettersi in regola con i vecchi limiti c’è ancora cinque, sei o dieci anni, evidentemente direi che questo nella
legge non è chiaro. Quindi ecco perché vorrei tanto limiti certi con tempi certi nel momento migliore, in tempi più brevi. La cosa buona di questo libro è che mette in evidenza proprio gli spazi di operatività che, nonostante tutto, ci sono in questa legge. Lo mette in evidenza sia con quello
che vi ho detto sia con quello che viene riportato.
La giurisprudenza della Cassazione Penale già nella prefazione si citano le parole della Cassazione Penale che ha ritenuto applicabile in certi casi anche il reato di cui al 674 del Codice Penale per rigetto pericoloso di cose, con dotte citazioni, citando Einstein.
Ma ci sono anche sentenze importanti della Cassazione Civile che pure molti non conoscono ed è anche importante leggerle integralmente come qui sono riportate in questo libro.
Un solo esempio, c’è una sentenza che secondo me è rivoluzionaria, che andrebbe sempre portata presente, che sta a pagina 144, dove si dice: il principio diritto della Cassazione “la tutela giudiziale del diritto alla salute in confronto alla pubblica amministrazione
può essere preventiva e dare luogo a pronunce inibitorie se prima ancora che l’opera pubblica sia messa in esercizio nei modi previsti sia possibile accertare, considerando la situazione che si avrà una volta iniziato l’esercizio, che nella medesima situazione è insito un pericolo di compromissione
per la salute di chi agisce in giudizio”.
È una massima che vale la pena di ricordare e di mettere bene in evidenza. Così come è importante ricordare la sentenza del Pretore di Rimini, che per primo e fino ad adesso credo unico, ha messo in evidenza, ha condannato per lesioni colpose a causa di inquinamento
elettromagnetico, scrivendo una bellissima sentenza che può essere condivisibile o meno, ma dove ha rivoluzionato completamente, con le più moderne acquisizioni dottrinarie e giurisprudenziali tutta la teoria sul nesso di causalità, quindi non in termini di certezza ma in termini di causalità,
fondendo insieme cultura giuridica e cultura tecnica. Quindi vale la pena di ricordare anche questa bella sentenza del Pretore di Rimini, che è bene tenere presente.
In sostanza, quello che vorrei cercare di farvi capire è che questo libro è importante perché cerca di dare operatività a tutto, alla legge ma anche non solo alla legge, anche a quello che c’è attorno alla legge, infatti non a caso si parla dell’assetto urbanistico,
si parla del paesaggio, si parla delle tante altre cose che oggi ci sono.
Oggi, in realtà, a livello penale noi non possiamo applicare questa legge, perché sono tutte violazioni amministrative; applichiamo le norme di contorno, come peraltro spesso accade in campo ambientale, dove spesso siamo costretti ancora a ricorrere a leggi
vecchie invece che a leggi nuove. Allora forse credo che il migliore commento sia proprio questo: un libro di questo tipo nelle mani giuste, Polizia giudiziaria, organi di controllo e semplici cittadini, non solo serve a sapere di più, e questa è sempre una buona cosa; non solo serve a ragionare
di più, e questo è ancora meglio, un paese dove oggi si ragiona troppo spesso per slogan che ci vengono imposti tramite mass- media, avere gente che ragiona con la propria testa secondo me è già un grosso passo avanti nella storia della civiltà di questo nostro paese; ma anche e soprattutto
fa capire al cittadino poi che, se vuole, ha i mezzi per potersi difendere, ha i mezzi per poter fare qualche cosa non solo in termini di aumento di contenzioso giudiziario, ma anche e soprattutto in termini di aumento di cultura, aumento di prevenzione, aumento di corresponsabilità verso
gli altri consociati.
Sotto questo profilo un ultimo auspicio vorrei fare, e che si lega direttamente proprio a questa legge, che in questa legge quadro che ci vorrebbero proporre tra poco sull’ambiente, e che ripeto per adesso
è delegata esclusivamente senza principi a una commissione, ci sia quello che secondo me è un punto fondamentale, che peraltro in molti Stati degli Stati Uniti è già legge da tempo, e cioè si dica una volta per tutte che in questo nostro secolo ormai, con quello che sta succedendo, occorre
rivedere il concetto di pericolosità, per cui non deve essere più pericoloso quello che viene dimostrato essere pericoloso, ma che venga considerato pericoloso tutto quello che non si riesce a dimostrare che è innocuo per i cittadini e per la gente.
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Intervento del Col. Giuseppe Rositani
(Comandante N.O.E. dei Carabinieri)
Io sono intervenuto ben volentieri, ringrazio anche gli estensori del libro per il cortese invito, soprattutto per segnalare l’esigenza da parte della polizia giudiziaria, cioè di chi deve intervenire, di avere su una problematica
una conoscenza sistematica. Il problema che spesso si verifica nella normativa penale in generale, ma anche in quella ambientale in particolare, è una stratificazione di norme spesso prodotte anche sotto un’onda emozionale per intervenire in un particolare settore e in una particolare emergenza,
che stratificandosi di fatto provocano delle difficoltà materiali nella corretta applicazione delle stesse e difficoltà nell’attività di intervento.
Quindi ben vengano gli studi, gli interventi, i libri che in maniera sistematica raccolgano la materia. Questo è appunto uno dei punti estremamente significativi, il fatto che detti delle istruzioni per l’uso di facile comprensione, cioè legata ad una lettura
di quelle che sono le richieste del cittadino e quelle che sono le normative che si possono applicare per consentire al cittadino di avere una risposta chiara e completa.
È chiaro che esiste un problema di fondo, cioè esiste una difficoltà da parte sia delle norme che del settore degli studi da parte degli scienziati, molto più lenta rispetto alla tecnologia che si evolve. Noi abbiamo dei problemi per cui la tecnologia avanza,
quindi le problematiche diventano pressanti; mentre le risposte, in termini di normative, sono forzatamente più lente. Questo ingenera insicurezza. Il problema dell’elettromagnetismo è un problema che non è di questi giorni, è un problema che ha sempre afflitto dalle prime televisioni, quando
ci si avvicinava alla televisione e si sentiva quel frusciare, erano le onde elettromagnetiche; è chiaro che la maggiore sensibilità si è realizzata nel momento in cui il numero di emissioni sono aumentate in maniera enorme. Basti vedere i numeri di telefonini che squillano per capire che
nel momento in cui questa struttura, questa tecnologia si è impiegata sul territorio, si è inteso necessario utilizzare quelle infrastrutture che rendono questa tecnologia funzionante. Quindi esiste, io in questo voglio spezzare una lancia nei confronti di chi ha difficoltà materiale nel
produrre una normativa che sia aderente e che sia coerente in tutti i suoi settori; però già con questo libro, con questo intervento di coagulo delle norme da parte di chi deve poi mettere in maniera sistematica la normativa, può certamente avere un aiuto concreto.
Può avere aiuto concreto anche il cittadino per far valere quello che ritiene il suo bisogno di sicurezza. Da parte di tutti questo è uno strumento di sicuro aiuto e di sicuro apporto.
Ritengo che sia importante comunque far sì che l’attuale ultima normativa, che è una normativa quadro, venga riempita finalmente di quelle che sono le norme attuative. Questo è l’elemento più importante, cioè
ormai il quadro di carattere generale è stato delineato ed è stato delineato in maniera chiara. Si è tenuto conto del concetto di salute, si è tenuto conto del concetto di precauzione. Ora è indispensabile riempirlo di contenuto e consentire oltre tutto che la giurisdizione nel tempo consolidi
questi comportamenti, perché l’attività della polizia giudiziaria è comunque vanificata se la sua attività non trova un ancoraggio in quella che è la sanzione finale, quella che cioè le decisioni della giurisdizione sia essa amministrativa sia essa penale, per far sì che l’intervento di
chi opera sia a un intervento che abbia una sua completa validità.
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Intervento dell’ On. Avv. Alfonso Pecoraro Scanio
(Commissione Ambiente Camera)
Ritengo che un elemento fondamentale è stato molto centrato dalla parte finale dell’intervento che faceva Gianfranco Amendola quando parlava del concetto di pericolo, perché se noi scontiamo una difficoltà a tutti i livelli nell’applicazione di quello che a
livello generale noi chiamiamo principio di precauzione, lo dobbiamo proprio al fatto che volta per volta che evidenziamo nuove forme di inquinamento, nuove forme di insicurezza dei cittadini, perché l’altra faccia della medaglia è che noi dobbiamo parlare in modo compiuto di sicurezza,
che però nella sicurezza non è la sicurezza solo nella vecchia e pure importante forma dell’ordine pubblica, ma è sicurezza alimentare, è sicurezza della vita, è sicurezza dell’aria, è sicurezza dell’acqua.
Abbiamo questo problema complessivo rispetto al quale, ogni volta che noi avanziamo e che alcune sentenze, alcune iniziative coraggiose ed importanti della magistratura, portano anche a utilizzare vecchie possibilità giuridiche per aprire nuovi campi, la reazione
è sempre quella tradizionale di dire: ma non è provato che questo faccia male; oppure, la tesi molto spesso diffusa, dice: sì, può fare male, ma come può capitare che tu cammini per strada e ti cade un vaso in testa. A questo noi ci ritorniamo su un’infinità dei casi.
L’attacco sulla vicenda elettrosmog è già partito, non abbiamo dovuto aspettare il nuovo governo; io ero nel Consiglio dei Ministri del vecchio Governo quando il mio collega della sanità e salute
Veronesi dissertava tranquillamente sulla teoria che ci sono altre cose che fanno molto più male, che però è il principio esattamente dell’opposto non solo della precauzione ma anche se vogliamo del rispetto della vita, perché noi abbiamo situazioni che sono aberranti, io l’ho detto all’attuale
Ministro Sirchia, che è andato ancora più avanti, continuando a dire che sì ci possono essere alcuni problemi ma non sono rilevanti, allora io gli ho risposto che mi sembra ben strano che lui discuta e si dichiari favorevole a proclamare addirittura la sacralità dell’embrione e nello stesso
tempo non c’è la sacralità della vita di quelli che stanno vivendo e stanno sotto le onde elettromagnetiche, che è un minimo di coerenza che uno vorrebbe a volte, almeno proprio al livello più basso possibile. Noi siamo di fronte a questo tipo di azione sulla vicenda elettrosmog, che non
è quella di dire: discutiamo quali sono i livelli di pericolosità. No, siamo di fronte alla teoria di dire: il problema non c’è, che è la teoria che avanzava Veronesi, che è quella di cui si è fatto erede il Ministro attuale, che in qualche modo è stata non ancora totalmente sposata devo
dire dal centro – destra ma già nelle dichiarazioni e nelle mozioni, loro hanno fatto approvare una risoluzione in commissione ambiente che di fatto, richiamando le norme europee, perché loro poi sono anti-europei quando si tratta di mandato di cattura internazionale, poi diventano europei
quando in questo caso l’unione europea prevede dei margini diversi; allora c’è il detto che dobbiamo fare riferimento all’Europa. Lì la volontà, senza nemmeno il bisogno di andare a guardare di nascosto, è quello di sbracare completamente rispetto al limite.
Allora quello che noi corriamo il rischio di vedere, sicuramente, è: uno, un tentativo di dire noi vogliamo attuare sì la normativa, con tutti i limiti che la stessa normativa ha, però l’attuiamo in una chiave in questo caso – loro dicono – europea e quindi,
in qualche modo, facendo fuori quei paletti di precauzione che l’Italia sulla materia dell’elettrosmog onestamente su alcune cose ha dato in modo diverso anche da altri paesi europei, che però hanno anche condizioni diverse di impianti, di strutture, di diffusione di alcune cose, quindi
bisogna anche dire che poi questa Europa richiamata quando fa comodo, quindi quando l’Europa interra magari alcuni elettrodotti allora là non c’è bisogno di chiamare l’Europa; quando in altri paesi invece si sbraca su alcune normative, allora noi la richiamiamo. Il rischio vero che abbiamo
è che si cercherà un’applicazione fasulla della normativa e hanno bisogno un po’ di tempo, perché devono anche fare quest’altro salto rocambolesco, perché poiché quando c’era il governo di centro – sinistra l’opposizione di centro – destra chiedeva una maggiore rigidità sulle normative anti–elettrosmog
oggi dovranno spiegare ai comitati dei cittadini, che molte volte (in particolare Alleanza Nazionale) sollecitava per dire che non c’era abbastanza limite, dovranno dire che adesso una volta che governano al contrario bisogna sbracare sul versante della disponibilità sull’elettrosmog.
Quindi io credo che ci sarà e ci deve essere un’azione molto forte e spero che da questo punto di vista il crescere invece di consapevolezza della gente, perché per fortuna il dato reale è che loro negano l’evidenza; la vicenda di Cesano è una vicenda plateale
in cui siamo di fronte al sito più inquinato dal punto di vista elettromagnetico di Europa e il fatto, io ero l’altro giorno a Roma dove in questo caso un processo velocissimo, giustizia lampo, ha fatto subito delegata giustizia perché praticamente ha considerato che le antenne di Radio
Vaticana sono come potessero essere una basilica pontificia, cioè godono di una condizione di oltre tutto pericoloso come precedente, perché se tutte le diramazioni di Radio Vaticana godono di questo privilegio, se domani Radio Vaticana decide di ampliare le sue trasmissioni e di fare una
serie di altre strutture, non si sa quale è il livello di estensione di questo principio, che se vogliamo alla base sarà anche quello di un’immunità ma che tutt’al più tu concedi per l’esercizio delle attività religiose, per l’esercizio della libertà di religione, per esercizio di attività
diplomatica; ma se si stabilisca che in un modo diretto o indiretto si invochi l’immunità diplomatica o religiosa per ammazzare i cittadini con delle emissioni, mi sembra la contraddizione più forte di quello che è il principio che è il principio di tutela.
L’iniziativa ci deve essere, noi la faremo con molta forza anche in Parlamento ovviamente, con molta forza anche sul versante della deregulation che c’è su altre normative ambientali, ma mentre noi siamo
attenti all’applicazione della normativa preesistente, cioè che abbiamo varato nella scorsa legislatura, l’altra preoccupazione che deve venire invece è che dal Senato si sta avvicinando un altro pericolo che è quello di un provvedimento che, sotto le formule delle problematiche energetiche,
cerca di togliere all’ENEL ogni tipo di vincolo, con la motivazione che abbiamo un gap energetico e quindi bisogna fare avanti, di togliere ogni necessità per l’ENEL di passare attraverso i comuni e le autorità locali per quanto riguarda la costruzione di nuovi elettrodotti.
Quindi, mentre noi stiamo concentrati lì, me ne parlava proprio ieri il capo gruppo al Senato, c’è il tentativo di inserire attraverso emendamenti su un altro provvedimento, un’altra normativa che rischia di essere un’ulteriore voragine con la scusa di una sorta
di salva-cantieri o sblocca-cantieri e tutte queste normative, che sulla base di principi di emergenzialità cercano di far fuori anche quei pochi paletti costruiti negli anni, quindi io dico che bisogna essere molto attenti anche sulle cose che si stanno preparando, che a volte ci arrivano
da provvedimenti che magari sono di altro genere e sui quali, con qualche emendamento, il governo cerca di fare improvvisamente realizzare qualche passaggio.
Mi sembra che da questo punto di vista anche la logica di questo libro, che è quella di essere uno strumento pratico nelle mani dei cittadini, è uno strumento io dico non solo di battaglia a difesa dell’ambiente ma anche di educazione civica nel senso più logico
di questa parola, che dovremmo non solo diffondere ma io spero e, per quanto mi riguarda, io avevo già accennato a Napoli al Presidente della Provincia, io pensavo di vedere se in alcune scuole si possa ragionare in termine di fare delle lesioni o di adottare progressivamente alcuni testi,
perché io credo che l’educazione civica nel 2002 si farà molto di più con la possibilità del cittadino di avere possibilità di conoscenza, perché fin quando non riusciremo a mettere nelle norme questo passaggio dal pericolo realizzato al fatto che la precauzione ci dice che noi non possiamo
più accettare questa logica del “non è totalmente dimostrato che fa male e quindi nel frattempo tutto è consentito”.
Lo abbiamo visto sulla mucca pazza, lo vediamo sul transgenico, lo vediamo dell’elettrosmog, lo vediamo su tante cose che ci obbligano a fare da cavie senza poter nemmeno avere chiare le coordinate di quello
che accade. Quindi credo che è molto importante e per quanto ci riguarda saremo veramente al fianco di tutte le iniziative, speriamo anche di iniziative che nazionalmente tutti i comitati, l’associazionismo, i cittadini, che fortunatamente si stanno svegliando su molti settori, finalmente
anche molto di più sui temi della legalità, anche su questo della difesa dall’elettrosmog dovremmo lavorare con molta determinazione.
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Intervento del Dott. Maurizio Santoloci
(Magistrato – Vice Pres. Nazionale Wwf-Italia)
Questo libro è un libro ideologico, lo dico chiaramente, è un libro di tecnica ideologica, nel senso che è frutto di una filiera, di un processo evolutivo che stiamo avendo con un gruppo di professionisti
nel campo ambientale, con la finalità di creare un posizionamento proprio ideologico su alcuni temi: acque, rifiuti, inquinamento elettromagnetico ed altre normative importanti, per cercare di fornire alcune chiavi di lettura con unica finalità. E questo anche attraverso una serie di pubblicazioni
dedicate a far sì che il privato cittadino da un lato e l’operatore di polizia dall’altro sappiano dove andare a mettere le mani in queste normative complesse, cervellotiche, sulle quali molto spesso è impossibile anche per il tecnico ultraspecializzato capirci qualcosa.
Quindi lo sforzo è ridurre in termini intelligibili ma soprattutto di autotutela generale, una operatività pratica di queste normative estremamente complesse.
Abbiamo cercato di tradurre la normativa sull’inquinamento elettromagnetico dallo strettamente tecnico all’operativo. Ci siamo posti due domande: io privato cittadino, se voglio rivolgermi a
qualcuno per capire come tutelarmi dall’inquinamento elettromagnetico in alcuni momenti, cosa devo dare, a chi devo rivolgermi, a chi devo telefonare e soprattutto chi è obbligato a intervenire? Poi il punto di vista opposto: quelli che ricevono la richiesta di intervento, che il cittadino
chiama o al quale scrive, cosa devono fare? Chi è è obbligato ad interessarsi di questi passaggi, cosa deve fare e soprattutto dove andare a mettere le mani nel disastro normativo che abbiamo per cercare di fare alcuni interventi?
Quindi, il libro è pensato per il privato cittadino della famiglia normale, per l’attivista dell’associazione ambientalista, per il brigadiere della Stazione dei Carabinieri di un paesino isolato che non ha particolare esperienza in questo campo, per il sottufficiale
della Forestale della Stazione che non è specializzata in questo settore, per ogni altro organo di polizia in senso generale.
Enfatizza chiaramente il nostro punto di vista ideologico, che con Gianfranco Amendola e con altri colleghi da anni portiamo avanti in queste discussioni, il fatto che abbiamo sempre creduto e che sempre
crederemo alla tutela giurisdizionale dell’ambiente, cioè nel “diritto all’ambiente”.
Questo è un libro che fa parte di questo progetto di collaboratori che abbiamo avviato e che si chiama proprio “diritto all’ambiente”, diritto alla salute, diritto ad autotutelarci sull’ambiente, attraverso
forme giuridiche, legali, di autotutela, ricorrendo alle norme ma soprattutto anche alle interpretazioni giurisprudenziali, pensando che comunque sia la giurisprudenza va enfatizzata e valutata per quelli che sono gli aspetti utilizzabili dal nostro punto di vista chiaramente, poi chi la
pensa diversamente farà altri libri e darà teorie contrarie, cercando di sviluppare anche attraverso i colleghi magistrati, attraverso gli operatori di polizia, una forma di autotutela che sia in grado di avvicinarsi ai cittadini in attesa che le normative migliorino, sperando, ma di questo
io credo che dovremmo farci un po’ promotori tutti – lo dico anche come vice presidente nazionale del WWF Italia – l’impegno a cercare di formulare normative sempre più penali in questo campo, quindi come associazioni e come enti esponenziali, per far sì che almeno le cose più gravi non
siano soltanto sanzioni amministrative, ma diventino sanzioni penali come è giusto che sia.
Di conseguenza, il libro ha questa doppia finalità ed è frutto di un impegno politico - non partitico perché assolutamente trasversale - con l’editore che ha di fatto trasformato questa collana in una sorta
di manualistica di autodifesa dei cittadini, ma – vorrei sottolineare – anche delle istituzioni, perché il libro è rivolto anche in particolare alle forze di polizia.
La presenza del Comandante del NOE – al quale mi lega, unitamente al NOE tutto, un affetto particolare e una collaborazione storica – è molto significativa e sono anzi molto grato al Comandante
di questa presenza, che è fortemente rappresentativa, perché credo che le forze di polizia oggi siano in prima linea in questo campo.
Non è vero che l’inquinamento elettromagnetico, come del resto l’acqua, i rifiuti e altre cose, sono una questione di elite, di pochi tecnici, di pochi intellettuali di salotto che se ne occupano a livello molto tecnico e molto approfondito. Tutte le forze di
polizia hanno una competenza in questo settore, anche se non sono specializzate, anche se poi non è possibile raggiungere con la specializzazione le periferie estreme delle forze di polizia a trecentosessanta gradi.
Quindi, l’impegno nostro personale, quotidiano è anche quello di girare per l’Italia per esportare ideologia; viaggiamo per insegnare, dibattere, fare corsi alle forze di polizia, alle forze amministrative, per portare cultura e quindi cercare di fornire agli
operatori di polizia un minimo di strumento per intervenire.
Il libro è un supporto operativo da tasca, dopo di che c’è il supporto sociale.
Io credo che in questo libro si condensano un po’ i nostri vari posizionamenti: il magistrato, il tecnico, l’esponente dell’associazione ambientalista, le componenti che sono attorno a questo tavolo, anche tra il pubblico, che devo dire francamente siamo rimasti
veramente estremamente meravigliati per la straordinaria partecipazione ed affollamento in questa sala. Non ci aspettavamo che saremmo stati costretti a non far entrare le persone perché la sala non può ospitare tutti. Di questo ce ne scusiamo. Non aspettavamo un successo così ampio. Sono
presenti componenti politiche, tecniche, amministrative di forze di polizia di tutti i generi. Questo è un grandissimo segnale, ci incoraggia i fare di più. Io credo che sia questo un punto di partenza su una giornata importante per lasciare un segno e credo che io mi possa impegnare, anche
come esponente della più grande associazione ambientalista non solo d’Italia ma del mondo, di cominciare proprio una campagna specifica per rivedere in modo sociale e politico la normativa sull’elettrosmog, riproponendo con forza, con educazione ma con decisione, sanzioni penali per chi
attenta alla nostra salute, al pari di coloro che investono le persone sull’incidente stradale.
Sono comunque lesioni e vanno punite penalmente quando si verificano.
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Intervento dell Avv. Tiziana Beomonte
(Osservatorio di Giurisprudenza - Alce)
In considerazione dello sviluppo di nuove tecnologie che determinerà nel futuro prossimo del nostro paese la costruzione di nuovi impianti, quali centrali private di energia elettriche o elettrodotti e stazioni radio base per telefonia
mobile di terza generazione, U.M.T.S., che sono previsti dai trenta ai cinquanta mila nuovi impianti, mi è parso opportuno dedicare il mio intervento alla valutazione di impatto ambientale, tracciandone in particolare una breve cronistoria destinata a comprendere e anche a commentare la
recente giurisprudenza in materia, la quale, fatta salva qualche pronuncia come vedremo in seguito, appare abbastanza consolidata e omogenea. Tutti ci domanderemo: ma che cosa è la valutazione di impatto ambientale?
(segue per completezza ed esattezza tecnica il testo base in originale dell’intervento)
V.I.A.
Valutazione di Impatto Ambientale
In considerazione dello sviluppo di nuove tecnologie che determinerà nel futuro prossimo del nostro Paese la costruzione di numerosi nuovi impianti
- centrali private di energia elettrica e relativi elettrodotti
- stazioni radio base per la telefonia mobile di 3^ generazione (UMTS) 30-50.000 nuovi impianti previsti
mi è parso opportuno dedicare il mio intervento alla Valutazione di Impatto Ambientale tracciandone in particolare una breve cronistoria destinata a commentare la recente giurisprudenza in materia che, fatta salva qualche pronuncia,
come vedremo appare piuttosto omogenea e consolidata.
La Valutazione di Impatto ambientale è uno strumento tecnico scientifico di supporto alle decisioni, che pone la salvaguardia dell’ambiente naturale e della salute dell’uomo al centro dei processi decisionali che precedono la
realizzazione di un’opera o di un intervento sul territorio. Ad esempio per la realizzazione di un elettrodotto o di un impianto per la telefonia mobile.
La V.I.A. si esplica attraverso una procedura amministrativa finalizzata a valutare la compatibilità ambientale di un progetto (pubblico o privato) sulla base di un’analisi degli effetti che il progetto
stesso esercita sulle componenti ambientali e socio-economiche interessate. E, pertanto, dovranno essere valutati gli effetti diretti ed indiretti sull’uomo, la fauna, la flora, il suolo, le acque, l’aria, il clima, il paesaggio, nonché sull’interazione tra detti fattori, sui beni materiali
e sul patrimonio culturale ed ambientale.
Di solito l’autorità competente in materia di VIA è la Regione o Giunta Regionale.
Intervenendo prima dell’approvazione del progetto, la procedura consente di scegliere tra diverse soluzioni progettuali, quella che presenta il minor impatto ambientale e di introdurre nel progetto eventuali
varianti, che possono mitigare e/o compensare l’impatto dell’opera sull’ambiente.
In Italia la procedura di VIA è stata introdotta a seguito dell’emanazione della Direttiva CEE n. 337 del 1985 concernente “la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati”.
La suddetta Direttiva fa un lungo elenco dei progetti da sottoporre a VIA, che suddivide in due distinte classi in ragione del diverso grado di impatto che possono avere sull’ambiente:
- alla prima classe – di cui all’elenco contenuto nell’allegato I della direttiva – appartengono i progetti a più alto grado
di impatto, che devono essere obbligatoriamente assoggettati a VIA;
- alla seconda classe fanno invece parte quei progetti, elencati nell’allegato II, la cui sottoposizione alla procedura
di VIA è solo eventuale, la decisone in merito al loro assoggettamento alla procedura in parola è affidata alla discrezionalità degli Stati Membri, ritenuti i soggetti più idonei secondo il principio di sussidiarietà.
A tutt’oggi la disciplina che il nostro ordinamento offre della procedura di VIA presenta evidenti tratti di frammentarietà e disorganicità derivanti principalmente dal fatto che essa costituisce il frutto di una stratificazione di norme con cui sono stati di volta in volta regolati singoli
aspetti della materia.
Alla base dell’anzidetta stratificazione vi è la Legge 8 luglio 1986 n. 349, istitutiva del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale, e i relativi decreti di attuazione:
- D.P.C.M. 10 agosto 1988 n. 377 “Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme
in materia ambientale”. In questo DPCM vengono sottoposti a VIA solo i progetti di cui all’allegato I della Direttiva 337/CEE/85, mentre non si fa cenno alcuno ai progetti di cui all’allegato II.
- D.P.C.M. 27 dicembre 1988, in cui sono specificate le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione dei giudizi di compatibilità; successivamente modificato e
integrato dal DPR 2 settembre 1999, n. 348.
La categoria delle opere sottoposte alla procedura di compatibilità ambientale, di cui al DPCM 377/1988, è stata integrata prima dalla Legge 9 gennaio 1991 n. 9 “Norme per l’attuazione del Nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti,
idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali”, sancisce all’art. 2 che gli elettrodotti ad alta tensione sono da assoggettare alla valutazione di impatto ambientale.
Successivamente, è stata integrata dal DPR 27 aprile 1992 “Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale e norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all’art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349,
per gli elettrodotti aerei esterni”, il cui articolo 2 ha aggiunto la seguente lettera m) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km.
Dopo i richiami da parte comunitaria per l’incompleta applicazione della direttiva, lo Stato italiano ha emanato il D.P.R. 12 aprile 1996, recante “atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione
dell’art. 40, comma 1, della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale”. Con il DPR 12/4/96 viene conferito alle Regioni e alle Province autonome il compito di attuare la direttiva 85/337/CEE, sottoponendo a VIA anche le opere
elencate nell’allegato II della direttiva stessa.
Le tipologie dei progetti sono state suddivise in due distinti elenchi, contenuti rispettivamente negli allegati A e B del DPR 12/4/96, a seconda della diversa potenzialità inquinante e differente incidenza sul territorio dei vari progetti:
- per i progetti di cui all’allegato A – la procedura di VIA regionale è obbligatoria;
- per i progetti di cui all’allegato B – essa è invece eventuale, deve essere effettuata solamente quando ricorra una delle
seguenti circostanze: che il progetto ricada all’interno di aree naturali protette o, se non vi ricada, che le sue caratteristiche a seguito di verifica dall’autorità competente secondo le modalità di cui all’art. 10 e sulla base degli elementi indicati nell’allegato D, richiedano comunque
la svolgimento della procedura di VIA.
In ogni modo per tutti i progetti di opere o impianti (sia dell’allegato A, sia dell’allegato B) ricadenti all’interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali devono essere ridotte del 50%.
Al fine di dare integrale attuazione alla direttiva 85/337/CEE fu emanato il DPCM 3 settembre 1999 che intervenne sul precedente atto del 1996 modificandone gli allegati A e B ed introducendo 12
nuove categorie di opere; tra cui nell’allegato A – lett.u) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore 100kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km; nell’all. B al punto 7 – lett. Z) elettrodotti aerei esterni
per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3km.
Il DPCM 3 settembre 1999 è stato a propria volta integrato dal DPCM 1 settembre 2000.
Anche l’attuale Legge Quadro n. 36/2001 sull’inquinamento elettromagnetico prevede degli specifici procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di elettrodotti. Infatti l’art 5 della sopra richiamata legge, al fine di tutelare l’ambiente ed il paesaggio, prevede che con
apposito regolamento – non ancora disposto- vengano adottate misure specifiche relative alle caratteristiche tecniche degli impianti e alla localizzazione dei tracciati per la progettazione, costruzione e modifica di elettrodotti e di impianti per la telefonia mobile e radiodiffusione. E’
prevista anche una nuova disciplina dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di VIA.
In base a quanto disposto da quest’articolo è evidente che tutte le sopra richiamate norme rimangono in vigore.
Per quanto concerne le infrastrutture sulle comunicazioni mobili e personali la Legge 1 luglio 1997, n. 189 “Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali” ha prescritto all’art. 2bis “Norme per l’installazione e l’uso
di infrastrutture” che:
1. “Nell’installazione e nell’uso delle infrastrutture le imprese devono garantire la compatibilità delle infrastrutture stesse con le norme
vigenti relative ai rischi sanitari per la popolazione, in particolare in merito ai campi elettromagnetici da essi generati.
2. La installazione di infrastrutture dovrà essere sottoposta ad opportune procedure di valutazione ambientale.”
I due commi prevedono quindi fattispecie differenti, ma entrambi imprescindibili. Il primo prescrive a carico dell’impresa che installa e utilizza gli impianti di dotarsi di uno studio atto a garantire la compatibilità sanitaria.
Il secondo di subordinare l’installazione di tali impianti alla conclusione di un procedimento di VIA.
Per quanto riguardo l’orientamento giurisprudenziale in materia di VIA segnalo le seguenti pronunce:
ELETTRODOTTI:
TAR Emilia Romagna, sent. 30 aprile 1993, n. 221
Consiglio di Stato, parere 27 ottobre 1993, n. 546
TAR Campania, sent. 21 dicembre 1994, n. 485
“Ai sensi dell’art. 5 del DPR 27 aprile 1992, la procedura di valutazione ambientale non riguarda gli elettrodotti per i quali anteriormente all’entrata in vigore del DPR medesimo,
sia stata conclusa la procedura di cui all’art. 81 del DPR n. 616/1997”
Caso: ricorso del Comune di Sabbioneta c/ Min. dei Lavori Pubblici e Enel per aver autorizzato l’esecuzione di un elettrodotto a 380 kV senza pronuncia di compatibilità
ambientale; ricorso respinto. Il DPR 27 aprile 1992 ha dettato una disposizione di carattere transitorio con cui sono stati sottratti allo ius superveniens – recante sottoposizione a VIA – i procedimenti amministrativi in corso che avessero raggiunto un’avanzata fase di svolgimento; ciò che è avvenuto per l’impianto in questione.
TAR Veneto , sez I, sent. 18 maggio 1994, n. 550
“Solo successivamente al DPCM 27 aprile 1992, in attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono stati assoggettati a valutazione di impatto ambientale, gli elettrodotti
con tensione superiore a 150 kV e lunghezza superiore a 15 Km, mentre non sono da sottoporre a tale valutazione gli elettrodotti con tensione e lunghezza pari o inferiore ai valori predetti”
Consiglio di Stato, sezione IV, sent. 14 maggio 2001, n. 2661
Caso: impugnazione di provvedimento recante occupazione d’urgenza a favore dell’ENEL di un terreno per i lavori di esecuzione di una nuova cabina 150/20 kV. Sollevata
violazione art. 4 DPCM 27 aprile 1992 perché impianto autorizzato senza la previa procedura di VIA. Infondato questo motivo d’appello, in quanto il predetto DPCM sottopone alla VIA (lett. m) “gli elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione superiore a 150
kV e con tracciato di lunghezze superiore a 15 km.
STAZIONI RADIO BASE PER TELEFONIA CELLULARE
TAR Puglia, sez. II, ord. 6 aprile 2000, n. 542
Il procedimento concessorio riguardante la installazione di stazione delle reti di telecomunicazioni (telefonia mobile) deve rispettare le regole dettate dalla legislazione
di tutela in materia ambientale ex. Art. 2, comma 1, lett. b) DPR 19/9/97 n. 318, 2 bis L. 189/97; in particolare, prima di rilasciare una concessione per l’installazione di una stazione radio base per telefonia cellulare, va acquisito il parere ambientale di competenza regionale.
Caso: Comune di Bitonto c/ Wind Telecomunicazioni negata concessione per installazione di una stazione radio base, finalizzata all’erogazione di servizi di telefonia mobile, per incompatibilità dell’impianto con destinazione urbanistica e per carenza procedura di VIA (nelle specie non risultava
acquisito il parere ambientale di competenza ambientale). Questa ordinanza ritiene prevalente la salute dei cittadini rispetto ad ogni altro interesse giuridicamente protetto e sottolinea per la prima volta che la competenza in materia di VIA spetta alla Regione.
Cons. Stato, sez. V, ord. 28 luglio 2000, n. 3960
Conferma del Tar Puglia 542/2000, e stabilisce che il precetto del comma 2 dell’art.2 bis della L 189/97 che prevede per l’installazione di infrastrutture opportune
procedure di VIA è autonomo da quello di cui al comma 1, attinente alla compatibilità con le norme relative ai rischi sanitari per la popolazione, cui non può essere ridotto e stabilisce altresì che la VIA è una locuzione tecnico-giuridico di significato univoco, designante un procedimento
presupposto a quello di rilascio della concessione edilizia.
Infatti, la VIA, avendo la precisa finalità di garantire una corretta gestione del territorio, appartiene alla materia urbanistica e quindi non può essere confusa con la stima di compatibilità dei campi elettromagnetici ai valori di esposizione prescritti dal DM 381/1998.
TAR Emilia Romagna, sez. I, ord. 20 febbraio 2001, n. 58
Sospesa una concessione edilizia per la realizzazione di una stazione radio base non preceduta da VIA
TAR Lombardia, sez. I, sent. 13 marzo 2001, n. 2159
Caso: Comune di Induco c/ Omnitel; viene presentata una DIA per la costruzione di un’antenna per telefonia cellulare. Il Comune diffida dall’iniziare i lavori prima di aver proceduto ad una valutazione di impatto ambientale. Annullata
diffida comunale. Non occorre la VIA per impiantare una stazione radio base di telefonia cellulare.
L’art. 2 bis della L. 189/97 è stato così interpretato: il riferimento ad “opportune procedure di impatto ambientale”, l’uso del futuro (“dovrà”) e la successiva evoluzione normativa inducono ad interpretare
la norma non nel senso di un richiamo diretto all’istituto previsto dall’art. 6 della L. 349/1986 (valutazione di impatto ambientale) bensì come rinvio ad una disciplina futura, poi effettivamente introdotta dalla legge 31 luglio 1997 n. 249 e dal DM 381/98 che prevedono limiti di esposizione
ai campi elettromagnetici.
TAR Veneto, sez. II, sent. 23 marzo 2001
Non occorre la VIA per l’installazione di stazioni radio base se non è prevista dalla normativa regionale
Consiglio di Stato, sez. VI, 22 maggio 2001, n. 2902
L’art. 2 bis, comma2, della Legge n. 189/97 deve essere interpretato non quale norma meramente programmatica, ma quale disposizione immediatamente applicabile che prevede che per l’installazione di stazioni radio base opportune procedure
di VIA, anche in assenza di specifica normativa regionale.
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Intervento del Dott. Guido Santonocito
(Responsabile Settore Elettrosmog Wwf-Italia)
Buona sera a tutti. Grazie veramente di essere venuti così numerosi a questo forum giuridico, che vuole essere un approfondimento di questo tema, per il quale dobbiamo anche ringraziare l’Onorevole Vigni che ci ha consentito, apprezzando il libro, di organizzarlo
qui presso la Camera. Io sono il responsabile del settore elettrosmog del WWF e volevo cogliere l’occasione per tracciare un po’ la cronistoria di questo libro, che è in fondo la storia del settore elettrosmog del WWF.
Noi facemmo una prima pubblicazione in questa materia nell’anno 1996, verificando che a livello di giurisprudenza allora esistevano ben poche pronunce, si parlava di quattro – cinque pronunce, anche abbastanza distanziate nel tempo, e non esisteva affatto una
normativa di riferimento. Avevamo un solo decreto, il D.P.C.M. del 1992 e un vero vuoto legislativo, nonostante vi fosse ampia materia da regolare, c’erano già tanti elettrodotti, specialmente c’erano già trenta – quarantamila stazioni per le reti televisive private collocate in maniera
caotica in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale del 1976 che liberalizzò il nostro settore.
Noi dobbiamo pensare che quindi l’Italia rispetto agli altri Paesi, non avendo queste leggi, aveva sviluppato queste tecnologie in maniera assolutamente caotica e dal caos non può mai derivare una buona organizzazione del territorio e questo comportava una serie
di record negativi per il nostro Paese, che col tempo poi si sono incrementati con l’avvento della telefonia mobile, quindi di numerosi impianti per i telefonini e anche dell’utilizzo dei cellulari stessi. Ebbene noi, nel 1996, lamentammo questo ritardo di regole e però mettemmo – se vogliamo
– in guardia chi lavora in questo settore nel fare attenzione, perché nel nostro ordinamento esistono dei principi generali; principio generale più elevato dei quali è indubbiamente l’Articolo 32 della Costituzione che tutela la nostra salute. Comunque, nel frattempo, c’è stato un proliferare
di norme che ha portato alla legge quadro e che sostanzialmente ha posto il nostro Paese, dopo essere il Paese con più inquinamento elettromagnetico, ad essere il Paese più avanzato dal punto di vista giuridico, proprio perché questa legge non si limita ad affrontare il tema sotto alcuni
profili, ma è una legge a trecento sessanta gradi con due principi fondamentali, che sono appunto il principio di precauzione di cui abbiamo sentito e un altro che tengo a precisare che è il principio di minimizzazione e che, in fondo, è il principio che noi tutti nella nostra semplicità
applichiamo, cioè quello del discegliere nella collocazione di un impianto potenzialmente pericoloso il luogo più idoneo, anzi di scegliere la tecnologia che è in grado di abbassare il più possibile l’impatto. All’epoca contavamo appena poche pronunce. Successivamente pubblicammo, nel 1998,
un dossier nel quale, insieme alle pronunce, furono aggiunti un gran numero di studi scientifici, che ricordiamo essere sulle basse frequente oltre cento ottanta e sulle alte frequenze invece una ventina sono gli studi, non molto ancora, perché è un problema più recente.
Comunque con questa terza tappa, con questo libro, noi arriviamo a poter riflettere su quello che è lo stato di avanzamento di questa problematica e lo facciamo sulla scorta anche dell’esperienza diretta, del continuo rapporto con i cittadini, del continuo rapporto
con i casi concreti; lo facciamo osservando cento sentenze di Tribunali amministrativi, penali e civili di tutta Italia, ciascuno dei quali racchiude persone che hanno studiato, che hanno ragionato e che hanno applicato la normativa vigente e quindi crediamo che debba essere un punto serio
di partenza per il mondo dell’industria che deve affrontare questi testimoni non sottovalutandoli, come è avvenuto fino ad oggi, ma sapendo che esistono delle responsabilità morali ma che esistono anche delle responsabilità giuridiche a vari livelli.
Io volevo cogliere l’occasione per leggere una sola domanda, perché questo libro ha circa quaranta domande che sono pervenute al nostro settore e sono autentiche, abbiamo tolto solamente il nome
e cognome per motivi di privacy; è una lettera che mi colpì molto e che ho piacere di aver potuto pubblicare proprio perché non rimanga all’interno di un settore ambientale di un’associazione, ma che divenga patrimonio di tutti per poter ragionarci insieme. La lettera dice: “Da un anno sono
malato di parkinson. Ho usato per tre anni la saldatrice Tig e le puntatrici in un’azienda metalmeccanica. I responsabili del reparto dove lavoravo non hanno mai voluto comprare gli indumenti antinfortunistici da me richiesti per proteggermi dalle radiazioni, rimandavano sempre. Ho sempre
lavorato sempre saper nulla fino al giorno che mi sono ammalato di Parkinson. Ho 36 anni e la mia vita è cambiata, ma da quel giorno mi sono chiesto quale fosse la causa. Nella saldatura Tig si usano dei piccoli elettrodi con il Torio 235 e questo mi ha fatto pensare molto, perché oltre
alle onde elettromagnetiche di 120 – 150 microtesla della puntatrice, misurate con il mio strumento, ricevevo anche alla testa in modo particolare le radiazioni della saldatrice Tig molto intense. Sono convinto che la mia malattia sia stata causata dalle radiazioni, ma il difficile è poterlo
provare”. Noi rispondiamo in questo modo: “La nuova legge quadro 36 del 2001 sulla tutela dell’inquinamento elettromagnetico della popolazione e dei lavoratori, prevede all’Articolo 4 la fissazione di limiti mediante un D.P.C.M. da emanarsi entro il 20 maggio 2001 a cura dei Ministeri della
Sanità, dell’Ambiente, del Lavoro e della Previdenza Sociale. In attesa di tale D.P.C.M. si applica la normativa generale sulla sicurezza del lavoro del Decreto Legislativo 626 del 1994, che comunque resterà in vigore anche in presenza del nuovo decreto. Tuttavia la principale norma di riferimento
è l’Articolo 32 della Costituzione, che tutela il diritto alla salute quale diritto assoluto, primario ed inderogabile. Per verificare comunque il livello di campo elettromagnetico prodotto all’interno della postazione di lavoro è possibile fare una richiesta all’ISPESL (Istituto Superiore
di Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro) e in altri casi alle ARPA, di cui abbiamo messo tutti gli indirizzi città per città. Verificati i livelli di emissione, confrontati con le relazioni degli istituti sanitari o di un consulente tecnico, è possibile valutare se agire nei confronti del
datore di lavoro che è responsabile della sicurezza per la tutela della lesione del diritto alla salute dinanzi al giudice ordinario o, in sede penale, ai sensi degli Articoli 582 (lesioni personali) e 590 (lesioni personali colpose)”. Questa lettera mi colpi perché tutt’oggi non esiste
nessun tipo di regolamento che imponga dei limiti per i lavoratori.
I lavoratori esposti ai campi elettromagnetici sono decine di migliaia; questa strana cosa, il Tig, è la saldatrice che è usata nell’industria metalmeccanica e nell’industria del legno, ma ci sono nel settore lavorativo altri settori, come nella sanità, dove
si impiegano le onde elettromagnetiche.
Volevo, per parlare dei decreti, far riflettere su una pronuncia che mi sembra fondamentale e che non è stata citata ancora, per cui vale la pena considerarla, tanto si discute dei valori da dare a questi decreti.
Si tratta di decreti di attuazione, cioè il Governo di volta in volta, man mano che la scienza andrà avanti e darà delle indicazioni, adeguerà questa legge con a legge quadro dando i limiti giusti, praticamente dando delle indicazioni alle aziende e a quelli
che sono responsabili per la salute degli altri a che tipo di valori fa riferimento. Però “il diritto alla salute è garantito dalla Costituzione in quanto diritto soggettivo primario ed inviolabile e nessuna norma inferiore può esimere chiunque ne abbia la facoltà dal realizzare ogni precauzione
volta ad evitare danni alla salute.
Tale principio è stato richiamato dalla Suprema Corte, evidenziando che una norma secondaria, ha valore di impedire che possa essere tenuta una condotta che vi contrasti, ma non rendere di per sé lecita una condotta che vi si uniformi. Rientra dunque nei poteri
del Giudice ordinario accertare se, sulla base delle conoscenze scientifiche acquisite nel momento in cui si tratta di decidere sul caso concreto, vi sia o meno pericolo per la salute, anche se l’esposizione avviene nel rispetto dei limiti di un decreto o di una legge che, di fatto, si rileva
inadeguata”.
È una pronuncia del 2000, la 9893, che è l’ennesima pronuncia che ritroviamo nella Cassazione rispetto anche ad altri temi. Vale la pena riflettere su questo, perché il balletto dei limiti fatto come forma di ragionamenti strettamente politici non potrà mai
togliere la responsabilità in chi decide da conseguenze penali, civili in senso di risarcimento del danno, anche se quando il decreto dovesse dargli l’autorizzazione di agire in quel modo. Ricordiamo, per fare un esempio, che attualmente un decreto fissa un valore di 100 microtesla che i
tecnici ci indicano come praticamente inesistente in natura; per trovare quel valore bisogna arrampicarsi sul traliccio, mettere lo strumento a cinque centimetri dall’elettrodotto e a quel punto si trova quel valore.
Quindi non esiste. Ma non ci vogliono 100 microtesla per produrre dei danni alla salute e quindi noi, attraverso questa riflessione, ci teniamo a che il Governo emetta questi decreti con assoluta coscienza,
tenendo conto di questi principi e attraverso questo libro il sito del WWF, che si intitola www.elettrosmog.org cerchiamo di dare assistenza a tutti coloro che hanno problemi in questa materia, perché il bene della vita è un bene a cui veramente non si può rinunciare. Quindi io ringrazio tutti quanti della vostra presenza e cedo la parola agli altri oratori.
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Intervento del Dott. Pietro Persico
(Magistrato Tribunale di Napoli)
Ringrazio di questa occasione, di questa platea così numerosa per poter esporre la mia testimonianza. In realtà, spesso la magistratura opera come il baluardo di emergenza dei diritti soggettivi dei cittadini, che non hanno adeguata tutela e protezione nell’ambito
del vuoto legislativo o anche di carattere amministrativo e spesso, come magistrati, siamo in prima linea a dover dare delle risposte immediate di fronte a problemi pratici. Personalmente mi sono occupato soprattutto della materia delle stazioni radio base e soprattutto dei ricorsi di cittadini
che hanno invocato proprio la tutela del diritto alla salute costituzionalmente garantito per un’esposizione troppo ravvicinata alle fonti irradianti campi elettromagnetici.
Il vero problema di fondo è di tipo etico prima ancora che giuridico, perché bisogna sicuramente dare una prospettiva etica al problema prima ancora che affrontarlo dal punto di vista giuridico; bisogna chiarire
se di fronte al rischio e alla mancanza di sicurezza in ordine agli effetti negativi sulla salute, quindi alla mancanza di risposte sicure della scienza, qual è la situazione di tutelabilità del diritto alla salute.
Il diritto alla salute, per come è stato interpretato da me in aderenza alle sentenze da poco citate, quindi devo dire a onor del vero che la magistratura ha più volte evidenziato la sussistenza nel sistema
ordinamentale italiano di un diritto alla salute, di un diritto alla salubrità ambientale, che sono due aspetti intimamente collegati e connessi che meritano tutta l’attenzione prioritaria e preventiva rispetto a qualsiasi altro bene e interesse della vita. Perché, ovviamente, il bene è
interesse primario ed è strano che spesso noi operatori del diritto ci troviamo di fronte a proclami o a leggi di principio o a principi che esistono già e sono immediatamente precettivi, che ovviamente inneggiano alla tutela di questi valori fondamentali della convivenza civile organizzata
nel nostro Stato, e poi ci troviamo di fronte invece a delle realtà di fatto che stridono in maniera veramente lampante di fronte a questi valori,. Nel senso che non vengono rispettati di fatto questi valori, ed è il caso per esempio delle installazioni di stazioni radio base che prescindono
da concessioni edilizie, per esempio, che sono state emesse durante una notte dall’oggi al domani, senza nemmeno una denuncia di inizio lavori, magari con richiesta di concessione per sanatoria edilizia successiva al fatto e quindi abbiamo delle immissioni elettromagnetiche non controllate
nei valori effettivi, perché di fatto in piena regola funzionanti.
Quindi questo è un quadro che nelle città italiane purtroppo si è verificato, perché c’è stata una vera e propria colonizzazione da parte delle imprese di settore, che hanno in realtà invaso aree, tetti di case e hanno imposto a tutti gli italiani la rete radio
elettrica per il funzionamento dei cellulari; ed è ovvio che questa è una tecnologia che non va messa in discussione, è ovvio che migliora la qualità della vita dell’uomo dell’era attuale, però è anche ovvio che questo sistema deve essere in qualche misura controllato e gestito, proprio
per evitare una disordinata allocazione delle sorgenti e una maggiore esposizione di alcuni gruppi di cittadini più sfortunati rispetto ad altri, perché non è giusto che questa “sfortuna” non venga controllata dal pubblico amministratore del singolo Comune. Anche perché i singoli Comuni
non hanno dei procedimenti amministrativi uniformi per giungere alla concessione edilizia. Anzi, su questo terreno devo dire c’è molta molta confusione. C’è chi, per esempio, non tiene in nessuna considerazione il parere fondamentale delle ARPA, che sono le agenzie competenti per la protezione
dell’ambiente a livello regionale, per la valutazione di impatto ambientale di cui si parlava prima.
A mio parere, questo deve essere un elemento uniforme in tutto il territorio nazionale, necessario per questo tipo di controllo, preventivo, prima di ogni autorizzazione o concessione in materia. In ogni caso, volevo dare la testimonianza per le pronunce che
personalmente poi ho adottato sul tema in ordine alle leggi vigenti che già sono immediatamente operative e possono essere utilizzate per difendersi davanti al Giudice civile rispetto all’installazione di un impianto irradiante troppo vicino alla linea di confine delle case private.
Mi è capitato, per esempio, di esaminare dei casi di installazione a meno di quindici metri di distanza e questo aspetto sicuramente ha delle implicazioni già risolvibili, a prescindere dalle connotazioni tecniche del singolo impianto e a prescindere anche dai
limiti di valore sparati dalla stazione radio base.
Mi spiego: poiché per il corretto funzionamento di un telefonino cellulare è sufficiente un campo di funzionamento pari all’incirca a 0,01 volt/metro, questa dovrebbe essere la misura idonea al migliore funzionamento di un telefonino cellulare, in realtà chi
si trova di fronte a meno di quindici metri di distanza una stazione radio base, è esposto tutti i giorni, quotidianamente, ventiquattro ore su ventiquattro fino al limite massimo di 6 volt/metro, che è il limite consentito; però, ovviamente, basta andare ad appena cinquanta metri di distanza
e questo limite è radicalmente abbassato.
Allora il vero problema di fondo, se si vuole dare un contenuto reale anche nei decreti di attuazione, al di là delle questioni dei limiti stessi e dei valori di emissione, la situazione da non sottovalutare è la questione delle distanze legali dalle fonti irradianti,
perché i campi elettromagnetici diminuiscono in funzione della distanza molto rapidamente e quindi anche la valutazione delle distanze legali dovrebbe essere oggetto della valutazione del legislatore in sede di regolamento di attuazione; altrimenti si crea ancora una volta una difformità
di soluzioni Regione per Regione, Comune per Comune, tenuto conto che adesso le Regioni, sulla base delle recenti leggi sulle autonomie locali, hanno anche poteri di legislazioni su questa materia e potrebbero indicare dei limiti diversi, ovviamente verso il basso e non verso l’alto.
Quindi volevo riferire soltanto altre due notazioni utili, come “consiglio” per chi si voglia tutelare innanzi al giudice civile, riguardanti l’Articolo 890 del Codice Civile e l’Articolo 844
del Codice Civile, che già oggi consentono la tutela a prescindere dalla prova rigorosa del nesso di causalità.
Questo credo che sia un aspetto importante, perché ne ha parlato prima il Procuratore Amendola nella sua introduzione, ha fatto riferimento ad un concetto nel penale di nesso di causalità agganciato ad una probabilità di danno e non più alla matematica certezza
di elaboratori della produzione del danno; diciamo che questo argomento sul piano penale forse è più difficile sostenerlo date le caratteristiche che permeano il sistema penale, che comunque è informato al principio di tassatività e alla necessaria prova e quindi sul penale occorre una prova
sicuramente più rigorosa.
Nel civile, invece, c’è la possibilità di tutelarsi senza fornire la prova matematica dell’esistenza di un danno e questo lo consente l’Articolo 890 del Codice, che prevede proprio il dovere da parte del giudice adito di fissare delle distanze legali anche in
assenza di regolamenti in ordine ad impianti pericolosi rispetto al confine della proprietà privata.
Questa norma è informata al principio di presunzione di pericolo; è sufficiente, cioè, che ci sia un macchinario potenzialmente pericoloso e lesivo per la salute. Nel caso di specie, per quello che io ho valutato, le antenne per la telefonia cellulare non possono
non qualificarsi impianti potenzialmente pericolosi, per tanti motivi.
Intanto perché hanno una proprietà, che è quella di riscaldare le cellule umane più esposte, quindi questa proprietà delle microonde che scaturiscono da questi impianti hanno la diretta incidenza sulla biologia umana, c’è un’interazione diretta in termini di
riscaldamento cellulare ed è chiaro che chi è più esposto alle fonti radianti subisce su di sé una quantità di radiazioni enormemente superiori rispetto a chi è appena a cinquanta metri di distanza, non molto, bastano cinquanta metri.
Quindi queste nozioni, che dovrebbero essere divulgate soprattutto anche in sede amministrativa, dovrebbero essere conosciute e approfondite magari con commissione tecniche, e a mio parere questo viola anche l’Articolo 3 della Costituzione italiana, che pone
il principio di eguaglianza come un altro sistema cardine del nostro ordinamento, per cui non è giusto affatto né conforme all’ordinamento che ci sia una quota di popolazione più esposta rispetto ad un’altra meno esposta, perché bastano cinquanta metri e il discorso già cambia.
Allora il vero problema da risolvere sul piano amministrativo e anche locale è quello di trovare un sistema per omogeneizzare e abbassare verso i limiti uguali per tutti di minima esposizione possibile, sulla base della migliore tecnologia esistente ed utilizzabile,
così attuando sia i principi costituzionali e sia il principio alara, cioè il principio di minimizzazione del rischio poc’anzi citato e sia il principio di precauzione che adesso è legge dello Stato italiano; perché la legge 36 del 2001 ha codificato il principio di precauzione, che non
è più un problema di carattere sovraordinamentale e statuale, perché è nato come sappiamo col trattato europeo, l’Articolo 174 l’ha inserito come indicazione ai singoli Stati membri, adesso è diventato legge dello Stato italiano e già esiste; quindi anche la giurisdizione va informata al
principio di precauzione e quindi il giudice adito con l’articolo 890 di cui facevo riferimento, è tenuto a fissare una distanza legale di sicurezza rispetto alle singole abitazioni. Quindi oggi già il cittadino italiano può adire il giudice civile per chiedere una misura di sicurezza ex
articolo 890 del Codice Civile.
Qual è la risposta del giudice o quella che io, ovviamente nel mio piccolo, penso sia doveroso dare a chi fa questo tipo di domanda?
Intanto verificare, cercare un contemperamento tra le esigenze dell’impresa di telecomunicazioni e l’esigenza primaria della tutela della salute.
Quindi, se all’interno di un immobile è necessario un campo di 0,01 volt/metro si può arretrare la stazione radio base fino ad arrivare ad una misura che consenta a un tempo il funzionamento del telefonino, ma limiti al minimo ragionevolmente possibile l’esposizione
per la popolazione.
Già questo, se fosse un criterio usato e se piovessero tanti ricorsi di questo genere e se la magistratura, anche in sede poi di legittimità, dovesse avallare questo tipo di orientamento, allora vi renderete tutti conto che potrebbe essere un elemento che utilizza
le norme vigenti senza attendere i regolamenti di attuazione, ma che diventa un’efficace tutela del diritto alla salute e del diritto all’ambiente salubre.
Lo stesso discorso è agganciato con l’Articolo 844 che impone un bilanciamento di interessi tra le esigenze dell’attività di impresa e quelle della tutela e difesa della proprietà privata. Così come c’è, questo è l’ultimo cenno, ancora un altro Articolo del
Codice Civile che può essere richiamato, che è l’Articolo 949, cioè l’actio negatoria servitutis, l’azione che serve a negare la sussistenza di una servitù imposta da altri sulla propria, sul proprio fondo.
In realtà noi abbiamo un fenomeno del tutto analogo a quello che esiste per la telefonia fissa, dove c’è una legge speciale che però se non erro risale al 1973, che impone la servitù coattiva di passaggio dei fili. Perfetto, la differenza tuttavia è che qua
il passaggio non è circoscritto a una porzione ristretta del fondo della proprietà, ma il passaggio avviene attraverso un bombardamento elettromagnetico che è capace di attraversare le pareti degli immobili e anche il corpo umano, quindi in realtà è ben più rischiosa la cosa rispetto a quello
che già c’è nella telefonia fissa.
Tuttavia, nella telefonia mobile manca una servitù legale; cioè il discorso di fondo è questo, le norme attuali indicano solo dei limiti da non superare e non affatto impongono la servitù di passaggio a quei valori e a distanze ridottissime di dieci – quindici
metri dalla proprietà privata, quindi la differenza è sostanziale, è notevolissima, perché per la costituzione di un diritto di servitù occorre un consenso in base al Codice Civile attuale o occorre una legge che imponga, come per esempio per l’elettrodotto coattivo per quanto riguarda il
passaggio di fili elettrici, o per la telefonia fissa.
Nel caso della telefonia mobile, manca del tutto una normativa in materia e quindi dovrebbe essere imprescindibile il consenso del proprietario del fondo servente che è quello maggiormente esposto, il quale tra l’altro nei procedimenti amministrativi rappresenta
anche il contro interessato alla eventuale concessione edilizia e dovrebbe, sulla base della legge 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, essere coinvolto dalla pubblica amministrazione sul punto, cosa che puntualmente non avviene; così come istituzionalmente le associazioni ambientalistiche
– e faccio in questo senso appello alla mobilitazione anche del WWF ovviamente – dovrebbero avere un posto preminente nei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di concessioni edilizie, perché lo prevede l’Articolo 9 della legge 241 del 1990, che ha acconsentito alle associazioni
che tutelano i cosiddetti interessi diffusi, la possibilità di partecipare stabilmente nel procedimento amministrativo e di difendere e di tutelare le varie situazioni; anche perché le singole situazioni non sono affatto assimilabili, tenuto conto che, per esempio, sempre per le radiazioni
delle antenne di telefonia mobile, ci possono essere – e sono state matematicamente verificate queste – delle interferenze con impianti cocleari, impianti di defibrillatori cardiaci, impianti per protesi metalliche, quindi ci sono anche delle difficoltà di questo tipo riscontrate e matematicamente
riscontrate.
E’ chiaro, caso per caso bisognerebbe valutare più attentamente la questione. In ultimo voglio richiamare i poteri che sempre sono stati riconosciuti recentemente, nel 1998 e nel 1997, alle associazioni rappresentative degli interessi diffusi e dei consumatori
e degli utenti, è stata riconosciuta appunto per legge la possibilità di impugnare gli atti di Comuni, Province e Regioni delle autorità locali, qualora siano lesivi degli interessi difesi e tutelati dalla categoria.
Voglio concludere con l’auspicio che tutti i protagonisti poi del diritto vivente abbiano veramente a cuore un cambio di visione rispetto ai problemi di tutela della salute e soprattutto un senso di responsabilità verso le future generazioni, perché in realtà
le decisioni di oggi, anche se possono nel breve periodo, nel medio periodo, non essere nocive su larga scala, potrebbero avere delle conseguenze disastrose per le generazioni future, quello che si è verificato – e cito solo questo e poi chiudo – nel caso dell’amianto, dove dopo ben sessant’anni
dalla prima diagnosi di carcinoma compatibile con la fibra, è stata messa al bando la fibra con la legge intervenuta dopo sessant’anni. Quindi facciamo un periodo lungo di sessant’anni, facciamo le cavie per sessant’anni, dopo sessant’anni si dice quella fibra è cancerogena.
Evitiamo di fare lo stesso con l’elettrosmog.
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Intervento dell’Avv. Marcello Adriano Mazzola
(Vas)
Prima di entrare nel merito di alcune riflessioni giuridiche, vorrei fare alcune riflessioni meta giuridiche. Alcune volte mi viene voglia di dimettermi dalla mia cittadinanza italiana. Questo certamente l’altro ieri diciamo forse è stato uno di quei momenti,
ma non mi riferisco a casi così eclatanti.
Il dottor Amendola prima ha richiamato una sentenza della Cassazione assai importante, la 9893 del 2000 che tutti conoscete, che testualmente ha sottolineato, come la tutela preventiva della salute, la tutela della salute nei confronti della pubblica amministrazione
può essere preventiva. La Cassazione aveva cassato una pronuncia della Corte di Appello di Napoli, con la quale i giudici avevano detto: prima il soggetto deve attendere la costruzione dell’elettrodotto e poi vediamo se è pericoloso. La pronuncia è molto importante, ma ha espresso un principio
secondo me di una normalità incredibile. Quindi, quando io manifesto così il mio fastidio in questo Paese, è perché la normalità nel nostro Paese diventa un evento straordinario e questa battaglia sicuramente è uno dei tanti esempi, perché di esempi se ne possono fare sicuramente tanti.
Sui campi a bassa frequenza sapete benissimo tutti che nel giugno del 2001 lo IARC, la massima autorità mondiale sul cancro, li ha classificati in classe 2B come possibili agenti cancerogeni umani. I gestori
dicono: sì, ma in quel gruppo c’è – loro dicono - anche la cioccolata, il caffè - poi non è così, perché non c’è né il caffè né la cioccolata, ma ci sono dei derivati - ma in quel gruppo c’è anche lo stirene. Lo stirene, quando il mare del Nord ha avuto un disastro perché una nave si era
incagliata e aveva rovesciato tonnellate di stirene in acqua, se ne è parlato per delle settimane. Allora io mi chiedo: qualcuno vuole far avere questa classificazione al Ministro Sirchia? Perché sui campi a bassa frequenza il Ministero della Sanità deve semplicemente prendere una posizione
che è già di una banalità sconvolgente. Queste sono solo alcune premesse. Che la battaglia sia assolutamente delicata e complessa e ancor più delicata e complessa in quanto non solo ci sono problematiche giuridiche sicuramente irte di difficoltà, è delicata e complessa perché va a toccare
– sapete bene tutti – il settore delle telecomunicazioni, che solo in Italia muove migliaia di miliardi. Io sulla mia pelle ho verificato quanto sia delicata, perché circa un anno fa è stato pubblicato un mio libro, ben differente da quello del dottor Santonocito, libro che ho già letto
e apprezzo, perché è sicuramente molto pratico e molto utile, libro che ho scritto con una epidemiologa molto nota, per “Il Sole 24 Ore”. Questo libro, prima di essere pubblicato, ha trovato una montagna insormontabile, perché l’editore mi ha fatto capire che insomma la mia posizione non
era proprio la posizione dell’azienda.
Quindi so bene le difficoltà, perché il libro ha rischiato di non uscire; nonostante ciò è uscito.
Veniamo a considerazioni di diritto. Penso che una delle pronunce più importanti sia quella del Tribunale di Como, l’ordinanza 30 novembre 2001, che forse qualcuno ha già avuto modo di leggere perché è stata pubblicata sulla rivista “Giust.it”.
L’ordinanza è molto importante non solo perché si inserisce in un periodo – sapete bene tutti – di assoluta risacca giurisprudenziale, di assoluta, io nel commento ho scritto, catarsi legislativa, ma è importante perché sono trentadue pagine di ordinanza che
trova pochi uguali; l’unica sentenza così lunga è quella della Pretura di Rimini e in questa ordinanza, per chi ha voglia di cercare, si può trovare tutto. E’ talmente bella che quando mi è stata comunicata, perché la causa l’ho patrocinata io, stentavo a crederci, perché tutto ciò che avevo
sperato di leggere sono riuscito a leggerlo nell’ordinanza. Quindi farò semplicemente un richiamo ad alcuni punti. L’ordinanza è importante perché affronta tantissimi profili giuridici. Chi segue questo tipo di cause, sa bene che uno dei principali ostacoli che si è posto dinanzi a chi patrocina
questo tipo di cause, dinanzi al Giudice ordinario civile, appartiene da una pronuncia del Tribunale di Aosta nel luglio del 2001, è un problema di competenza, un problema di giurisdizione. Sapete che il processo amministrativo è stato riformato con il famoso decreto del 1998 che poi è stato
in parte modificato con la legge 205 del 2000. Ebbene questa riforma ha ampliato in modo esponenziale la competenza per materia del Giudice amministrativo e in particolare c’è una disposizione che dice che il Giudice amministrativo è competente in materia di pubblico servizio. Il Tribunale
di Aosta, con un certo ritardo, comunque tra i giudici intendo, e con un certo ritardo anche a causa di difensori dei gestori, che non avevano mai eccepito nulla e i giudici non si erano mai accorti di tale possibile eccezione, a partire dalla pronuncia dell’agosto 2001, con il Tribunale
di Aosta, il giudice ha detto: non sono competente io, ma è competente il Giudice amministrativo.
Tutti i Giudici nei mesi successivi hanno unitariamente eccepito la propria competenza e questo può apparire un aspetto secondario, perché il cittadino può dire: ma se vado dal Giudice ordinario o vado dal Giudice amministrativo più o meno è la stessa cosa.
Chi fa amministrativo sa bene che i giudici amministrativi spesso sono giudici eccellenti, molto preparati, ma andare dal giudice amministrativo in questa materia non è la stessa cosa, per niente. Sarà che io vengo dalla Lombardia, forse il TAR Lombardia, pur
dotato di eccellenti giudici, non è proprio un TAR ambientalista e quindi già la mia esperienza dice che andare dinanzi al TAR Lombardia non è di certo positivo, ma il problema è che entrare nel merito tecnico; i giudici amministrativi non hanno ancora la forma mentis per esaminare queste
questioni, quindi passare tout court dal giudice ordinario del Giudice amministrativo si prospettava come un grossissimo rischio.
Ci sono state appunto sette pronunce di fila che hanno sollevato l’eccezione e il Tribunale di Como invece l’eccezione l’ha rigettata. Devo dire che sono state decine e decine di pagine per convincere il giudice a mantenere la propria competenza e quindi un
primo passaggio assai importante che poi è stato ribadito dal Tribunale di Lecco nelle settimane successive, anzi no, esattamente una settimana prima, il Tribunale di Lecco nello stesso modo ha rigettato l’eccezione e quindi ben due gtiudici ordinari civili hanno dichiarato, con una motivazione
anche approfondita, che la competenza non è del Giudice amministrativo. Questo è importante perché io auspico che, ovviamente ci saranno dei colleghi in aula, che nessuno si butti dopo le pronunce del Tribunale di Lecco, Treviso etc., si sia già buttato dinanzi al giudice amministrativo,
perché poi ovviamente si creerebbe un grosso conflitto e probabilmente finirebbe a Giudici superiori e non so come potrebbe finire. Io vorrei che tutti voi possiate insistere dinanzi al giudice ordinario civile.
Quindi il primo aspetto di rilievo direi che è questo. Il secondo aspetto qual è: tutto il procedimento, tutto il contenzioso è stato affrontato non solo sotto il profilo della tutela della salute, ma soprattutto sotto il profilo della intollerabilità delle
immissioni. In alcune pronunce precedenti questo aspetto trapelava, ma nessuno aveva mai affrontato in modo approfondito questo aspetto. Ebbene il Tribunale di Como ha praticamente detto in modo esplicito che le immissioni che superano il valore di 0,3 – 0,4 microtesla sono immissioni intollerabili.
Questo è molto importante, perché se – come sicuramente è – alcuni di voi hanno seguito tematiche relative alle immissioni, quindi in particolare mi riferisco al rumore, sanno bene che lì c’è una giurisprudenza consolidata che considera appunto intollerabili le immissioni quando superano
il parametro di 3 decibel oltre il rumore di fondo.
Nella nostra materia nessuno aveva sviluppato questo argomento: è importante che il giudice abbia esplicitamente individuato il parametro di intollerabilità, e io auspico che molti colleghi poi ottengano, possano ottenere nei mesi a seguire altre pronunce, affinché
anche nella nostra delicata materia si consolidi una giurisprudenza che considera le immissioni come intollerabili ove superano 0,3 – 0,4 microtesla, perché questo potrebbe essere utile anche a definizione poi del procedimento, perché laddove si imposta tutta la causa sotto il profilo della
salute poi si dovrà argomentare molto bene sul nesso di causalità; sul problema immissioni diciamo che c’è qualche rischio in meno. Questo è il secondo punto. Il terzo punto è che il Tribunale di Como si è pronunciato sul nesso di causalità. Devo dire che l’ordinanza è talmente approfondita
che sostanzialmente assume le sembianze quasi della sentenza, infatti ovviamente i gestori ritenevano che il procedimento cautelare di urgenza non fosse idoneo in quanto troppo approfondito e troppo lungo; in realtà l’ordinanza ha un po’ le sembianze della sentenza. Sul concetto di nesso
eziologica il Tribunale si riferisce al criterio della probabilità meramente statistica e quindi questo è molto importante; non è certo la prima pronuncia in Italia, c’è una piccola parte della giurisprudenza che già utilizzava questo criterio. Volevo leggere un passaggio dell’ordinanza
del Tribunale, laddove, sul concetto di rischio, dice: “in linea generale, così come con riferimento alla specifica fattispecie qui in esame, può formularsi il seguente paradigma graduale: a) il rischio non esiste in assoluto, è puramente immaginario e psicologico – era quello che sostenevano
i gestori; b) il rischio esiste ma resta nettamente al di sotto di una ragionevole soglia, con valori che eventualmente accomunano una determinata fattispecie con una serie indefinita di altre, ad esempio non vi è porzione della superficie terrestre che sia esente dal rischio della caduta
di aerei – questo è vero – anche in tal caso però non troverebbe giustificazione la tutela ex Articolo 844 del Codice Civile; c) il rischio esiste e supera una soglia la cui ragionevolezza, trattandosi tra l’altro come nel caso in esame appunto di immissioni non letticamente avvertibili,
deve essere determinata scientificamente” e quindi ovviamente siamo caduti nel terzo caso, ossia: il rischio esiste.
Poi va avanti con delle riflessioni molto interessanti, perché dice: “è ovvio che quando si parla di rischio, rimane pur sempre un rischio”. Qua vorrei richiamarmi alle riflessioni che sono state fatte prima, perché anche chi fuma e si espone ad un rischio molto
forte di contrarre certe patologie, il cancro ai polmoni, non è detto che poi lo contragga, ma il rischio è un rischio. Si parlava di evidenza: il rischio è tangibile. L’ultimo punto, e così vado a finire, si ricollega al primo punto, ossia sulla giurisdizione, punto che è stato scavalcato
in questo modo: poiché tra le domande che sono state anticipate ovviamente nella fase cautelare di urgenza, le domande attinenti al merito, erano quasi tutte risarcitorie ma non tutte, perché ovviamente si domandava l’interramento dell’elettrodotto - e quindi era comunque una pronuncia inibitoria
- domanda che comunque è stata richiesta sotto forma anche del risarcimento in forma specifica.
Quindi anche questa è rientrata tra le domande risarcitorie e questo ha consentito appunto anche, al giudice ordinario, di mantenere la propria competenza. In definitiva, la mia associazione Verde Ambiente
Società sa bene che questa è una battaglia difficile; io penso che con l’aiuto di tutti, anche grazie a queste pubblicazioni, forse – e non demordo – forse un salto di qualità prima o poi riusciremo a farlo.
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Intervento del Dott. Paolo Aquilanti
(Comitato di Cesano - Bambini Senza Onde)
Naturalmente, con uno spirito diverso, il sentimento è questo. Quando l’amico Guido Santonocito mi ha rivolto l’invito, che ho accettato con molto piacere, e ho avuto modo di leggere il volume, ne sono rimasto molto colpito non solo per l’interesse ma anche
per l’utilità, soprattutto per l’utilità. Dopo quello che è successo l’altro giorno, il senso di frustrazione generale si è accompagnato a un senso di frustrazione specifico relativo proprio a quello che c’è in questo volume e cioè l’indicazione così esauriente ed efficace dei possibili
mezzi di tutela per beni fondamentali come l’ambiente e la salute nei riguardi di un fenomeno come l’inquinamento elettromagnetico, devo dire per questo punto per noi non esistono, perché la decisione assunta martedì dal Tribunale di Roma, di cui oggi abbiamo potuto apprendere e prendere
le motivazioni, è una decisione effettivamente sconcertante sotto molti punti di vista. Naturalmente non intendo minimamente contestare o censurare una decisione di un organo giurisdizionale, questo lo faranno i legali e l’accusa pubblica nelle sedi dovute e con gli argomenti che sapranno
utilizzare certamente meglio di me, però vorrei in questa occasione, dato che appunto noi siamo impegnati su un fronte piuttosto specifico della vicenda generale dell’elettrosmog, ma tuttavia di una rilevanza evidente, fare alcune osservazioni sintetiche ma credo dovute su quello che è successo
l’altro giorno e anche a compendio di una vicenda abbastanza complicata anche dal punto di vista giuridico, dato che questo è l’aspetto che oggi interessa in particolare.
Voi ricorderete che già nella primavera del 2001, dopo che fu pubblicato uno studio dell’agenzia di sanità pubblica della Regione Lazio sull’incidenza di casi di leucemia infantile e di tumori nella popolazione maschile adulta in una popolazione residente intorno
agli impianti della Radio Vaticana, in un periodo di osservazione di tredici anni, vi si lessero delle conclusioni di natura statistica consistenti nella rilevazione di una concentrazione anomala di casi di queste patologie e quindi di cause di mortalità, anomala la concentrazione dal punto
di vista quantitativo, anomala la circostanza che vi fosse una insistenza maggiore man mano che ci si avvicina all’impianto.
Da quel momento si susseguirono una serie di vicende, adesso non importa neanche ripercorrerle tutte, ma mi soffermerei su quelle che hanno anche una maggiore evidenza per gli aspetti appunto anche di carattere giuridico e, se posso dire, etico, di tutto questo.
Il Ministro dell’Ambiente allora annunciò l’intenzione di adottare un’ordinanza di urgenza, quindi entriamo appunto nel vivo delle questioni anche dei mezzi di tutela; l’ordinanza prevista non già naturalmente nella normativa specifica sull’inquinamento elettromagnetico, ma il potere generale
di ordinanza conferito al Ministro dell’Ambiente dalla legge istitutiva e dalla legge di modifica di quella istitutiva del Ministero dell’Ambiente, ordinanza di necessità urgenza che si può adottare in casi naturalmente eccezionali per ripristinare una situazione di fatto compromessa o che
rischia di essere compromessa, a tutela dell’ambiente.
Quell’ordinanza fu effettivamente adottata sulla base di dati ufficiali raccolti da agenzie pubbliche nazionali, come l’ANPA, l’ENEA, il CNR sul superamento sistematico e costante nell’arco di tre anni da
parte dell’emittente Radio Vaticana dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici nelle quattro ore giornaliere, quelle dei 6 volt per metro fissate dal Decreto Ministeriale della fine del 1998, e l’ordinanza non fu portata ad effetto perché ricondotta alla decisione dell’organo collegiale
di governo dal Presidente del Consiglio e quindi poi non più per l’appunto adottata. Già allora, appunto, si pose il problema in termini diretti, quanto mai diretti, di quali fossero i mezzi di tutela che i cittadini e le persone che risiedono in quella zona, tra l’altro in una situazione
se posso dire di rischio specifico piuttosto documentato, perché insomma al di là della vexata questio della individuazione o meno, della prova o meno del nesso di causalità tra l’esposizione a campi elettromagnetici e le malattie, alcune malattie in particolare malattie degenerative, cioè
il fatto che un documento pubblico di una istituzione competente in materia sanitaria aveva rilevato comunque un segnale di allarme e quindi che, in base ad un principio che ormai è principio legislativo, il principio di precauzione, vi erano tutti gli elementi per ricorrere a qualche misura
di protezione, di cautela e di tutela. Questo non avvenne e si rimise la questione di nuovo ad una sede negoziale perché, come sapete, il problema è del rapporto con uno Stato estero come è la Santa Sede, o meglio lo Stato della Città del Vaticano di cui la Santa Sede è ente esponenziale.
La questione si è riproposta appunto l’altro giorno dinanzi al giudice di Roma. Qual è il punto, che di fronte ad un reato che – possiamo dirlo senza ipocrisie – è un reato banale, come quello del lancio pericoloso di cose, che secondo gli stessi legali della
Radio Vaticana sarebbe come dicono loro, con espressione che a me non è che faccia particolarmente piacere riportare, oblabile e quindi che non spaventa nessuno – si intende – si sono trincerati dietro il divieto di ingerenza dello Stato nella Santa Sede, sancito dall’Articolo 11 del trattato
del Laterano del 1929, che il giudice ha riconosciuto come un argomento più che valido abbiamo letto oggi, e abbiamo capito anche l’altro giorno.
Vale a dire che l’esercizio della giurisdizione non è possibile nei confronti della Radio Vaticana, così come non fu possibile nei confronti dell’Istituto delle Opere di Religione affidato alle cure di Monsignor Marcincus, unico precedente di giurisprudenza
sul punto perché, così come l’Istituto delle Opere di Religione, la Radio Vaticana sarebbe – dico sarebbe – ente centrale della Santa Sede. Tutto questo io mi permetto la libertà di commentarlo brevemente ma molto criticamente, perché se qualcuno si prende la briga di prendere un qualsiasi
trattato di diritto canonico pubblico apprenderà che nell’ordinamento della chiesa cattolica non c’è una definizione di ente centrale della Santa Sede, che questa individuazione, classificazione è di solito normalmente trattata in via interpretativa, come si dice, ed è, dalla gran parte
degli studiosi, dalla totalità degli studiosi identificata nei dicasteri della Curia romana.
A nessuno è mai venuto in mente di citare la Radio Vaticana tra i possibili enti centrali della chiesa cattolica. Va aggiunto che lo Statuto di Radio Vaticana è stato riformulato integralmente nel 1995 con un’auto-qualificazione quale istituzione della Santa
Sede. Capisco naturalmente che tutto questo ha poco a che vedere con l’inquinamento elettromagnetico, però purtroppo per noi ci sono problemi giuridici che vengono ben prima della questione dell’inquinamento elettromagnetico. C’è di più, che, come abbiamo appreso anche oggi dalla lettura
delle motivazioni della decisione del giudice di Roma, che nel 1999, quindi quando ormai il caso era esploso, una nota ufficiale della Santa Sede diretta al Ministero dei Esteri italiani qualificava espressamente la Radio Vaticana come ente centrale della Santa Sede.
Tutto questo è abbastanza sconcertante ed è contraddittorio secondo me da parte del Giudice di Roma da un lato dire che non si può interloquire sulla definizione di ente centrale perché quella è auto-qualificata per definizione, perché non potrebbe l’ordinamento
italiano, né l’interprete, dire quali sono gli enti centrali della chiesa cattolica e d’altra spendere moltissime parole per giustificare l’auto-qualificazione della Radio Vaticana quale ente centrale della chiesa cattolica. Delle due, l’una: o si prende per buona l’auto-qualificazione,
punto; oppure si deve giustificare la auto-qualificazione con una serie di argomenti e allora si entra nell’argomentazione, come ha fatto effettivamente il giudice, qui si aprono una serie di questioni che non sono di secondaria rilevanza anche per un eventuale giudizio successivo.
Perché io credo che la cosa non possa effettivamente finire qui insomma; qui la questione di sostanza, al di là anche di questi aspetti che pure interessanti però poi alla fine devono essere ricondotti a un elemento anche concreto, è che un difetto così assoluto
di tutela di un’intera popolazione che è di circa sessantamila abitanti, ma anche se fossero poche decine o poche persone, probabilmente sarebbe lo stesso, un difetto così assoluto di tutela di fronte ad un evidente e documentata e reiterata violazione delle norme italiane e di fronte anche
ad un rischio specifico documentato e, come ben sa l’amico Santonocito, accertato anche direttamente purtroppo tra i nostri amici, tra le famiglie che ci vivono intorno, che non abbia alcuna possibilità di tradursi neanche nella astratta potenzialità, perché qui naturalmente non si discuteva
del merito, nell’astratta potenzialità di imputare una responsabilità. Questo è il punto: di imputare una responsabilità, non di dichiarare colpevoli o non colpevoli, intanto di imputare una responsabilità.
Credo che rimetta in questione una serie di valutazioni anche di ordine costituzionale, sulle quali si è brevemente soffermato anche il Giudice, perché c’è la questione anche richiesta dalla difesa delle parti offese e anche dall’accusa della remissione alla
Corte Costituzionale; è stata liquidata sbrigativamente, però i riferimenti ai principi supremi dell’ordinamento mi pare che non si possano liquidare con due battute; si debba comunque considerare l’ipotesi, anche in forma problematica, che tra questi vi siano i beni fondamentali della vita,
tra questi anzitutto la salute e quindi che occorra un bilanciamento di interessi. Io ricordo che vi fu una declaratoria di legittimità costituzionale di una legge di autorizzazione alla ratifica di un trattato internazionale di estradizione, perché vi era in quel trattato la possibilità
anche solo teorica e lontana dell’applicazione della pena di morte nell’altro Paese. Qui è vero che c’è una costituzionalizzazione dei trattati in forza dell’Articolo 7 della Costituzione, siamo circondati dagli atti parlamentari della democrazia repubblicana; non so se i costituenti oggi
rileggerebbero quell’Articolo 7 alla luce di quello che potrebbe succedere in futuro con l’evoluzione della tecnologia e si potrebbero porre il problema di quello che vuol dire conferire alla Santa Sede questo statuto di libertà, di inviolabilità, che è chiaramente fondato, che ha le sue
giustificazioni e che viene portato in una misura così aberrante al di là della giustificazione che lo ha generato, e cioè viene protetta, protetta fino al punto di inibire perfino l’imputazione di responsabilità. Un’attività di tipo tecnico, materiale, che produce effetti sull’ambiente
e probabilmente danni sulla salute.
Questo credo che sia un motivo di riflessione piuttosto rilevante. Tra l’altro, c’è anche da dire che questa protezione è stata estesa inopinatamente ad un trattato successivo alla Costituzione, a quello del
1951, a un accordo ratificato, l’accordo che ha conferito lo statuto di extra territorialità all’area della Radio Vaticana, ma il trattato del Laterano è del 1929, la Costituzione è del 1947, l’accordo per la Radio Vaticana è del 1951. Quindi c’è una serie di rinvii nei quali probabilmente
c’è un anello mancante, che è proprio quello secondo me dell’Articolo 11, cioè dell’Articolo 11 del trattato del Laterano che, credo con molta audacia, sia stato portato a protezione dell’emittente Radio Vaticana. Io non so, lo dico conclusivamente, potrebbe essere un motivo di riflessione
per i giuristi, per gli operatori del diritto, quanto pesi in una vicenda come questa la mancanza di un giudice collegiale, di un organo collegiale giudicante, cioè l’affidamento ad un Giudice solitario di una questione così rilevante, con tutte queste implicazioni, che potrebbe indurre
non dico all’errore, perché io non ho dubbi sulla capacità professionale e sull’onestà intellettuale di chi ha assunto quella decisione e l’ha motivata, però credo che su certe questioni ci debba essere una valutazione un pochino più ponderata, che consideri appunto quel bilanciamento di
interessi che è entrato in modo consolidato nella giurisprudenza della Corte Costituzionale e che potrebbe essere anticipato anche dai Giudici di merito. Non credo di poter dire molto di più, anche se ci sarebbero tantissime cose, ma non voglio togliere tempo ad altri e vi ringrazio.
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Intervento dell’ Avv. Nicolcarlo Genovese
(Associazione Bambini senza Radiazioni)
Per presentare l’associazione innanzitutto, prima che il suo lavoro, vi informo che l’associazione (Associazione “Bambini senza radiazioni”) è stata costituita sulla base della sensibilità di alcuni genitori di una scuola romana, che è la scuola Giacomo Leopardi,
che per primi si sono chiesti se la presenza di un certo numero di emittenti televisive nelle immediate vicinanze della scuola avesse potuto rappresentare un rischio per la salute dei bambini che la frequentavano.
Siamo al 1996, quindi qualche anno fa, alcune persone assolutamente provenienti non dal ceto politico né dal ceto tecnico, quindi una società civile, si poneva delle domande circa una forma di inquinamento della quale si conosceva poco.
Naturalmente esistevano altri settori, altre aree nelle quali queste problematiche venivano già affrontate, come ha ricordato Santonocito ed altri, ma la nostra esperienza è stata di un primo impatto. Debbo darvi subito un’informazione: in sei anni di lotte
e di battaglie non è cambiato assolutamente niente. La situazione è sensibilmente peggiorata, la realtà con la quale ci troviamo ad avere a che fare ha un trittico pericolosissimo: una disinformazione dei mezzi di comunicazione costante, puntuale, una disinformazione che nasce dalla cattiva
informazione di chi fa informazione, che non può, non si preoccupa di trovare il tempo utile per approfondire certi argomenti; una doppiezza del ceto politico, nella migliore delle ipotesi alla doppiezza del ceto politico che rappresenta una disponibilità e una solidarietà con queste battaglie,
ma non porta a compimento azioni concrete di liberazione da questo fattore inquinante.
Poi c’è un aspetto che forse è il più preoccupante di tutti, che è l’atteggiamento della comunità scientifica e su questo davvero c’è da preoccuparsi se si considera che la comunità scientifica non dovrebbe avere opinioni; la comunità scientifica dovrebbe prendere
atto di determinate realtà e quindi poi, conseguentemente, i politici dovrebbero costruire delle norme per noi cittadini e gli operatori dell’informazione dovrebbero aiutarci a far valere i diritti che vengono codificati dai politici.
Voglio rappresentarvi innanzitutto la solidarietà della nostra associazione per i bambini e le persone che vivono a Cesano, l’indubbia amarezza che provoca aver sentito che la soluzione del problema è non affrontare il problema; però vi devo ricordare che nelle
nostre città – e questo vi riguarda – non c’è nessuna extra territorialità, non esiste.
A Monte Mario non c’è extra territorialità. Io non so chi ascolta, ma mi piacerebbe che sentisse qualche politico. Non ce ne è extra territorialità, i limiti sono stati superati in questi anni. Tra l’altro abbiamo l’orgoglio di dire che abbiamo introdotto un
limite di 6 volt/metro nel territorio scolastico prima che entrasse in vigore il Decreto Ministeriale 381 del 1998. Il TAR ha riconosciuto ai nostri bambini il diritto di essere irradiati fino a due milioni di volte di più che non altri bambini. Noi siamo riusciti a garantirgli questo livello
di tutela, con i 6 volt/metro questo garantiamo ai nostri bambini. È ridicolo parlare dei nostri bambini, e vi riguarda questa storia, perché non è la scuola Leopardi, non è l’esposizione di seicento bambini per otto ore al giorno per sette giorni a settimana per otto anni della loro vita,
ad un livello di radiazioni così alta; questo è un discorso che riguarda il quartiere di Monte Mario, che riguarda una popolazione che è residente in un raggio di quattro chilometri e mezzo, perché questo è il raggio utile per posizionare i gruppi di controllo nelle analisi epidemiologiche
per quanto riguarda le radiazioni non ionizzanti, in particolare per le alte frequenze. Quindi è materia che ci riguarda tutti e questo siamo riusciti ad ottenere come tutela qualche anno fa per i nostri bambini. Siamo insoddisfatti però, perché con questo livello di esposizione abbiamo
dei bambini che si ammalano e non sappiamo quanti ammalati e di che natura sono ammalate le persone che hanno frequentato la scuola, ma di più nel quartiere, perché noi il privilegio di un’analisi epidemiologica non possiamo averlo, perché quel sito che è stato sito di studio da parte dell’Università
Cattolica, dell’Enea, dell’Istituto Superiore di Sanità, dell’ISPESL, che sono venuti a fare i loro campi di addestra |