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TRIBUNALE DI LECCE
Sentenza n. 1027 del 05 febbraio 2002
Proposto da: WIND Telecomunicazioni s.p.a.
Contro: comune di Ceglie Messapica
Sono legittimi i
valori limite fissati dal Comune in corrispondenza delle zone
residenziali, in misura inferiore alla soglia minima fissata con d.m.
381/98 in assenza di dimostrata lesività della norma.
Quanto ai valori limite fissati dal Comune in corrispondenza delle
zone residenziali, in misura inferiore alla soglia minima fissata con
d.m. 381/98, la ricorrente non ha dimostrato la lesività della
norma in questione, non ha cioè documentato che tale
disposizione si porrebbe quale fattore ostativo alla attivazione
degli impianti oggetto di istanza. Non risulta provato agli atti che
gli impianti per cui è causa, contrastano con tale norma
regolamentare nel senso che, qualora attivati, determinerebbero un
superamento dei valori limite fissati dal Comune, e rischierebbero
pertanto di restare inattivi. TAR Puglia - Sede di Lecce, Sezione
I, del 6 marzo 2002, n. 1027. (vedi: sentenza per esteso)
Criterio della
distanza - principio di prevenzione - principio di minimizzazione -
principi della “precauzione e della azione preventiva”
(di derivazione comunitaria, sancito dall’art. 174 par. 2 del
Trattato di Roma) - attuali conoscenze scientifiche - legittimità
delle c.d. fasce di rispetto in prossimità delle zone
densamente abitate - c.d. ricettori sensibili dal fascio - tutela di
un valore fondamentale della persona quale è quello della
salute umana garantita dall’art. 32 Cost.. Il criterio
della distanza, così come fissato dal Comune di Ceglie
Messapica, nella misura di duecento metri dai c.d. ricettori
sensibili, non incorra nei vizi di legittimità denunciati in
ricorso. Tale criterio, a parere del Collegio, trova la propria
legittimazione nel principio di prevenzione vigente in materia, e,
dal punto di vista tecnico, non appare frutto di scelte irragionevoli
od arbitrarie. Come noto, gli impianti di telefonia cellulare
utilizzano antenne che producono onde elettromagnetiche c.d. ad alta
frequenza, che si irradiano nell’ambiente circostante sia sul
piano orizzontale che su quello verticale. Sulla base delle attuali
conoscenze scientifiche, a distanza dalla sorgente, i campi
elettromagnetici si distribuiscono su superfici sempre più
ampie, e l’intensità di essi diminuisce man mano che
essi si propagano, secondo la legge quadratica della distanza.
Attraverso il criterio della distanza si mira in sostanza a sottrarre
i c.d. ricettori sensibili dal fascio, di più alta intensità,
e di “diretta irradiazione”, generato dalla sorgente. In
tal senso, ed, allo stato, in assenza di indicazioni di fonte
normativa, trova giustificazione ed è ragionevole la
imposizione da parte del Comune, delle c.d. fasce di rispetto in
prossimità delle zone densamente abitate, in quanto dirette a
“minimizzare” il rischio di esposizione delle
popolazioni. Il principio di minimizzazione nella materia, va
applicato con particolare rigore, poiché funzionale alla
tutela di un valore fondamentale della persona quale è quello
della salute umana garantita dall’art. 32 Cost.. Esso
costituisce applicazione del principio di “precauzione”
di derivazione comunitaria, sancito dall’art. 174 par. 2 del
Trattato di Roma (art. 130R prima della entrata in vigore del
trattato di Amsterdam), secondo cui la politica della Comunità
in materia ambientale è fondata sui principi della
“precauzione e della azione preventiva”. Trattasi di un
principio di applicazione generale che, come confermato dalla
giurisprudenza della Corte Comunitaria, trova applicazione in tutti
quei settori ad elevato livello di protezione, e ciò
indipendentemente dall’accertamento di un effettivo nesso
causale tra il fatto dannoso o potenzialmente tale e gli effetti
pregiudizievoli che ne derivano. La Corte di Giustizia comunitaria ha
in particolare asserito che l’esigenza di tutela della salute
umana diviene imperativa, in presenza di rischi solo possibili, ma
non ancora scientificamente accertati (C.G. sentenza 14 luglio 1998,
causa C-248/95; sentenza 3 dicembre 1998, causa C-67/97, Bluhme). TAR
Puglia - Sede di Lecce, Sezione I, del 6 marzo 2002, n. 1027.
(vedi: sentenza
per esteso)
La mancata
predeterminazione, con legge, di fasce di rispetto valevoli erga
omnes non può interpretarsi quale indice di inutilità
delle medesime a salvaguardia dal rischio di esposizione - fasce di
rispetto. La mancata predeterminazione, con legge, di fasce di
rispetto valevoli erga omnes, non può interpretarsi quale
indice di inutilità delle medesime a salvaguardia dal rischio
di esposizione. La scelta relativa, a parere del Collegio, non può
che essere rimessa alla Amministrazione competente, nella misura in
cui la relativa determinazione può variare in relazione alle
caratteristiche morfologiche ed orografiche del luogo, alla
estensione del centro abitato, alla densità abitativa, alla
dislocazione o concentrazione delle varie zone in cui sono collocati
gli edifici, sedi di ricettori sensibili, o comunque alle
caratteristiche proprie della comunità. TAR Puglia - Sede
di Lecce, Sezione I, del 6 marzo 2002, n. 1027. (vedi: sentenza
per esteso)
E’ illegittimo
la installazione di impianti di telefonia mobile su tutto il
territorio comunale, sul presupposto che trattasi di “opere di
urbanizzazione primaria” e pertanto compatibili astrattamente
con qualsiasi destinazione di zona. Né potrebbe,
diversamente, argomentarsi che l’Amministrazione comunale
sarebbe comunque tenuta a consentire la installazione di impianti di
telefonia mobile su tutto il territorio comunale, sul presupposto che
trattasi di “opere di urbanizzazione primaria” e pertanto
compatibili astrattamente con qualsiasi destinazione di zona.
L’assunto non convince. Innanzitutto, gli impianti di telefonia
mobile non rientrano nelle opere di urbanizzazione primaria elencate
dall’art.4 della legge n. 847/1964. Ad una attenta lettura le
opere ivi elencate sono quelle indispensabili per la vivibilità
dell’abitato, la cui esistenza si rende necessaria per il
soddisfacimento delle primarie esigenze di vita della popolazione
(rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica e
del gas, pubblica illuminazione, strade residenziali, fognature,
verde attrezzato). Sotto tale profilo, pur a voler considerare la non
tassatività della elencanzione di cui all’art. 4, va
rilevato che , a parere del Collegio, gli impianti di telefonia
mobile non sono assimilabili nemmeno per analogia alle opere di
urbanizzazione “primaria” di cui al citato art. 4, posto
che è indiscutibile che esse non rispondono ad esigenze
“primarie” ed irrinunciabili per la vivibilità di
un centro abitato, in quanto sistemi di comunicazione non
indispensabili perché sostituibili con altri. Tali conclusioni
sono avvalorate da ulteriori considerazioni di ordine sistematico.
Innanzitutto gli impianti in questione non vengono computati
nell’ambito dei costi posti a carico del titolari di
concessione edilizia quali “oneri di urbanizzazione”.
Inoltre nella materia in esame non è configurabile
l’applicabilità, nemmeno in via analogica, della
disciplina introdotta dal codice postale (d.p.r. n. 156/73), poiché
emanata in un’epoca in cui la telefonia mobile non costituiva
un fenomeno diffuso, e, comunque, in relazione a fattispecie ben
diverse relative ai sistemi “fissi” di telecomunicazioni
dotati di caratteristiche tecniche certamente non paragonabili a
quelli in esame operanti attraverso il sistema analogico “Tacs”,
o la tecnologia digitale “Gsm” attiva in una banda
compresa tra i 900 ed i 1800 Mhz. Analogo discorso vale per la
normativa regionale in tema di “reti telefoniche”,
disciplinate dall’art. 19 della legge regionale n. 6 del 1979.
Alla luce di quanto argomentato non può escludersi che
l’Amministrazione competente, nel perseguire l’obiettivo
della minimizzazione del rischio o della tutela dei valori
preesistenti, possa discrezionalmente prediligere, per la
installazione degli impianti, pur nella giusta valutazione delle
esigenze di funzionalità ed efficienza del servizio, in
sintonia con la localizzazione da parte della Regione ai sensi della
legge n. 36 del 2001. TAR Puglia - Sede di Lecce, Sezione I, del 6
marzo 2002, n. 1027. (vedi: sentenza
per esteso)
)
Installazione di
impianti per telefonia cellulare - necessità della concessione
edilizia - impatto estetico-ambientale. La giurisprudenza in
materia (tra gli altri di installazione di impianti per telefonia
cellulare) risulta orientata in maniera prevalente a ritenere
assoggettabile a regime concessorio la installazione degli impianti
in parola, anche nei casi in cui essi siano installati su edifici, in
relazione all’impatto estetico-ambientale da essi determinato (
cfr C.d.S. sez.V n. 415 del 6.04.1998, sez.V n. 5828 del 30.10.2000).
La trasformazione del territorio rilevante ai sensi dell’art.1
legge n. 10/77, può discendere anche da una mera alterazione
apprezzabile sotto il profilo estetico ed ambientale o anche solo
funzionale, in relazione alla visibilità ed all’estetica
complessiva del luogo. TAR Puglia - Sede di Lecce, Sezione I, del
6 marzo 2002, n. 1027. (vedi: sentenza
per esteso)
Il potere
regolamentare riconosciuto ai Comuni in ambito d’inquinamento
elettromagnetico - natura - L. n. 142/90 e d.lgs. 267/00 -
minimizzare il rischio di esposizione delle popolazioni posto a
salvaguardia della salute umana - legge-quadro n. 36 del 22.02.2001 -
valutazioni inerenti l’aspetto estetico-ambientale -
regolamenti organizzativi o di pianificazione - piani di risanamento
per le aree inquinate - erogazione del servizio. Allo stato della
normativa vigente, è da escludersi l’addotta
assimilabilità del regolamento in materia di installazione di
impianti per telefonia cellulare, ad un regolamento di natura
edilizia. Ciò per le ragioni di seguito esposte. E’ noto
che, in seguito all’introduzione della legge n. 142/1990 in
tema di autonomie locali, l’autonomia statutaria e
regolamentare dei Comuni ha avuto una spiccata accentuazione. In
passato, i regolamenti comunali erano classificati per lo più
in base all’oggetto disciplinato. Attualmente, essi sono
orientati per “funzioni” come desumibile dall’art.
5 della legge n. 142 del 1990, ora trasfuso nell’art. 7 d.lgs.
267/00, in coerenza con la maggiore autonomia riconosciuta agli enti
locali. Ed infatti, l’art. 5 cit., in tema di autonomia
regolamentare di Province e Comuni, menziona, oltre i regolamenti per
la organizzazione degli organi e degli uffici, i regolamenti “per
l’esercizio delle funzioni”. In tale assetto normativo,
il regolamento viene quindi configurato come lo strumento per
consentire all’ente di conseguire determinate finalità
proprie delle funzioni ad esso attribuite. Nella materia in esame, il
potere regolamentare riconosciuto ai Comuni, ha trovato un primo
fondamento normativo, nell’art. 21 della legge regionale n. 17
del 30.11.2000, in tema di conferimento di funzioni e compiti
amministrativi in materia di tutela ambientale, emanata in attuazione
della delega contenuta nell’art. 4 della legge n. 59/97. Tale
legge, all’art. 21 comma 2, ha attribuito ai Comuni il potere
di dotarsi, al fine di minimizzare il rischio di esposizione delle
popolazioni, di un regolamento di “organizzazione del sistema
di teleradiocomunicazioni” che integra la pianificazione
territoriale. La norma è di alcuni mesi anteriore a quella, di
contenuto analogo, adottata nella legge-quadro n. 36 del 22.02.2001
sulla “protezione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici”. Detta legge statale all’art.
8 comma 6, nel determinare le competenze dei Comuni, stabilisce che
essi: “possono adottare un regolamento per assicurare il
corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e
minimizzare la esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici”. Tale essendo il quadro normativo di
riferimento, deve ritenersi, che, con le norme in questione, la legge
abbia inteso attribuire ai Comuni il potere di organizzare il sistema
di teleradiocomunicazioni su base locale, attraverso la adozione di
prescrizioni regolamentari che organizzino il servizio tenendo conto
di esigenze locali valide e compatibili con l’obiettivo di
minimizzare il rischio di esposizione delle popolazioni. Tali
prescrizioni non costituiscono esercizio del potere di pianificazione
urbanistica del Comune, in senso stretto, poiché non hanno la
funzione di incidere sulle modalità di conformazione del
territorio, nè di modificare, o introdurre nuovi parametri o
standards urbanistici, ma normalmente presuppongono le preesistenti
destinazioni di zona rilevanti ai fini della concreta attuazione del
principio di minimizzazione. Né, su tale piano, può
smentire tali conclusioni la circostanza che, per consentire la
installazione di stazioni radio-base, la Amministrazione comunale sia
spesso tenuta ad operare valutazioni inerenti l’aspetto
estetico-ambientale degli impianti o comunque l’impatto che
essi determinano sul tessuto urbanistico. Sotto tale profilo, va
rilevato che prescrizioni di tal genere, preesistono al regolamento e
si rinvengono anche in altri tipi di regolamenti organizzativi o di
pianificazione delle attività sul territorio, dovendosi
distinguere tra rilevanza urbanistica dell’attività, e
natura urbanistica della normativa. Ci si riferisce, ad esempio, ai
regolamenti contro l’inquinamento acustico previsti e
disciplinati dalla legge-quadro n.447 del 26.10.1995, che li colloca
nell’ambito dei regolamenti di igiene e sanità (art. 6
comma 2). Le fattispecie presentano, infatti, indiscutibili analogie.
L’impostazione di fondo della legge n. 447/95 non differisce,
di molto, da quella fatta propria dalla legge-quadro n. 36/01.
L’aspetto comune è dato dalla funzionalizzazione delle
rispettive normative alla tutela dell’ambiente contro
l’inquinamento, dall’esistenza, in entrambi i detti
strumenti, di particolari prescrizioni da imporre in materia di
rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e
infrastrutture, e nell’adozione di piani di risanamento per le
aree inquinate (art. 6). La potestà regolamentare del Comune
in materia di inquinamento acustico è, peraltro, più
incisiva sul territorio, rispetto a quella prevista dalla
legge-quadro contro l’inquinamento elettromagnetico. La legge
447 cit. infatti attribuisce ai Comuni la facoltà classificare
il territorio in zone secondo i criteri prefissati dalle Regioni, ed
in tale ottica, la legge ne ha previsto il coordinamento con gli
strumenti urbanistici vigenti proprio a volerne sottolineare la
autonomia rispetto ad essi. La legge n. 36/01 all’art. 8
demanda, invece, alle regioni l’esercizio delle funzioni
relative all’individuazione dei siti per gli impianti di
telefonia mobile, alle modalità per il rilascio delle
autorizzazioni, con facoltà delle predette di “definire
le competenze che spettano alle province ed ai Comuni”. Da
quanto argomentato si è chiarito che la esistenza, in un
regolamento comunale, di prescrizioni di rilevanza urbanistica
relative alle modalità di rilascio di autorizzazioni o
concessioni edilizie, o relative alla classificazione del territorio
in zone, non induce, automaticamente a qualificare un regolamento
come atto di esercizio di potestà pianificatoria urbanistica,
intesa quale uso diretto del territorio, e non già delle
attività “sul territorio”. Ciò che rileva
ai fini della qualificazione giuridica, si è detto, è
l’esercizio della “funzione” costituente il
presupposto dell’esercizio del potere regolamentare, che, nella
specie, non riguarda direttamente il territorio, ma le modalità
attraverso cui il servizio di telefonia mobile può inserirsi
nel tessuto urbanistico, senza interferire con le condizioni di
vivibilità ambientale dei luoghi o con altri valori
preesistenti. L’organizzazione del servizio di telefonia mobile
rientra ora, ex lege, tra i fini istituzionali dell’Amministrazione
locale che, in tale veste, è tenuta a garantire la erogazione
del servizio sotto il profilo della funzionalità,
coerentemente con la prioritaria finalità di minimizzazione
del rischio di esposizione, posto a salvaguardia della salute umana e
salvi altri valori preesistenti. Esclusa quindi, alla luce di quanto
sopra, la natura edilizia del regolamento in questione, ne deriva
l’infondatezza delle censure relative al tipo di procedura
adottata, che correttamente è quella propria dei regolamenti
organizzativi comunali. TAR Puglia - Sede di Lecce, Sezione I, del
6 marzo 2002, n. 1027. (vedi: sentenza
per esteso
Elettrosmog - i rischi
di gravi patologie - pericolo potenziale per la salute umana -
principio di precauzione - prioritarie esigenze preventive di tutela
della salute umana - affievolimento dell’interesse economico.
E’ noto che i primi studi compiuti, allo stato in via
sperimentale, hanno già evidenziato rischi di gravi patologie,
anche tumorali, in particolare per gli organismi deboli, o in via di
formazione, o di crescita. Pertanto, in presenza di un pericolo anche
solo potenziale per la salute umana, il principio di precauzione deve
comportare una anticipazione della tutela volta a prevenire la
insorgenza di possibili patologie a breve o a lungo termine, e deve
altresì evitare l’insorgenza dei diffusi stati di ansia
e di stress emotivo per coloro che abitano o vivono in prossimità
di una sorgente che emetta onde elettromagnetiche ad alta frequenza.
Del resto è noto che la salute, nell’ampia accezione
adottata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, non
si identifica con la sola assenza di malattie, ma con uno “stato
di completo benessere fisico, psichico, e mentale”. Da quanto
sopra esposto consegue che, rispetto alle prioritarie esigenze
preventive di tutela della salute umana come rappresentate, diventa
recessivo l’interesse economico della società ricorrente
ad installare una stazione radio base “entro la fascia di
rispetto” prevista a tutela della salute dei cittadini. TAR
Puglia - Sede di Lecce, Sezione I, del 6 marzo 2002, n. 1027.
(vedi: sentenza
per esteso)
L’applicazione
del principio di precauzione - l’assenza di conoscenze
scientifiche - esposizione alle c.d. radiazioni non ionizzanti
promananti dagli impianti di telefonia mobile - panorama europeo.
L’applicazione del principio di precauzione non può
prescindere da una considerazione fondamentale: l’assenza di
conoscenze scientifiche certe sugli “effetti a lungo termine”
sulla salute umana, derivanti dalla esposizione alle c.d. radiazioni
non ionizzanti promananti dagli impianti di telefonia mobile. Tale
aspetto del problema non può essere trascurato in un’epoca
in cui si assiste ad un incremento esponenziale del numero di
ripetitori per telefonia cellulare nei centri abitati. Va osservato
al riguardo, che in assenza di studi scientifici certi sui detti
effetti a lungo termine, non può asserirsi che i valori limite
minimi fissati dalla normativa statale, siano assolutamente
prudenziali. Del resto il panorama europeo in materia risulta
estremamente variegato, e poco rassicurante al riguardo, posto che ad
esempio, in Belgio la legislazione nazionale prevede un limite di
20,5 v/m, mentre il Belgio francofono si è attestato su un
valore di 3 v/m; la Svizzera ed il Liechtenstein hanno scelto un
valore di 4,0 v/m; la Francia e la Spagna hanno adottato un limite
tra 41 e 58 v/m per una potenza rispettivamente di 900 e 1800 Mhz
conformandosi alle linee guida elaborate dalla Commissione
Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti
(ICNIRP), ampiamente contestate dagli studiosi poiché adottate
senza tener conto degli studi epidemiologici in corso. Da quanto
esposto è evidente che, a livello europeo, non si registra un
indirizzo uniforme sulla fissazione di valori limite ritenuti
precauzionali, alcuni dei quali sono peraltro inferiori rispetto a
quelli fissati in Italia dal d.m. 381/98 , il che induce ad escludere
che essi possano, con assoluta certezza, ritenersi del tutto
precauzionali. TAR Puglia - Sede di Lecce, Sezione I, del 6 marzo
2002, n. 1027. (vedi: sentenza
per esteso)
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