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Introduzione
Elettrodotti,
elettrodomestici, televisioni, radio, telefoni cellulari, radar,
ormai irrinunciabili strumenti di vita, hanno la controindicazione
di generare campi elettromagnetici che, senza un adeguato controllo
diventano pericolosi per l'ambiente e la salute dell'uomo.
La potente
pressione sui governi di tutti i paesi del mondo da parte dell'industria
energetica e delle telecomunicazioni, che per evitare costi non
ammette l'evidente problema, ha fatto sì che ancora non siano
state predisposte normative organiche di tutela della popolazione.
Ma il ricorso ai principi generali dell'ordinamento italiano e alle
prime normative specifiche della materia ha comportato che sia sul
fronte della salute che su quello dell'ambiente siano state ottenute
presso i tribunali significative vittorie con cui, con il tempo,
si auspica di riuscire a stimolare il Parlamento e le industrie
a stabilire regole idonee ad evitare l'inquinamento elettromagnetico.
Tra le numerose
sentenze esistenti ormai sulla materia operate dalla corte Costituzionale,
la corte di Cassazione, i tribunali amministrativi e quelli civili
e penali ci è parso importante sottoporre all’attenzione
di tutti la recente sentenza della Corte Costituzionale. Tuttavia
preliminarmente ci preme porre l’accento sulla recente evoluzione
della giurisprudenza penale sulla materia con la Corte di Cassazione
Sez.I pen. Sent. 29/11/1999 nella cui massima si sancisce che "il
fenomeno noto come inquinamento elettromagnetico è astrattamente
riconducibile alla previsione dell’art.674 c.p. il quale tuttavia
risulta in concreto inapplicabile per la mancanza di uno degli elementi
essenziali della fattispecie criminosa rappresentato dalla non accertata
idoneità del fenomeno a produrre effetti sulla salute delle
persone" . Quindi onde elettromagnetiche sono state ritenute
dalla Corte di Cassazione nell’ambito della fattispecie del "getto
pericoloso di cose" (art.674 c.p.) salvo poi non riconoscere
quei danni alla salute invece riscontrati nella sentenza con cui
il 14/5/99 il Pretore di Rimini, attivato dalla denuncia di alcuni
cittadini che vivevano in prossimità di un elettrodotto a
380 k/V ( sostenuti anche dall’intervento del WWF) ha affermato:
"la penale responsabilità degli imputati (…) con condanna
alla pena di mesi cinque di reclusione..(…); la condanna dell’ENEL
S.P.A. a disattivare l’elettrodotto (…) ed il risarcimento dei danni
in favore del comune di Rimini(…); e l’interramento delle strutture
insalubri(…)". Ancora più gravi sono le fattispecie
(omicidio colposo lesioni e disastro colposo) cui ricorre il P.M.
Dott. Casson in un procedimento pendente dal febbraio scorso alla
Procura della Repubblica di Venezia per cui sono finiti sul registro
degli indagati alcuni dirigenti dell’Enel.
Elettrosmog:
la corte costituzionale riconosce ampia autonomia normativa alle
regioni e ai comuni.
La pronuncia
della Corte Costituzionale n.382 del 7 ottobre 1999 risolve in senso
favorevole alla Regione Veneto il conflitto di attribuzione sollevato
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito alla legge
concernente "la prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici
generati da elettrodotti - regime transitorio", riapprovata
il 29 luglio 1997 a seguito del rinvio del Commissario di Governo
.
Detto rinvio,
analogamente a quanto poi sostenuto col ricorso del Presidente del
Consiglio alla Consulta, si incentrava essenzialmente su un duplice
ordine di motivi:
- in primo luogo
veniva affermata l’invasione da parte della legge regionale, delle
competenze statali in tema di determinazione di valori campo elettrico
e magnetico;
- secondariamente
si sosteneva l’avvenuta lesione dell’interesse nazionale e di
quello di altre regioni.
La regione
Veneto, infatti, aveva adottato dei limiti notevolmente inferiori
rispetto a quelli imposti dalla vigente normativa statale, determinando
in tal modo, a parere del ricorrente, uno squilibri tra le regioni
con conseguente aumento di costi gravante sugli utenti di tutto
il territorio nazionale.
Attraverso
un analisi generale della normativa di riferimento emergono, invero,
in capo allo Stato unicamente compiti di "fissazione dei limiti
massimi di esposizioni relativi a inquinanti di natura chimico,
fisica e biologica (…) relativamente all’ambiente esterno e abitativo
di cui all’art. 4 l.23/XII/1978 n.833" (XIV co., art.2 l..8/7/86
n.349 – istitutiva Min. Ambiente). Tuttavia il Governo in due occasioni
(anche l.r. del Lazio del 1995) ha finito col censurare una legittima
azione normativa delle regioni di carattere cautelativo e prudenziale,
ricorrendo impropriamente ad un concetto di competenza esclusiva
volta ad assicurare condizioni di salute uniformi per tutto il territorio
nazionale. La previsione di una disciplina più garantistica
da parte della regione non sarebbe sufficiente a configurare un’invasione
della competenza statale mai potendosi ravvisare in tal modo il
superamento di presunti limiti costituzionali alterando il principio
di uniformità ed omogeneità dei criteri di tutela.
Del resto l’evoluzione normativa degli ultimi anni ha attribuito
allo Stato nella materia urbanistica competenze di coordinamento
e di indirizzo relative alla "identificazione delle linee fondamentali
dell’assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori
naturali e ambientali (…)"(art.52 I co. Dlgs31/3/1998 n.112)
e ulteriori funzioni e compiti di mero carattere residuale. Nell’ottica
del principio di sussidiarietà, ispiratore del decentramento
amministrativo realizzato con il Dlgs 31/3/98 n.112 sono conferite
alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative
relative alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo
delle rispettive comunità non espressamente mantenute allo
Stato, configurando, in tal modo, una graduale attribuzione di compiti
e funzioni alle autorità territorialmente e funzionalmente
più vicine ai cittadini interessati. Pertanto la Corte Costituzionale
per risolvere il conflitto si appropria del concetto di urbanistica
le cui funzioni sono attribuite alla regione sin dalle prime fasi
del decentramento amministrativo contenute nel DPR 24/7/1977 n.616.
Il relativo art.80, infatti, definisce la materia urbanistica come
disciplina "dell’uso del territorio" in termini di omnicomprensività.
Essa concerne in particolare gli aspetti virtualmente accessori
ma funzionalmente collegati , ossia quelli "conoscitivi, normativi
e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione
del suolo nonché la protezione dell’ambiente". Altrettanto
prive di carattere di invasione delle competenze legislative dello
Stato risultano le norme regionali in tema di assistenza sanitaria
intesa come complesso degli interventi positivi per la tutela e
promozione della salute umana. Non a caso nel recente DM n.381/98
alle regioni ed agli enti locali vengono demandati compiti fissazioni
di limiti cd "di qualità" in tema di campi elettromagnetici
in alta frequenza. Alle regioni e ai comuni spetta dunque il compito
di seguire la strada della legge regionale del Veneto disciplinando
una materia sino ad oggi del tutto lacunosa ed affatto rispondente
alle esigenze dei cittadini.
Segue pubblicazione
della sentenza
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