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Introduzione

Elettrodotti, elettrodomestici, televisioni, radio, telefoni cellulari, radar, ormai irrinunciabili strumenti di vita, hanno la controindicazione di generare campi elettromagnetici che, senza un adeguato controllo diventano pericolosi per l'ambiente e la salute dell'uomo.

La potente pressione sui governi di tutti i paesi del mondo da parte dell'industria energetica e delle telecomunicazioni, che per evitare costi non ammette l'evidente problema, ha fatto sì che ancora non siano state predisposte normative organiche di tutela della popolazione. Ma il ricorso ai principi generali dell'ordinamento italiano e alle prime normative specifiche della materia ha comportato che sia sul fronte della salute che su quello dell'ambiente siano state ottenute presso i tribunali significative vittorie con cui, con il tempo, si auspica di riuscire a stimolare il Parlamento e le industrie a stabilire regole idonee ad evitare l'inquinamento elettromagnetico.

Tra le numerose sentenze esistenti ormai sulla materia operate dalla corte Costituzionale, la corte di Cassazione, i tribunali amministrativi e quelli civili e penali ci è parso importante sottoporre all’attenzione di tutti la recente sentenza della Corte Costituzionale. Tuttavia preliminarmente ci preme porre l’accento sulla recente evoluzione della giurisprudenza penale sulla materia con la Corte di Cassazione Sez.I pen. Sent. 29/11/1999 nella cui massima si sancisce che "il fenomeno noto come inquinamento elettromagnetico è astrattamente riconducibile alla previsione dell’art.674 c.p. il quale tuttavia risulta in concreto inapplicabile per la mancanza di uno degli elementi essenziali della fattispecie criminosa rappresentato dalla non accertata idoneità del fenomeno a produrre effetti sulla salute delle persone" . Quindi onde elettromagnetiche sono state ritenute dalla Corte di Cassazione nell’ambito della fattispecie del "getto pericoloso di cose" (art.674 c.p.) salvo poi non riconoscere quei danni alla salute invece riscontrati nella sentenza con cui il 14/5/99 il Pretore di Rimini, attivato dalla denuncia di alcuni cittadini che vivevano in prossimità di un elettrodotto a 380 k/V ( sostenuti anche dall’intervento del WWF) ha affermato: "la penale responsabilità degli imputati (…) con condanna alla pena di mesi cinque di reclusione..(…); la condanna dell’ENEL S.P.A. a disattivare l’elettrodotto (…) ed il risarcimento dei danni in favore del comune di Rimini(…); e l’interramento delle strutture insalubri(…)". Ancora più gravi sono le fattispecie (omicidio colposo lesioni e disastro colposo) cui ricorre il P.M. Dott. Casson in un procedimento pendente dal febbraio scorso alla Procura della Repubblica di Venezia per cui sono finiti sul registro degli indagati alcuni dirigenti dell’Enel.

Elettrosmog: la corte costituzionale riconosce ampia autonomia normativa alle regioni e ai comuni.

La pronuncia della Corte Costituzionale n.382 del 7 ottobre 1999 risolve in senso favorevole alla Regione Veneto il conflitto di attribuzione sollevato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito alla legge concernente "la prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti - regime transitorio", riapprovata il 29 luglio 1997 a seguito del rinvio del Commissario di Governo .

Detto rinvio, analogamente a quanto poi sostenuto col ricorso del Presidente del Consiglio alla Consulta, si incentrava essenzialmente su un duplice ordine di motivi:

  • in primo luogo veniva affermata l’invasione da parte della legge regionale, delle competenze statali in tema di determinazione di valori campo elettrico e magnetico;
  • secondariamente si sosteneva l’avvenuta lesione dell’interesse nazionale e di quello di altre regioni.

La regione Veneto, infatti, aveva adottato dei limiti notevolmente inferiori rispetto a quelli imposti dalla vigente normativa statale, determinando in tal modo, a parere del ricorrente, uno squilibri tra le regioni con conseguente aumento di costi gravante sugli utenti di tutto il territorio nazionale.

Attraverso un analisi generale della normativa di riferimento emergono, invero, in capo allo Stato unicamente compiti di "fissazione dei limiti massimi di esposizioni relativi a inquinanti di natura chimico, fisica e biologica (…) relativamente all’ambiente esterno e abitativo di cui all’art. 4 l.23/XII/1978 n.833" (XIV co., art.2 l..8/7/86 n.349 – istitutiva Min. Ambiente). Tuttavia il Governo in due occasioni (anche l.r. del Lazio del 1995) ha finito col censurare una legittima azione normativa delle regioni di carattere cautelativo e prudenziale, ricorrendo impropriamente ad un concetto di competenza esclusiva volta ad assicurare condizioni di salute uniformi per tutto il territorio nazionale. La previsione di una disciplina più garantistica da parte della regione non sarebbe sufficiente a configurare un’invasione della competenza statale mai potendosi ravvisare in tal modo il superamento di presunti limiti costituzionali alterando il principio di uniformità ed omogeneità dei criteri di tutela. Del resto l’evoluzione normativa degli ultimi anni ha attribuito allo Stato nella materia urbanistica competenze di coordinamento e di indirizzo relative alla "identificazione delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali (…)"(art.52 I co. Dlgs31/3/1998 n.112) e ulteriori funzioni e compiti di mero carattere residuale. Nell’ottica del principio di sussidiarietà, ispiratore del decentramento amministrativo realizzato con il Dlgs 31/3/98 n.112 sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative relative alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità non espressamente mantenute allo Stato, configurando, in tal modo, una graduale attribuzione di compiti e funzioni alle autorità territorialmente e funzionalmente più vicine ai cittadini interessati. Pertanto la Corte Costituzionale per risolvere il conflitto si appropria del concetto di urbanistica le cui funzioni sono attribuite alla regione sin dalle prime fasi del decentramento amministrativo contenute nel DPR 24/7/1977 n.616. Il relativo art.80, infatti, definisce la materia urbanistica come disciplina "dell’uso del territorio" in termini di omnicomprensività. Essa concerne in particolare gli aspetti virtualmente accessori ma funzionalmente collegati , ossia quelli "conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonché la protezione dell’ambiente". Altrettanto prive di carattere di invasione delle competenze legislative dello Stato risultano le norme regionali in tema di assistenza sanitaria intesa come complesso degli interventi positivi per la tutela e promozione della salute umana. Non a caso nel recente DM n.381/98 alle regioni ed agli enti locali vengono demandati compiti fissazioni di limiti cd "di qualità" in tema di campi elettromagnetici in alta frequenza. Alle regioni e ai comuni spetta dunque il compito di seguire la strada della legge regionale del Veneto disciplinando una materia sino ad oggi del tutto lacunosa ed affatto rispondente alle esigenze dei cittadini.

Segue pubblicazione della sentenza


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