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T.A.R.
Emilia Romagna - Sez. II, Sent. 4 aprile 2000 n. 432
Pres. Papiano, Est.
TrizzinoPelliccioni ed altri (Avv.ti avvocati Gianluca Spigolon
ed Ettore Beraudi) c. Comune di Rimini (Avv. Fontemaggi) ed Ericsson
Telecomunicazioni S.p.A. (Avv.ti Bonora e Alesi)
FATTO
Espongono i ricorrenti
di essere residenti in Rimini e in parte esercenti l'attività alberghiera
in immobili ubicati nelle vicinanze dell'edificio di viale Perucci
83 (Hotel Europa) sul cui lastrico solare è stata realizzata dall'Ericsson
S.p.A. una stazione radio base per telefonia cellulare.
Per la costruzione di tale opera edilizia la Società Ericsson aveva
presentato il 15.10.1998, al Comune di Rimini, denuncia di inizio
attività ai sensi dell'articolo 4 della legge 493/93.
Con il ricorso in oggetto i ricorrenti impugnano tale denuncia e
il silenzio serbato dall'Amministrazione deducendo i seguenti motivi
di illegittimità:
1) Violazione dell'articolo 1 della legge 28.1.1977 n. 10; falsa
applicazione dell'articolo 4 della legge 493 del 1993 ed eccesso
di potere per falso presupposto di diritto, in quanto la stazione
radio base per la telefonia cellulare non costituisce impianto tecnologico
al servizio di edifici e quindi non può essere soggetta, per la
sua costruzione, alla sola denuncia di inizio attività.
2) Violazione dell'articolo 220 del T.U. delle leggi sanitarie,
in quanto il progetto relativo alla stazione radio base di che trattasi,
incidendo sulla salubrità delle case esistenti, sarebbe dovuto essere
sottoposto all'approvazione della Autorità sanitaria.
3) Violazione delle prescrizioni urbanistiche di zona, in quanto
la stazione radio base e le onde elettromagnetiche da questa emesse
non sarebbe compatibile con la destinazione ricettiva e residenziale
della zona che presuppone una presenza costante di persone.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Rimini e la controinteressata
contestando le censure svolte dai ricorrenti e chiedendo la reiezione
del ricorso.All'udienza del 16 dicembre 1999 il ricorso è stato
trattenuto in decisione.
DIRITTO
Con il primo motivo
i ricorrenti deducono la violazione dell'articolo 1 della legge
28.1.1977 n. 10 e l'erronea applicazione dell'articolo 4 della legge
493 del 1993 e il vizio di eccesso di potere per falso presupposto
di diritto rilevando, sostanzialmente, che per la realizzazione
di una stazione radio base per telefonia cellulare sopra il lastrico
solare di un immobile sia necessaria la concessione edilizia.
I ricorrenti contestano quindi il comportamento del Comune di Rimini
che, nella fattispecie, ha consentito alla Ericsson S.p.A. di procedere
alla costruzione di tale manufatto avvalendosi della procedura semplificata
della denuncia di inizio attività, introdotta nel nostro ordinamento
con l'articolo 19 della legge 7.8.1990 n. 241 e disciplinata dall'articolo
4 della legge 493 del 1993.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Osserva in proposito il Collegio che in effetti la stazione radio
base di che trattasi, consistente in tre antenne e un manufatto
di ca. 7 mq., per le sue caratteristiche strutturali e funzionali
non può essere ricompresa fra gli impianti tecnologici al servizio
dell'edificio sul quale è installata.
In base alla recente e condivisa giurisprudenza, sono infatti considerati
impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti solo quelle
opere che risultino destinate alle esigenze di una più comoda e
razionale fruizione dell'immobile.
Al contrario impianti che come nella specie per le loro dimensioni
e per la loro destinazione risultano finalizzati a soddisfare scopi
estrinseci alle esigenze del singolo fabbricato su cui insistono,
non possono essere affrancati da qualsiasi tipologia di controllo
urbanistico e, pertanto, sono esclusi dall'applicazione del regime
urbanistico semplificato e assoggettati all'ordinario regime della
concessione.
Pertanto in considerazione del fatto che la stazione radio mobile
per telefonia cellulare di che trattasi è destinata a soddisfare
esigenze della collettività rendendo sempre più fruibile il servizio
in qualsiasi parte del territorio e che di tale servizio potranno
beneficiare non solo i clienti dell'albergo, ma anche tutti gli
utenti di telefoni cellulari che graviteranno nel raggio d'azione
della stazione, deve escludersi che l'impianto di che trattasi interessi
esclusivamente il fabbricato su cui è installato.
Tanto basta a ritenere che la costruzione della stazione radio per
telefonia cellulare di che trattasi dovesse essere assoggettata
a concessione edilizia e non al regime semplificato della denuncia
di inizio attività.
Va di conseguenza sanzionato il comportamento del Comune che nella
specie a fronte della denuncia di inizio attività presentata dalla
controinteressata nulla ha opposto alla realizzazione dell'opera,
nonostante la mancanza dei presupposti per procedere alla sua realizzazione
con la sola denuncia di inizio attività.
Inoltre trattandosi di opera potenzialmente dannosa per l'emissione
di onde magnetiche conseguente all'attivazione della stazione radio
l'Amministrazione comunale avrebbe dovuto accertare la sua compatibilità
con le disposizioni vigenti in materia e considerare la compatibilità
della struttura con la destinazione residenziale del luogo in cui
è allocata.
Per tutte le considerazioni fin qui svolte il ricorso va dunque
accolto, restando assorbite le censure non espressamente esaminate.Peraltro,
ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese e competenze
del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per l'Emilia-Romagna - Bologna, II sezione, definitivamente
pronunziando sul ricorso in premessa, lo Accoglie e per l'effetto
accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Depositata in Segreteria il 4 aprile 2000
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