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T.A.R.
Veneto - Sez. II, Ord. 29 luglio 1999, n. 927
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Veneto, Sezione seconda, costituito da:
Luigi Trivellato, Presidente, relatore
Riccardo Ventre, Consigliere
Claudio Rovis, Consigliere
ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
nella camera di consiglio
del 29 luglio 1999;
Visto 1'art. 21, ultimo comma, della legge 6.12.1971, n. 1034;
Visto il ricorso proposto da
ZARA CRISTINA madre di Marchiori Gianluca, BELMONTE LIVIO GIUSEPPE
padre di Belmonte Chiara, FARINATI ALBERTO padre di Farinati Veronica,
CELEGON NICOLETTA madre di Cacco Veronica, REGAZZO ANTONIO padre
di Regazzo Ambra, BENNARDO GIULIAANNA madre di Ciccarone Lorenzo,
CELEGON ALBANO padre di Celegon Giacomo, BARISON GIOVANNI padre
di Barison Stefano, NARDUZZI LEOPOLDO padre di Narduzzi Sebastiano,
MASSA MAURA madre di Narduzzi Sebastiano, ZONTA FRANCA madre di
Belmonte Chiara, PREVIATO UMBERTA madre di Rizzo Nicolo, DI GIOVANNANTONIO
GENNARO padre di Di Giovannantonio Carlo, SEMENZATO LIANA madre
di Zara Francesca, BOATO WILMA madre di Bolzonella Martina, BROCCALI
LUIGINA madre di Spagnolo Cristiano e Spagnolo Daria, CIARLA ELISABETTA
madre di Fracon Ester, FRACON STEFANO padre di Fracon Ester, SPAGNOLO
LUCIANO padre di Spagnolo Cristiano e Spagnolo Daria, GOLFETTO ANGELO
padre di Golfetto Sara, PAVAN NICOLETTA madre di Boato Eleonora,
CELEGON FRANCA madre di Bressan Alberto, BOLZONELLA VALTER padre
di Bolzonella Martina, e CO.NA.CEM. - Coordinamento Nazionale per
la tutela dai campi elettromagnetici in persona del legale rappresentante
pro tempore,
tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco ed Enrico Vettori,
con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Franco Zambelli
in Mestre, Via Cavallotti 22;
CONTRO
il Comune di Mirano
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Giorgio Orsoni, con elezione di domicilio presso lo studio dello
stesso in Venezia, S.Croce 205;
il Ministero della Pubblica Istruzione in persona del Ministro pro
tempore, il Provveditorato agli Studi di Venezia in persona del
Provveditore pro tempore, la Direzione Didattica di Mirano II Circolo,
in persona del Direttore Didattico pro tempore, il Ministero dell'Ambiente
in persona del Ministro pro tempore e l'ARPAV, Azienda Regionale
per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, Dipartimento
Provinciale di Venezia, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato, domiciliataria per legge nella sua sede in Venezia, S.Marco
63;
PER
l'annullamento, previa
sospensione dell'esecuzione, dei provvedimenti con cui si trasferiscono
le Scuole Elementari "F.Petrarca" in nuovo edificio in Via C.Battisti
di Mirano, a ridosso dell'elettrodotto a 132 Kv Scorzé - Camposampiero.
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Mirano,
depositato il 23.7.1999 e dei Ministeri intimati, depositato il
29.7. 1999;
Udito il relatore Presidente Luigi Trivellato e uditi altresì gli
avv.ti Enrico e Francesco Vettori per i ricorrenti, l'avv. Orsoni
per il Comune di Mirano e l'avvocato dello Stato Muscarello per
i Ministeri intimati;
CONSIDERATO
che il Collegio condivide
l'assunto di parte ricorrente secondo cui lo stato conoscenze scientifiche
porta alla necessità, quanto al problema della pericolosità dell'esposizione
a campi magnetici relativamente all'insorgere di tumori, di dare
il "massimo grado di priorità a tutti gli interventi di prevenzione
indirizzati agli spazi destinati all'infanzia, quali scuole, asili
nidi e parchi gioco", come si esprime il rapporto ISTISAN 98/31
dell'Istituto Superiore di Sanità;
che il fatto che non ricorre nella fattispecie alcuna lesione del
D.P.C.M. 23.4.1992 non è sufficiente ad escludere la pericolosità
dell'esposizione ai campi elettromagnetici di coloro che soggiornano
nella scuola elementare de qua, posto che, come evidenziato anche
dalla Direzione Generale per la Prevenzione della Regione Veneto
con nota 23.6.1999 n. 9775, i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici
generati dagli elettrodotti di cui al D.P.C.M. 23.4.1992 non tengono
conto degli effetti a lungo termine;
che i valori di induzione magnetica indotti dall'elettrodotto de
quo superano ancora quello di 0,2 microtesla fissato dalla legge
regionale 1 settembre 1993 n. 43 che entrerà in vigore 1'1 gennaio
2000 secondo quanto disposto dalla legge regionale 30 gennaio 1997
n. 5.Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti richiesti dal
citato art. 21, ult. comma, della Legge 6.12.1971 n. 1034;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Veneto, sezione seconda,
ACCOGLIE
la suindicata domanda
di sospensione.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata
presso la segreteria del T.A.R., che provvederà a darne comunicazione
alle parti.
Venezia, li 29 luglio 1999.
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