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Tribunale
di Trapani, Ord. 9 dicembre 1999
TRIBUNALE DI TRAPANI
Il Tribunale civile
di Trapani, riunito in camera di consiglio e composto dai signori
Magistrati:
dottor Mario D'Angelo Presidente
dottor Michele De Maria Giudice Relatore
dottor Mauro Gallina Giudice
Decidendo sul reclamo proposto da società Italtel S.p.A. in persona
del legale rappresentante (assistito dagli avv.ti S. Trifirò e B.
Minutolo ed elettivamente domiciliato in Trapani presso lo studio
dell'avv. M. Lombardo) avverso l'ordinanza del Giudice onorario
del tribunale pronunciata in data 22.10.99, nei confronti di Alcamo
Vittorio (con il proc. dom. avv. A Magaddino) e del Condominio di
Via Pedone n.31 Erice C.S. in persona dell'amministratore pro tempore
(proc. dom. avv. M. Piacentino).
OSSERVA
Con l'ordinanza oggi
gravata di reclamo il giudice monocratico ha imposto all'Italtel
S.p.A., con provvedimento d'urgenza, la disattivazione della stazione
di telefonia cellulare installata sul lastrico solare del condominio
sito in Erice C.S. Via Pedone n.31.
Il giudice monocratico:
- ha ritenuto la
giurisdizione del giudice ordinario;
- ha optato per
una scelta improntata alla massima cautela, per cui, pur in assenza
di acquisizione scientifiche certe in ordine alla potenzialità
dannosa delle emissioni elettromagnetiche, ha ritenuto opportuno
a scopo precauzionale impedire l'attivazione dell'impianto per
le possibili ricadute sul diritto alla salute;
- ha ritenuto la
nullità della delibera condominiale che diede mandato all'amministratore
del condominio di stipulare il contratto di locazione con la Italtel
S.p.A., per mancata indicazione di tale oggetto nell'ordine del
giorno dell'assemblea.
Avverso tale pronunzia
ha proposto reclamo l'Italtel S.p.A. con l'intervento adesivo del
Condominio di Via Pedone n.31, che si è costituito con memoria,
nella quale ha pure reiterato l'eccezione di difetto di giurisdizione.
Procedendo, anzitutto, all'esame della suddetta eccezione, essa
non persuade. A ben vedere, infatti, l'oggetto dell'odierno contendere
esula dalle specifiche materie che, all'interno del genus dei pubblici
servizi, l'art.33 D. Lgs. n.80/98 riserva alla competenza esclusiva
del giudice amministrativo.
Segnatamente, l'odierna controversia attiene alla tutela del diritto
primario alla salute, fatta valere da un privato senza relazione
con l'attuale esercizio di un servizio pubblico ad opera di un soggetto
gestore del servizio di telecomunicazioni; per cui, a tutto concedere,
sembra al collegio che la problematica possa tutt'al più sussumersi
nella previsione degli ultimi alinea della lett. f) dell'art. 33
cit., che eccettuano dalla competenza del giudice amministrativo
le controversie promosse da privati in materia di risarcimento danni.
Ciò posto, il gravame non può trovare accoglimento. Non ignora il
collegio che il dibattito sugli effetti per la salute umana del
c.d. inquinamento elettromagnetico è a tutt'oggi lontano dal trovare
una conclusione generalmente condivisa dalla comunità scientifica.
Dagli studi epidemiologici più accreditati degli ultimi anni emerge
che:
- l'esposizione
prolungata ai campi elettromagnetici (CEM) è altamente rischiosa
nel caso di sorgenti a bassa frequenza legate all'elettricità
(elettrodotti), poiché dotate di capacità di penetrazione intracorporea,
alle quali gli studi ricollegano la genesi di fenomeni di leucemia
infantile e di tumori del sistema nervoso;
- la percentuale
di rischio si riduce nel caso di esposizione prolungata a campi
ad alta frequenza (stazioni radio, antenne per telefonia cellulare),
i quali hanno una minore potenza radiante e sono posti in relazione
principalmente con disturbi non cancerogeni (cefalee, riduzione
della fertilità, disturbi nervosi).
In ambedue i casi
la scienza non ha ancora formulato delle leggi anche di tipo meramente
statistico idonee a spiegare sul piano eziologico la riconducibilità
delle manifestazioni patologiche ai fenomeni elettromagnetici.
In questo senso anche la legislazione, pur tentando di dare una
regolamentazione giuridica al settore, non è in grado di fornire
una risposta definitiva all'esigenza di sicurezza, seppure più allarmata,
che si avverte nell'opinione pubblica. In proposito, deve ricordarsi
che il legislatore nazionale si appresta ad approvare una integrale
revisione della materia ed il governo dell'Unione Europea ha approvato
il testo di una raccomandazione ai governi nazionali (1999/519/CE),
in direzione di una normativa sempre più restrittiva circa i parametri
di sicurezza contro l'elettrosmog.
Sicchè, passando al caso di specie, il dato non contestato che l'impianto
di telefonia installato dalla Italtel S.p.A. sia conforme ai parametri
vigenti di sicurezza fissati con D.M. 10.09.1998 n. 381, non garantisce
sugli effettivi standards di sicurezza che devono essere rispettati
dalle stazioni emittenti a tutela della salute pubblica.
Tutto ciò spiega e giustifica l'avviso espresso dal giudice di prime
cure, il quale, ponendosi su un piano di assoluta prudenza, ha ordinato
la disattivazione dell'impianto.
Con il che non si intende privilegiare un orientamento oscurantista,
fondato sul pregiudizio e sull'aprioristica diffidenza verso l'utilizzo
delle fonti di onde elettromagnetiche, ma si ritiene opportuno,
anche in considerazione della natura del procedimento, di rimettere
ad un più approfondito accertamento tecnico, da effettuarsi anche
alla luce delle imminenti novità legislative e nella sede appropriata
del giudizio di merito, la valutazione sull'effettiva incidenza
e sulla portata del campo elettromagnetico generato, in concreto,
da quel tipo di sorgente.
Le argomentazioni che precedono assorbono ogni ulteriore censura
mossa con riguardo alla validità della delibera condominiale ed
all'efficacia riflessa sul terzo contraente Italtel S.p.A. prodotta
dalla dedotta causa di nullità della delibera condominiale.
Va demandata al definitivo la regolazione delle spese di fase.
P.Q.M
RIGETTA
Il reclamo proposto
dalla società Italtel S.p.A. avverso l'ordinanza del giudice monocratico
del Tribunale di Trapani del 22.10.99.
Si comunichi.
Trapani, 9 dicembre 1999
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