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A
V A N T I
I L T R I B U N A L E A M M I N I S T R A T I V O
R E G I O N A L E P E R I L V E N E T O
V E N E Z I A
R I C O R S O
per il COMUNE di
BAONE (C.F. 82004450282), in persona del Sindaco Francesco Corso,
autorizzato al giudizio con deliberazione 15.1.2001 n.2 reg. della
Giunta Comunale, COMUNE di ESTE (C.F. 00647320282), in persona
del Sindaco Vanni Mengotto, autorizzato al giudizio con deliberazione
22.1.2001 n.6 reg. della Giunta Comunale, e COMUNE di MONSELICE
(C.F. 00654440288), in persona del Sindaco Fabio Conte, autorizzato
al giudizio come da determina 23.1.2001 n.23 del Direttore Generale
Dott.Giovanni Mogavero, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Enrico
Vettori e Francesco Vettori di Vicenza, con domicilio eletto in
Venezia, presso lAvv.Franco Zambelli, Via Cavallotti n.22,
Mestre, come da procure in calce al presente atto
c o n t r o
REGIONE DEL VENETO,
in persona del Presidente della Giunta Regionale
n o n c h é
c o n t r o
ARPAV, Agenzia
Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto,
Direzione Tecnico Scientifica, in persona del legale rappresentante,
UFFICIO REGIONALE
DEL GENIO CIVILE DI PADOVA, in persona del Dirigente legale
rappresentante,
e n e i c
o n f r o n t i d i
ENEL Distribuzione
S.p.A. con sede in Roma, via Ombrone 2, in persona del legale
rappresentante,
p e r a n
n u l l a m e n t o
della delibera 27.10.2000
n.3407 della Giunta Regionale del Veneto, dettante integrazioni
alle direttive di applicazione della L.R. 30.6.1993 n.27 Prevenzione
dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti
e di ogni atto connesso e presupposto, antecedente e conseguente,
compreso il Promemoria del 6.9.2000 sulle distanze di rispetto
per le terne sdoppiate ottimizzate redatto da ARPAV, e
la nota 12.12.2000 prot. n°19379 dellUfficio Regionale
del Genio Civile di Padova nella parte in cui, invitando lENEL
a presentare varianti al progetto che siano rispettose della normativa
regionale, indica quale possibile alternativa anche luniformazione
alle direttive integrative disposte con la D.G.R. 27.10.2000 n.3407.
* * * * *
A fine dicembre scorso
i Comuni ricorrenti ricevevano dallUfficio Regionale del Genio
Civile di Padova, a firma del Dirigente Responsabile, la nota 12.12.2000
prot. n°19379: con essa si invita lENEL, con riferimento
a tre nuove linee ad alta tensione da realizzare nei territori comunali
di Baone, Este e Monselice, autorizzate con decreti 9.3.1999 n.57,
9.3.1999 n.58 e 11.5.1999 n.99 - ed a seguito di ricognizioni effettuate
dallUfficio sulle aree interessate dalle quali risultava il
non rispetto dei parametri di legge dei progetti delle nuove linee
- ad uniformarsi alle direttive previste dalla D.G.R. 11.4.2000
n.1526 nonché alle integrazioni disposte con altra successiva
D.G.R. 27.10.2000 n.3407. Le disposizioni contenute in questultima
delibera, che traggono origine da un documento dellARPAV assolutamente
censurabile e fanno riferimento ad un parere favorevole 22.9.2000
di una non individuabile (nel senso che la sua composizione appare
inafferrabile) Commissione Regionale mista Sanità/Ambiente,
appaiono gravemente lesive e pregiudizievoli ove assunte come possibili
alternative alle varianti di progetto che lENEL dovrà
approntare nei territori comunali (visto che loriginario progetto
non rispetta le distanze ed i limiti di campo elettromagnetico disposti
dalla normativa regionale).
* * *
Appare in verità
opportuno, prima di affrontare il merito dellodierna impugnativa,
un sintetico riepilogo dei dati normativi di riferimento.
Una premessa è
dobbligo: la normativa regionale - cui farà seguito
la normativa nazionale tuttora in itinere - fonda la sua
ragion dessere sulla constatazione, contenuta anche nella
complessa metanalisi condotta dallIstituto Superiore di Sanità
nel Rapporto ISTISAN 98/31 (Tumori e malattie neurodegenerative
in relazione allesposizione a campi elettrici e magnetici
a 50/60 Hz: rassegna degli studi epidemiologici), dellesistenza
di un probabile ruolo dellesposizione a campi magnetici generati
da linee elettriche ad alta tensione nelleziologìa
di taluni tumori, sia nel bambino che nelladulto.
La scelta di attuare
misure di prevenzione, ai fini di una razionale gestione del rischio
per la popolazione esposta, è legata al presupposto - morale
oltre che giuridico - che la vera finalità dellidentificazione
di un fattore di rischio per la salute sia il suo abbattimento:
ai fini di una concreta e razionale gestione del rischio il principio
di cautela trova, del resto, precisa fonte normativa nella Legge
14.10.1957 n.1203 di recepimento della normativa comunitaria, che
allart.130R riassume gli obiettivi di politica ambientale,
assunti per perseguire la salvaguardia, tutela e miglioramento
della qualità dell'ambiente e la protezione
della salute umana, mirando ad un livello elevato di tutela
fondata sui principi della precauzione e dellazione
preventiva, sul principio della correzione, anzitutto alla fonte,
dei danni causati allambiente
.
Nel corretto obiettivo
di applicare tale principi, il Consiglio Regionale del Veneto, con
delibera 29.7.1997, riapprovava a maggioranza assoluta il progetto
di legge n.266 denominato Prevenzione dei danni derivanti
dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti. Regime transitorio,
che introduceva nel Veneto dal 1.1.1998 i limiti (0.5 chilovolts
per metro di campo elettrico e 0.2 microtesla di campo magnetico)
previsti dalla L.R. 30.6.1993 n.27, la cui definitiva entrata in
vigore era stata differita al 1° gennaio 2000 - progetto di
legge già approvato il 10.4.1997 e rinviato dal Commissario
di Governo - provocando la questione di legittimità della
legge stessa avanti la Corte Costituzionale ex art.127 Cost..
La Corte Costituzionale,
con sentenza 7.10.1999 n.382, risolveva negativamente la questione
promossa dal Governo (violazione dellart.4 della L.23.12.1978
n.833 - Uniformità delle condizioni di salute sul
territorio nazionale - e dellart.2, comma 14,
della L.8.7.1986 n.349) spiegando che la Regione resta in un ambito
di sua competenza quando impone nel suo territorio limiti più
cautelativi, e quindi distanze maggiori degli elettrodotti dai luoghi
destinati a stabile permanenza di persone, rispetto alle distanze
determinate dalla legge statale: infatti i limiti più severi
così imposti non vanificano affatto - precisa la Corte -
gli obiettivi di protezione della salute perseguiti dallo Stato.
La sentenza della
Corte Costituzionale contiene una corretta interpretazione della
L.R. 22.10.1999 n.48 (lENEL deve ancora realizzare le linee
elettriche che qui interessano, ed il comma 2 dellart.1 della
citata Legge stabilisce il criterio del non superamento dei valori
di esposizione dettati dalla L.R. n.27/93 anche per le nuove linee
elettriche rispetto alle costruzioni esistenti, con corrispondenza
chiaramente biunivoca - cfr. punto 1 del considerato in
diritto della citata sentenza di Corte Cost.) e con essa
della stessa L.R. 30.6.1993 n.27, entrata poi definitivamente in
vigore il 1° gennaio 2000: i limiti di 0.5 chilovolts per metro
e di 0.2 microtesla, per la prevenzione dei danni derivanti
dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti vengono
quindi definitivamente introdotti nel Veneto e - notasi - con
decorrenza dall1.1.1998 (la Corte ha infatti emesso una
sentenza di rigetto, diretta a rimuovere lostacolo prodotto
dal ricorso statale e a ripristinare una legge regionale già
per se stessa perfetta - ciò che infatti legittima lo Stato
a chiedere una sentenza di accertamento sulla questione sollevata
è un danno lamentato dallo Stato, danno che, senza il ricorso,
non troverebbe più ostacolo alcuno nellesplicarsi).
La normativa regionale
veneta, spiega la Corte Costituzionale, non ha contenuto meramente
urbanistico, ma attiene alla tutela del territorio, dellambiente
e della salute umana: infatti, alla funzione di governo
del territorio si riallaccia anche una competenza in materia di
interessi ambientali, da reputare costituzionalmente garantita e
funzionalmente collegata, secondo quanto già a suo tempo
evidenziato da questa Corte (sentenza n.183 del 1987), alle altre
spettanti alla Regione, tra cui, oltre allurbanistica, quale
funzione ordinatrice delluso e delle trasformazioni del suolo,
quella dellassistenza sanitaria, intesa come complesso
degli interventi positivi per la tutela e promozione della salute
umana.
Lentrata in
vigore della nuova normativa ha giocoforza comportato che la realizzazione
di qualsiasi progetto di un nuovo elettrodotto, ancorchè
già autorizzato, fosse arrestata, al fine di consentire la
necessaria concertazione con il Genio Civile (cui demandare il compito
di rivedere i progetti di nuove linee, autorizzati nel solo rispetto
del DPCM 1992, per un adeguamento alla norma regionale più
rigorosa), con lARPAV (per la determinazione delle distanze
dirette a garantire valori che evitino la creazione di nuove situazione
di rischio per la popolazione, e dei correlativi controlli) e con
i Comuni interessati che, in relazione alle opportune modifiche
da approntare agli originari progetti, sono chiamati ad adottare
correlative varianti agli strumenti urbanistici.
Il Presidente della
Giunta Regionale, con nota 5 aprile 2000 prot. n.128/G.P. indirizzata
a diversi sindaci della Provincia di Padova, assicurava la linea
di tutela per la salute dei cittadini confermando il suo appoggio
e preannunciando una delibera regionale che consente di
risolvere anche quelle situazioni che si sono venute a creare dal
1998, cioè dal termine stabilito dalla legge regionale n°48
del 1999 per lentrata in vigore delle nuove norme.
Infatti, con D.G.R.
11.4.2000 n.1526 sono state approvate le direttive applicative e
sono state determinate le distanze minime, proposte dallARPAV,
che per le linee a 132 kV sono fissate in 50 metri per la terna
singola e in 70 metri per la doppia terna, disponendo altresì
che gli Organi competenti provvedano ad effettuare - sulla
base delle norme tecniche contenute nelle predette direttive - una
ricognizione delle autorizzazioni alla costruzione di linee elettriche
pari o superiori a 132 kV rilasciate nellarco temporale 1998/2000
in base alle quali la realizzazione delle opere è in fase
di avvio e ad adottare ogni utile e necessaria iniziativa al fine
del rispetto delle distanze in argomento.
Poi con D.G.R. 23.6.2000
n.1791 si è disposto che gli organi regionali preposti possano
sospendere le autorizzazione medesime per permettere la ricognizione
prevista dalla predetta D.G.R. n.1526/2000: tale sopralluogo è
quindi avvenuto, ed ha evidenziato il mancato rispetto della normativa
in più punti del tracciato delle nuove linee in questione,
con riferimento a numerosi edifici e loro pertinenze e luoghi destinati
ad abituale permanenza di persone.
Successivamente, con
riferimento alla possibile adozione di una nuova tecnica di costruzione
di linea, ottenuta mediante lo sdoppiamento delle fasi, si sono
approvate, con D.G.R. 27.10.2000 n.3407, delle integrazioni alle
originarie direttive, che prevedono delle distanze di sicurezza
di gran lunga inferiori: tale provvedimento appare gravemente censurabile,
e si chiede pertanto il suo annullamento.
D I R I T T O
Violazione di legge
per violazione dellart.3 L.R. 18 ottobre 1996 n.32 e dellart.1,
2°comma, L. 21 gennaio 1994 n.61, in relazione agli artt.9,
23 e 6, lett. i), L.23 dicembre 1978 n.833 - Difetto di istruttoria
nella procedura ed erroneità di presupposto -
Limpugnata D.G.R
27.10.2000 n.3407, che detta ulteriori integrazioni alle direttive
di applicazione della normativa regionale con riferimento a linee
elettriche caratterizzate da una nuova tecnica costruttiva, inizialmente
non prevista, trae il suo fondamento tecnico dal promemoria 6.9.2000
dellARPAV; lAgenzia è stata interpellata al fine
di determinare le distanze di rispetto dagli edifici per una nuova
tipologìa di elettrodotto costruito con terna sdoppiata e
disposizione antisimmetrica delle fasi.
Lart.1, 4°comma,
della L.R. n.48/99 demanda del resto a tale Agenzia il compito di
determinare le distanze e i correlativi controlli: tuttavia, nella
fattispecie, non è propriamente questo lintervento
richiesto allARPAV.
Infatti loperazione
di fatto implica una valutazione ben più complessa e delicata,
dovendosi ragionare circa la possibile futura adozione di una tecnologìa
di costruzione della linea elettrica del tutto nuova e poco più
che sperimentale, che assume caratteristiche tecniche ed elettriche
assai diverse rispetto alla semplice terna, o alla doppia terna,
che normalmente costituiscono una linea aerea ad alta tensione.
I conduttori percorsi
da corrente sono di norma organizzati in gruppi di tre, a costituire
delle terne trifase; la differenza di potenziale nei tre conduttori
risulta di uguale ampiezza ma con differenza di fase di 120°
luno dallaltro; orbene, con ladozione di tale
nuova tecnologìa ogni singolo conduttore, ogni singolo cavo,
che ha una sua fase, viene suddiviso in due, ed i due cavi vengono
tra loro allontanati in modo tale, ed accoppiati in modo tale tra
le altre due fasi (gli altri due conduttori a loro volta sdoppiati),
da far sì che si generino due campi magnetici al posto di
uno: e poiché i due cavi sdoppiati vengono piazzati ad altezze
diverse nello spazio, i due campi magnetici così ottenuti
non si sommano tra loro algebricamente ma, almeno teoricamente (se
limpianto è ben fatto), tendono ad elidersi vicendevolmente
(in senso vettoriale).
Ben si comprende dunque
che tale tecnica costruttiva, che dovrebbe portare alla riduzione
del campo magnetico ruotante attorno ai conduttori, è certamente
più sofisticata di quella ordinaria, e che, se limpianto
non è perfettamente realizzato, si può ottenere leffetto
contrario del voluto.
Ma il problema non
è questo.
Lintensità
del campo magnetico generato da una linea elettrica dipende principalmente
dallentità delle correnti che circolano nei conduttori,
cioè dalla quantità di corrente espressa in
Amperes; essa dipende inoltre dalla disposizione dei conduttori
e dalla distanza dei conduttori tra loro, oltre che dalla
distanza della linea dal punto di rilievo e dalla sua altezza dal
suolo.
Una volta realizzata
la citata terna sdoppiata a disposizione antisimmetrica delle fasi
è quindi del tutto evidente che, in ogni caso, al fine del
rispetto dei limiti di campo magnetico, il correlativo calcolo della
distanza di sicurezza dalla linea elettrica non può assolutamente
prescindere né dalla quantità di corrente che impegna
la linea espressa in Amperes (il fatto che la tensione di corrente
sia a 132.000 volts, piuttosto che a 220.000 volts, non è
elemento decisivo), né dalla distanza tra le fasi, né
dalla distanza dei conduttori tra loro e dalla loro disposizione
geometrica: tali elementi, assolutamente essenziali, non sono neppure
presi in considerazione dallARPAV, e la cosa appare incomprensibile.
Nel promemoria 6.9.2000,
che appare gravemente deficitario e censurabile, lARPAV ritiene
di poter fissare delle distanze di sicurezza con due soli parametri:
la tensione della linea e laltezza dei conduttori da terra.
In verità,
visto che il problema fondamentale è il campo magnetico,
porre una scriminante tra elettrodotti con riferimento alla sola
tensione, 380 kV, piuttosto che 220 kV o 132 kV, non è sufficiente,
se sol si osservi che vi sono linee a 132 kV - quelle in questione
progettate nel territorio di Monselice, Este e Baone, costituiscono
un esempio calzante per quanto stiamo argomentando - costruite con
conduttori del diametro di 22.8 millimetri, ed altre costruite con
conduttori del diametro di 31.5 millimetri; orbene, il conduttore
di 22.8 mm. ha una portata massima di 600 Amperes, mentre il conduttore
più grosso, il cui uso viene evidentemente adottato quando
si prevede vengano superati i limiti ammissibili per il conduttore
di 22.8 mm., ha una portata di 920 Amperes: ciò significa
che vi sono elettrodotti a 132 kV destinati al trasporto di quantità
di corrente molto diverse, e che le linee elettriche a 132 kV con
conduttori da 31.5 mm. produrranno inevitabilmente un campo magnetico
di gran lunga maggiore, per effetto dellottimizzazione dimpiego
dellelettrodotto.
Tale ragionamento,
incomprensibilmente, non viene neppure affrontato dallARPAV;
viene invece evidenziato che il valore di corrente di riferimento
utilizzato è il 50% del valore nominale della linea, cioè
il 50% della corrente massima di esercizio per cui la linea è
stata progettata.
A prescindere da quanto
detto, cioè che il valore nominale può essere, nel
caso dei 132 kV che qui interessano, di 600 e di 920 Amperes, e
che quindi il 50% è riferito ad un valore che resta indefinito
(la qual cosa è tecnicamente scorretta), nella costruzione
delle nuove linee - ai fini della prevenzione - il valore di riferimento
non può che essere il valore massimo, perché è
per tale potenza che lEnte elettrico ha chiesto ed ottenuto
lautorizzazione ad esercire.
Laltro parametro
scelto dallARPAV per la determinazione della distanza è
il franco minimo, cioè laltezza minima dal suolo dei
conduttori: è indiscutibile che innalzando la linea il campo
magnetico si riduce; altrettanto indiscutibile che tale riferimento,
in assenza degli altri, non può portare ad alcun risultato
attendibile.
* * *
In verità,
lARPAV ha sì specifica competenza in materia di prevenzione
e controllo ambientale con riferimento allinquinamento elettromagnetico,
secondo quanto dispone lart.3, lett. a n.2 della L.R. 18.10.1996
n.32; tuttavia la sua attività è precipuamente di
controllo delle fonti e dei fattori di detto inquinamento (ex art.3,
2°comma, lett. a e lett. c), cioè di misurazione e di
valutazione dosimetrica; la sua attività tecnico-scientifica
(e la correlativa professionalità coinvolta) attiene infatti,
secondo quanto disposto dallart.1 L.n.61/94, al controllo
dei fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento e allattività
di supporto tecnico agli organi preposti alla valutazione; correlativamente
lart.1, 2°comma, della detta L.n.61/94, ricorda che restano
ferme le attribuzioni
in materia di prevenzione
al Servizio Sanitario Nazionale: pertanto, ferma lattività
di supporto tecnico dellARPAV, la valutazione di cui
stiamo parlando, che implica entrare nel merito circa ladozione
di una terna sdoppiata ad alta tensione con disposizione antisimmetrica
delle fasi, andava richiesta ad altri.
Gli Organi che, ai
sensi degli artt.9 e 23 della L. 23.12.1978 n.833 espressamente
richiamanti lart.6 lett. i) della medesima legge, hanno specifica
competenza ed attribuzione istituzionale nellesprimere pareri
in materia di forme di energia capaci di alterare lequilibrio
biologico ed ecologico sono lIstituto Superiore
di Sanità e lIstituto Superiore per la Prevenzione:
lI.S.S., secondo il citato art.9, collabora con le
unità sanitarie locali, tramite le regioni, e con le regioni
stesse, su richiesta di queste ultime, fornendo nellambito
dei propri compiti istituzionali le informazioni e le consulenze
eventualmente necessarie; lI.S.P.E.S.L., che è
Istituto per la Prevenzione, oltre che per la Sicurezza del Lavoro,
secondo il citato art.23, collabora con le unità
sanitarie locali tramite le regioni e con le regioni stesse,
ed in modo tra laltro più diretto perché lo
fa attraverso i suoi Dipartimenti periferici (vedi, in proposito,
quanto espressamente disposto dallart.1, lett. a) n.1 e n.3
e dallart.8 del D.P.R. 18.4.1994 n.441).
A tali Istituti andavano
demandati compiti e responsabilità di esprimere un parere
tecnico-sanitario in merito ed una simile valutazione; lARPAV
è invece lorgano cui demandare le misurazioni ed i
controlli, e la formulazione di possibili studi modellistici: diversamente,
essendo mancata tale valutazione di competenza, la D.G.R. n.3407/2000
sulladozione di terne sdoppiate antisimmetriche (così
come sarebbe per qualsiasi altro futuro accorgimento tecnico diretto
ad incidere diversamente sullequilibrio biologico ed ecologico)
incorre nel difetto di istruttoria.
2) Violazione di
legge per violazione degli artt.4 e 6 della L.R. n.27/93
La delibera 27.10.2000
n.3407, come già detto, fa pedissequo riferimento ad un promemoria
del 6.9.2000 sulle distanze di rispetto per le terne sdoppiate ottimizzate
redatto dalla Direzione Tecnico Scientifica dellARPAV: tale
delibera adotta di fatto, con riferimento alla determinazione delle
distanze di rispetto per le linee elettriche ottenute dallo
sdoppiamento di una singola terna (3 conduttori) in due terne ottimizzate
(6 conduttori) per diversi valori del franco minimo (altezza minima
dei conduttori rispetto al suolo), una tabella che viola
chiaramente la L.R. n.27/93, visto che - dichiaratamente
- non rispetta la norma, poiché si rifà in
modo formale alla L.R. n.27/93
trascurando il problema dellaltezza
degli edifici.
Quando infatti la
citata L.R., allart.4, comma 2, con riferimento alla distanza
di rispetto, parla della necessità di non superare i limiti
di campo elettrico e magnetico rispettivamente di 0.5 kV/m e di
0.2 microtesla, e che questi limiti debbano essere misurati allesterno
delle abitazioni e dei luoghi di abituale permanenza a 1.5 metri
da terra, lo fa per garantire una maggior tutela alle persone esposte:
infatti allinterno degli edifici il campo elettrico è
spesso efficacemente mitigato, e pure il campo magnetico può
essere, anche se solo in minima parte, ridotto.
La Legge prevede quindi
che i rilievi di campo siano misurati allesterno dei fabbricati
perché lazione di prevenzione riguarda anche i cortili,
i giardini, le aree di pertinenza esterne agli edifici, in quanto
anchessi luoghi destinati a permanenza significativa di persone
e ai giochi dei bambini; laltezza dal suolo è di 1.5
metri perché a quellaltezza vi sono il cuore e gli
organi vitali delluomo.
Nel caso di persone
che si trovino a vivere e dormire al secondo o terzo piano di un
edificio, quindi a distanza inevitabilmente più ridotta dai
conduttori di corrente causa la maggior altezza dal suolo, avverrebbe
inevitabilmente che i limiti di interazione elettromagnetica previsti
dalla normativa regionale sarebbero certamente superati, con evidente
violazione degli artt.4 e 6 della L.R. n.27/93.
3) Violazione di
legge per violazione dellart.121, lett. b), del R.D. 11.12.1933
n.1775 e violazione dellart.4, 3°-4°-5°comma,
e dellart.6 della L.R. n.27/93 - Eccesso di potere per contraddittorietà
ed illogicità -
Laddove lARPAV
parla, sempre nel promemoria 6.9.2000, di innalzare le linee (sino
a 50 metri) - fermo quanto già detto, cioè che il
calcolo del campo magnetico proposto è sballato
e non può fungere da valido supporto tecnico - per ottimizzare
luso del territorio, compie unoperazione in evidente
contrasto con la norma e con la sua stessa ragion dessere:
tale impostazione trova inoltre un esplicito apprezzamento - la
qual cosa è sconcertante - in D.G.R. 27.10.2000 n.3407, quando
si afferma che la tipologia di linea ora considerata potrebbe
essere utilmente adottata in contesti insediativi particolarmente
congestionati.
La normativa regionale
non solo impone di non superare precisi limiti di campo elettrico
e magnetico (cosa che, in ogni caso, la delibera impugnata non garantisce
affatto), ma detta anche delle precise modalità con le quali
tali limiti devono essere ottenuti, cioè con la creazione
di fasce di rispetto, cioè di aree in cui non sia consentita
alcuna permanenza prolungata di persone: le distanze sono
misurate a partire dalla proiezione sul terreno dellasse centrale
della linea, detta il 3°comma dellart.4 della
L.R.n.27/93, e per tali fasce lart.6 detta precise misure
di salvaguardia.
Limposizione
di una fascia di rispetto ha come obiettivo di mantenere fisicamente
una certa distanza delle linee ad alta tensione dai luoghi abitati,
nella considerazione di altri problemi, che vanno considerati con
attenzione: il primo è il danno da percezione della perdita
di integrità del luogo in cui quotidianamente si vive, che
va il più possibile lenìto e che le persone inevitabilmente
subiscono (quindi si evita di far penzolare pericolosamente i conduttori
sopra le case e relative pertinenze e di piazzare i correlativi
tralicci - aldilà della loro valenza estetica - in adiacenza);
il secondo, ad esso intimamente connesso, è il necessario
rispetto dellart.121, lett b), del R.D. 11.12.1933 n.1775
(opportunamente richiamato anche dalle disposizioni generali della
L.R. 6.9.1991 n.24) che espressamente esenta dalla servitù
di elettrodotto le case, i cortili, i giardini, i frutteti e le
aie, nellintento di salvaguardare la sicurezza, lincolumità
e la serenità di soggiorno nelle case e nelle immediate proiezioni
esterne; il terzo è il rilevante impatto ambientale costituito
da simili impianti, che modificano irrimediabilmente il territorio
interessato: tale concetto pèrmea e caratterizza la normativa
regionale (art.3 2°comma, art.4 5°comma, art.5 - notasi
che i territori dei Comuni ricorrenti sono in parte compresi nel
Parco Regionale dei Colli Euganei ed hanno un pregevole valore paesistico
ed ambientale), laddove con evidenza spinge per linterramento
dei cavi e comunque per ladozione di particolari misure di
tutela per lambiente.
In verità questa
nuova tecnica costruttiva, specie se la si intende sdoganare
con tale superficialità, è in evidente violazione
della norma e comunque non è accettabile con riferimento
alla costruzione delle nuove linee.
* * *
Ladozione da
parte della legge regionale del criterio di dover costituire una
fascia di rispetto ha unulteriore ratio: infatti, dal
punto di vista epidemiologico, in molti studi che si basano sulla
definizione dei wire-codes, dal primo studio di Wertheimer e Leeper
del 1979, agli studi di Savitz, al famoso studio svedese di Feychting
e Ahlbom della Karolinska Institut di Stoccolma (espressamente richiamato
nella relazione alla L.R. n.27/93), la distanza dalla linea ad alta
tensione è lunica grandezza fisica che è posta
in correlazione inversa con linsorgenza di gravissime patologie.
Inoltre, nellattuale
situazione di grande incertezza scientifica, vi è unaltra
importante considerazione, per la quale non appare sufficiente basare
la prevenzione dai possibili danni derivanti da esposizione ad elettrodotto
solo sulla riduzione dellesposizione al campo magnetico: alcuni
autori parlano infatti di un aumento di concentrazione di radon
in prossimità degli elettrodotti, denunciando la presenza
in prossimità di tali linee ad alta tensione di un elemento
chimico radioattivo alfa-emittente certamente incompatibile con
la salute umana.
* * *
Le distanze di rispetto
adottate per la terna sdoppiata antisimmetrica sono censurabili
anche perché il promemoria dellARPAV fa riferimento
ai soli edifici (intesi come muri perimetrali): tale impostazione
appare illegittima ed illecita e contraddetta dalle corrette premesse
contenute nella precedente D.G.R. 11.4.2000 n.1526, laddove espressamente
si ricorda che allinterno della fascia di rispetto non
deve essere consentita la presenza di abitazioni e di altri luoghi
di abituale prolungata permanenza; nellallegato
alla delibera di precisa che per prolungata permanenza
si può intendere un periodo superiore alle quattro ore giornaliere
e che verranno interessate dalla interdizione tipi di destinazione
o attività anche diverse dalla semplice residenza.
Appare quindi corretto
che le distanze di rispetto siano calcolate, diversamente da quanto
propone lARPAV, non dai muri degli edifici o dai cornicioni
delle case, ma dai confini dei giardini e dei cortili limitrofi
agli edifici, dai confini delle aie e dei frutteti adiacenti le
case così come previsto dal richiamato art.121, lett. b)
R.D. n.1775/33, in quanto tali siti sono indubbiamente luoghi destinati
a permanenza di persone, e in specie di bambini.
Un ulteriore inciso:
lARPAV non spiega, nel promemoria 6.9.2000, come intenda effettuare
le misure di campo, che lart.4, 4°comma, della L.R. n.27/93
prevede debbano essere effettuate secondo gli specifici
standard internazionali riconosciuti.
Visto il totale silenzio,
sembra logico far richiamo a quanto disposto in tema di fasce di
rispetto dalla precedente D.G.R. 11.4.2000 n.1526, che a questo
proposito ritiene di far riferimento al valore medio annuale della
corrente: se è così, tale disposizione viola lart.4,
4°comma, della L.R. n.27/93.
Infatti, così
come concepiti dalla L.R. n.27/93, i valori di 0.5 kV/m e di 0.2
microtesla sono tout court dei limiti da non superare, per
i quali gli specifici standard internazionali richiamati dalla detta
normativa prevedono criteri di misurazione ben diversi (limiti da
non superare con riferimento a qualsiasi momento della giornata
e con precisi tempi di misurazione).
In ogni caso il Governo
italiano, nel predisporre le bozze per i futuri D.P.C.M., diversamente
da quanto si legge nella D.G.R. n.1526/2000, ha precisato che le
misure di cautela e gli obiettivi di qualità (che in ogni
caso non sono concettualmente i limiti previsti dalla normativa
veneta) non sono da intendersi come dose media annua, ma come valori
rapportati ad unesposizione giornaliera.
Ed è del tutto
evidente che delle misure rapportate ad una dose annua vanno a tollerare
dei picchi ben maggiori di 0.2 microtesla, rispetto ad unesposizione
giornaliera o a delle misure istantanee, e che, se le distanze di
sicurezza vengono fissate in base a tale parametro, sono da ritenersi
irrispettose del dettato normativo.
4) Eccesso di potere
per erroneità di presupposto e difetto di istruttoria causa
il mancato parere della Commissione Consultiva Ambiente/Sanità
- sviamento di potere
La D.G.R. n.3407/2000
afferma che sul promemoria dellARPAV 6.9.2000 si
è espressa favorevolmente in data 22.9.2000 la Commissione
Regionale mista Sanità/Ambiente: ciò non
corrisponde al vero, e tale omissione costituisce un ulteriore eccesso
di potere per erroneità di presupposto oltre che per difetto
di istruttoria.
La detta Commissione
consultiva è stata costituita con D.G.R. 23.11.1999 n.4132
con una ben precisa composizione; della riunione del 22.9.2000 esiste
solo una traccia in una succinta nota redatta da un Funzionario
Regionale della Direzione Difesa del Suolo, che peraltro non fa
parte di detta Commissione; allegato a tale resoconto vi è
un foglio-firme che attesta i presenti: sono 11 persone; di queste
solo 4 fanno parte della Commissione Regionale mista Sanità/Ambiente
che è tuttavia composta da 14 persone.
Si può certamente
concludere che, in data 22.9.2000 (aldilà che non è
dato sapere cosa si sia detto, discusso e concluso) la detta Commissione
non si è validamente costituita né si è validamente
espressa.
* * *
Ritorniamo brevemente
al promemoria dellARPAV del 6.9.2000 e al dichiarato intento
di ottimizzare luso del territorio; sotto questo aspetto,
la legge regionale detta una precisa linea di indirizzo politico,
diretto a promuovere linterramento dei cavi (cfr. in tal senso
lart.5 della L.R. n.27/93).
Infatti linterramento
costituisce, oggi, la soluzione al problema: con lavvento
dei materiali isolanti elastometrici sintetici linterramento
degli elettrodotti a 132 kV non comporta più alcun problema
tecnico; se la terna è disposta a trifoglio, linduzione
magnetica assume valori apprezzabili solo vicino alla zona di posa,
e si calcola che 0.2 microtesla si ottengano già a pochissimi
metri di distanza dalla proiezione a terra della linea.
In tal modo la fascia
di rispetto diventa assai ridotta e si ottimizza (appunto) luso
del territorio, con impatto ambientale minimo, visto che si farebbero
scorrere sotto o a fianco di pubbliche vie di comunicazione; nessun
contenzioso e tempi di realizzazione abbattuti.
Nei primi anni 90,
quando la legge regionale fu promulgata, tale ipotesi appariva per
certi aspetti di difficile attuazione, perché il cavo interrato
costava 10 volte tanto il normale cavo aereo.
Ora non è più
così, poiché i costi già si sono ridotti notevolmente,
ed il definitivo imporsi di tale tecnologia finirà per abbatterli
definitivamente: peraltro il costo si compensa con il mancato sacrificio
per la proprietà privata (con larrivo di una linea
ad alta tensione le proprietà immobiliari perdono in media
un 30% del loro valore), con la salvaguardia ambientale, con un
impatto sanitario pressochè nullo, con i tempi di esecuzione
della linea ben più ridotti causa lassenza di contenziosi
e delle procedure di esproprio ai privati, comunque con limposizione
di fasce di rispetto ridottissime.
Tuttavia lARPAV
e la Giunta Regionale, per ottimizzare luso del
territorio, incomprensibilmente non adottano delle direttive per
determinare le distanze di rispetto per le linee interrate (come
implicitamente prevede la legge regionale e come tutti si attenderebbero),
bensì, evidentemente su suggerimento di chi persegue una
politica completamente diversa, che è quella di portare comunque
a termine i piani di sviluppo aziendale senza vincoli, tentano di
legittimare la costruzione di linee aeree sempre a scavalco dei
luoghi abitati.
Il risultato è,
come è evidente, non quello di applicare la legge, ma di
disattenderla; tale condotta è gravemente censurabile ed
è sintomatica dellulteriore vizio di sviamento di potere.
5) Violazione di
legge per violazione dellart.3, 2°comma, della L.R.n.27/93
e dellart.1, 1°comma, lett. m), del D.P.C.M. 10.8.1988
n.377
La legge regionale,
e così pure il D.P.C.M. 23.4.1992, hanno come parametri di
riferimento il solo voltaggio della linea (quando, come detto, il
campo magnetico dipende in via principale dalla quantità
della corrente).
Tale scriminante aveva
però una sua ragion dessere a fini di prevenzione,
poiché ad un determinato voltaggio corrispondeva una tecnica
costruttiva delle linee standardizzata (ad un certo voltaggio corrispondevano
cioè delle precise caratteristiche elettriche della linea).
A seguito del D.P.R.
27.4.1992, che andava ad integrare il D.P.C.M. 10.8.1988 n.387 in
attuazione di una Direttiva Europea, veniva imposta lobbligatorietà
della valutazione di impatto ambientale per le linee aeree esterne
con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV: da allora,
e la cosa non può essere casuale, si sono volute costruire
nuove linee a 132 kV con delle caratteristiche elettriche diverse,
ed in particolare con un amperaggio tipico di una linea a 220 kV.
Orbene, alcune delle
linee progettate nel territorio di Monselice, Este e Baone, di cui
si discute, costituite da conduttori del diametro di 31.5 mm. e
portata di 920 A, sono appunto degli elettrodotti a 132 kV sovradimensionati
e con caratteristiche impattanti tipiche di un 220 kV: il loro progetto
e la loro realizzazione, con terna semplice o antisimmetrica sdoppiata
che sìa, sono certamente illegittimi, perché solo
in formale aderenza al dettato normativo ma in sostanziale e surrettizia
violazione del D.P.C.M. 10.8.1988 n.377 e dellart.3, 2°comma,
della L.R. n.27/93, che prevedono lobbligatorietà della
valutazione dimpatto ambientale.
Ciò esposto,
il patrocinio del Comune di Baone
C O N C L U D E
perché il Tribunale
voglia, in accoglimento del presente ricorso, annullare la delibera
regionale 27 ottobre 2000 n.3407 ed ogni atto o provvedimento ad
esso connesso e presupposto, antecedente e conseguente, con rifusione
delle spese di giudizio.
Con osservanza.
Vicenza - Venezia,
23 gennaio 2001
Avv. Francesco Vettori
ATTO DI NOTIFICAZIONE:
Io sottoscritto Avv. Francesco Vettori di Vicenza, come sopra qualificato,
autorizzato con delibera 2.12.1996 n.37/96 del Consiglio dellOrdine
Avvocati di Vicenza allesercizio della facoltà di notificazione
degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali, ai sensi della
Legge 21.1.1994 n.53, ho notificato il suesteso atto, a mezzo Ufficio
Postale di Vicenza centro, mediante spedizione di copia in piego
raccomandato con avviso di ricevimento a
REGIONE DEL VENETO,
in persona del Presidente della Giunta Regionale, presso lAVVOCATURA
DISTRETTUALE DELLO STATO DI VENEZIA, S.Marco 63,
30124 VENEZIA
N°1/2001 Cron.
PER VIDIMAZIONE
Avv. Francesco Vettori
di Vicenza
ARPAV, Agenzia
Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto,
Direzione Tecnico Scientifica, in persona del legale rappresentante,
presso lAVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
VENEZIA, S.Marco 63, 30124 VENEZIA
N°1/2001 Cron.
PER VIDIMAZIONE
Avv. Francesco Vettori
di Vicenza
UFFICIO REGIONALE
DEL GENIO CIVILE DI PADOVA, in persona del legale rappresentante,
presso lAVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI VENEZIA,
S.Marco 63, 30124 VENEZIA
N°1/2001 Cron.
PER VIDIMAZIONE
Avv. Francesco Vettori
di Vicenza
ENEL Distribuzione
S.p.A., in persona del legale rappresentante, Via Ombrone 2, 00198
ROMA
N°1/2001 Cron.
PER VIDIMAZIONE
Avv.
Francesco Vettori di Vicenza
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