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ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

ATTO DI INTERVENTO AD ADIUVANDUM EX ART. 22 C. 2° L. 1034/71

Nel Ricorso proposto da:

CODACONS - ricorrente

C O N T R O

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO DEI MINISTRI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DIRETTORE GENERALE DELLE AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI - resistenti

e C O N T R O

TIM S.P.A.

CREDIOP S.P.A.

ITALCONSULT

RTI - CREDIOP / NERA / ITALCONSULT (valutatore) - controinteressati

* * * * *

L'Associazione italiana per il WORLD WIDE FUND FOR NATURE - WWF ITALIA ONLUS, in persona del suo Presidente Arch. Fulco Pratesi, giusta autorizzazione del Consiglio Nazionale in data 10.12.1994, con sede in Roma, Via Po 25/C, ed elettivamente domiciliata in Roma, Via degli Scipioni 268/A, presso e nello studio dell'Avv. Alessio Petretti che unitamente e disgiuntamente all'Avv. Carlo Galli di Lecco l'assiste e rappresenta per delega in margine

D I C H I A R A

di intervenire come con il presenta atto fa nel Ricorso in epigrafe per ottenere l'annullamento previa sospensione:

- della Delibera contenente la "licitazione per il rilascio di licenze individuali per l'installazione e l'esercizio di sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione e il Bando e disciplinare di gara per l'UMTS" approvata dal Comitato dei Ministri in data 25.07.2000 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31.07.2000

- di tutti gli atti preordinati, conseguenti e comunque connessi, con particolare riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2.02.2000, nella parte in cui prevede le competenze e non comprende nel Comitato dei Ministri i Ministri dell'Ambiente, della Sanità e dei Beni Culturali.

P R E M E S S O

Il campo della telefonia mobile sta rapidamente evolvendosi.

L'UMTS o terza generazione apporterà al settore gli stessi sconvolgimenti che la collettività visse quando alla radio successe la televisione.

E tuttavia, come ogni rivoluzione, anche la telefonia ci costringerà a vivere una lunga fase di transizione durante la quale dovranno convivere gli impianti vecchi, attuali e nuovi.

Tale emergenza andrà a gravare su una situazione già allarmante, poiché l'Italia ha sul suo territorio la rete più fitta al mondo di elettrodotti nonché la più alta concentrazione di emittenti radiofoniche e televisive.

Si consideri che operano nel nostro paese 2400 radio e 700 televisioni, cioè un terzo delle stazioni esistenti in tutto il mondo.

L'anomalia è dovuta allo storico vuoto normativo che ha consentito la realizzazione di tale paradosso che ora, per medesima ragione, rischia di riprodurre nel campo della telefonia.

In Parlamento giace da tempo un disegno di legge sui campi elettromagnetici che, approvato dalla Camera e coordinato con notevoli modifiche dalla Commissione Ambiente, è ora fermo in Senato.

In tale situazione, in assenza di un quadro normativo certo, appare azzardato consentire, senza imporre quanto meno le dovute cautele e verifiche, la triplicazione della rete telefonica mobile.

Ci si riferisce naturalmente ai danni paesaggistici che saranno provocati dalla scriteriata installazione di circa 40.000 nuove stazioni radio base che si aggiungeranno alle 16.000 esistenti, ed ancora al timore, giustificato da importanti studi scientifici, dei danni alla salute provocati dall'aumento dell'elettrosmog.

È lo stesso Ministero dell'Ambiente che ha verificato l'esistenza di 89 siti di ripetitori radio e televisione, tutti oggetto di battaglie da parte delle popolazioni locali, che sono fuori legge e dovranno essere risanati.

In tutti detti luoghi permane il superamento dei limiti di tolleranza dell'elettrosmog fissati per le zone abitate dal Decreto 381/98.

Anche il WWF ha avviato una campagna di monitoraggio delle zone di probabile alto rischio individuando siti altamente inquinati non ancora censiti dal Ministero dell'Ambiente.

Il risultato è che per la presenza di elettrodotti, centrali elettriche, antenne radio, televisive e telefoniche, l'80% dei Comuni italiani risultano ad elevato tasso di elettrosmog.

Il WWF ITALIA persegue la finalità statutaria di lottare contro l'inquinamento e l'uso irrazionale delle risorse naturali ed il suo scopo finale è fermare e far regredire il degrado del nostro pianeta, contribuendo a costruire un futuro in cui l'umanità possa vivere in armonia con la natura. Ciò anche facendosi portavoce e rappresentante degli interessi diffusi nonché dei diritti collettivi alla tutela della salute e dell'ambiente.

Per tali ragioni l'Associazione, riconosciuta ex lege 349/86, si ritiene legittimata ad intervenire nel più ampio processo introdotto da CODACONS, con meno numerose ma non meno importanti argomentazioni, a sostegno dell'impugnazione di atti che contravvenendo ad ogni regola di logica, prudenza e pianificazione rappresentano, così come adottati, una seria minaccia per la pubblica incolumità e per l'integrità del paesaggio.

L'atto di intervento si fonda sui seguenti

M O T I V I

1. VIOLAZIONE DI LEGGE: LEGGE 349/86 - L. 249/97 - L. 189/97 - DPR 318/97 (recepimento della Direttiva CE 96/2) - DPR 616/77 e successive modifiche - L. 241/90 - artt. 9 - 32- 97 COST.

La P.A. bandisce l'assegnazione di cinque licenze per l'installazione e l'esercizio di comunicazioni mobili di terza generazione. Come previsto dal disciplinare (punto 5.2 e segg.) ogni licenziatario avrà l'obbligo di coprire l'intero territorio nazionale entro trenta mesi dall'1.01.2001.

La necessitata realizzazione sull'intero territorio di cinque nuove reti telefoniche, con installazione di circa 40.000.000 nuove stazioni radio base, avverrà senza una preventiva valutazione di impatto ambientale.

Tralasciando ogni valutazione sulla pericolosissima assegnanda delega in bianco, è chiaro che gli atti impugnati violano tutte le norme italiane e comunitarie che prevedono il preventivo esperimento della procedura di V.I.A.

Ogni opera che può produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente sia per l'emissione di onde elettromagnetiche (inquinamento atmosferico e acustico), sia per le alterazioni del territorio (inquinamento visivo) deve essere preceduta ex lege 349/86 dalla procedura di V.I.A.

Tale obbligatoria cautela a maggior ragione si impone se si considera che nessuno è in grado di valutare l'aumento dell'elettrosmog che l'aggiunta delle cinque nuove reti ad una situazione già critica provocherà: non è richiesta infatti una valutazione di compatibilità elettromagnetica tra le antenne facenti parte del nuovo sistema e tutte le altre già presenti. La particolare considerazione è giustificata anche dal fatto che il livello di inquinamento è generalmente conseguenza di un'esposizione inconsapevole e continuata in un ambiente residenziale.

Gli atti impugnati possono essere considerati quale un colpo di mano che lo Stato compie scavalcando le Regioni e le Province Autonome per superare la stasi del disegno di legge arenatosi appunto sul riparto delle competenze sulla tutela della sanità e del territorio.

Le opere in esame devono essere assimilate alla realizzazione di cinque grandi reti ferroviarie o di cinque nuove autostrade. La loro realizzazione non può essere in alcun modo delegata ai privati senza una preventiva valutazione della P.A.

È grave e significativo che dal Comitato dei ministri siano rimasti esclusi i Ministri dell'Ambiente, della Sanità e dei Beni Culturali. Pare quasi che lo Stato persegua solo finalità economiche senza curarsi della salute dei cittadini e della tutela del territorio.

L'insufficiente istruttoria si è risolta nel mancato apprezzamento globale dell'interesse pubblico, nel quale è compresa anche la tutela della salute, ove suscettibile di essere potenzialmente compromessa dalla realizzazione delle opere consentite.

Altrettanto preoccupante in periodo di devolution è l'arbitrio perpetrato, in materie delegate, nei confronti delle Amministrazioni periferiche.

VIOLAZIONE DI LEGGE: D.I. 381/98

Il disciplinare impugnato (punto 5.2.2. n. 4) richiede al partecipante la previsione del campo elettromagnetico. Tale previsione, già normata dal D.I. 381/98 che disciplina i valori di esposizione compatibili con la salute umana e la relativa determinazione, non può essere delegata al partecipante qui chiamato a indicare e descrivere "i metodi che intende utilizzare per la previsione del campo elettromagnetico".

Appare paradossale che tali metodi, previsti ex lege, debbano invece essere indicati da coloro che dovranno rispettarli. Inoltre la previsione del campo elettromagnetico non può riguardare ciascun singolo impianto ma l'insieme delle fonti che contribuiscono all'incremento dell'elettrosmog.

Si ribadisce che la situazione dell'etere italiano è già critica per la presenza delle nominate reti elettriche, radiofoniche, televisive e telefoniche e non potrà non essere ulteriormente alterata dalla realizzazione dei cinque nuovi impianti.

Già si dubita che il limite di 6 V/m fissato dal D.I. 381/98 sia sufficiente a tutelare la salute della persona esposta e come visto tale limite è già oggi ampiamente superato nell'80% dei comuni.

In questa pericolosa posizione appare grottesca la delega affidata ai licenziatari.

Infine il disciplinare non prevede come obbligatorio il "principio di minimizzazione" previsto dal D.I. 381/98 con riferimento ai campi elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz.

Tale precetto, mutuato dalla elaborazione teorica e dalla pratica della protezione dalle radiazioni ionizzanti in materia di protezione dalle radiazioni non ionizzanti, prevede infatti l'introduzione di "obiettivi di qualità" da parte di Regioni e Province autonome (come detto, escluse da questa partita). Tali Amministrazioni periferiche hanno la facoltà di restringere per il proprio territorio i limiti fissati dallo Stato. Quindi il disciplinare avrebbe dovuto chiedere ai candidati quali criteri di minimizzazione intendano adottare, utilizzando tale dato quale criterio di valutazione delle migliori offerte.

L'applicazione del principio di minimizzazione appare giustificata tutte le volte in cui occorre limitare l'esposizione delle persone agli agenti inquinanti, la cui azione sull'organismo umano non è limitata alla manifestazione di effetti deterministici o acuti, ma è sospetta di originare effetti degenerativi in relazione ad un'ampia popolazione di individui esposti, a livelli di esposizione inferiori a quelli che determinano la soglia per la manifestazione degli effetti acuti.

    DELLA INCIDENTALE ISTANZA DI SOSPENSIONE

Come diffusamente illustrato, gli atti impugnati omettono una valutazione dell'impatto ambientale relativamente l'installazione dei nuovi sistemi di comunicazione mobile.

Da ciò discende la totale assenza di garanzia circa il contenimento delle nuove installazioni, probabilmente avremo cinque nuove reti.

Vengono quindi minacciati sia il diritto alla salute, sia il diritto all'ambiente.

Appare poi oltremodo grave che il Governo abbia estromesso dalla gestione "dell'affare" i Ministri preposti alla tutela dei nominati diritti ed abbia privato le Regioni e le Province Autonome della facoltà di pretendere obiettivi di qualità.

La delega in bianco affidata ai cinque licenziatari che partiranno alla conquista del Paese senza curarsi della nostra salute e dell'integrità del nostro territorio appare inaccettabile.

Di più, la domanda cautelare si giustifica anche sulla necessità di bloccare un iter procedimentale che per la sua palese illegittimità deve ripartire da nuovo. Se ciò non fosse, a seguito delle aggiudicazioni diverrebbe quasi impossibile fermare i potenti licenziatari con grave pregiudizio per gli Italiani e per l'Italia.

Ciò premesso ed esposto, i sottoscritti procuratori nella propria veste ut supra, aderendo per le proprie ragioni al Ricorso introduttivo,

C H I E D O N O

l'annullamento previa sospensione di tutti gli atti impugnati, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di giudizio, con esplicita riserva di motivi aggiunti.

Con osservanza.

lecco, Roma, 31 agosto 2000

I PROCURATORI

Avv. Carlo Galli

Avv. Alessio Petretti




RELAZIONE DI NOTIFICA

Ad istanza dell'Avv. Carlo Galli e dell'Avv. Alessio Petretti, io sottoscritto Assistente U.N.E.P. addetto all'Ufficio notifiche della Corte d'Appello di Roma, ho notificato il sopraesteso Atto di Intervento in copia conforme a CODACONS, Presidenza del Consiglio dei ministri, Comitato dei Ministri, Ministero delle Comunicazioni, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Direttore Generale delle Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, TIM S.P.A., CREDIOP S.P.A., ITALCONSULT, RTI - CREDIOP / NERA / ITALCONSULT, e più precisamente a:

  • CODACONS - Coordinamento delle Associazioni per la difesa dell'Ambiente e dei Diritti degli Utenti e Consumatori, in persona dei suoi Presidenti Nazionali, mediante consegna di copia conforme presso l'ufficio legale nazionale del CODACONS, Via Otranto 18 - ROMA - ed ivi a mani di ....
  • Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, mediante consegna di copia conforme presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 -00186 Roma - ed ivi a mani di ....
  • Comitato dei Ministri, ex DPCM del 2.2.2000, in persona del Presidente, mediante consegna di copia conforme presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in via dei Portoghesi , 12 Roma 00186 - ed ivi a mani di ....
  • Ministero delle Comunicazioni in persona del Ministro p.t., mediante consegna di copia conforme presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in via dei Portoghesi n. 12 Roma-00186 ed ivi a mani di ....
  • Dott. Laura Aria, nella sua qualità di Direttore Generale presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni mediante consegna di copia conforme presso l'Avvocatura Generale dello Stato via dei Portoghesi 12 Roma - ed ivi a mani di ....
  • Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante p.t., mediante consegna di copia conforme presso l'Avvocatura Generale dello Stato in via dei Portoghesi n. 12 Roma - 00186 - ed ivi a mani di ....
  • TIM S.p.A., Telecom Italia Mobile, in persona del legale rappresentante p.t. mediante consegna di copia conforme presso la sua sede in via Luigi Rizzo n. 22 Roma 00136 - ed ivi a mani di ....
  • CREDIOP Spa, in persona del legale rappresentante p.t., mediante consegna di copia conforme presso la sua sede in via XX Settembre 30 Roma 00187 - ed ivi a mani di ....
  • ITALCONSULT, in persona del legale rappresentante p.t., mediante consegna di copia conforme in via di Villa Ricotti 20, 00161 Roma- ed ivi a mani di....
  • RTI-CREDIOP/NERA/ITALCONSULT, in persona del legale rapp.te p.t. nella qualità di VALUTATORE nella gara ad asta per gli UMTS, mediante consegna di copia conforme presso il Ministero delle Comunicazioni Direzione Generale delle Concessioni e Autorizzazioni Viale America 201, 00144 Roma - ed ivi a mani di ....

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