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ECC.MO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
ATTO DI
INTERVENTO AD ADIUVANDUM EX ART. 22 C. 2° L. 1034/71
Nel Ricorso proposto
da:
CODACONS - ricorrente
C O N T R
O
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
COMITATO DEI MINISTRI
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI
DIRETTORE GENERALE DELLE AUTORITÀ
PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI - resistenti
e C O N
T R O
TIM S.P.A.
CREDIOP S.P.A.
ITALCONSULT
RTI - CREDIOP / NERA / ITALCONSULT
(valutatore) - controinteressati
* * * * *
L'Associazione italiana
per il WORLD WIDE FUND FOR NATURE - WWF ITALIA ONLUS, in persona
del suo Presidente Arch. Fulco Pratesi, giusta autorizzazione del
Consiglio Nazionale in data 10.12.1994, con sede in Roma, Via Po
25/C, ed elettivamente domiciliata in Roma, Via degli Scipioni 268/A,
presso e nello studio dell'Avv. Alessio Petretti che unitamente
e disgiuntamente all'Avv. Carlo Galli di Lecco l'assiste e rappresenta
per delega in margine
D I C H I
A R A
di intervenire come
con il presenta atto fa nel Ricorso in epigrafe per ottenere l'annullamento
previa sospensione:
- della Delibera
contenente la "licitazione per il rilascio di licenze individuali
per l'installazione e l'esercizio di sistemi di comunicazioni mobili
di terza generazione e il Bando e disciplinare di gara per l'UMTS"
approvata dal Comitato dei Ministri in data 25.07.2000 e pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31.07.2000
- di tutti gli atti
preordinati, conseguenti e comunque connessi, con particolare riferimento
al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2.02.2000,
nella parte in cui prevede le competenze e non comprende nel Comitato
dei Ministri i Ministri dell'Ambiente, della Sanità e dei
Beni Culturali.
P R E M E
S S O
Il campo della telefonia
mobile sta rapidamente evolvendosi.
L'UMTS o terza generazione
apporterà al settore gli stessi sconvolgimenti che la collettività
visse quando alla radio successe la televisione.
E tuttavia, come
ogni rivoluzione, anche la telefonia ci costringerà a vivere
una lunga fase di transizione durante la quale dovranno convivere
gli impianti vecchi, attuali e nuovi.
Tale emergenza andrà
a gravare su una situazione già allarmante, poiché
l'Italia ha sul suo territorio la rete più fitta al mondo
di elettrodotti nonché la più alta concentrazione
di emittenti radiofoniche e televisive.
Si consideri che
operano nel nostro paese 2400 radio e 700 televisioni, cioè
un terzo delle stazioni esistenti in tutto il mondo.
L'anomalia è
dovuta allo storico vuoto normativo che ha consentito la realizzazione
di tale paradosso che ora, per medesima ragione, rischia di riprodurre
nel campo della telefonia.
In Parlamento giace
da tempo un disegno di legge sui campi elettromagnetici che, approvato
dalla Camera e coordinato con notevoli modifiche dalla Commissione
Ambiente, è ora fermo in Senato.
In tale situazione,
in assenza di un quadro normativo certo, appare azzardato consentire,
senza imporre quanto meno le dovute cautele e verifiche, la triplicazione
della rete telefonica mobile.
Ci si riferisce naturalmente
ai danni paesaggistici che saranno provocati dalla scriteriata installazione
di circa 40.000 nuove stazioni radio base che si aggiungeranno alle
16.000 esistenti, ed ancora al timore, giustificato da importanti
studi scientifici, dei danni alla salute provocati dall'aumento
dell'elettrosmog.
È lo stesso
Ministero dell'Ambiente che ha verificato l'esistenza di 89 siti
di ripetitori radio e televisione, tutti oggetto di battaglie da
parte delle popolazioni locali, che sono fuori legge e dovranno
essere risanati.
In tutti detti luoghi
permane il superamento dei limiti di tolleranza dell'elettrosmog
fissati per le zone abitate dal Decreto 381/98.
Anche il WWF ha avviato
una campagna di monitoraggio delle zone di probabile alto rischio
individuando siti altamente inquinati non ancora censiti dal Ministero
dell'Ambiente.
Il risultato è
che per la presenza di elettrodotti, centrali elettriche, antenne
radio, televisive e telefoniche, l'80% dei Comuni italiani risultano
ad elevato tasso di elettrosmog.
Il WWF ITALIA persegue
la finalità statutaria di lottare contro l'inquinamento e
l'uso irrazionale delle risorse naturali ed il suo scopo finale
è fermare e far regredire il degrado del nostro pianeta,
contribuendo a costruire un futuro in cui l'umanità possa
vivere in armonia con la natura. Ciò anche facendosi portavoce
e rappresentante degli interessi diffusi nonché dei diritti
collettivi alla tutela della salute e dell'ambiente.
Per tali ragioni
l'Associazione, riconosciuta ex lege 349/86, si ritiene
legittimata ad intervenire nel più ampio processo introdotto
da CODACONS, con meno numerose ma non meno importanti argomentazioni,
a sostegno dell'impugnazione di atti che contravvenendo ad ogni
regola di logica, prudenza e pianificazione rappresentano, così
come adottati, una seria minaccia per la pubblica incolumità
e per l'integrità del paesaggio.
L'atto di intervento
si fonda sui seguenti
M O T I V
I
1. VIOLAZIONE DI
LEGGE: LEGGE 349/86 - L. 249/97 - L. 189/97 - DPR 318/97 (recepimento
della Direttiva CE 96/2) - DPR 616/77 e successive modifiche - L.
241/90 - artt. 9 - 32- 97 COST.
La P.A. bandisce
l'assegnazione di cinque licenze per l'installazione e l'esercizio
di comunicazioni mobili di terza generazione. Come previsto dal
disciplinare (punto 5.2 e segg.) ogni licenziatario avrà
l'obbligo di coprire l'intero territorio nazionale entro trenta
mesi dall'1.01.2001.
La necessitata realizzazione
sull'intero territorio di cinque nuove reti telefoniche, con installazione
di circa 40.000.000 nuove stazioni radio base, avverrà senza
una preventiva valutazione di impatto ambientale.
Tralasciando ogni
valutazione sulla pericolosissima assegnanda delega in bianco, è
chiaro che gli atti impugnati violano tutte le norme italiane e
comunitarie che prevedono il preventivo esperimento della procedura
di V.I.A.
Ogni opera che può
produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente sia per l'emissione
di onde elettromagnetiche (inquinamento atmosferico e acustico),
sia per le alterazioni del territorio (inquinamento visivo) deve
essere preceduta ex lege 349/86 dalla procedura di V.I.A.
Tale obbligatoria
cautela a maggior ragione si impone se si considera che nessuno
è in grado di valutare l'aumento dell'elettrosmog che l'aggiunta
delle cinque nuove reti ad una situazione già critica provocherà:
non è richiesta infatti una valutazione di compatibilità
elettromagnetica tra le antenne facenti parte del nuovo sistema
e tutte le altre già presenti. La particolare considerazione
è giustificata anche dal fatto che il livello di inquinamento
è generalmente conseguenza di un'esposizione inconsapevole
e continuata in un ambiente residenziale.
Gli atti impugnati
possono essere considerati quale un colpo di mano che lo Stato compie
scavalcando le Regioni e le Province Autonome per superare la stasi
del disegno di legge arenatosi appunto sul riparto delle competenze
sulla tutela della sanità e del territorio.
Le opere in esame
devono essere assimilate alla realizzazione di cinque grandi reti
ferroviarie o di cinque nuove autostrade. La loro realizzazione
non può essere in alcun modo delegata ai privati senza una
preventiva valutazione della P.A.
È grave e
significativo che dal Comitato dei ministri siano rimasti esclusi
i Ministri dell'Ambiente, della Sanità e dei Beni Culturali.
Pare quasi che lo Stato persegua solo finalità economiche
senza curarsi della salute dei cittadini e della tutela del territorio.
L'insufficiente
istruttoria si è risolta nel mancato apprezzamento globale
dell'interesse pubblico, nel quale è compresa anche la tutela
della salute, ove suscettibile di essere potenzialmente compromessa
dalla realizzazione delle opere consentite.
Altrettanto preoccupante
in periodo di devolution è l'arbitrio perpetrato,
in materie delegate, nei confronti delle Amministrazioni periferiche.
VIOLAZIONE DI LEGGE: D.I.
381/98
Il
disciplinare impugnato (punto 5.2.2. n. 4) richiede al partecipante
la previsione del campo elettromagnetico. Tale previsione, già
normata dal D.I. 381/98 che disciplina i valori di esposizione compatibili
con la salute umana e la relativa determinazione, non può
essere delegata al partecipante qui chiamato a indicare e descrivere
"i metodi che intende utilizzare per la previsione del campo elettromagnetico".
Appare paradossale
che tali metodi, previsti ex lege, debbano invece essere
indicati da coloro che dovranno rispettarli. Inoltre la previsione
del campo elettromagnetico non può riguardare ciascun singolo
impianto ma l'insieme delle fonti che contribuiscono all'incremento
dell'elettrosmog.
Si ribadisce che
la situazione dell'etere italiano è già critica per
la presenza delle nominate reti elettriche, radiofoniche, televisive
e telefoniche e non potrà non essere ulteriormente alterata
dalla realizzazione dei cinque nuovi impianti.
Già si dubita
che il limite di 6 V/m fissato dal D.I. 381/98 sia sufficiente a
tutelare la salute della persona esposta e come visto tale limite
è già oggi ampiamente superato nell'80% dei comuni.
In questa pericolosa
posizione appare grottesca la delega affidata ai licenziatari.
Infine il disciplinare
non prevede come obbligatorio il "principio di minimizzazione" previsto
dal D.I. 381/98 con riferimento ai campi elettromagnetici con frequenza
compresa tra 100 kHz e 300 GHz.
Tale precetto, mutuato
dalla elaborazione teorica e dalla pratica della protezione dalle
radiazioni ionizzanti in materia di protezione dalle radiazioni
non ionizzanti, prevede infatti l'introduzione di "obiettivi di
qualità" da parte di Regioni e Province autonome (come detto,
escluse da questa partita). Tali Amministrazioni periferiche hanno
la facoltà di restringere per il proprio territorio i limiti
fissati dallo Stato. Quindi il disciplinare avrebbe dovuto chiedere
ai candidati quali criteri di minimizzazione intendano adottare,
utilizzando tale dato quale criterio di valutazione delle migliori
offerte.
L'applicazione del
principio di minimizzazione appare giustificata tutte le volte in
cui occorre limitare l'esposizione delle persone agli agenti inquinanti,
la cui azione sull'organismo umano non è limitata alla manifestazione
di effetti deterministici o acuti, ma è sospetta di originare
effetti degenerativi in relazione ad un'ampia popolazione di individui
esposti, a livelli di esposizione inferiori a quelli che determinano
la soglia per la manifestazione degli effetti acuti.
Come diffusamente
illustrato, gli atti impugnati omettono una valutazione dell'impatto
ambientale relativamente l'installazione dei nuovi sistemi di comunicazione
mobile.
Da ciò discende
la totale assenza di garanzia circa il contenimento delle nuove
installazioni, probabilmente avremo cinque nuove reti.
Vengono quindi minacciati
sia il diritto alla salute, sia il diritto all'ambiente.
Appare poi oltremodo
grave che il Governo abbia estromesso dalla gestione "dell'affare"
i Ministri preposti alla tutela dei nominati diritti ed abbia privato
le Regioni e le Province Autonome della facoltà di pretendere
obiettivi di qualità.
La delega in bianco
affidata ai cinque licenziatari che partiranno alla conquista del
Paese senza curarsi della nostra salute e dell'integrità
del nostro territorio appare inaccettabile.
Di più, la
domanda cautelare si giustifica anche sulla necessità di
bloccare un iter procedimentale che per la sua palese illegittimità
deve ripartire da nuovo. Se ciò non fosse, a seguito delle
aggiudicazioni diverrebbe quasi impossibile fermare i potenti licenziatari
con grave pregiudizio per gli Italiani e per l'Italia.
Ciò premesso
ed esposto, i sottoscritti procuratori nella propria veste ut
supra, aderendo per le proprie ragioni al Ricorso introduttivo,
C H I E D
O N O
l'annullamento
previa sospensione di tutti gli atti impugnati, con ogni conseguenza
di legge anche in ordine alle spese di giudizio, con esplicita riserva
di motivi aggiunti.
Con osservanza.
lecco, Roma, 31
agosto 2000
I PROCURATORI
Avv. Carlo
Galli
Avv. Alessio Petretti
RELAZIONE
DI NOTIFICA
Ad istanza dell'Avv.
Carlo Galli e dell'Avv. Alessio Petretti, io sottoscritto Assistente
U.N.E.P. addetto all'Ufficio notifiche della Corte d'Appello di
Roma, ho notificato il sopraesteso Atto di Intervento in copia conforme
a CODACONS, Presidenza del Consiglio dei ministri, Comitato dei
Ministri, Ministero delle Comunicazioni, Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni, Direttore Generale delle Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, TIM S.P.A., CREDIOP S.P.A.,
ITALCONSULT, RTI - CREDIOP / NERA / ITALCONSULT, e più precisamente
a:
- CODACONS - Coordinamento
delle Associazioni per la difesa dell'Ambiente e dei Diritti degli
Utenti e Consumatori, in persona dei suoi Presidenti Nazionali,
mediante consegna di copia conforme presso l'ufficio legale nazionale
del CODACONS, Via Otranto 18 - ROMA - ed ivi a mani di ....
- Presidenza del Consiglio
dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio
dei Ministri, mediante consegna di copia conforme presso l'Avvocatura
Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 -00186 Roma
- ed ivi a mani di ....
- Comitato dei Ministri, ex
DPCM del 2.2.2000, in persona del Presidente,
mediante consegna di copia conforme presso l'Avvocatura Generale
dello Stato, in via dei Portoghesi , 12 Roma 00186 - ed ivi a
mani di ....
- Ministero delle Comunicazioni
in persona del Ministro p.t., mediante consegna
di copia conforme presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in
via dei Portoghesi n. 12 Roma-00186 ed ivi a mani di ....
- Dott. Laura Aria, nella
sua qualità di Direttore Generale presso l'Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni mediante consegna di copia
conforme presso l'Avvocatura Generale dello Stato via dei Portoghesi
12 Roma - ed ivi a mani di ....
- Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante
p.t., mediante consegna di copia conforme presso l'Avvocatura
Generale dello Stato in via dei Portoghesi n. 12 Roma - 00186
- ed ivi a mani di ....
- TIM S.p.A., Telecom Italia
Mobile, in persona del legale rappresentante p.t.
mediante consegna di copia conforme presso la sua sede in via
Luigi Rizzo n. 22 Roma 00136 - ed ivi a mani di ....
- CREDIOP Spa, in
persona del legale rappresentante p.t., mediante consegna di copia
conforme presso la sua sede in via XX Settembre 30 Roma 00187
- ed ivi a mani di ....
- ITALCONSULT, in
persona del legale rappresentante p.t., mediante consegna di copia
conforme in via di Villa Ricotti 20, 00161 Roma- ed ivi a mani
di....
- RTI-CREDIOP/NERA/ITALCONSULT,
in persona del legale rapp.te p.t. nella qualità
di VALUTATORE nella gara ad asta per gli UMTS, mediante consegna
di copia conforme presso il Ministero delle Comunicazioni Direzione
Generale delle Concessioni e Autorizzazioni Viale America 201,
00144 Roma - ed ivi a mani di ....
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