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APPUNTI SU ATTI UFFICIALI E NORMATIVE CUI FAR RIFERIMENTO PER LA TUTELA DEL DIRITTO ALLA SALUTE E DEL DIRITTO ALL'AMBIENTE IN MATERIA DI BASSE FREQUENZE

Normativa specifica in ordine cronologico:

8. Atti ufficiali e normative cui far riferimento per la tutela del diritto alla salute e del diritto all’ambiente in materia di basse frequenze

Normativa specifica in ordine cronologico:

R.D. n. 1775 del 11/12/1933
 (Attenzione abrogato parzialmente dalla Legge 9/1/91 n.9 art.1 ult. co.)

  • Il titolo III di tale provvedimento costituisce il primo insieme di norme dedicate alla "trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica"
  • capo I   artt. 107/118 "autorizzazione all'impianto di linee elettriche"


Art.108, II co. - Il ministro dei lavori pubblici può subordinare l'autorizzazione all'osservanza di speciali obblighi per la tutela di interessi generali con­nessi alla trasmissione e distribuzione di energia elettrica"
Art. 110, ult. co. - Sono per il resto applicabili in materia le disposizioni dell'art.8 della L.25/06/1865 n.2359, sulle espropriazioni per pubblica utili­tà.
Art. 116, ult. co. - Per l'ulteriore procedura come per la dichiarazione di urgen­za e indifferibilità valgono le disposizioni dell'art.33 della presente legge".
Art. 117 - Il ministro dei lavori pubblici su parere del consiglio superiore stabili­sce le norme tecniche su attraversamenti, appoggi delle linee elettriche etc.
capo II  artt. 119/129 "servitù di elettrodotto"
Art.119 - "ogni proprietario è tenuto a dar passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche aeree o sotterranee che esegua chi ne abbia ottenuto permanentemente o temporaneamente l'autorizzazione dall'autorità competente.
Art. 121 - la servitù di elettrodotto conferisce all'utente la facoltà di :
a)...far passare conduttori elettrici su terreni privati o su vie e piazze pubbliche ...
b)infiggere ancoraggi su facciate delle case rivolte verso le vie ... con tutte le precauzioni
c) tagliare rami di alberi pericolosi per l'impianto...
d).....L'impianto e l'esercizio di condutture elettriche debbono essere ese­guiti in modo da rispettare le esigenze e l'estetica delle vie e piazze pub­bliche e da riuscire il meno pregiudizievole possibile.
Art. 123 - Al proprietario del fondo servente è dovuta un'indennità ...tenuto conto della diminuzione di valore di suolo e fabbricato.
Al proprietario debbono essere risarciti i danni prodotti durante la costru­zione ....anche per le necessarie occupazioni temporanee...
Art.126 - "Su richiesta delle autorità interessate il Ministro dei lavori pub­blici può per ragioni di pubblico interesse ordinare lo spostamento delle condutture elettriche"...e l'utente ha diritto ad una indennità....
capo III artt. 130/132 "esercizio di impianti elettrici"
capo IV  artt. 133/146 "importazione ed esportazione di energia elettrica"

D.P.R. n.1062 del 21/06/1968
(Abrogato in vigore fino al DM 21/03/1988 ai sensi dell’art.6 legge del 28/06/1986 n.339)
E' il regolamento di esecuzione della legge n.1341/64
Scopo: fissa le regole da seguire nella costruzione e nel progetto delle linee elettriche aeree esterne; vengono date numerose nozioni sugli elettrodotti (tensione nominale linee aeree esterne, linee di classe 0, 1, 2, 3, zone di so­vraccarico zona a, b, conduttori, corde, cavi aerei, attacco rinforzato, sostegni, angoli,  etc..
Art. 2.1.06 - "distanze di rispetto per i conduttori .... 6 metri o 7 metri per le linee di classe 2,3 dal piano di autostrade, strade rotaie tranvie, fiumi navigabili etc..
Art. 2.1.07 - distanze di rispetto per i sostegni:

6 m. dalla rotaia
15 m. dal confine di strade statali
7 m. di strade provinciali
6 m. da gasdotti

Art. 2.1.08- Distanze di rispetto dai fabbricati: 3 metri + 0,01u da qualsiasi fabbricato;  non meno di 4 m. da terrazzi tetti.
Art. 2.1.12 - coesistenza degli elettrodotti con opere diverse ad es. muri di case
Art. 2.4.01 Sostegni (materiali e tipi).

Legge n.1341 del 13/12/1968
Recante norme tecniche per la disciplina delle costruzione ed esercizio di linee elettriche aeree esterne
Abrogata  dalla  legge 28/06/1986 n.339. 

D.p.r. n.616. del 4/07/1977
Art.81 "Competenze dello Stato"
Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
a)l’identificazione, nell’esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento di cui all’art.3 l. n.382 del 1975, delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale, con particolare riferimento all’articolazione territoriale degli interventi di interesse statale ed alla tutela ambientale ed ecologica del territorio nonché alla difesa del suolo;
b) (...)
2. Per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale l’accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare è fatto dallo stato d’intesa con la regione interessata.
3. La progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse statale da realizzare  dagli enti istituzionalmente competenti per quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato se difforme dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi è fatta dall’amministrazione statale competente d’intesa con le regioni interessate che devono sentire preventivamente gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi.
Se l’intesa non si realizza il consiglio dei Ministri può procedere con DPR su proposta del Ministro competente in difformità degli strumenti urbanistici sentita la commissione interparlamentare per le questioni regionali."
(...) Ult. co. Resta fermo quanto previsto dalla legge 18/12/1973, n.880, concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica e dalla legge 2/8/1975, n.393, relativa a norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull’impiego di energia elettrica e dalla legge 24/12/1976, n. 898, per le servitù militari".
Artt. 87 e 88  ... che trasferiscono alle regioni le funzioni amministrative statali in materia di linee e impianti per il trasporto, la trasformazione  e la distribuzione di energia elettrica comunque prodotta avente tensione comunque non superiore  a 150 mila volts al fine di assicurare :
a) la tutela della salute e l’incolumità della popolazione;
b)la compatibilità ambientale e paesaggistica degli impianti;
c)il rispetto delle prescrizioni tecniche per la sicurezza e la regolarità di esercizi e lo snellimento delle procedure per la costruzione di elettrodotti

Legge n.833 del 23/12/1978 (istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)
E' il fondamento generale della disciplina giuridica vigente in materia di inquinamento elettromagnetico.
Art. 4 statuisce che Con D.P.C.M. su proposta del Ministro della sanità, il Consiglio sanitario nazionale,  sono fissati e periodicamente sottoposti a revisione i limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni  e i limiti massimi di esposizione relativi ad inquinanti di natura chimica, fisica e biologica  e delle emissioni sonore negli ambienti di lavoro, abitativi e nell’ambiente esterno.

Legge n.339 del 28/06/1986
(abroga esplicitamente la L.1341/1964 e conseguentemente il relativo regolamento d'esecuzione :  DPR n.1062/1968)
Art. 2 1. Al fine di garantire la sicurezza e la stabilità delle strutture e di evitare pericoli per la pubblica incolumità, la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne, comprese quelle poste in zone sismiche, devono conformarsi  ad apposite norme tecniche da emanarsi ai sensi del successivo comma 2.
2. Le norme tecniche di cui al precedente comma 1 saranno emanate e periodicamente  aggiornate con decreto del Ministero dei lavori Pubblici di concerto con i Ministeri dei trasporti, sentito il CNR, su proposta del comitato elettrotecnico Italiano che elabora il testo delle predette norme tecniche."
Le nuove norme dovranno prevedere tra l'altro la suddivisione del territorio nazionale in zone con singole specifiche distanze dei conduttori e sostegni dai fabbricati.
Per le infrazioni richiama il R.D. n.1775/1933 artt. 219 e ss..

Legge n. 349 del 8/7/1986 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale)
L’art.2,  "14. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la fissazione dei limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi a inquinamenti di natura chimica, fisica e biologica e delle emissioni sonore relativamente all'ambiente esterno  e abitativo di cui all’art. 4 della L. 23/12/1978, n.833. La fissazione di tali limiti ove gli stessi siano relativi agli ambienti di lavoro è proposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale."
Art. 6 - "2. In attesa dell'attuazione delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale (...) le opere in grado di produrre rilevanti modificazio­ni dell'ambiente sono individuate con D.P.C.M. (V. D.P.C.M. 10/8/1988, n.377 - tenere presente che è stato integrato con il DPR 27/4/92 ("si aggiunge il punto m)"... con il quale si prevede la V.I.A. anche per elettrodotti)
Art. 6, co. 9 - Qualsiasi cittadino può presentare istanze, osservazioni, o pareri  al Ministro dell'Ambiente e alla Regione nel termine di trenta giorni dall'annuncio della preventiva comunicazione del progetto da sottoporre a VIA.  

Decreto Interministeriale  21/03/1988
Legittimato dal citato art. 2 legge n.339/1986 (occupa il posto normativo dell'abrogato DPR n.1062/1968)
Norme tecniche, definizioni su tutto ciò che riguarda gli elettrodotti; stabilisce l’altezza dei conduttori da terra fissata con un minimo pari a 5 mt.; fissa le distanze di rispetto dei sostegni da rotaie strade fabbricati autostrade gasdotti etc. ;
Attenzione: normativa in parte (art. 2.1.05 "Altezza dei conduttori sul terreno e sulle acque non navigabili" e l’art. 2.1.08 "Distanze di rispetto dai fabbri­cati)   modificata dal decreto interministeriale del 16/01/91.

Legge n. 9 del 09/01/1991
Legge di rilevanza fondamentale si sovrappone al R.D. n.1775/1933 in materia di norme regolamentari per le procedura da adottare per l'autorizzazione agli impianti idroelettrici e alla costruzione di elettrodotti; legittima il DPR 27/4/1992.
Art. 2 - VIA per dighe e altri impianti destinati a fini idroelettrici rinvia alla legge 8/7/1986 n.349 ;
prevede la procedura di V.I.A. per gli elettrodotti ad alta tensione (v. anche normativa regionale in materia come ad esempio quella della Regione Basilicata  L.R. n.47 del 19/12/1994 titolo II artt. 4-5-6-7 e tabella  parte II)
Art. 21 - Soc. commerciali e l'ENEL.
Art. 22 - Fonti rinnovabili

Decreto Interministeriale del 16/01/1991
Aggiornamento delle norme tecniche per la disciplina della costruzione  e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne (trova la propria legittimazione nella legge  28/06/1986, n.339  e nel D.M. 21/03/1988.
Molto importante in quanto è la prima norma italiana con cui si tiene conto dei "possibili effetti sulla salute derivanti dai campi elettromagnetici prodotti dalle linee elettriche aeree".
Modifica con due gruppi di norme quanto già regolato dal D.M. 21/03/1988
Art. 2.1.05 -  "altezza dei conduttori sul terreno e sulle acque non navigabili"
Art. 2.1.08 - "distanze di rispetto dai fabbricati"
Le distanze sono indicate mediante complicate formule matematiche.

Accordo Procedimentale
In ordine alle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio delle centrali termoelettriche (comprese quelle a turbogas) con potenza termica inferiore a 300 MW previste dall’art. 17 del DPR 24/5/1988, n.203, in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inqui­nanti e di inquinamento prodotto dagli agenti industriali". Non riguarda i campi elettromagnetici ;

L.R. Veneto n.24 del 06/09/1991
Regola l’iter amministrativo per la costruzione di linee elettriche e impianti inferiori o pari a 150 Kv (in materia di  V.I.A)

L.R. Basilicata n.46 del 19/12/1994
(V.I.A. Basilicata elettrodotti fino a 150 KV)

D.P.C.M. del 23/04/1992
"Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magne­tico generati alla frequenza industriale nominale (50 hz) negli ambienti abita­tivi e nell'ambiente esterno"
Principale norma specifica fissa le distanze ai fini del pericolo per la salute, ma limitatamente agli ambienti abitativi e all’ambiente esterno. [...] "Rilevata la necessità di assicurare condizione e garanzie di salute uniformi" così come stabilito dall’art. 4 della legge 23/12/1978 n.833 (quest'ultima disposizione richiamata dal D.P.C.M. pone limiti in materia alla competenza legislativa delle Regioni)
Art. 4 - "Limiti di esposizione e criteri di applicazione.
Sono definiti i seguenti limiti:
- 5 kV/m (intensità di campo elettrico) e 0,1 mT (induzione magnetica) "in aree o ambienti in cui si possa ragionevolmente attendere che individui trascor­rano una parte significativa della giornata".
- 10kV/m e 1 mT,  nel caso in cui l’esposizione sia ragionevolmente limitata a poche ore al giorno.
(Attenzione: art. 5 che segue rappresenta una deroga o contraddizione tecnica rispetto ai limiti imposti dall’art. 4 - sia pur limitatamente ai fabbricati adibiti ad abitazione o altra attività che comporta permanenza prolungata;) 
Art. 5 - "Distanze di rispetto dagli elettrodotti"
Con riferimento alle linee elettriche  aeree esterne (...) si adottano rispet­to alle abitazioni o altri fabbricati che comportano tempi di permanenza prolungati le seguenti distanze da qualunque conduttore della linea:
"linee a 132 kV >/ 10m.
 linee a 220 kV >/ 18m.
 linee a 380 Kv >/ 28m."
(...) "Per le linee inferiori a 132 kV restano ferme le distanze previste dal D.M. 16.01.1991"
La distanza di rispetto da una cabina o da una sottostazione elettrica deve essere uguale a quella prevista mediante i criteri sopra esposti per la più alta tra le tensioni presenti..."
Art. 6 Autorizzazioni" (rinvia alla legge 9/1/91 n.9)
Art. 7 "Risanamenti.
Nei tratti di linee elettriche esistenti dove non risultano rispettati i limiti di cui all’art. 4 e le condizioni di cui all’art. 5 dovranno essere individuate azioni di risanamento.
Entro 18 mesi ( = entro il 07/11/1993) .. gli esercenti degli elettrodotti do­vranno presentare al Min. Amb. una relazione contenente i criteri di priorità scelti ...."
"nei successivi 12 mesi ( = entro il 08/11/1994 ma tale termine è stato prorogato con il D.P.C.M. 28/9/1995 ) gli esercenti dovranno presentare i progetti delle tratte degli elettrodotti interessate al risana­mento. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto (pubblicato il  6.5.92 e dunque entro 7/7/1992), i Ministeri Ambiente Sanità Industria Commer­cio e Artigianato e dei Lavori pubblici dovranno definire un accordo procedi­mentale per la valutazione dei suddetti progetti di risanamento ai fini del rilascio delle autorizzazione alla costruzione cosi come disciplinate da L. n.1171/1933.
"I Programmi di risanamento debbono essere completati entro il 31/12/2004".
Art. 8 "Commissione tecnico scientifica" 

D.P.R. 27/4/1992
"Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambien­tale e norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all’art. 6 della legge 8/7/1986 n.349, per gli elettrodotti aerei esterni"
Trova fondamento nell’art. 6, co. II, legge n.349/1986 e art. 2, co. III, legge n.9/1991 in cui si prevede prevedono anche gli elettrodotti ad alta tensione quali  opere da  assoggettare alla VIA e al ripristino territoriale nei limiti e con le procedure esistenti.
Art. 2 aggiunge all’art. 1 DPR N.377/1988  la lettera "m) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale di eserci­zio superiore a 150 Kv e con tracciato di lunghezza superiore a 15 Km"
Di seguito fissa tutta una serie di interessanti criteri ai fini della VIA quali ad es. si deve tenere conto di: piani regionali e di area vasta per la salvaguardia e il risanamento ambientale piani territoriali e paesistici;
-strumenti urbanistici locali  ai sensi della normativa vigente si dovrà inol­tre illustrare le scelte di tracciato in relazione a :insediamenti abitativi e residenziali strade ferrovie etc. insiemi paesaggistici interessati e emergenze monumentali paesaggistiche e naturalistiche numero tipo disposizione e distan­za dei piloni e dei conduttori e "presentare analisi teoriche della distribuzione dei campi elettrici e magnetici in funzione della distanza dell'asse dalla linea fino a distanze pari ad almeno il doppio del limite dell'area sottoposta a servitù di elettrodotto"; "analizzare i livelli di rumore prodotti anche nelle peggiori condizioni ambientali da micro scariche elettriche (effetto corona)."
Fissa anche questo provvedimento le distanze le distanze previste da l comi­tato internazionale, per le NIR e dall’ Ass. Intern. per le protezioni radiologiche  pubbl. nel gennaio 1990 e riprodotte in parte nell'art.4 D.P.C.M. A12 non prevede invece quanto previsto dall'art. 5 richiamando la preesistente normativa stabilita dal Decreto interm. 16/01/1991.

Direttiva CEE n.92/31  Consiglio del 28/4/1992
che modifica la direttiva n. 89/336/CEE per il ravvicinamento della legislazione degli Stati membri relativamente alla compatibilità elettromagnetica di apparecchi elettrici (vi sono numerosi provvedimenti normativi italiani di attuazione ma non riguardano aspetti legati al pericolo per la salute derivante dall’inquinamento elettromagnetico).
(v. per es. D.lgs 4/12/1992 n.476, e  Decreti del Ministero delle Poste e Tel. del 30/12/93 e del  15/9/94 (con i quali sono stati pubblicati due elenchi sulle norme armonizzate sulla compatibilità elettromagnetica) ; il DM 14.11.1996 che risponde alla necessità, ai sensi dell’art.7 D.lgs 476/92, di consentire il rilascio della dichiarazione CE di conformità degli apparecchi elettrici ed elettronici ai requisiti di protezione di cui all’art.4 dello stesso provvedimento;

Decreto Ministeriale 25/9/1992
Approvazione della convenzione tipo prevista dall'art.22 legge N.9/1991 (non  attiene ad aspetti di rilevante importanza in materia di C.E.M.)

D.lgs 4/12/1992 n.476 (attuazione della direttiva CEE 89/336)
si applica ad apparecchi che possono creare immissioni elettromagnetiche ma sotto il profilo della compatibilità funzionale tra gli stessi senza considerare effetti non termici sull’individuo.

L.R. Veneto del 30/06/1993 n.27
Prevenzione  dei danni alla salute derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodi
Art.1 Finalità  ...salvaguardare la salubrità, l’igiene, e la sicurezza negli ambienti di vita e del lavoro, adotta misure atte a prevenire i danni alla salute derivanti dai campi elettrici e magnetici generati da elettrodotti.
Art.2 Strumenti urbanistici Negli strumenti urbanistici generali ed attuativi e loro varianti adottati dopo l’entrata in vigore della presente legge sono evidenziati i tracciati degli elettrodotti cui vanno attribuite le fasce di rispetto di cui all’art.4
Art.3 Procedimento d’intesa per l’accertamento della conformità urbanistica (richiama l'art.81 co.2 e 3 del D.p.r. 24/07/1977, n.616).
Art.4 distanze di rispetto dagli elettrodotti  1. Il tracciato degli elettrodotti in cavo aereo di tensione uguale o superiore a 380 kV è mantenuto ad almeno 150 m. di distanza dai fabbricati...
2. Nel caso di tensioni inferiori la distanza dagli edifici deve essere tale da non superare il livello di  campo elettrico  di 0,5 kV/m e quello magnetico 0,2 microtesla...
Art. 5 - Misure di tutela dell’ambiente e del paesaggio  Nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali e regionali nonché dagli strumenti territoriali e urbanistici a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici ed ambientali, il parere favorevole della regione di cui all’art.3 è rilasciato a condizione che nel territorio vincolato l’elettrodotto corra in cavo sotterraneo e siano previste in fase di progettazione misure onde evitare danni irreparabili ai valori paesaggistici e ambientali.

L.R. Veneto del 9/07/1993 n.29

L.R. Veneto 1/9/1993, n.43
art. 18 Modifiche alla legge 27 30/06/93
titolo riformulato: Prevenzione dei danni derivanti da campi elettromagnetici generati da elettrodotti   ....al fine di tutelare l’ambiente coordinando le scelte urbanistiche...
fasce sostituito da distanze.

L.R. Veneto 26/1/1994 n.7
proroga l’entrata in vigore della l.27/93 al 1/1/1995 (data prorogata da due successivi provvedimenti al 1/1/2000).

D.P.C.M. 28/09/1995
Norme procedurali di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992 relativamente agli elettrodotti.
Art.1  Il presente decreto si applica ai campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti e dalle relative stazioni e cabine elettriche
art.2 le intensità delle componenti di campo elettrico e di induzione magnetica di cui ai punti a e b dell’art.2, D.P.C.M. 23/4/1992 sono da intendersi espresse in valore efficace ; il valore quadratico medio di cui agli stessi punti è da intendersi come radice quadrata della somma dei quadrati delle componenti.
art. 3 per la prima fase di attuazione del D.P.C.M. 23/04/92 le azioni di risanamento, verranno effettuate in base alle prescrizioni dell’art.4 (...) integrate dalle disposizioni del presente decreto
art. 4 stabilisce che i progetti di risanamento devono essere presentati al Ministero dell'Ambiente a far data dai 12 mesi successivi da data del presente decreto (entro ottobre 1996 anziché entro novembre 1994 come era previsto in precedenza) e con cadenza annuale "tenendo conto dell'obbligo di garantire la conti­nuità del servizio elettrico". (..) "il completamento delle azioni di risanamento è fissato al 31/12/2004" (termine che verrà inevitabilmente prorogato).

L.R. Emilia Romagna 22/2/1993, n.10
Considerato quanto disposto dagli   Artt. 87 e 88 -D.p.r. 24/07/1977, n.616 che trasferiscono alle regioni le funzioni amministrative statali in materia di linee e impianti per il trasporto, la trasformazione  e la distribuzione di energia elettrica comunque prodotta avente tensione comunque non superiore  a 150 mila volts al fine di assicurare:
a) la tutela della salute e l’incolumità della popolazione;
b)la compatibilità ambientale e paesaggistica degli impianti;
c)il rispetto delle prescrizioni tecniche per la sicurezza e la regolarità di esercizi;
lo snellimento delle procedure per la costruzione e lo snellimento delle procedure per l costruzione di elettrodotti ;
2. L’esercizio delle suddette funzioni è delegato alle Provincie la regione indirizza e coordina e mantiene rapporti con Stato e altre regioni.
Art. 2 autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di linee ed impianti elettrici (fino a 150 mila volts) co. 4 le domande sono corredate da una relazione sulla compatibilità ambientale e paesaggistica dell’opera.
art. 3 procedimento autorizzatorio  (menzionato il R.D. 11/12/1933)
-co. 3 il rilascio dell'autorizzazione è subordinato in particolare al previo accertamento dell’assenza di pregiudizio per la salute e l’incolumità della popolazione ai sensi dell’art.4;
-art.4 tutela della salute  e dell’incolumità della popolazione:
1. In sede di progetto devono essere valutati secondo le vigenti disposizioni i livelli di esposizione ai campi elettrici e magnetici della popolazione residente nonché il rischio di scarica
2. L’unità sanitaria locale competente per territorio è tenuta a verificare in via preventiva che i livelli di esposizione risultino inferiori ai valori limite di cui al co. 1.;
-art. 7 Concessione edilizia
La realizzazione di linee ed impianti elettrici non è soggetta a concessione edilizia  mentre lo sono le opere edilizie adibite a stazioni e cabine elettriche.
Art. 8 Decadenza revoca e sospensione...  dall’autorizzazione  per sopravvenute condizioni di pericolo per l’incolumità e la salute pubblica ;
-art. 11 Il tracciato di nuove linee elettriche aeree di tensione fino a 150 mila volts non può attraversare (Zone omogenee A strumenti urbanistici locali) aree oggetto di tutela ai sensi della 1497/1939 e successive modifiche.

8.1. Documenti ufficiali e normativa di portata generale:
-Risoluzione Parlamento Europeo del 5/5/94;
-Principio di cui all'art. 130R del trattato sull'Unione Europea;
-art. 32 Costituzione -sul diritto alla salute;
-normativa sulla sicurezza sul lavoro l.547/55 l. 626/92 e successive integrazioni;
-normativa urbanistica L.1140/39 e 47/85 e succ. disposiz.;
-normativa sul sistema radiotelevisivo Legge Mammì n.223/90;
-art. 700 c.p.c. provvedimenti d'urgenza;
-normativa di tutela ambientale v. L.1497/39 e L. n.431/85;
-323 c.p. sull'abuso d’ufficio;
-328 c.p. relative ad omissioni in  atti d’ufficio;
-650 c.p. sull'inosservanza dei provvedimenti dell’autorità (conseguenza di ordinanze sindacali);
-574 c.p. getto pericoloso di cose; v. sentenza cassazione commento
-590 c.p. lesioni personali colpose;
-589 c.p. omicidio colposo; 
-Il 14/3/94 nella relazione del presidente della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia (parlamento europeo) "chiede alla Commissione (ambiente sanità pubblica e tutela dei consumatori) di presentare un progetto di modifica, della direttiva 92/75/CEE concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici mediante etichettatura e informazioni uniformi relative ai prodotti in modo da prevedere l'obbligo di informare il consumatore sui campi generati dagli apparecchi elettrodomestici in funzione della distanza e del tipo di utilizzazione"
-Risoluzione n.7.00464 On. Vigni e altri del 22/11/95
-Rapporto ISTISAN 89/20 e  95/26
-normativa CEI-CENELEC (Nel maggio 1995 il CEI, Comitato elettrotecnico Italiano, ha presentato le norme tecniche sperimentali che, in armonizzazione con la normativa europea e dopo un periodo di sperimentazione costituiranno la regola dell’arte per esposizione umana ai campi magnetici a bassa frequenza ai sensi di quanto previsto dalla L. del 1/3/1968, n.186: "Disposizioni concernenti la produzione di materiali, di apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici"
per la quale "1. Tutti i materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d’arte.
2. I materiali, le apparecchiature,  i macchinari, le installazioni e gli  impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del comitato elettrotecnico italiano si considerano costruiti a regola d’arte).


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