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APPUNTI SU ATTI UFFICIALI
E NORMATIVE CUI FAR RIFERIMENTO PER LA TUTELA DEL DIRITTO ALLA SALUTE
E DEL DIRITTO ALL'AMBIENTE IN MATERIA DI BASSE FREQUENZE
Normativa specifica
in ordine cronologico:
8. Atti ufficiali
e normative cui far riferimento per la tutela del diritto alla salute
e del diritto all’ambiente in materia di basse frequenze
Normativa specifica
in ordine cronologico:
R.D. n. 1775 del
11/12/1933
(Attenzione abrogato
parzialmente dalla Legge 9/1/91 n.9 art.1 ult. co.)
- Il titolo III
di tale provvedimento costituisce il primo insieme di norme dedicate
alla "trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica"
- capo I artt.
107/118 "autorizzazione all'impianto di linee elettriche"
Art.108, II co.
- Il ministro dei lavori pubblici può subordinare l'autorizzazione
all'osservanza di speciali obblighi per la tutela di interessi generali
connessi alla trasmissione e distribuzione di energia elettrica"
Art. 110, ult.
co. - Sono per il resto applicabili in materia le disposizioni dell'art.8
della L.25/06/1865 n.2359, sulle espropriazioni per pubblica utilità.
Art. 116, ult.
co. - Per l'ulteriore procedura come per la dichiarazione di urgenza
e indifferibilità valgono le disposizioni dell'art.33 della presente
legge".
Art. 117 -
Il ministro dei lavori pubblici su parere del consiglio superiore
stabilisce le norme tecniche su attraversamenti, appoggi delle
linee elettriche etc.
capo II artt.
119/129 "servitù di elettrodotto"
Art.119 - "ogni
proprietario è tenuto a dar passaggio per i suoi fondi alle condutture
elettriche aeree o sotterranee che esegua chi ne abbia ottenuto
permanentemente o temporaneamente l'autorizzazione dall'autorità
competente.
Art. 121 -
la servitù di elettrodotto conferisce all'utente la facoltà di :
a)...far passare
conduttori elettrici su terreni privati o su vie e piazze pubbliche
...
b)infiggere
ancoraggi su facciate delle case rivolte verso le vie ... con tutte
le precauzioni
c) tagliare rami di alberi pericolosi per l'impianto...
d).....L'impianto
e l'esercizio di condutture elettriche debbono essere eseguiti
in modo da rispettare le esigenze e l'estetica delle vie e piazze
pubbliche e da riuscire il meno pregiudizievole possibile.
Art. 123 -
Al proprietario del fondo servente è dovuta un'indennità ...tenuto
conto della diminuzione di valore di suolo e fabbricato.
Al proprietario
debbono essere risarciti i danni prodotti durante la costruzione
....anche per le necessarie occupazioni temporanee...
Art.126 - "Su
richiesta delle autorità interessate il Ministro dei lavori pubblici
può per ragioni di pubblico interesse ordinare lo spostamento delle
condutture elettriche"...e l'utente ha diritto ad una indennità....
capo III artt.
130/132 "esercizio di impianti elettrici"
capo IV artt.
133/146 "importazione ed esportazione di energia elettrica"
D.P.R. n.1062
del 21/06/1968
(Abrogato
in vigore fino al DM 21/03/1988 ai sensi dell’art.6 legge del 28/06/1986
n.339)
E' il regolamento
di esecuzione della legge n.1341/64
Scopo: fissa
le regole da seguire nella costruzione e nel progetto delle linee
elettriche aeree esterne; vengono date numerose nozioni sugli elettrodotti
(tensione nominale linee aeree esterne, linee di classe 0, 1, 2,
3, zone di sovraccarico zona a, b, conduttori, corde, cavi aerei,
attacco rinforzato, sostegni, angoli, etc..
Art. 2.1.06
- "distanze di rispetto per i conduttori .... 6 metri o 7 metri
per le linee di classe 2,3 dal piano di autostrade, strade rotaie
tranvie, fiumi navigabili etc..
Art. 2.1.07
- distanze di rispetto per i sostegni:
6 m. dalla rotaia
15 m. dal
confine di strade statali
7 m. di
strade provinciali
6 m. da
gasdotti
Art. 2.1.08- Distanze
di rispetto dai fabbricati: 3 metri + 0,01u da qualsiasi fabbricato;
non meno di 4 m. da terrazzi tetti.
Art. 2.1.12
- coesistenza degli elettrodotti con opere diverse ad es. muri di
case
Art. 2.4.01
Sostegni (materiali e tipi).
Legge n.1341 del
13/12/1968
Recante
norme tecniche per la disciplina delle costruzione ed esercizio
di linee elettriche aeree esterne
Abrogata dalla
legge 28/06/1986 n.339.
D.p.r. n.616.
del 4/07/1977
Art.81
"Competenze dello Stato"
Sono di competenza
dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
a)l’identificazione,
nell’esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento di
cui all’art.3 l. n.382 del 1975, delle linee fondamentali dell’assetto
del territorio nazionale, con particolare riferimento all’articolazione
territoriale degli interventi di interesse statale ed alla tutela
ambientale ed ecologica del territorio nonché alla difesa del suolo;
b) (...)
2. Per le opere
da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su
aree del demanio statale l’accertamento della conformità alle prescrizioni
delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le
opere destinate alla difesa militare è fatto dallo stato d’intesa
con la regione interessata.
3. La progettazione
di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse statale
da realizzare dagli enti istituzionalmente competenti per quanto
concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato se difforme
dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici
ed edilizi è fatta dall’amministrazione statale competente d’intesa
con le regioni interessate che devono sentire preventivamente gli
enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi.
Se l’intesa
non si realizza il consiglio dei Ministri può procedere con DPR
su proposta del Ministro competente in difformità degli strumenti
urbanistici sentita la commissione interparlamentare per le questioni
regionali."
(...) Ult.
co. Resta fermo quanto previsto dalla legge 18/12/1973, n.880, concernente
la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica
e dalla legge 2/8/1975, n.393, relativa a norme sulla localizzazione
delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull’impiego
di energia elettrica e dalla legge 24/12/1976, n. 898, per le servitù
militari".
Artt. 87 e
88 ... che trasferiscono alle regioni le funzioni amministrative
statali in materia di linee e impianti per il trasporto, la trasformazione
e la distribuzione di energia elettrica comunque prodotta avente
tensione comunque non superiore a 150 mila volts al fine di assicurare
:
a) la tutela
della salute e l’incolumità della popolazione;
b)la compatibilità
ambientale e paesaggistica degli impianti;
c)il rispetto
delle prescrizioni tecniche per la sicurezza e la regolarità di
esercizi e lo snellimento delle procedure per la costruzione di
elettrodotti
Legge n.833 del
23/12/1978 (istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)
E' il fondamento
generale della disciplina giuridica vigente in materia di inquinamento
elettromagnetico.
Art. 4 statuisce
che Con D.P.C.M. su proposta del Ministro della sanità, il Consiglio
sanitario nazionale, sono fissati e periodicamente sottoposti a
revisione i limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni
e i limiti massimi di esposizione relativi ad inquinanti di natura
chimica, fisica e biologica e delle emissioni sonore negli ambienti
di lavoro, abitativi e nell’ambiente esterno.
Legge n.339 del
28/06/1986
(abroga
esplicitamente la L.1341/1964 e conseguentemente il relativo regolamento
d'esecuzione : DPR n.1062/1968)
Art. 2 1. Al
fine di garantire la sicurezza e la stabilità delle strutture e
di evitare pericoli per la pubblica incolumità, la progettazione,
l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne,
comprese quelle poste in zone sismiche, devono conformarsi ad apposite
norme tecniche da emanarsi ai sensi del successivo comma 2.
2. Le norme
tecniche di cui al precedente comma 1 saranno emanate e periodicamente
aggiornate con decreto del Ministero dei lavori Pubblici di concerto
con i Ministeri dei trasporti, sentito il CNR, su proposta del comitato
elettrotecnico Italiano che elabora il testo delle predette norme
tecniche."
Le nuove norme
dovranno prevedere tra l'altro la suddivisione del territorio nazionale
in zone con singole specifiche distanze dei conduttori e sostegni
dai fabbricati.
Per le infrazioni
richiama il R.D. n.1775/1933 artt. 219 e ss..
Legge n. 349 del
8/7/1986 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in
materia di danno ambientale)
L’art.2, "14.
Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità,
propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la fissazione dei
limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e i limiti
massimi di esposizione relativi a inquinamenti di natura chimica,
fisica e biologica e delle emissioni sonore relativamente all'ambiente
esterno e abitativo di cui all’art. 4 della L. 23/12/1978, n.833.
La fissazione di tali limiti ove gli stessi siano relativi agli
ambienti di lavoro è proposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente
e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale."
Art. 6 - "2.
In attesa dell'attuazione delle direttive comunitarie in materia
di impatto ambientale (...) le opere in grado di produrre rilevanti
modificazioni dell'ambiente sono individuate con D.P.C.M. (V. D.P.C.M.
10/8/1988, n.377 - tenere presente che è stato integrato con il
DPR 27/4/92 ("si aggiunge il punto m)"... con il quale
si prevede la V.I.A. anche per elettrodotti)
Art. 6, co.
9 - Qualsiasi cittadino può presentare istanze, osservazioni, o
pareri al Ministro dell'Ambiente e alla Regione nel termine di
trenta giorni dall'annuncio della preventiva comunicazione del progetto
da sottoporre a VIA.
Decreto Interministeriale
21/03/1988
Legittimato
dal citato art. 2 legge n.339/1986 (occupa il posto normativo dell'abrogato
DPR n.1062/1968)
Norme tecniche,
definizioni su tutto ciò che riguarda gli elettrodotti; stabilisce
l’altezza dei conduttori da terra fissata con un minimo pari a 5
mt.; fissa le distanze di rispetto dei sostegni da rotaie strade
fabbricati autostrade gasdotti etc. ;
Attenzione:
normativa in parte (art. 2.1.05 "Altezza dei conduttori sul
terreno e sulle acque non navigabili" e l’art. 2.1.08 "Distanze
di rispetto dai fabbricati) modificata dal decreto interministeriale
del 16/01/91.
Legge n. 9 del
09/01/1991
Legge di
rilevanza fondamentale si sovrappone al R.D. n.1775/1933 in materia
di norme regolamentari per le procedura da adottare per l'autorizzazione
agli impianti idroelettrici e alla costruzione di elettrodotti;
legittima il DPR 27/4/1992.
Art. 2 - VIA
per dighe e altri impianti destinati a fini idroelettrici rinvia
alla legge 8/7/1986 n.349 ;
prevede la
procedura di V.I.A. per gli elettrodotti ad alta tensione (v. anche
normativa regionale in materia come ad esempio quella della Regione
Basilicata L.R. n.47 del 19/12/1994 titolo II artt. 4-5-6-7 e tabella
parte II)
Art. 21 - Soc.
commerciali e l'ENEL.
Art. 22 - Fonti
rinnovabili
Decreto Interministeriale
del 16/01/1991
Aggiornamento
delle norme tecniche per la disciplina della costruzione e dell'esercizio
di linee elettriche aeree esterne (trova la propria legittimazione
nella legge 28/06/1986, n.339 e nel D.M. 21/03/1988.
Molto importante
in quanto è la prima norma italiana con cui si tiene conto dei "possibili
effetti sulla salute derivanti dai campi elettromagnetici prodotti
dalle linee elettriche aeree".
Modifica con
due gruppi di norme quanto già regolato dal D.M. 21/03/1988
Art. 2.1.05
- "altezza dei conduttori sul terreno e sulle acque non navigabili"
Art. 2.1.08
- "distanze di rispetto dai fabbricati"
Le distanze
sono indicate mediante complicate formule matematiche.
Accordo Procedimentale
In ordine
alle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio delle centrali
termoelettriche (comprese quelle a turbogas) con potenza termica
inferiore a 300 MW previste dall’art. 17 del DPR 24/5/1988, n.203,
in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti
inquinanti e di inquinamento prodotto dagli agenti industriali".
Non riguarda i campi elettromagnetici ;
L.R. Veneto n.24
del 06/09/1991
Regola
l’iter amministrativo per la costruzione di linee elettriche e impianti
inferiori o pari a 150 Kv (in materia di V.I.A)
L.R. Basilicata
n.46 del 19/12/1994
(V.I.A.
Basilicata elettrodotti fino a 150 KV)
D.P.C.M. del 23/04/1992
"Limiti
massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati
alla frequenza industriale nominale (50 hz) negli ambienti abitativi
e nell'ambiente esterno"
Principale
norma specifica fissa le distanze ai fini del pericolo per la salute,
ma limitatamente agli ambienti abitativi e all’ambiente esterno.
[...] "Rilevata la necessità di assicurare condizione e garanzie
di salute uniformi" così come stabilito dall’art. 4 della legge
23/12/1978 n.833 (quest'ultima disposizione richiamata dal D.P.C.M.
pone limiti in materia alla competenza legislativa delle Regioni)
Art. 4 - "Limiti
di esposizione e criteri di applicazione.
Sono definiti
i seguenti limiti:
- 5 kV/m (intensità
di campo elettrico) e 0,1 mT (induzione magnetica) "in aree
o ambienti in cui si possa ragionevolmente attendere che individui
trascorrano una parte significativa della giornata".
- 10kV/m e
1 mT, nel caso in cui l’esposizione sia ragionevolmente limitata
a poche ore al giorno.
(Attenzione:
art. 5 che segue rappresenta una deroga o contraddizione tecnica
rispetto ai limiti imposti dall’art. 4 - sia pur limitatamente ai
fabbricati adibiti ad abitazione o altra attività che comporta permanenza
prolungata;)
Art. 5 - "Distanze
di rispetto dagli elettrodotti"
Con riferimento
alle linee elettriche aeree esterne (...) si adottano rispetto
alle abitazioni o altri fabbricati che comportano tempi di permanenza
prolungati le seguenti distanze da qualunque conduttore della linea:
"linee
a 132 kV >/ 10m.
linee a 220
kV >/ 18m.
linee a 380
Kv >/ 28m."
(...) "Per
le linee inferiori a 132 kV restano ferme le distanze previste dal
D.M. 16.01.1991"
La distanza
di rispetto da una cabina o da una sottostazione elettrica deve
essere uguale a quella prevista mediante i criteri sopra esposti
per la più alta tra le tensioni presenti..."
Art. 6 Autorizzazioni"
(rinvia alla legge 9/1/91 n.9)
Art. 7 "Risanamenti.
Nei tratti
di linee elettriche esistenti dove non risultano rispettati i limiti
di cui all’art. 4 e le condizioni di cui all’art. 5 dovranno essere
individuate azioni di risanamento.
Entro 18 mesi
( = entro il 07/11/1993) .. gli esercenti degli elettrodotti dovranno
presentare al Min. Amb. una relazione contenente i criteri di priorità
scelti ...."
"nei successivi
12 mesi ( = entro il 08/11/1994 ma tale termine è stato prorogato
con il D.P.C.M. 28/9/1995 ) gli esercenti dovranno presentare i
progetti delle tratte degli elettrodotti interessate al risanamento.
Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto (pubblicato
il 6.5.92 e dunque entro 7/7/1992), i Ministeri Ambiente Sanità
Industria Commercio e Artigianato e dei Lavori pubblici dovranno
definire un accordo procedimentale per la valutazione dei suddetti
progetti di risanamento ai fini del rilascio delle autorizzazione
alla costruzione cosi come disciplinate da L. n.1171/1933.
"I Programmi
di risanamento debbono essere completati entro il 31/12/2004".
Art. 8 "Commissione
tecnico scientifica"
D.P.R. 27/4/1992
"Regolamentazione
delle pronunce di compatibilità ambientale e norme tecniche per
la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione
del giudizio di compatibilità di cui all’art. 6 della legge 8/7/1986
n.349, per gli elettrodotti aerei esterni"
Trova fondamento
nell’art. 6, co. II, legge n.349/1986 e art. 2, co. III, legge n.9/1991
in cui si prevede prevedono anche gli elettrodotti ad alta tensione
quali opere da assoggettare alla VIA e al ripristino territoriale
nei limiti e con le procedure esistenti.
Art. 2 aggiunge
all’art. 1 DPR N.377/1988 la lettera "m) elettrodotti aerei
esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale
di esercizio superiore a 150 Kv e con tracciato di lunghezza superiore
a 15 Km"
Di seguito
fissa tutta una serie di interessanti criteri ai fini della VIA
quali ad es. si deve tenere conto di: piani regionali e di area
vasta per la salvaguardia e il risanamento ambientale piani territoriali
e paesistici;
-strumenti
urbanistici locali ai sensi della normativa vigente si dovrà inoltre
illustrare le scelte di tracciato in relazione a :insediamenti abitativi
e residenziali strade ferrovie etc. insiemi paesaggistici interessati
e emergenze monumentali paesaggistiche e naturalistiche numero tipo
disposizione e distanza dei piloni e dei conduttori e "presentare
analisi teoriche della distribuzione dei campi elettrici e magnetici
in funzione della distanza dell'asse dalla linea fino a distanze
pari ad almeno il doppio del limite dell'area sottoposta a servitù
di elettrodotto"; "analizzare i livelli di rumore prodotti
anche nelle peggiori condizioni ambientali da micro scariche elettriche
(effetto corona)."
Fissa anche
questo provvedimento le distanze le distanze previste da l comitato
internazionale, per le NIR e dall’ Ass. Intern. per le protezioni
radiologiche pubbl. nel gennaio 1990 e riprodotte in parte nell'art.4
D.P.C.M. A12 non prevede invece quanto previsto dall'art. 5 richiamando
la preesistente normativa stabilita dal Decreto interm. 16/01/1991.
Direttiva CEE
n.92/31 Consiglio del 28/4/1992
che modifica
la direttiva n. 89/336/CEE per il ravvicinamento della legislazione
degli Stati membri relativamente alla compatibilità elettromagnetica
di apparecchi elettrici (vi sono numerosi provvedimenti normativi
italiani di attuazione ma non riguardano aspetti legati al pericolo
per la salute derivante dall’inquinamento elettromagnetico).
(v. per es.
D.lgs 4/12/1992 n.476, e Decreti del Ministero delle Poste e Tel.
del 30/12/93 e del 15/9/94 (con i quali sono stati pubblicati due
elenchi sulle norme armonizzate sulla compatibilità elettromagnetica) ;
il DM 14.11.1996 che risponde alla necessità, ai sensi dell’art.7
D.lgs 476/92, di consentire il rilascio della dichiarazione CE di
conformità degli apparecchi elettrici ed elettronici ai requisiti
di protezione di cui all’art.4 dello stesso provvedimento;
Decreto Ministeriale
25/9/1992
Approvazione
della convenzione tipo prevista dall'art.22 legge N.9/1991 (non
attiene ad aspetti di rilevante importanza in materia di C.E.M.)
D.lgs 4/12/1992
n.476 (attuazione della direttiva CEE 89/336)
si applica
ad apparecchi che possono creare immissioni elettromagnetiche ma
sotto il profilo della compatibilità funzionale tra gli stessi senza
considerare effetti non termici sull’individuo.
L.R. Veneto del
30/06/1993 n.27
Prevenzione
dei danni alla salute derivanti dai campi elettromagnetici generati
da elettrodi
Art.1 Finalità
...salvaguardare la salubrità, l’igiene, e la sicurezza negli ambienti
di vita e del lavoro, adotta misure atte a prevenire i danni alla
salute derivanti dai campi elettrici e magnetici generati da elettrodotti.
Art.2 Strumenti
urbanistici Negli strumenti urbanistici generali ed attuativi e
loro varianti adottati dopo l’entrata in vigore della presente legge
sono evidenziati i tracciati degli elettrodotti cui vanno attribuite
le fasce di rispetto di cui all’art.4
Art.3 Procedimento
d’intesa per l’accertamento della conformità urbanistica (richiama
l'art.81 co.2 e 3 del D.p.r. 24/07/1977, n.616).
Art.4 distanze
di rispetto dagli elettrodotti 1. Il tracciato degli elettrodotti
in cavo aereo di tensione uguale o superiore a 380 kV è mantenuto
ad almeno 150 m. di distanza dai fabbricati...
2. Nel caso
di tensioni inferiori la distanza dagli edifici deve essere tale
da non superare il livello di campo elettrico di 0,5 kV/m e quello
magnetico 0,2 microtesla...
Art. 5 - Misure
di tutela dell’ambiente e del paesaggio Nelle aree soggette a vincoli
imposti da leggi statali e regionali nonché dagli strumenti territoriali
e urbanistici a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici,
archeologici, paesistici ed ambientali, il parere favorevole della
regione di cui all’art.3 è rilasciato a condizione che nel territorio
vincolato l’elettrodotto corra in cavo sotterraneo e siano previste
in fase di progettazione misure onde evitare danni irreparabili
ai valori paesaggistici e ambientali.
L.R. Veneto del
9/07/1993 n.29
L.R. Veneto 1/9/1993,
n.43
art. 18
Modifiche alla legge 27 30/06/93
titolo riformulato:
Prevenzione dei danni derivanti da campi elettromagnetici generati
da elettrodotti ....al fine di tutelare l’ambiente coordinando
le scelte urbanistiche...
fasce sostituito
da distanze.
L.R. Veneto 26/1/1994
n.7
proroga
l’entrata in vigore della l.27/93 al 1/1/1995 (data prorogata da
due successivi provvedimenti al 1/1/2000).
D.P.C.M. 28/09/1995
Norme procedurali
di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 aprile 1992 relativamente agli elettrodotti.
Art.1 Il presente
decreto si applica ai campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti
e dalle relative stazioni e cabine elettriche
art.2 le intensità
delle componenti di campo elettrico e di induzione magnetica di
cui ai punti a e b dell’art.2, D.P.C.M. 23/4/1992 sono da intendersi
espresse in valore efficace ; il valore quadratico medio di cui
agli stessi punti è da intendersi come radice quadrata della somma
dei quadrati delle componenti.
art. 3 per
la prima fase di attuazione del D.P.C.M. 23/04/92 le azioni di risanamento,
verranno effettuate in base alle prescrizioni dell’art.4 (...) integrate
dalle disposizioni del presente decreto
art. 4 stabilisce
che i progetti di risanamento devono essere presentati al Ministero
dell'Ambiente a far data dai 12 mesi successivi da data del presente
decreto (entro ottobre 1996 anziché entro novembre 1994 come era
previsto in precedenza) e con cadenza annuale "tenendo conto
dell'obbligo di garantire la continuità del servizio elettrico".
(..) "il completamento delle azioni di risanamento è fissato
al 31/12/2004" (termine che verrà inevitabilmente prorogato).
L.R. Emilia Romagna
22/2/1993, n.10
Considerato
quanto disposto dagli Artt. 87 e 88 -D.p.r. 24/07/1977, n.616
che trasferiscono alle regioni le funzioni amministrative statali
in materia di linee e impianti per il trasporto, la trasformazione
e la distribuzione di energia elettrica comunque prodotta avente
tensione comunque non superiore a 150 mila volts al fine di assicurare:
a) la tutela
della salute e l’incolumità della popolazione;
b)la compatibilità
ambientale e paesaggistica degli impianti;
c)il rispetto
delle prescrizioni tecniche per la sicurezza e la regolarità di
esercizi;
lo snellimento
delle procedure per la costruzione e lo snellimento delle procedure
per l costruzione di elettrodotti ;
2. L’esercizio
delle suddette funzioni è delegato alle Provincie la regione indirizza
e coordina e mantiene rapporti con Stato e altre regioni.
Art. 2 autorizzazione
alla costruzione e all’esercizio di linee ed impianti elettrici
(fino a 150 mila volts) co. 4 le domande sono corredate da una relazione
sulla compatibilità ambientale e paesaggistica dell’opera.
art. 3 procedimento
autorizzatorio (menzionato il R.D. 11/12/1933)
-co. 3 il rilascio
dell'autorizzazione è subordinato in particolare al previo accertamento
dell’assenza di pregiudizio per la salute e l’incolumità della popolazione
ai sensi dell’art.4;
-art.4 tutela
della salute e dell’incolumità della popolazione:
1. In sede
di progetto devono essere valutati secondo le vigenti disposizioni
i livelli di esposizione ai campi elettrici e magnetici della popolazione
residente nonché il rischio di scarica
2. L’unità
sanitaria locale competente per territorio è tenuta a verificare
in via preventiva che i livelli di esposizione risultino inferiori
ai valori limite di cui al co. 1.;
-art. 7 Concessione
edilizia
La realizzazione
di linee ed impianti elettrici non è soggetta a concessione edilizia
mentre lo sono le opere edilizie adibite a stazioni e cabine elettriche.
Art. 8 Decadenza
revoca e sospensione... dall’autorizzazione per sopravvenute condizioni
di pericolo per l’incolumità e la salute pubblica ;
-art. 11 Il
tracciato di nuove linee elettriche aeree di tensione fino a 150
mila volts non può attraversare (Zone omogenee A strumenti urbanistici
locali) aree oggetto di tutela ai sensi della 1497/1939 e successive
modifiche.
8.1. Documenti
ufficiali e normativa di portata generale:
-Risoluzione
Parlamento Europeo del 5/5/94;
-Principio
di cui all'art. 130R del trattato sull'Unione Europea;
-art. 32 Costituzione
-sul diritto alla salute;
-normativa
sulla sicurezza sul lavoro l.547/55 l. 626/92 e successive integrazioni;
-normativa
urbanistica L.1140/39 e 47/85 e succ. disposiz.;
-normativa
sul sistema radiotelevisivo Legge Mammì n.223/90;
-art. 700 c.p.c.
provvedimenti d'urgenza;
-normativa
di tutela ambientale v. L.1497/39 e L. n.431/85;
-323 c.p. sull'abuso
d’ufficio;
-328 c.p. relative
ad omissioni in atti d’ufficio;
-650 c.p. sull'inosservanza
dei provvedimenti dell’autorità (conseguenza di ordinanze sindacali);
-574 c.p. getto
pericoloso di cose; v. sentenza cassazione commento
-590 c.p. lesioni
personali colpose;
-589 c.p. omicidio
colposo;
-Il 14/3/94
nella relazione del presidente della commissione per l'energia,
la ricerca e la tecnologia (parlamento europeo) "chiede alla
Commissione (ambiente sanità pubblica e tutela dei consumatori)
di presentare un progetto di modifica, della direttiva 92/75/CEE
concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse
degli apparecchi domestici mediante etichettatura e informazioni
uniformi relative ai prodotti in modo da prevedere l'obbligo di
informare il consumatore sui campi generati dagli apparecchi elettrodomestici
in funzione della distanza e del tipo di utilizzazione"
-Risoluzione
n.7.00464 On. Vigni e altri del 22/11/95
-Rapporto ISTISAN
89/20 e 95/26
-normativa
CEI-CENELEC (Nel maggio 1995 il CEI, Comitato elettrotecnico Italiano,
ha presentato le norme tecniche sperimentali che, in armonizzazione
con la normativa europea e dopo un periodo di sperimentazione costituiranno
la regola dell’arte per esposizione umana ai campi magnetici a bassa
frequenza ai sensi di quanto previsto dalla L. del 1/3/1968, n.186:
"Disposizioni concernenti la produzione di materiali, di apparecchiature,
macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici"
per la quale
"1. Tutti i materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni
e impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti
a regola d’arte.
2. I materiali,
le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti
elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del comitato
elettrotecnico italiano si considerano costruiti a regola d’arte).
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