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Estratto dalla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n.
257, 3-11-1998
Reperibile: http://www.geocities.com/elioa.geo/decreto1.html
Attenzione
istruzioni per l'uso sul D.M. 381/1998
Oggetto: D.M. 10
settembre 1998, n. 381 "Regolamento recante norme per la determinazione
dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana"
Le linee guida applicative luglio/settembre 1999
Sono pubblicate su "Ambiente e Sicurezza", n. 19, 2 novembre 1999,
pag. 102 - 110
Il sole - 24 ore Pirola
Si segnala che anche le linee guida sono state impugnate legalmente.
MINISTERO DELL'AMBIENTE
DECRETO 10
settembre 1998, n. 381.
Regolamento
recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza
compatibili con la salute umana.
IL
MINISTRO DELL'AMBIENTE
D'INTESA CON
IL MINISTRO
DELLA SANITÀ
E
IL MINISTRO
DELLE COMUNICAZIONI
Vista
la legge 31 luglio 1997, n. 249, articolo 1, comma 6, lettera a),
n. 15), il quale dispone, tra l'altro, che il Ministero dell'ambiente
d'intesa con il Ministero della sanità e con il Ministero delle
comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), fissa i tetti
di radiofrequenze compatibili con la salute umana, tenendo anche
conto delle norme comunitarie;
Visto
il parere favorevole dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente;
Visto
il parere dell'Istituto superiore di sanità nel quale, pur condividendosi
l'esigenza di una politica cautelativa che individui obiettivi di
qualità anche al di là dell'adozione di limiti di esposizione mirati
alla tutela degli effetti acuti, sono state manifestate perplessità,
in considerazione dell'attuale stato di conoscenza scientifica,
nei riguardi dell'adozione di misure più restrittive specifiche
per l'esposizione a campi modulati in ampiezza;
Ritenuta
la necessità di riservare misure più cautelative perlomeno nei casi
in cui si possono verificare esposizioni a campi elettromagnetici
per tempi prolungati, da parte di recettori sensibili non esposti
per ragioni professionali;
Visto
il parere espresso dalla conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 7 maggio
1998, con il quale si esprime parere favorevole allo schema di decreto,
subordinandolo all'accoglimento di due proposte di modifica, rispettivamente
all'articolo 4, comma 2, ed all'articolo 5, comma 1;
Ritenuto
di non accogliere la proposta di emendamento all'articolo 4, comma
2, in quanto renderebbe meno certa e sicura la tutela della popolazione
per effetti a lungo termine conseguenti ad esposizione prolungata;
Udito
il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 31 agosto 1998;
Vista
la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, del
10 settembre 1998, n. prot. UL/98/16640;
A
D O T T A
il seguente regolamento:
Art. 1.
Campo di applicazione
1.
Le disposizioni del presente decreto fissano i valori limite di
esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi
al funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni
e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa
fra 100 kHz e 300 GHz.
2.
I limiti di esposizione di cui al predetto decreto, non si applicano
ai lavoratori esposti per ragioni professionali.
Art. 2.
Definizioni ed unità di misura
1.
Le definizioni delle grandezze fisiche citate nel decreto e le corrispondenti
unità di misura sono riportate in allegato A che, unitamente
agli allegati B e C, è parte integrante del presente
decreto.
Art. 3.
Limiti di esposizione
1.
Nel caso di esposizione al campo elettromagnetico i livelli dei
campi elettrici, magnetici e della densità di potenza, mediati su
un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su
qualsiasi intervallo di sei minuti, non devono superare i valori
di tabella 1.
| TABELLA
1 |
| LIMITI
DI ESPOSIZIONE PER LA POPOLAZIONE |
| AI
CAMPI ELETTROMAGNETICI |
Frequenza
f
(MHz) |
Valore
efficace
di intensità di campo
elettrico E
(V/m) |
Valore
efficace
di intensità di campo
magnetico H
(A/m) |
Densità
di potenza
dell'onda piana
equivalente
W/m2 |
| 0,1
- 3 |
60 |
0,2 |
- |
| >3 -
3000 |
20 |
0.05 |
1 |
| >3000
- 300000 |
40 |
0.1 |
4 |
2.
Nel caso di campi elettromagnetici generati da più sorgenti, la
somma dei relativi contributi normalizzati, difiniti in allegato
B, deve essere minore dell'unità.
Art. 4.
Misure di cautela ed obiettivi di qualità
1.
Fermi restando i limiti di cui all'articolo 3, la progettazione
e la realizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi
operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300
GHz e l'adeguamento di quelle preesistenti, deve avvenire in modo
da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile,
compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso
al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.
2.
Per i fini di cui al precedente comma 1, in corrispondenza di edifici
adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore non devono essere
superati i seguenti valori, indipendentemente dalla frequenza, mediati
su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e
su qualsiasi intervallo di sei minuti: 6 V/m per il campo elettrico,
0,016 A/m per il campo magnetico intesi come valori efficati e,
per frequenze comprese tra 3 Mhz e 300 GHz, 0,10 W/m2
per la densità di potenza dell'onda piana equivalente.
3.
Nell'ambito delle proprie competenze, fatte salve le attribuzioni
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le regioni e
le province autonome disciplinano l'installazione e la modifica
degli impianti di radiocomunicazione al fine di garantire il rispetto
dei limiti di cui al precedente articolo 3 e dei valori di cui al
precedente comma, il raggiungimento di eventuali obiettivi di qualità,
nonché le attività di controllo e vigilanza in accordo con la normativa
vigente, anche in collaborazione con l'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, per quanto attiene all'identificazione degli
impianti e delle frequenze loro assegnate.
Art. 5.
Risanamenti
1.
Nelle zone abitative o sedi di attività lavorativa per lavoratori
non professionalmente esposti o nelle zone comunque accessibili
alla popolazione ove sono superati i limiti fissati al precedente
articolo 3 e all'articolo 4, comma 2, devono essere attuate azioni
di risanamento a carico dei titolari degli impianti. Le modalità
ed i tempi di esecuzione per le azioni di risanamento sono prescritte
dalle regioni e province autonome, secondo la regolamentazione di
cui al precedente articolo 4, comma 3.
2.
La riduzione a conformità da svolgere nell'ambito dell'attività
di risanamento deve essere effettuata in accordo a quanto riportato
nell'allegato C.
Art. 6.
Entrata in vigore
1.
Il presente decreto entra in vigore dopo sessanta giorni dalla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 settembre 1998
p. Il Ministro dell'ambiente
CALZOLAIO
p. Il Ministro della sanità
BETTONI BRANDINI
p. Il Ministro delle comunicazioni
VITA
Visto, il Guardasigilli:
FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1998
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 250
| ALLEGATO
A |
| DEFINIZIONI
ED UNITÀ DI MISURA |
Campo
elettrico E: si definisce campo elettrico
una quantità vettoriale che, in ogni punto di una data regione di
spazio, rappresenta il rapporto fra la forza esercitata su una carica
elettrica di prova q ed il valore della carica medesima.
L'unità di misura del campo elettrico nel sistema S.I. è il volt/metro
(V/m)
Campo
magnetico H: si definisce campo magnetico una quantità vettoriale-assiale
definita in ogni punto di una data regione di spazio in modo tale
che il suo rotore sia eguale alla densità di corrente elettrica
totale, compresa la corrente di spostamento.
L'unità di misura del campo magnetico nel sistema S.I. è l'ampere/metro
(A/m)
Densità
di potenza elettromagnetica S: è la potenza elettromagnetica
che fluisce attraverso l'unità di superficie, normale alla direzione
di propagazione. Nella regione di campo lontano S è legata
al valore efficace del campo elettrico Eeff ed
al valore efficace del campo magnetico Heff dalle
relazioni
 |
essendo |
 |
l'impedenza dello spazio
libero |
L'unità di misura della densità di potenza elettromagnetica nel
sistema S.I. è il watt/metro-quadro (W/m2).
Frequenza
f: numero di cicli o periodi nell'unità di tempo.
L'unità di misura della frequenza nel sistema S.I. è l'hertz (Hz);
sono di uso frequente i multipli kilohertz (1 kHz = 103
Hz); megahertz (1 MHz = 106 Hz); gigahertz (1 GHz = 109
Hz)
Media
sull'intervallo temporale (t1, t2): per
una grandezza p(t) variabile nel tempo è data dalla espressione:
Valore
efficace: di una grandezza periodica a(t) si definisce
valore efficace l'espressione
Onda
piana: è una distribuzione di campo elettromagnetico
propagativo, in cui on ogni punto i vettori campo elettrico e campo
magnetico sono perpendicolari fra loro e giacciono su piani perpendicolari
alla direzione di propagazione.
Regione
di campo lontano: regione di spazio, sufficientemente lontano
dalla sorgente, nella quale il campo elettromagnetico ha una distribuzione
con le caratteristiche dell'onda piana. L'estensione di questa regione
dipende dalle dimensioni massime lineari D dell'elemento radiante
e dalla lunghezza d'onda l del campo emesso. Si assume che la regione
di campo lontano inizia ad una distanza dalla sorgente maggiore
della quantità r eguale alla maggiore fra le quantità l e
D2/l.
Obiettivi
di qualità: sono valori di campo elettromagnetico da conseguire
nel breve, medio e lungo periodo, usando tecnologie e metodiche
di risanamento disponibili, al fine di realizzare obiettivi di tutela.
| ALLEGATO
B |
| MODALITÀ
ED ESECUZIONE DELLE MISURE E DELLE VALUTAZIONI |
Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui all'articolo
4, comma 2, le intensità dei campi elettromagnetici possono essere
determinate mediante calcoli o mediante misure.
Le misure sono comunque necessarie ogni volta che i calcoli facciano
prevedere valori di campo elettrico o magnetico che superano 1/2
dei limiti suddetti.
In caso di discordanza fra valore calcolato e valore misurato, è
acquisito il valore misurato.
Le misure dei valori dei campi elettromagnetici devono essere eseguite
secondo le norme C.E.I. ed in mancanza di queste devono essere eseguite
secondo le norme di buona tecnica, emesse in materia dagli organismi
internazionali, oppure indicate da Enti ed Associazioni, anche stranieri,
di riconosciuta competenza.
Valori normalizzati delle misure.
In presenza di più sorgenti, il limite complessivo di esposizione
è 1, da ottenere come somma dei contributi normalizzati delle singole
sorgenti: tali contributi sono determinati dividendo il quadrato
del valore misurato del campo elettrico oppure del campo magnetico
per il quadrato del valore limite corrispondente oppure, per le
frequenze comprese fra 3 MHz e 300 GHz, dividendo la densità di
potenza per il corrispondente valore limite. La procedura da seguire
per la riduzione a conformità è descritta nell'Allegato C.
| ALLEGATO
C |
| RIDUZIONE
A CONFORMITÀ |
La
riduzione dei contributi dei campi elettromagnetici generati da
diverse sorgenti, che concorrono in un dato punto al superamento
dei limiti di esposizione di cui allo art. 3 e dei valori di cui
all'art. 4, comma 2, deve essere eseguito nel modo seguente: indicando
con Ei il campo elettrico della sorgente i-esima, con
Li il corrispondente limite desunto dalla tab. 1, con
Di la densità di potenza della sorgente e DLi
il corrispondente limite desunto dalla tab. 1, si calcolano i contributi
normalizzati che le varie sorgenti producono nel punto in considerazione
nel modo seguente:
| (1) |
Ci=Ei2/Li2 |
oppure, per
frequenze f > 3 MHz, |
Ci=Di/DLi |
Se la
somma
| (2) |
 |
supera il valore 1 i limiti di esposizione non sono soddisfatti
ed i vari segnali Ei vanno pertanto ridotti in modo che
risulti C <= 0,8 ai fini di maggior tutela della popolazione.
In
via preliminare si individuano con Ri quei contributi
Ci che singolarmente superano il valore 0,8: a ciascuno
dei corrispondenti segnali Ei deve essere applicato un
coefficiente di riduzione bi che soddisfa la relazione
biRi = 0,8
Se la somma
supera il valore 0,8 i vari segnali Ei devoono essere
ridotti in modo che risulti C<=0,8.
Dall'insieme
dei contributi da normalizzare devono essere esclusi i segnali che
danno un contributo inferiore a 1/100 indicati convenzionalmente
con l'espressione:
Quindi la (2)
puà essere riscritta:
| (3) |
 |
| |
Ponendo nella
(3) |
 |
si ottiene:
|
| (4) |
 |
essendo a il coefficiente di riduzione ed E'j, E'n
i nuovi valori, ridotti a conformità, dei campi elettrici.
N O T E
AVVERTENZA:
Il
testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art.
10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare
la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
-
Il testo del comma 6, lettera a), n. 15), dell'art. 1, della legge
31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorità per
le garanzie nelle telecomunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni
e radiotelevisivo», è il seguente:
«6.
Le competenze dell'Autorità sono così individuate:
a) la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le
seguenti funzioni:
1)-14) (omissis);
15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la
salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto
di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati. Il rispetto
di tali indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze
o le concessioni all'installazione di apparati con emissioni elettromagnetiche.
Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero della sanità
e con il Ministero delle comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore
di sanità e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente
(ANPA), fissa entro sessanta giorni i tetti di cui al presente numero,
tenendo conto anche delle norme comunitarie».
-
Il testo del comma 3, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri", è il seguente:
«3.
Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al
Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono
essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie
a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della
loro emanazione».
98G0430
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