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Ministero dell’Ambiente
Ministero delle Comunicazioni Ministero della Sanità
Decreto
10 settembre 1998 n° 381
"Regolamento
recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza
compatibili con la salute umana "
G.U. Serie Generale
n. 257 del 3.11.98
Linee guida
applicative
Roma, luglio/settembre
1999
Il presente
documento è stato elaborato al fine di favorire una uniforme
applicazione del decreto del Ministero dell’Ambiente 381/98 "Regolamento
recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza
compatibili con la salute umana " dal Gruppo di Lavoro Interministeriale
di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente 2 giugno 1997.
Il Gruppo di
Lavoro è composto dai tre Sottosegretari delegati (firmatari
del DM 381/98) e da rappresentanti indicati dai ministeri e dagli
istituti/agenzie ad essi collegati: per il Ministero dell’Ambiente
(Monticelli, Clini, Damiani, Silvestrini, Tomaselli, Urbani); per
il Ministero della Sanità (Oleari, Grandolfo,Giuliani, Comba,
Crescimanno, Dottarelli); per il Ministero delle Comunicazioni (Guidarelli,
Mattioli, Artemisio, Micciarelli); per il Ministero dell’Industria
(Rossoni, Cavanna, Focà, Minghetti).
La redazione
della presente versione è stata curata dall’Agenzia Nazionale
per la Protezione dell’Ambiente.
Indice
Il testo del
Decreto
1
Campo di applicazione (art. 1)
2
Definizioni ed unità di misura (art.2 , Allegato A)
3
Limiti di esposizione (art. 3 )
4
Misure di cautela ed obiettivi di qualità (art.4 , commi
1 e 2)
5
Competenze e controlli (art.4 , comma 3)
6
Risanamenti (art.5)
7
Allegato B – Modalità di esecuzione delle misure e delle
valutazioni
8
Allegato C – Riduzione a conformità
9
Esempi di calcolo per la riduzione a conformità:
9.1 Caso 1: Sorgenti
che emettono nell’intervallo di frequenze 3 MHz – 3 GHz
9.2 Caso 2: Sorgenti
che emettono nei tre intervalli di frequenze 100 kHz – 3 MHz,
3 MHz - 3 GHz, 3 GHz – 300 GHz
9.3
Caso 3: Sorgenti identiche a quelle considerate nel caso 2 che
insistono in aree residenziali
10
Conclusioni
Introduzione
L’opuscolo
illustra la normativa italiana sui campi elettromagnetici provocati
dai sistemi operanti in alcuni intervalli di frequenza.
Viviamo
ormai "immersi" in un invisibile, inodore, intoccabile ambiente
elettromagnetico, in parte minore naturale (emissioni del sole,
magnetismo terrestre, scariche atmosferiche) e in parte crescente
artificiale (tralicci, antenne, ripetitori, apparecchi domestici,
telefoni cellulari).
La
normativa in vigore regolamenta alcuni campi "artificiali": antenne
e ripetitori. L’enorme sviluppo dei dispositivi elettrici e, più
recentemente, di quelli elettronici ha posto una serie di quesiti
sull’inquinamento ambientale e suoi riflessi sulla salute umana.
Va infatti considerata sia la diffusione dei campi elettrici (più
facilmente schermabili, ma prodotti dalla rete anche se gli apparecchi
sono spenti), sia la diffusione dei campi magnetici (più
difficilmente schermabili, correlati alle correnti circolanti).
Sono inoltre fortemente aumentati i livelli di esposizione della
popolazione ai campi elettromagnetici prodotti in particolare dagli
impianti per le telecomunicazioni.
Già
molte indagini hanno mostrato effetti nocivi per la salute dei lavoratori
e della popolazione, in particolare per le frequenze basse (elettrodotti),
soprattutto a medio-lungo termine. Dobbiamo evitare di cercare rimedi
dopo che gli effetti si siano verificati e siano stati documentati
in modo incontrovertibile. Occorre intensificare le ricerche sulla
tipologia e l’entità dei rischi e, nel frattempo, "cautelarsi"
valutando benefici e costi.
Per
quanto riguarda le radiofrequenze sono noti gli effetti nocivi basati
sul riscaldamento dei tessuti (effetti termici) e sugli effetti
indiretti, come le ustioni. Il Governo italiano da almeno
due anni ha promosso un’intensa politica di prevenzione e riduzione
dell’inquinamento elettromagnetico, anticipando altri paesi. Nel
luglio 1997 è stato costituito un gruppo di lavoro interministeriale
che ha predisposto un disegno di legge organico sull’intera materia.
La proposta di legge è stata oramai approvata dalla Camera;
entro il 1999 può essere la novità normativa ambientale
più importante di questa legislatura e la prima precisa regolamentazione
nei paesi industrializzati.
Nella
recente legge sulle comunicazioni il Parlamento ha chiesto poi al
Governo di emanare subito uno specifico decreto relativo alle radiofrequenze.
Questo provvedimento è entrato in vigore il 2 gennaio
1999 e l’opuscolo ne spiega obiettivi e contenuti. Il decreto
ministeriale fissa limiti massimi di esposizione ai campi elettromagnetici
generati da apparecchi per le telecomunicazioni molto più
restrittivi di quelli internazionalmente riconosciuti da comunità
scientifiche e da amministrazioni centrali di altri paesi. Lo spirito
informativo del Decreto è di "…riservare misure più
cautelative nei casi in cui si possono verificare esposizioni a
campi elettromagnetici per tempi prolungati, da parte di ricettori
sensibili, non esposti per ragioni professionali". Il rischio implicito
cui si fa riferimento è rappresentato da eventuali malattie
in qualche modo connesse con una esposizione prolungata nel tempo
anche a livelli molto bassi, per cui sono stati adottati anche valori
inferiori ai limiti sanitari fissati dallo stesso decreto, che peraltro
erano già cautelativi rispetto alla protezione dai soli effetti
termici e dalla normativa sinora vigente nel contesto internazionale.
Valerio
Calzolaio
Sottosegretario
di Stato all'Ambiente
Il
Decreto n. 381 del 10 settembre 1998 trova le sue origini nella
legge n. 249 del 31.7.97 che dispone all’art. 1, comma 6, lettera
a), n. 15, tra l’altro, l’emanazione da parte del Ministero dell’Ambiente,
d’intesa con quello della Sanità e delle Comunicazioni, di
un decreto che fissi "i tetti" delle radiofrequenze compatibili
con la salute umana. Il decreto si compone di 6 articoli e tre allegati
tecnici, che ne sono parte integrante.
1.
Campo di applicazione (art. 1)
L’art.
1 definisce il campo di applicazione, che è limitato all’esposizione
della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento
ed all’esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi
operanti nell’intervallo di frequenza compreso tra 100 kHz e 300
GHz. Vengono così regolamentati gli impianti fissi per la
telefonia mobile (Stazioni Radio Base), quelli per la generazione
e trasmissione dei segnali radio e televisivi, inclusi i ponti
radio, gli impianti di comunicazione satellitari,
gli impianti fissi utilizzati dai radioamatori, ecc., con esclusione,
quindi, dei sistemi mobili quali, ad esempio i telefoni cellulari,
gli scanner, gli apparecchi CB portatili e tutte le altre apparecchiature
(fisse o mobili) che utilizzano radiazione elettromagnetica nell’intervallo
di frequenza considerato, ma che non operano nel settore delle telecomunicazioni
o delle trasmissioni radiotelevisive, quali ad esempio i radar.
Inoltre,
è precisato che i limiti di esposizione indicati non si
applicano ai lavoratori professionalmente esposti, ovvero a
coloro che, operando nel settore della costruzione, esercizio, manutenzione,
ecc. degli impianti, devono essere a conoscenza dei rischi legati
all’esposizione ai campi elettromagnetici e sono periodicamente
sottoposti a controlli sanitari in ottemperanza al D.Lgs. 626/94.
Va sottolineato che dipendenti di società del settore non
adibiti alle mansioni connesse con l’esposizione a radiazioni non
ionizzanti non sono professionalmente esposti e quindi vanno assimilati
alla popolazione.
2.
Definizioni ed unità di misura (art. 2 e Allegato A)
L’art.
2 rimanda all’allegato A del Decreto, che definisce le unità
di misura e la terminologia tecnica utilizzata. Viene introdotta
la definizione di obiettivi di qualità, cioè
di valori entro cui contenere il campo elettromagnetico per tutelare
la popolazione da eventuali rischi legati all’esposizione nel breve,
medio e lungo periodo, valori che possono essere raggiunti utilizzando
innovazioni tecnologiche. E’ fondamentale sottolineare l’importanza
di tale definizione, che può comportare l’introduzione di
misure che portano a ridurre ulteriormente l’esposizione della popolazione
anche nel caso in cui siano già rispettati i limiti e le
misure di cautela definite nel decreto. L’obiettivo di qualità
è, in altri termini, uno strumento che concorre all’attuazione
del principio di minimizzazione delle esposizioni indebite della
popolazione ed in generale di ottimizzazione dell'inserimento dell'opera
nell'ambiente, tenuta sempre presente la necessità di garantire
la funzionalità dei servizi di radiocomunicazione.
3.
Limiti di esposizione (art. 3 )
L’art. 3, al comma
1, fissa i limiti di esposizione al campo elettromagnetico
presente in ambiente libero (Tabella 1). Tali limiti sono definiti
per il campo elettrico, il campo magnetico e la densità di
potenza, in base alla frequenza della radiazione considerata. Nella
zona di campo lontano, che inizia ad una distanza dalla sorgente
superiore alla quantità r eguale alla maggiore fra le quantità
l e D²/l , dove le intensità di campo elettrico E (espressa
in V/m), magnetico H (espressa in A/m) e la densità di potenza
S (espressa in W/m²) sono correlate in ogni punto dello spazio tramite
le relazioni:
E=
H x 377 ; S= E²/377= 377 x H²
la verifica
del rispetto del valore limite per una qualsiasi delle tre grandezze
è sufficiente ad assicurare il rispetto dei limiti di esposizione.
Nella regione di campo vicino è necessario verificare il
rispetto contemporaneo dei limiti di esposizione al campo elettrico
ed a quello magnetico mentre perde di significato la misura della
densità di potenza.
I livelli
del campo elettrico, magnetico e della densità di potenza
devono essere mediati su un’area equivalente alla sezione verticale
del corpo umano e su qualsiasi intervallo temporale di sei minuti.
Per quanto riguarda le misure, il requisito della media spaziale
richiede che vengano effettuate più misure nel punto d’indagine,
almeno due corrispondenti alla testa e al tronco, quindi ad una
altezza di 1.90 m e 1.10 m. Ognuna di queste dovrà essere
a sua volta il risultato della media temporale su sei minuti. Se
la differenza tra le due misure è maggiore del 25% del valore
più elevato tra le due (maggiore quindi dell’incertezza di
quella misura) è opportuno effettuarne una terza a 1.50 m
da terra, per poi effettuare una media dei tre risultati. Il
punto di indagine viene individuato attraverso una prima serie di
misure nell’area in esame al fine di rilevare il punto di massima
esposizione (e non, come nella prassi generale dell’igiene
ambientale, nel punto dove il soggetto trascorre la maggior parte
del tempo, ovvero in un qualche punto definito "rappresentativo"
sulla base di altre considerazioni a priori).
Tutte
le medie sopra riportate devono essere considerate come medie aritmetiche
sulla densità di potenza ovvero come medie quadratiche delle
intensità del campo elettrico o magnetico.
Tabella
1: LIMITI DI ESPOSIZIONE PER LA POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI
|
Frequenza
f
(MHz)
|
Valore
efficace di intensità di campo elettrico E
(V/m)
|
Valore
efficace di intensità di campo magnetico H
(A/m)
|
Densità
di potenza dell’onda piana equivalente
(W/m2)
|
|
0.1
¸ 3
|
60
|
0.2
|
-
|
|
>
3 ¸ 3000
|
20
|
0.05
|
1
|
|
>
3000 ¸ 300000
|
40
|
0.1
|
4
|
|
Questi valori limite devono
essere rispettati in qualunque punto accessibile agli
individui della popolazione. Nel proseguo del documento
sono fornite alcune indicazioni da seguire per la verifica
di tali limiti.
|
Al comma
2 dello stesso articolo viene presa in considerazione anche la situazione,
ormai sempre più frequente, della presenza contemporanea
di segnali dovuti a più sorgenti, nel qual caso viene imposto
che la somma dei contributi di ognuno di essi soggiaccia a particolari
restrizioni, come precisato nell’allegato B del decreto stesso.
4.
Misure di cautela ed obiettivi di qualità (art.4 , commi
1 e 2)
In
base a considerazioni protezionistiche sono state adottate misure
più restrittive, al fine di tutelare eventuali recettori
sensibili (non esposti per ragioni professionali) da possibili effetti
a lungo termine, conseguenti ad esposizione prolungata a bassi livelli
di campo. Inoltre, al fine di evitare le cosiddette "esposizioni
indebite", rispetto alla qualità del servizio che si vuole
assicurare, viene prescritto che la progettazione e la realizzazione
dei nuovi apparati, nonché l’adeguamento di quelli preesistenti,
deve avvenire in maniera da minimizzare l’esposizione della popolazione
al campo elettromagnetico.
Per
tali motivi, "in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze
non inferiori a quattro ore" i limiti di cui all’art. 3 sono stati
ulteriormente ridotti: indipendentemente dalla frequenza, a 6 V/m
per il campo elettrico, a 0.016 A/m per il campo magnetico e, solo
per le frequenze comprese tra 3 MHz e 300 GHz, a 0.1 W/m2
per la densità di potenza (art.4, comma 2). Tali valori di
cautela sono verificati secondo quanto descritto nel 2° capoverso
del paragrafo 2.3.
Il
decreto quindi aggiunge ai limiti basati su effetti sanitari certi
e definiti, fissati all’art. 3, valori di cautela
da rispettare nel caso di situazioni in cui è ragionevole
prevedere un’esposizione continua della popolazione per più
di quattro ore.
Nello
specifico, la frase "in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze
non inferiori a quattro ore", nello spirito del decreto va
interpretata come relativa a tutte le aree interne di edifici (quali
ad esempio abitazioni, sedi di attività lavorative, scuole,
ospedali, ambienti destinati all’infanzia) e loro pertinenze
esterne, qualora sia ragionevole pensare che vi possa essere permanenza
prolungata nel tempo (cioè non inferiore a quattro ore nell’arco
della giornata), e comunque ricorrente. Ai fini delle verifiche
dei valori di cautela sono pertanto da considerare ad esempio anche
aree esterne quali: balconi, terrazzi, giardini e cortili.
La
definizione di un valore di 6 V/m deriva dalla scelta di applicare
un ulteriore fattore 10 di riduzione alla grandezza fisica significativa
dal punto di vista dosimetrico, cioè la densità di
potenza, considerata l’assenza di dati sperimentali sufficienti.
Si passa così da un valore di 1 W/m², corrispondente a circa
20 V/m per il valore limite del campo elettrico nel caso di onda
piana equivalente, a 0.1 W/m², corrispondenti invece a 6 V/m. Tale
valore risulta superiore al livello ambientale rilevabile attualmente
in una grande città dove sono presenti numerosi impianti,
tipicamente compreso tra 0.1 e 2 V/m. Confrontarsi con valori di
fondo già presenti in ambito urbano è opportuno per
valutare, indipendentemente da un valore limite di riferimento,
la significatività dell'esposizione ad una determinata sorgente,
come segnalato anche dall'autorevole documento svedese "Low frequency
electrical and magnetic fields: the precautionary principle for
national authorities - Guidance for Decision Makers", con riferimento
ai campi elettrici e magnetici a frequenza industriale.
Tali
limiti possono essere facilmente rispettati con una corretta pianificazione
ed installazione sia degli impianti per la telefonia cellulare che
di quelli utilizzati per le comunicazioni radiotelevisive.
I
Comuni possono adottare un provvedimento (regolamento) formalizzato
per garantire la tutela della salute, dell’ambiente e del paesaggio
e la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici.
Il valore di cautela rappresenta quindi lo strumento per assicurare
che l’introduzione di tecnologie di radiodiffusione e di radiocomunicazione
non peggiori le condizioni ambientali, mentre gli obbiettivi di
qualità tendono a contenere ulteriormente nel medio e lungo
termine il livello di inquinamento, che senza il decreto sarebbe
altrimenti in rapida crescita.
5. Competenze e controlli
(art.4 , comma 3)
Sempre
all’art.4 (comma 3) viene assegnato a Regioni e Province autonome
il compito di disciplinare:
- l’installazione
e la modifica degli impianti di radiocomunicazione al fine di
garantire il rispetto dei limiti di cui all’art. 3 e dei valori
di cautela precedenti;
- modalità
e tempi di esecuzione dei risanamenti;
- il conseguimento
di eventuali obiettivi di qualità;
- le attività
di controllo e di vigilanza.
Questo
implica una riconsiderazione dell’attuale distribuzione degli
impianti sul territorio, sia per quanto attiene alla posizione
geografica, che per quanto riguarda la potenza irraggiata, anche
in considerazione del Piano di Assegnazione delle Frequenze determinato
dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Inoltre,
le Regioni e le Province autonome potranno fissare tempi e modalità
per il raggiungimento degli obiettivi di qualità individuati
a livello centrale, a cui i gestori degli impianti dovranno necessariamente
adeguarsi nel breve o nel medio periodo.
Nelle
more dell’adeguamento della specifica normativa regionale e locale,
ai fini della minimizzazione dell’esposizione della popolazione,
si può eseguire una valutazione preventiva all’installazione
di nuovi impianti basandosi sull’effettiva potenza degli stessi,
sulle loro caratteristiche radioelettriche e su quelle geometriche
e architettoniche del sito prescelto, per poi eventualmente prescrivere
soluzioni migliorative. La valutazione preventiva deve tener conto
del numero degli impianti e dei valori di campo elettromagnetico
già presenti nel sito.
Appare
inoltre opportuno puntare sullo sviluppo di soluzioni tecnologicamente
innovative che consentano anche un contenimento dell’impatto paesaggistico.
Le
attività di controllo e vigilanza sono svolte:
- dalle Regioni
e dalle Province tramite le Agenzie Regionali (o Provinciali)
per la Protezione dell’Ambiente (ARPA e APPA) o, dove non sono
operative, dai Presidi Multizonali di Prevenzione (PMP) delle
Aziende Sanitarie Locali (ASL);
- dall’Autorità
Sanitaria e dalle Asl-Dipartimenti di prevenzione per quanto attiene
in particolare agli interventi di natura epidemiologica e sanitaria
a tutela e promozione della salute umana nei luoghi di vita e
di lavoro;
- dall’ISPESL, in
ordine alle specifiche competenze in materia di sicurezza sul
lavoro, per la verifica di conformità degli impianti e
degli insediamenti produttivi, in termini di consulenza e supporto
all’Autorità Sanitaria;
- dall’Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni, anche per il tramite degli
Ispettorati territoriali del Ministero delle Comunicazioni, relativamente
all’assegnazione delle frequenze e alle caratteristiche degli
impianti in conformità con le previste concessioni.
L’installazione
o la modifica degli impianti (di cui all’articolo 1 del decreto
ministeriale) collocati sopra edifici o in prossimità di
aree urbane o rurali è soggetto ad autorizzazione motivata
o, ricorrendo le condizioni secondo la specifica normativa, a concessione
edilizia dal Sindaco del Comune nel quale è situato l’impianto.
In tali situazioni non può essere seguita la procedura di
dichiarazione di inizio attività (DIA). Le Regioni e gli
Enti locali competenti, con propri atti, adeguano, ove ritenuto
necessario, le loro strumentazioni legislative e regolamentari in
materia edilizia e urbanistica.
La
valutazione preventiva, anche ai fini della mitigazione dell’impatto
paesaggistico, dovrebbe fondarsi su alcune azioni preliminari da
parte dell’autorità competente:
- l'effettuazione
di rilevamenti tecnici, comprese le misurazioni simulate o il
confronto con situazioni preesistenti, tramite le ARPA ove funzionanti
e i PMP in loro assenza;
- la valutazione,
d’intesa con le Autorità Sanitarie (Dipartimenti di Prevenzione-ASL)
e i loro organi di consulenza tecnica (ISPESL) in relazione all’esistenza
di ricettori particolarmente sensibili;
- l’individuazione
di soluzioni alternative di localizzazione.
Al
fine della valutazione dovrebbero essere richiesti al gestore i
dati sulle caratteristiche tecniche dell’impianto (in allegato si
fornisce uno schema indicativo). Possono essere inoltre considerate
previsioni o richieste di altre installazioni nell’ambito della
medesima area urbana o del medesimo territorio al fine di una valutazione
integrata degli impatti complessivi.
Tale
informazione può consentire anche l’istituzione di un catasto
regionale delle sorgenti.
6.
Risanamenti (art.5)
Qualora
i limiti di cui all’art. 3, e/o i valori di cui all’art. 4, comma
2 risultino superati in zone accessibili alla popolazione o in zone
abitative, nelle sedi di attività lavorative per operatori
non professionalmente esposti, devono essere attuate azioni di
risanamento a carico dei titolari degli impianti.
Per quanto attiene alla riduzione a conformità vale la procedura
illustrata nell'allegato C, che è stata definita sulla base
anche dell'esperienza pluriennale delle strutture che oggi costituiscono
le ARPA.
Nulla
vieta che nelle situazioni di non conformità i titolari degli
impianti possono determinare una riduzione consensuale dei livelli
di campo elettromagnetico mediante altri criteri, quali ad esempio
quello della riduzione iterativa, motivando opportunamente tale
scelta e comunicandola all’organo di controllo.
7.
Allegato B – Modalità di esecuzione delle misure e delle
valutazioni
Nell’Allegato
B, che come gli altri è parte integrante del decreto, sono
fissati i criteri per le valutazioni e le misure dei livelli di
campo. In particolare, la verifica del rispetto dei limiti e dei
valori di cautela potrà essere effettuata sia attraverso
misure che calcoli previsionali; tuttavia, nel caso in cui questi
ultimi facciano prevedere livelli superiori al 50% dei valori massimi
previsti dal decreto, sarà necessario provvedere alle misure
dirette del campo elettrico e magnetico, o della densità
di potenza nella regione di campo lontano.
A
tale proposito si farà riferimento al valore di 3 V/m per
il campo elettrico ed a 0.08 A/m per il campo magnetico, come discriminante
tra valutazioni previsionali e misure, secondo quanto stabilito
dal secondo capoverso dell’allegato che fa esplicito riferimento
"ai valori di campo elettrico o magnetico".
L'obbligatorietà
delle misure è stata inserita non a causa della scarsa
affidabilità dei programmi di calcolo previsionale, ma piuttosto
in considerazione della difficoltà di conoscere in maniera
sufficientemente precisa tutti i parametri di ingresso, quali, ad
esempio, le varie caratteristiche tecniche degli impianti. Poiché
può accadere che i siti siano oltremodo complessi con un
assai elevato numero di impianti e che i parametri di progetto o
quelli dichiarati dai produttori degli impianti o dai loro gestori,
possano differire da quanto riscontrabile nella realtà, nell’ottica
della massima cautela possibile, si è privilegiato il momento
della misura, almeno nei casi in cui gli errori nei parametri di
ingresso possono essere significativi.
Per
quanto riguarda le misure vanno effettuate ordinariamente in banda
larga e nel caso in cui venga superato il 50% del valore del limite
o misura di cautela è consigliabile effettuare un’analisi
in banda stretta dei segnali presenti, oltre il 75% dei suddetti
limiti tale analisi diventa assolutamente necessaria. A causa delle
dimensioni non trascurabili delle antenne (ad esempio 1.2 m x 0.4
m per le biconiche, dai 10 ai 40 cm per i dipoli in mezz’onda e
circa 0.4 m x 0.5 m per le log periodiche) è sufficiente
un solo punto di misura a 1,5 m di altezza.
In
ogni caso è necessario che siano precisate le condizioni
di funzionamento degli impianti esistenti, al momento delle rilevazioni:
tali condizioni dovrebbero rispecchiare la massima potenzialità
degli impianti stessi o consentire di valutare il valore di campo
presente in quelle condizioni per estrapolazione. Qualora ciò
non fosse possibile sarà necessario effettuare misure in
banda stretta sulla base delle quali ricostruire i valori massimi
di esposizione attesi su qualunque intervallo di 6 minuti.
Per
la verifica dei limiti di Tab.1 le misure andranno effettuate nei
luoghi accessibili alla popolazione ritenuti a maggior rischio,
mentre per la verifica dei valori di cautela di cui all’art. 4 andranno
effettuate in primo luogo in corrispondenza degli edifici di maggiore
altezza e in prossimità delle direzioni di massimo irraggiamento
delle antenne considerate ed in corrispondenza di ricettori particolarmente
sensibili quali ad esempio edifici destinati all’infanzia, scuole,
ospedali.
Al
fine di valutare l’adeguatezza degli strumenti di misura si ritiene
utile citare, tra le altre, le norme tecniche ANSI che richiedono
che gli strumenti utilizzati siano isotropi entro 1 dB ed abbiano
un fattore di calibrazione noto con un’incertezza massima di 2 dB,
e le norme ISO 45000 e ISO 9000, che raccomandano che gli strumenti
utilizzati siano tarati e riferibili. Si ricorda a tale proposito
che con la legge 273/91 è stato istituito il Servizio Italiano
di Taratura (SIT), il quale pertanto costituisce il riferimento
nazionale.
8.
Allegato C – Riduzione a conformità
Le
sorgenti che concorrono al superamento del livello limite possono
essere diverse. I criteri di riduzione a conformità dovranno
tenere conto di quanto ogni sorgente contribuisce al livello globale
di campo elettrico, penalizzando maggiormente le sorgenti che
producono un maggiore inquinamento elettromagnetico.
Per
questo scopo il processo di riduzione a conformità previsto
dal D.M. si articola in due fasi:
- riduzione dei
contributi Ei al campo elettrico globale che singolarmente
superano il valore limite,
- nel caso in cui,
dopo avere attuato la riduzione di cui al punto 1), il livello
globale di campo elettrico fosse ancora maggiore del limite, si
riducono tutti i contributi, ad esclusione dei contributi inferiori
ad 1/100 del livello limite ai quali, pertanto, non verrà
applicato alcun coefficiente di riduzione, di un eguale fattore
in modo tale che il livello globale si riduca a 0,8 volte il valore
limite.
La
scelta di ridurre ad un valore inferiore al valore limite è
dettata da un principio di cautela che tiene conto della tipica
incertezza associata alle misure strumentali.
La
prima fase non sarà necessaria nel caso, assai frequente,
in cui vi sia un superamento del valore limite senza che alcun contributo
superi singolarmente il limite stesso.
I
fattori di riduzione da applicare ai diversi contributi sono determinati
in modo tale che il livello globale di campo elettrico risultante
sia ridotto ad un valore inferiore a Ö 0,8 @ 0.9 volte il limite
(il coefficiente 0.8 è riferito al quadrato del campo elettrico),
invece che ad un valore inferiore strettamente al limite. In questo
modo si tiene conto del fatto che le misure ambientali, sulla base
delle quali si è rilevato il superamento del limite, sono
affette da un errore che potrebbe comportare una sottostima del
livello reale di campo. Ridurre il livello di campo misurato ad
un valore inferiore a circa 0,9 volte il limite, rappresenta quindi
una maggiore forma di tutela sull’effettivo rispetto del limite
del livello reale di campo elettrico.
L’errore
nella rilevazione sperimentale del campo elettrico è inevitabile
perché connesso alle indeterminazioni intrinseche al metodo
di misura e risulta particolarmente significativo nelle rilevazioni
ambientali, dove le condizioni meno controllate della misura comportano
un aumento delle incertezze associate al dato rilevato.
Nel
caso in cui si riscontri un livello di campo elettrico globale E,
in un determinato intervallo di frequenze, superiore al valore limite
corrispondente a quell’intervallo oppure superiore ai valori di
cautela di cui all’articolo 4 comma 2 qualora trattasi di ambienti
adibiti a permanenza prolungata, occorrerà attuare azioni
di risanamento su tutte le sorgenti che operano con frequenze comprese
nell’intervallo stesso o che contribuiscono al superamento del valore
di cautela. A tal proposito, è opportuno specificare che
il valore Li di cui all’allegato C, va inteso oltre che
come il limite desunto dalla tabella 1 anche come il valore di cautela
di cui all’articolo 4 comma 2, laddove applicabile.
Vengono
di seguito illustrati alcuni esempi applicativi con lo scopo
di chiarire le modalità da seguire previste dal decreto.
9.
Esempi di calcolo per la riduzione a conformità
9.1
Caso 1
In
un punto di misura si rilevano segnali provenienti da due trasmettitori
radiofonici, un trasmettitore televisivo ed una stazione radiobase
per telefonia mobile. I trasmettitori radiofonici emettono segnali
alle frequenze di 89 MHz e 95 MHz, quello televisivo alla frequenza
di 599.25 MHz (frequenza del segnale video – canale 38) e la stazione
radiobase presenta due portanti con frequenze di 944 MHz e 948 MHz.
I livelli di campo elettrico misurati sono i seguenti:
|
Sorgente
|
Frequenza
(MHz)
|
Campo
Elettrico - Ei(V/m)
|
Limite
corrispondente
(V/m)
|
|
Radio
FM 1
|
89
|
14
|
20
|
|
Radio
FM 2
|
95
|
23
|
20
|
|
Televisione
|
599.25
|
6
|
20
|
|
SRB
|
Portante
1
|
944
|
0.18
|
0.25
|
20
|
|
|
Portante
2
|
948
|
0.18
|
|
20
|
La
somma dei contributi relativi, definiti come: Ci = Ei²/Li²,
è uguale a 1.9 e, quindi, maggiore di 1.
Con Ei si intende il contributo della singola
(i-esima) sorgente, pertanto se una stessa sorgente emette su più
frequenze, come nel caso della stazione radio base, per individuare
il contributo della sorgente occorrerà sommare quadraticamente
i contributi delle singole frequenze di emissione.
Inizialmente
occorrerà ridurre la sorgente radio 2 la quale, singolarmente,
produce un contributo superiore al limite (23 V/m). Il coefficiente
di riduzione b si ricaverà sulla base della relazione: b
= (0.8Li²)/Ei² = 0.6. In seguito all’applicazione
del coefficiente di riduzione così calcolato per il contributo
relativo, la sorgente radio 2 ridurrà il livello di campo
elettrico, di un coefficiente pari a Ö b = 0.78, passando da
23 V/m a 17.8 V/m.
Si
avrà quindi la seguente situazione globale:
|
Sorgente
|
Frequenza
(MHz)
|
Campo
Elettrico - Ei(V/m)
|
Limite
corrispondente
(V/m)
|
|
Radio
FM 1
|
89
|
14
|
20
|
|
Radio
FM 2
|
95
|
17.8
|
20
|
|
Televisione
|
599.25
|
6
|
20
|
|
SRB
|
Portante
1
|
944
|
0.18
|
0.25
|
20
|
|
|
Portante
2
|
948
|
0.18
|
|
20
|
Ripetendo
la somma dei contributi relativi essa risulta ancora maggiore di
1, per cui occorrerà applicare il coefficiente di riduzione
a tutte le sorgenti che contribuiscono per più di 1/100.
Nel nostro caso la stazione radio base fornisce un contributo relativo
pari a 0.000156, per cui non verrà coinvolta nell’ulteriore
procedura di riduzione. Il nuovo coefficiente di riduzione a sarà
dato da:
dove
Cf sono i contributi relativi dei segnali, ricalcolati
dopo la prima fase di riduzione, e superiori ad 1/100 del limite.
Seguendo questa procedura si ricaverà un valore a =0.58 che
darà luogo ai seguenti valori di campo, ridotti a conformità:
|
Sorgente
|
Frequenza
(MHz)
|
Campo
Elettrico - Ei(V/m)
|
Limite
corrispondente
(V/m)
|
|
Radio
FM 1
|
89
|
10.7
|
20
|
|
Radio
FM 2
|
95
|
13.6
|
20
|
|
Televisione
|
599.25
|
4.6
|
20
|
|
SRB
|
Portante
1
|
944
|
0.18
|
0.25
|
20
|
|
|
Portante
2
|
948
|
0.18
|
|
20
|
9.2
Caso 2
Consideriamo
il caso in cui l’esposizione sia dovuta ad una stazione radio ad
onde medie con frequenza di trasmissione pari a 999 kHz, due stazioni
radiofoniche FM emittenti alle frequenze di 94 MHz e di 105.5 MHz,
rispettivamente, ed un ponte radio con frequenza di trasmissione
pari a 17.5 GHz. I livelli di campo elettrico misurati sono i seguenti:
|
Sorgente
|
Frequenza
(MHz)
|
Campo
Elettrico - Ei
(V/m)
|
Limite
corrispondente
(V/m)
|
|
Radio
onde medie
|
0.999
|
28
|
60
|
|
Radio
FM 1
|
94
|
17.8
|
20
|
|
Radio
FM 2
|
105.5
|
3.5
|
20
|
|
Ponte
Radio
|
17500
|
6.2
|
40
|
In
questo caso nessuna delle sorgenti singolarmente supera il limite
relativo all’intervallo di frequenza di appartenenza, ma la somma
dei contributi relativi è:
pertanto
occorrerà applicare un coefficiente di riduzione in modo
da riportarsi nella condizione C £ 0.8. Tale coefficiente di riduzione
calcolato per i contributi relativi darà luogo ad un coefficiente
di riduzione sul livello di campo pari a Ö a = 0.87, per cui
i valori del campo elettrico ridotti a conformità saranno
quelli riportati in tabella:
|
Sorgente
|
Frequenza
(MHz)
|
Campo
Elettrico - Ei
(V/m)
|
Limite
corrispondente
(V/m)
|
|
Radio
onde medie
|
0.999
|
24.3
|
60
|
|
Radio
FM 1
|
94
|
15.4
|
20
|
|
Radio
FM 2
|
105.5
|
3.0
|
20
|
|
Ponte
Radio
|
17500
|
5.4
|
40
|
9.2
Caso
3
Consideriamo il caso
in cui si abbiano le stesse sorgenti e valori di campo del precedente
caso 2 ma in aree residenziali, "in corrispondenza di edifici adibiti
a permanenza non inferiore a quattro ore". Essendo in questo caso
il valore limite pari a 6 V/m, indipendentemente dalla frequenza,
la situazione espositiva sarà rappresentata dalla tabella
seguente.
|
Sorgente
|
Frequenza
(MHz)
|
Campo
Elettrico - Ei
(V/m)
|
Limite
corrispondente
(V/m)
|
|
Radio
onde medie
|
0.999
|
28
|
6
|
|
Radio
FM 1
|
94
|
17.8
|
6
|
|
Radio
FM 2
|
105.5
|
3.5
|
6
|
|
Ponte
Radio
|
17500
|
6.2
|
6
|
Poiché
la radio ad onde medie, la radio FM 1 ed il ponte radio superano
singolarmente il limite previsto per le esposizioni residenziali,
in una prima fase occorrerà ridurre i valori di campo emessi
da tali sorgenti. I rispettivi coefficienti di riduzione saranno
b 1= 0.037, b 2 = 0.091, b 3 =
0.75 per cui i valori ridotti di campo elettrico saranno:
|
Sorgente
|
Frequenza
(MHz)
|
Campo
Elettrico - Ei
(V/m)
|
Limite
corrispondente
(V/m)
|
|
Radio
onde medie
|
0.999
|
5.37
|
6
|
|
Radio
FM 1
|
94
|
5.37
|
6
|
|
Radio
FM 2
|
105.5
|
3.5
|
6
|
|
Ponte
Radio
|
17500
|
5.37
|
6
|
I
valori così ricalcolati devono essere ulteriormente ridotti
in quanto la somma dei loro contributi relativi, pari a 2.74, comporta
un livello globale di campo elettrico superiore a 6 V/m.
Applicando
il coefficiente di riduzione a , che risulta pari a 0.29, si otterranno
infine i seguenti valori di campo ridotti a conformità:
|
Sorgente
|
Frequenza
(MHz)
|
Campo
Elettrico - Ei
(V/m)
|
Limite
corrispondente
(V/m)
|
|
Radio
onde medie
|
0.999
|
2.9
|
6
|
|
Radio
FM 1
|
94
|
2.9
|
6
|
|
Radio
FM 2
|
105.5
|
1.9
|
6
|
|
Ponte
Radio
|
17500
|
2.9
|
6
|
- Conclusioni
Il
Decreto 10 settembre 1998 n. 381 introduce, per la prima volta,
una regolamentazione dell’esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici generati da impianti fissi per telecomunicazioni
nell’intervallo di frequenza compreso tra 100 kHz e 300 GHz. I limiti
ed i valori di cautela introdotti costituiscono i tetti di radiofrequenza
compatibili con la salute umana e appaiono finalizzati a tutelare
la salute umana dalla esposizione ai campi elettromagnetici e a
contenere i livelli ambientali di inquinamento elettromagnetico,
specialmente quando l’esposizione assume carattere di continuità.
Le Regioni e le Province autonome assumono un ruolo di primaria
importanza in questo contesto, in quanto responsabili dell’emanazione
dei regolamenti e delle linee guida che fissano modalità
e tempi per effettuare il risanamento degli impianti non in regola,
della previsione di eventuali obiettivi di qualità, nonché
dell’attribuzione dei compiti di controllo e vigilanza sul territorio
che, in ultima analisi, assicurano il rispetto delle norme introdotte.
Allegato
1
ELENCO
DATI PER IMPIANTI PER TELERADIOCOMUNICAZIONE
- Scheda tecnica
dell’impianto, con indicato tipo di antenna installata, altezza
del centro elettrico, guadagno ed eventuale tilt (elettrico e/o
meccanico).
- Diagrammi angolari
di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante.
In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado, l’attenuazione
in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E0
).
- Specificare se
il nuovo impianto utilizza un sistema di antenne già in
esercizio per altre emittenti (n-plexing). In questo caso il parere
sanitario sarà soggetto alla valutazione complessiva di
tutto il sistema irradiante.
- Dichiarazione
della potenza fornita al sistema irradiante.
- In caso di più
frequenze di emissione tali dati vanno rilasciati per ogni
frequenza.
- Mappa del territorio
circostante all’impianto:
- in scala 1:1500;
- con indicazione
del punto di installazione e riportante la zona circostante con
un raggio di
- almeno 300 metri
intorno all’impianto;
- con indicazione
delle curve di livello altimetriche;
- con indicazione
delle abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda,
nonché dei luoghi di pubblico accesso, specificando i numeri
di piani fuori terra di ognuno;
- con indicazione
del Nord geografico.
Stampato
a cura dell’Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente
Dipartimento
Stato dell’Ambiente, Controlli e Sistemi Informativi
Settore
Monitoraggio e Controllo dell’Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico
Via
Brancati, 48 – 00144 ROMA
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