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DECRETO-LEGGE 23 gennaio 2001, n. 5 - Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonchè per il risanamento di impianti radiotelevisivi (in G.U. n. 19 del 24-1-2001).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di differire i termini  per il rilascio delle concessioni radiotelevisive in tecnica analogica  e  digitale,  nonche'  di  disciplinare  le  attivita'  di risanamento degli impianti radiotelevisivi;
Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2001;
Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro   delle   comunicazioni,   di   concerto   con  il  Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanita';
Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Differimento  di  termini  per  la prosecuzione della radiodiffusione televisiva in ambito locale e della radiodiffusione sonora.
1. Il   termine   previsto   dal  comma  1  dell'articolo  1  del decreto-legge   18   novembre   1999,   n.   433,   convertito,   con modificazioni,  dalla  legge  14  gennaio 2000, n. 5, per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata in ambito locale su frequenze terrestri in tecnica analogica, che costituiscono titolo preferenziale per l'esercizio della radiodiffusione televisiva su  frequenze terrestri in tecnica digitale, e' differito al 15 marzo 2001. I soggetti, non esercenti all'atto della domanda, che ottengono la  concessione  possono  acquisire impianti di diffusione e connessi collegamenti  legittimamente  eserciti alla data di entrata in vigore del  presente  decreto. I soggetti in possesso dei requisiti previsti dai commi 1, 3, 4, 6, 8 e 9 dell'articolo 6 del regolamento approvato dall'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione n.  78 del 1odicembre 1998, che non ottengono la concessione, possono proseguire  l'esercizio  della  radiodiffusione,  con i diritti e gli obblighi  del concessionario, fino all'attuazione del piano nazionale di  assegnazione  delle  frequenze televisive in tecnica digitale, da adottarsi  non  oltre  il  31  dicembre 2002. Fino all'attuazione del predetto piano, sono consentiti i trasferimenti di impianti o rami di azienda  tra  emittenti  televisive  locali  private e tra queste e i concessionari  televisivi  nazionali  che,  alla  data  di entrata in vigore  del  presente decreto, non abbiano raggiunto la copertura del settantacinque per cento del territorio nazionale.
2. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni adotta, entro il 31 dicembre 2001 e con le procedure di cui alla legge 31 luglio 1997, n.  249,  il  piano  nazionale  di  assegnazione  delle frequenze per radiodiffusione   sonora   in  tecnica  digitale  e,  successivamente all'effettiva  introduzione  di  tale  sistema  e  allo  sviluppo del relativo  mercato,  il  piano  di  assegnazione  delle  frequenze  di radiodiffusione  sonora  in  tecnica  analogica  di cui alla predetta legge.  Fino  all'adozione  di  tale piano, i soggetti legittimamente operanti  possono  proseguire  nell'esercizio  dell'attivita' con gli obblighi e i diritti del concessionario.

Art. 2.
Trasferimento e risanamento degli impianti radiotelevisivi.
1.  In  attesa  dell'attuazione  dei  piani  di  assegnazione delle frequenze  di  cui  all'articolo  1,  gli impianti di radiodiffusione sonora  e  televisiva,  che  superano o concorrono a superare in modo ricorrente  i limiti e i valori stabiliti in attuazione dell'articolo 1,  comma  6, lettera a), n. 15), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono  trasferiti,  con  onere a carico del titolare dell'impianto, su iniziativa   delle  regioni  e  delle  province  autonome,  nei  siti individuati  dai  predetti piani e, fino alla loro adozione, nei siti indicati  dalle  regioni  e dalle province autonome, purche' ritenuti idonei   sotto   l'aspetto   radioelettrico   dal   Ministero   delle comunicazioni,  che  dispone  il trasferimento e, decorsi inutilmente centoventi giorni, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, disattiva gli impianti fino al trasferimento.
2.  Le  azioni  di risanamento previste dall'articolo 5 del decreto del  Ministro  dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, sono disposte dalle  regioni  e dalle province autonome a carico dei titolari degli impianti.  I  soggetti  che non ottemperano all'ordine di riduzione a conformita', nei termini e con le modalita' ivi previsti, sono puniti con   la  sanzione  amministrativa  pecuniaria,  con  esclusione  del pagamento  in  misura  ridotta  di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre  1981,  n.  689,  da  lire  50  milioni  a lire 300 milioni, irrogata  dalle  regioni  e  dalle  province  autonome.  In  caso  di reiterazione della violazione, il Ministro dell'ambiente, fatte salve le  disposizioni  di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349,  e  di  cui  all'articolo  8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, d
concerto  con  il  Ministro  della  sanita'  e  con il Ministro delle comunicazioni,  dispone,  anche su segnalazione delle regioni e delle province  autonome,  la  disattivazione  degli  impianti,  alla quale provvedono i competenti organi del Ministero delle comunicazioni.

Art. 3.
Entrata in vigore.
1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 23 gennaio 2001
CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Cardinale, Ministro delle comunicazioni
Bordon, Ministro dell'ambiente
Veronesi, Ministro della sanita'
Visto, il Guardasigilli: Fassino


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