
COMUNE di NOVARA
Servizio Protezione dell' Ambiente
REGOLAMENTO
COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE
PER TELEFONIA CELLULARE
Visto
Decreto n. 381 del 10-09-98 "Regolamento recante norme per la
determinazione dei tetti di radio frequenza compatibili con la
salute umana", che impone un limite ai livelli di radio frequenza
nelle aree soggette alla permanenza di persone, in quanto si possono
determinare pericoli per la salute umana,
Vista
L. R. n. 6 del 23 gennaio 1989;
Considerato
che:
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l'utilizzo
delle radiofrequenze, determinando l'inquinamento elettromagnetico
dell'ambiente deve essere pianificato al fine di utilizzare in modo
efficiente ed efficace il livello di emissione di onde elettromagnetiche
ritenuto compatibile con la salute umana;
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impianti
di telecomunicazioni per telefonia cellulare fanno parte dei
sono generatori di radiofrequenze;
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le singole
licenze per esercire il servizio di telefonia cellulare, al fine
di assicurare un uso efficiente delle radiofrequenze, vengono attualmente
assegnate ad una pluralità di imprese, scelte mediante gara, dall'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni
e radiotelevisivo mediante gare pubbliche, come previsto dalla Legge
249 del 31-07-97;
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l'esercizio
d'impresa delle società concessionarie deve poter essere esercito
liberamente, nel rispetto delle norme urbanistiche e sanitarie vigenti;
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che attualmente
le società concessionarie sono tre (Telecom Italia Mobile, Omnitel
Pronto Italia e Wind Telecomunicazioni) ed è in fase di assegnazione
una quarta licenza individuale;
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Ravvisata la necessità di pianificare e regolamentare la presenza
sul territorio Comunale di impianti di telecomunicazioni per
telefonia cellulare, al fine di consentire un uso razionale
della risorsa naturale limitata perché costituita dal livello di
presenza di radiofrequenze nell'ambiente urbano;
Il COMUNE DI NOVARA,
con delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 30 giugno 1999 emana
il seguente
REGOLAMENTO
Art.
1 - Oggetto
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Sono oggetto del
presente Regolamento gli impianti di telecomunicazioni per telefonia
cellulare. Gli impianti nella loro progettazione, realizzazione,
manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, oltre alle
disposizioni generali in materia, alle seguenti disposizioni specifiche:
legge 46/90, 447/91 (regolamento di applicazione della 46/90), 547/55
e 626/94 (sicurezza), Decreto Ministeriale 23-05-92 n. 314 (telefonia),
818/84 (antincendio), CEI 24.1, CEI 64.x, CEI 81.x (protezione contro
le scariche atmosferiche) e Decreto n. 381 del 10-09-98.
Art.
2 - Ambito di applicazione.
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Le norme e prescrizioni
di cui al presente Regolamento si applicano all'intero territorio
comunale. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono
individuati tre ambiti territoriali principali e precisamente:
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territorio
urbanizzato, intendendo il territorio, capoluogo e frazioni,
edificato e destinato all'edificazione così come definito dal vigente
Piano Regolatore Generale, oltre ad una fascia di rispetto di 100
m ulteriore ai confini fissati. Nel t. u. è ammesso un campo elettrico
totale massimo di 6 V/m., così come indicato dal Decreto n. 381
del 10-09-98, di cui una fascia di massimo 4 V/m. per la radio diffusione
della telefonia cellulare da ripartirsi in misura uguale tra gli
esercenti dei sistemi di radiotelefonia cellulare;
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aree
sensibili intendendo le aree destinate ad asili, scuole di ogni
ordine e grado, ospedali, case di cura e di riposo, carceri o altre
sedi di convivenza in corrispondenza delle quali è ammesso un campo
elettrico totale massimo, prodotto dagli impianti fissi radioelettrici
per telecomunicazioni e radiotelevisivi di 2,5 V/m,;
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territorio extraurbano
intendendo il restante territorio comunale, dove è confermato
quanto previsto dalla normativa in vigore.
Art.
3 - Prescrizioni.
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Tutti gli impianti
di telecomunicazioni per telefonia cellulare da realizzarsi o esistenti
entro il territorio comunale, come sopra definito dovranno essere
progettati o adeguati alla legge 05-03-90 n. 46 art. 6 comma 1 (per
la competenze in campo edile, elettrico, radio) mentre per la telefonia
dovrà essere rispettato anche quanto previsto dal D.M. 23-05-92
n. 314 art. 3 e allegato 13. Inoltre tali impianti dovranno seguire
le seguenti prescrizioni:
A) nell'ambito del territorio urbanizzato, l'impianto di
telecomunicazioni per telefonia cellulare da realizzarsi o in esercizio,
, deve produrre un livello di campo radioelettrico misurabile in
corrispondenza delle aree accessibili alle persone, non superiore
a 1 V/m per ogni impianto e deve rispettare una distanza di almeno
100 m dal perimetro esterno delle aree destinate ad asili, scuole
di ogni ordine e grado, ospedali, case di cura e di riposo, carceri
o altre sedi di convivenza, in corrispondenza delle quali non dovrà
produrre un livello di campo elettrico misurabile superiore a 0,5
V/m. per ogni impianto di telecomunicazioni per telefonia cellulare
;
B) in territorio extraurbano gli impianti di telecomunicazioni
per telefonia cellulare da realizzarsi o in esercizio, potranno
produrre un livello di campo elettrico non superiore a quanto previsti
dal D. M. n. 381 del 10-09-98 ; in corrispondenza di edifici destinati
a permanenza di persone, per un tempo non inferiore a 4 ore, , devono
essere rispettati i criteri previsti per il territorio urbanizzato.
La distanza di 100 metri di cui al precedente punto A) potrà subire
variazioni di norma in aumento in funzione delle caratteristiche
del sito prescelto e del presunto impatto gravante sulla popolazione;
tale diversa valutazione è adottata dall'Amministrazione Comunale
sentita la competente Conferenza Consultiva Comunale di cui al successivo
Art.6. Ogni antenna nella banda a 1'800 MHz (da 1'700 Rx a 1'900
Tx sistema DCS) deve avere un angolo di tilt pari a 0° (zero), mentre
le antenne nella banda 900 MHz possono avere un angolo di tilt meccanico
più elettrico non superiore a 4° di inclinazione verso il suolo,
rispetto alla verticale. I tralicci di supporto alle antenne non
devono superare:
- 14 metri dal livello di gronda per edifici con altezza di gronda
non superiore a 10 m;
- 10 metri dal livello di gronda per edifici aventi un'altezza di
gronda compresa tra 10 e 17 m;
- 8 metri dal livello di gronda per edifici aventi un'altezza di
gronda superiore;
- é esclusa dal limite di altezza l'eventuale asta del parafulmine
Nel caso di tralicci autonomi insistenti sul territorio urbanizzato,
appoggiati anche su terreno, questi non devono superare di oltre
8 metri l'altezza delle case o strutture circostanti, presenti in
un raggio di almeno 40 metri . Se sul medesimo traliccio, ad esclusione
di quelli ricadenti nel territorio extraurbano, sono presenti antenne
paraboliche di trasmissione, esse dovranno essere vincolate alle
stesse quote di cui al precedente comma 5. A richiesta dell'Amministrazione
Comunale, per ogni singolo impianto, dovrà essere prodotto studio
sull'inserimento ambientale e/o paesaggistico. Il relativo costo
è a carico del richiedente l'impianto.
Art.
4 Piano delle aree comunali.
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Il Comune entro 90
giorni dalla data di approvazione del presente regolamento, provvederà
ad approvare il PIANO DELLE AREE COMUNALI, ovvero le proprietà immobiliari
del Comune ritenute idonee ad ospitare gli impianti di telefonia
cellulare. Tali aree dovranno assumere priorità nella fase di pianificazione
annuale dei siti di cui al successivo Art. 5.
Art.
5. Piano annuale dei siti.
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I titolari degli
impianti devono presentare al comune entro il 31 dicembre di ogni
anno, il piano-programma per la rete riferito all'intero territorio
comunale, contenente la mappa completa e le caratteristiche tecniche
degli impianti esistenti e da realizzare, il Comune provvede sulla
base di questi alla redazione annuale dei siti. Tale programmazione,
nel rispettare i limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente
nonché gli adempimenti previsti dal presente regolamento, deve produrre
livelli di campo elettromagnetico il più basso possibile. Il Comune
approva il piano annuale dei siti sentito il parere della Conferenza
Consultiva Comunale di cui al successivo Art.6.
Art.
6 - Conferenza Consultiva Comunale.
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Ai fini della individuazione
dei siti più idonei per la localizzazione delle stazioni radiobase
di telefonia cellulare sul territorio comunale, nonché per valutare
i piani programma che le società concessionarie avranno presentato
entro il 31 dicembre di ogni anno, è istituita la Conferenza Consultiva
Comunale, in seguito C3, sulle emissioni elettromagnetiche. La C3
opera nell'ambito della Consulta per l'Ambiente. Gli argomenti riferiti
al presente Regolamento, sono esaminati dalla C3 costituita dalla
Consulta per l'Ambiente integrata dal Responsabile del Servizio
di Igiene e Sanità Pubblica e dai titolari degli impianti di telefonia
cellulare. Il Presidente della Consulta dell'Ambiente è Presidente
della C3 e nel convocarla, avrà facoltà di contattare esperti o
consulenti in materia, il o i Presidenti delle Circoscrizioni di
volta in volta interessate, uno o più rappresentanti del/dei comitati
cittadini interessati, le Associazioni dei Consumatori. Potranno
essere sentite dalla C3 le altre Associazioni che ne faranno espressamente
richiesta.
Art.
7 - Servitù.
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In presenza di nuove
installazioni eccessivamente vicine ad altre esistenti, il Comune
può invitare le concessionarie ad adottare misure di condivisione
delle infrastrutture impiantistiche per garantire l'ordinata distribuzione
degli impianti e contenerne l'installazione. Nel caso in cui le
concessionarie del servizio non riescano a raggiungere un accordo
in ordine alla condivisione degli impianti, il Comune propone alla
Regione di autorizzare la realizzazione dell'impianto, a condizione
che sia in co-utenza con altro impianto esistente nel rispetto di
quanto previsto agli artt. 2 e 3.
Art.
8 - Progettazione.
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Per l'ottenimento
della concessione edilizia , i titolari o i legali rappresentanti
degli impianti di telecomunicazioni per telefonia cellulare, dovranno
presentare al Comune di Novara in duplice copia, la domanda allegando
la seguente documentazione totalmente in lingua italiana:
1) Schede A e B allegate al presente Regolamento debitamente compilate
ed aggiornate;
2) Estratto del PRGC vigente dell'area interessata;
3) Estratto catastale dell'area circostante l'impianto;
4) Planimetria aggiornata in scala 1:1500 o 1:2000 con l'individuazione
dell'edificio e area interessata all'installazione dell'impianto,
l'altezza degli edifici per un raggio di 50 m ed il diagramma di
propagazione orizzontale;
5) Sezione tipo sviluppata per ogni edificio incidente il lobo verticale
dell'antenna;
6) Documentazione fotografica, ripresa ai vertici dei coni ottici
più significativi;
7) Relazione Tecnica.
8) Progetti elaborati ai sensi della Legge 05-03-90 n. 46 e DPR
447 del 06-12-91 art. 4 comma 2.
9) Autodichiarazione/i del/i tecnico/i incaricato/i con l'indicazione
di : Titolo di studio; Piano di studi; Eventuale specializzazione;
Iscrizione ad albo professionale (settore specifico) Legge n. 46/90
art. 6 comma 1; Possesso della dichiarazione ministeriale di titolarità
per progettazione o D.L. per la parte telefonica rilasciata dal
Ministero (DM. 23-05-92 n. 314 allegato 13); Iscrizione all'Albo
Nazionale Verificatori C.C.I.A.A.
10) Dichiarazione (o fotocopia autenticata) dell'autorizzazione
Ministeriale rilasciata all'impresa installatrice, prevista dal
DM. 23-05-92 n. 314 per installare impianti di 1° grado e dell'attestato
di avvenuto versamento della quota annuale.
11) Dichiarazione congiunta del Proprietario e del Tecnico progettista
dell'impianto di terra con dichiarati i parametri di calcolo di
cui alle norme CEI 81.x,.;
12) Segnalazione del responsabile della sicurezza del cantiere e/o
dell'impianto.
Art.
9 - Rilascio concessione edilizia.
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Gli impianti sono
soggetti a Concessione Edilizia. All'atto del rilascio della concessione
edilizia dovrà essere versato il diritto di rilascio determinato
nella misura massima prevista dalle disposizioni di legge vigenti
. Nel caso in cui la realizzazione dell'impianto determini una modificazione
d'uso del sito ospitante l'attivazione dell'impianto è subordinata
al certificato di idoneità all'uso di cui all'articolo seguente.
Art
10 - Certificato di idoneità all'uso.
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Il Dirigente del
Servizio Edilizia Privata, nel caso gli impianti determinino modificazioni
d'uso del sito ospitante, rilascia il nuovo certificato di idoneità
all'uso, dopo aver acquisito oltre alla dichiarazione di conformità
o al certificato di collaudo degli impianti installati presentata
dal titolare dell'impianto rilasciata/e da/lle Impresa/e esecutrici
dei lavori corredata dell'attestato di iscrizione agli elenchi della
C.C.I.A.A., previsti dall'art. 9 del DPR 447 del 06-12-91 (edile
ed elettrico) e dell'attestato del Ministero delle PP.T. di cui
alla legge 109/91 e DM 314/92 (radio e telefonici), anche la Relazione
sulle misure radioelettriche di prova effettuate dopo l'attivazione
sperimentale dell'impianto e le indicazioni relative ai singoli
apparati, quali: il nome del costruttore, numero di omologazione
, numero di matricola.
In posizione visibile da area pubblica dovrà essere installato un
cartello in materiale resistente, di dimensioni A4, con indicati
i seguenti dati dell'impianto: - Stazione cellulare per la società
Nome. ……………..- Bande di Frequenze di Lavoro……N. …..celle, potenza
di uscita per singolo trasmettitore …..W , per un totale di ……….W.
- Potenza Effettiva Irradiante (Effective Radiated Power - ERP)
…… - Altezza del centro dell'antenna m……. -
Art
11 - Modifiche
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Ogni modifica agli
impianti o apparati, sia per tipo, modello o altro, dovrà seguire
le procedure previste ai precedenti artt. 8, 9 e 10 ed al successivo
art. 12.
Art.
12 - Documentazione elettronica.
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La documentazione
cartacea relativa al progetto (art. 8) nonché agli atti di collaudo,
aggiornate con le eventuali varianti in corso d'opera, deve essere
accompagnata da quella elettronica, su dischi da 3,5", Zip 100,
CD (formato ISO 9660 o similare). La documentazione elettronica
deve essere trattata con programmi compatibili con gli attuali sistemi
Windows e Mac, è gradito il formato Adobe Acrobat Gli elaborati
di o con calcoli, sono richiesti in formato Excel (o programma convertibile
in Excel), con file non protetti da password al fine di poter eventualmente
verificare le formule ed i passaggi di calcolo. L'elaborato deve
essere per sistema operativo minimo Windows 95-98-NT4 e Mac 8.5.1,
con eventuali immagini in movimento per panoramiche o di insieme
in formato QuickTime™ 3.0 o successivo. Deve essere prodotta una
panoramica dal sito, con partenza da Nord e rotazione in senso orario
di 360°, con superamento del punto di partenza; annotazioni con
cartelli indicanti punti particolari e comunque i quattro punti
cardinali Le immagini fotografiche devono essere in formato TIFF.
Art.
13.Vigilanza e controlli.
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Ai fini dell'attuazione
del presente regolamento, le funzioni di controllo e vigilanza saranno
svolte oltre che dal Servizio Protezione dell'ambiente del Comune
anche dal Dipartimento Provinciale dell'ARPA competente per la tematica
radiazioni non ionizzanti. Competono altresì al Dipartimento Provinciale
dell'ARPA le attività di controllo e vigilanza volte a garantire:
a) il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici
e delle misure di cautela;
b) il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarati
dal concessionario.
Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di
lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti agli organi del Servizio
sanitario nazionale.
Art.
14 - Responsabilità e inadempienze.
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Le responsabilità
dell'applicazione del presente Regolamento sono a carico dei responsabili
tecnici dei singoli impianti o/e dei proprietari degli stessi.
Prima dell'inizio dei lavori ogni impianto detto anche "sito" dovrà
essere garantito da apposita Assicurazione R. C. consegnata al comune
per danni alle persone ed alle cose interessate, contro danni alle
persone ed alle cose, con un massimale almeno di L. 15'000'000'000.
Nel caso di accertamenti di installazioni o di esercizio non conformi
al disposto del presente regolamento, si provvederà alla disattivazione
dell'impianto, con spese a carico del proprietario o del titolare,
dandone comunicazione all'autorità competente.
L'impianto potrà essere riattivato solo a seguito di normalizzazione
del medesimo accertata con le procedure previste dal presente regolamento
che si applicano per quanto compatibile per la realizzazione di
nuovi impianti.
Art.15
- Esecutività.
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Le disposizioni del
presente Regolamento saranno applicate a partire dal quindicesimo
giorno di pubblicazione della relativa delibera di approvazione
esecutiva ai sensi di legge. Gli impianti esistenti dovranno essere
adeguati al presente regolamento, entro 180 giorni dalla data d'esecutività
del regolamento e per gli stessi dovrà essere prodotta la completa
documentazione dallo stesso prevista, al pari delle nuove installazioni.
Art. 16 - Catasto delle Emissioni Elettromagnetiche.
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L'Amministrazione
Comunale mediante l'ARPA competente per territorio provvederà alla
misurazione del Fondo elettromagnetico su tutto il territorio comunale
nonché al rilievo strumentale di tutti gli impianti ad emissione
elettromagnetica esistenti. Tali rilievi, insieme alla documentazione
elettronica dei singoli impianti, costituiranno il Catasto delle
Emissioni Elettromagnetiche della Città di Novara, e di esso verrà
data comunicazione con raccomandata A. R. ai rispettivi titolari
degli impianti esistenti.
SCHEDA
A (Fac simile )
DATI
ANAGRAFICI
Società emittente
……………………………………
Proprietario……………………………………….Città…………………………………cap………..
Via/Piazza………………………………..n. civ.…………………….Tel. …………………………
Fax …………………….….E-Mail…………………………………………………………………..
DATI
TECNICI DELL'IMPIANTO
Nome convenzionale
della stazione…………………………………………..
Sigla della stazione o ID…………………………………………………………..
Comune…………………………………….Cap………….Via/Piazza………………………..
Num. Civ…….
Altre note al caso ritenute necessarie…………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
Sistema di trasmissione (TACS - GSM - DCS)…………………..
Numero di celle……….
Altezza del centro elettrico delle antenne sul piano strada, m ………...
Tilt delle antenne…………………………….…
Tipo di antenne (data sheet in allegato piani vert. ed orizz.) …………………………………………………………………………………………………………
Direzione di massimo irraggiamento delle antenne (gradi Nord)……………
Attenuazione complessiva (Branching + feeder) …………………………………..
Numero di canali per cella e potenza di canale ……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
Potenza complessiva al connettore di antenna W. …………… (misura all'uscita
TX) con indicazione delle attenuazioni ……………..
Responsabile tecnico
dell'impianto: Sig…………………………………
Firma del titolare
o legale rappresentante
………………………………………..................
N. B. La documentazione
tecnica dovrà essere dettagliata per ogni trasmettitore,
anche se trattasi di più di un trasmettitore per tipo e frequenza,
ad eccezione di apparati identici che dovranno solamente essere
chiaramente indicati per "doppioni" ma differenziati dalla matricola
di fabbrica diversa.
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SCHEDA
B (Fac simile)
DATI
TECNICI DEL CAMPO ELETTROMAGNETICO ESISTENTE
Misura del fondo elettromagnetico a larga banda
| Marca e modello
degli strumenti utilizzati |
| Scadenza del
certificato di calibrazione ed ente certificante |
| Banda di frequenza
di funzionamento della sonda |
| Sensibilità
minima dello strumento |
| Isotropicità
della sonda |
| Precisione di
calibrazione in frequenza della sonda |
| Linearità d'ampiezza
della sonda |
| Accuratezza
del misuratore applicato alla sonda |
| Indicazione
dell'eventuale programma di elaborazione dati se computerizzato
|
| Misura del
fondo elettromagnetico …………………………………………. |
| Valutazione
del campo irradiato su punti significativi nell'area circostante
per in raggio di m. …. |
allegati
Data sheet delle antenne utilizzate in originale e se fotocopie,
é richiesta la vista dell'originale all'atto della consegna della
documentazione a persona accreditata dal Comune che prenderà visione
della conformità della documentazione fotocopiata. Eventuale altra
documentazione ritenuta necessaria ed esplicativa.
Misura
del fondo elettromagnetico a banda stretta
| Marca e modello
degli strumenti utilizzati |
| Scadenza del
certificato di calibrazione ed ente certificante |
| Schema del
banco di misura |
| Banda di frequenza
di funzionamento del sistema di misura |
| Tipo di antenna
e diagramma di radiazione (data sheet) |
| Curva di calibrazione
del fattore di antenna |
| Sensibilità
minima dello strumento di misura |
| Precisione della
calibrazione dell'analizzatore di spettro e dell'antenna |
| Linearità dell'analizzatore
di spettro in frequenza e nella dinamica di misura |
| Accuratezza
del misuratore applicato alla sonda |
| Indicazione
dell'eventuale programma di elaborazione dati se computerizzato |
| Misura del
fondo elettromagnetico …………………………………………. |
| Valutazione
del campo irradiato su punti significativi nell'area circostante
per in raggio di m. …. |
Appendici ovvero
indicazione dei metodi da applicare per i suddetti calcoli e le
suddette misure, con esposizione delle procedure di calcolo tendenti
al risultato.
Metodo di calcolo del campo elettrico e luoghi di misura.
Firma
e timbro del tecnico
compilante e responsabile
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