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Comune di Venezia
Assessorato all'Ambiente
Nota 7.1.2000 prot. n. 17
PARERE IN ORDINE ALLA APPLICAZIONE
DEL PRINCIPIO DI MINIMIZZAZIONE DELLE ESPOSIZIONI AI CAMPI ELETTROMAGNETICI
IN AREA URBANA
0. Principio di
minimizzazione
Il principio di minimizzazione
dell'esposizione ai campi elettromagnetici, richiamato dal decreto
interministeriale 10 settembre 1998 n. 381 [1], con riferimento
ai campi elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300
GHz (art. 1), è uno dei principi cardine della radioprotezione ed
è mutuato, in materia di protezione dalle radiazioni non ionizzanti,
dalla elaborazione teorica e dalla pratica della protezione dalle
radiazioni ionizzanti.
La sua applicazione
in politica sanitaria appare giustificata tutte le volte che occorre
limitare l'esposizione di persone, lavoratori o membri generici
della popolazione, ad agenti inquinanti, la cui azione sull'organismo
umano non è limitata alla manifestazione di effetti deterministici
o acuti, ma è sospetta di originare effetti degenerativi a carattere
stocastico, che si manifestano su grandi numeri, in relazione ad
un'ampia popolazione di individui esposti, a livelli di esposizione
inferiori a quelli che determinano la soglia per la manifestazione
degli effetti acuti.
Sotto tale profilo
il principio di minimizzazione è figlio del principio di cautela,
introdotto nell'ordinamento comunitario nel Trattato di Roma [2].
Nell'ambito della
radioprotezione dalle radiazioni ionizzanti, la cui azione degenerativa
a carattere stocastico è tristemente verificata, il principio di
minimizzazione ha trovato sistemazione teorica nei seguenti correlati
principi di protezione, adottati in ogni situazione di esposizione
a inquinanti con azione a carattere stocastico, non a soglia.
1. Principio di giustificazione
2. Principio di ottimizzazione.
Quest'ultimo espresso
nelle due forme di:
2.1 Ottimizzazione
dei mezzi tecnologici impiegati (ALATA)
2.2 della finalizzazione
delle applicazioni (ALARA)
Il principio di minimizzazione
è applicato, nel nostro ordinamento, al campo dell'esposizione della
popolazione alle radiazioni non ionizzanti, in forza dell'art. 4,
comma 1, del citato decreto interministeriale 10 settembre 1998
n. 381. Tale norma trova fondamento nel documento congiunto dell'Istituto
Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL)
e dell'Istituto Superiore di Sanità sulla problematica della protezione
dei lavoratori e della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici
e magnetici e a campi elettromagnetici a frequenza compresa tra
0 Hz e 300 GHz del 29 gennaio 1998 [3], laddove, con riferimento
alla protezione dagli effetti a lungo termine dai campi elettromagnetici
a radiofrequenza e microonde, si afferma, tra l'altro: - a) sulla
base di un principio cautelativo intorno al quale si riscontra un
generale consenso, possono essere delineate strategie di abbattimento
dei livelli di esposizione presenti negli ambienti di vita e di
lavoro che comportino costi accettabili dalla comunità, anche per
mezzo della ricerca e l'applicazione di nuove tecnologie ... non
deve essere ulteriormente possibile che impianti radiotelevisivi
siano progettati in modo da irradiare direttamente all'interno di
edifici di civile abitazione; - b) la riduzione delle esposizioni
può essere adottata con modalità più restrittive in particolari
situazioni (ad esempio nel caso di esposizioni negli spazi destinati
all'infanzia e nelle strutture sanitarie)...
Nella nota aggiuntiva
dell'ISPESL allo stesso documento congiunto [4], si osserva: - "indicazioni
provenienti dall'epidemiologia e dalla sperimentazione, tra cui
quella di grande rilievo dovuta al recente studio sperimentale australiano,
spingono ad assumere valori guida più cautelativi rispetto ai valori
limite vigenti per gli effetti acuti. Conforta in questa direzione
il fatto che , per l'esposizione alle radiofrequenze, è tecnologicamente
ed economicamente possibile raggiungere una riduzione degli attuali
tetti massimi di esposizione, soprattutto nelle aree residenziali
e destinate all'infanzia o alle strutture sanitarie".
I due documenti sopra
richiamati, il documento congiunto ISPESL-ISS e la nota aggiuntiva
dell'ISPESL, sono stati indicati dalla Camera dei Deputati, con
mozione del 13 luglio 1999 [5], votata da tutti i gruppi parlamentari,
come i documenti di riferimento per la regolamentazione della materia
della protezione dei lavoratori e della popolazione dalle esposizioni
ai campi elettrici e magnetici e ai campi elettromagnetici.
Quanto richiamato
porta a ritenere che in materia di protezione dall'esposizione ai
campi elettromagnetici della popolazione, all'interno della quale
sono riconoscibili soggetti sensibili, bambini, anziani, malati,
debba essere adottato lo stesso principio di cautela e minimizzazione
adottato nella protezione dalle radiazioni ionizzanti, anche in
considerazione della numerosità dei soggetti che risultano esposti
alle emissioni degli impianti di radiofrequenza o microonde installati,
in particolare, in aree urbane.
Conseguentemente
appaiono applicabili al caso della esposizione della popolazione
alle radiazioni non ionizzanti, così come ai campi elettrici e magnetici
in bassa frequenza, i principi sopra richiamati numero 1 e 2.
1. Principio di giustificazione
Tale principio comporta
innanzitutto la giustificazione dell'esposizione, che deve soddisfare
due condizioni:
* 1.1 ogni esposizione
deve essere giustificata dal beneficio che ci si promette di ricavarne
* 1.2 deve essere
evitata ogni esposizione non necessaria
L'applicazione di
tale principio alle singole fattispecie concrete, cioè il riconoscimento
del ricorrere delle condizioni che facciano decidere per l'esposizione
delle persone o inducano a ritenere l'esposizione stessa non necessaria,
nella pratica è demandata ad un arbitro, cui sono riconosciute doti
di competenza e di imparzialità che ne garantiscono la funzione.
Ad esempio, nella
radioprotezione del paziente da radiazioni ionizzanti l'applicazione
del principio di giustificazione è in capo al medico radiologo.
In base al decreto legislativo n. 230/1995 [6], regolamento concernente
l'impiego delle radiazioni ionizzanti, ogni applicazione sanitaria,
di radiodiagnostica o di radioterapia, deve essere valutata dallo
specialista, il quale ha l'onere di discriminare i casi in cui i
rischi derivanti dall'applicazione delle radiazioni ionizzanti appaiono
compensati dai benefici attesi da tale applicazione. Per tale normativa:
nel caso di un esame TAC è del radiologo l'obbligo di capire se
la richiesta di esame sia giustificata o meno, in relazione alla
risoluzione del quesito diagnostico specifico, e se sia possibile
ricorrere a differenti tecniche diagnostiche di pari efficacia ai
fini dell'indagine [7].
Nella radioprotezione
dei lavoratori professionalmente esposti alle radiazioni ionizzanti
il principio di giustificazione trova una sua atipica applicazione
nella contrattazione tra datore di lavoro e lavoratore, i quali
convengono sull'opportunità dell'esposizione; ma tale deroga dal
ricorso a una decisione arbitrale e la sua sostituzione con una
decisione consensuale dell'esposizione è temperata, poiché la contrattazione
non è paritaria, dalla valutazione del medico autorizzato, il cui
parere favorevole è condizione necessaria, senza la quale l'esposizione
concordata non può aver luogo.
L'esposizione deve
essere non solo concordata ma necessaria, cioè tale che ai fini
per i quali la si prevede non possa essere sostituita da altri mezzi
o impieghi; all'uopo il medico autorizzato si avvale della valutazione
competente dell'esperto qualificato, una figura professionale che
ha appunto il compito di determinare le migliori, cioè più protezionistiche,
condizioni di esposizione o determinare soluzioni tecniche sostitutive
della esposizione. La funzione di esperto qualificato può essere
svolta, in modo talora più autorevole, da un Istituto autorizzato,
introdotto nel nostro ordinamento di protezione dalle radiazioni
ionizzanti dal dPR n. 185/1964 [8], e recentemente rivalutato in
sede di Unione Europea.
Il principio di giustificazione
trova applicazione in forma analoga, per ogni inquinante fisico,
chimico o biologico, nella sicurezza del lavoro, in base al D.Lgs.n.
19 settembre 1994 n. 626 [9], il quale all'art. 3 - Misure generali
di tutela, comma 1, lettera i), dispone: l'utilizzo limitato degli
agenti chimici, fisici e biologici, - che comprendono gli agenti
sospetti di effetti degenerativi a carattere stocastico non a soglia
-sui luoghi di lavoro.
Tale limitazione
dell'impiego degli agenti chimici, fisici e biologici - che di per
sé non costituisce ancora una estrinsecazione del principio di giustificazione
- assume il significato della condizione 1.2, sopra riportata, dello
stesso principio, ove la si inserisca nel contesto delle altre norme
dettate dallo stesso art. 3 comma 1, e in particolare delle seguenti,
che integrano la condizione 1.1, sopra riportata:
a) valutazione dei
rischi per la salute e la sicurezza; b) eliminazione dei rischi
in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico
e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo; c) riduzione
dei rischi alla fonte; d) programmazione della prevenzione mirando
ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le
condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché
l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro; e) sostituzione
di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso.
Il rinvio alla valutazione
arbitrale della giustificazione del rischio, è realizzato, nel contesto
del regolamento, 626/1994, dalle ulteriori lettere della norma richiamata:
l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per
motivi sanitari inerenti la sua persona; e dalle norme che prevedono
la valutazione del rischio, attraverso il datore di lavoro, da parte
del medico competente: Art. 4. - Obblighi del datore di lavoro,
del dirigente e del preposto. 1. Il datore di lavoro [....] valuta,
nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei
preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi
di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori,
ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a
rischi particolari. 6. Il datore di lavoro effettua la valutazione
di cui al comma 1 [....] in collaborazione con il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente,
nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa
consultazione del rappresentante per la sicurezza. Norme che rinviano,
appunto, ove ne ricorra la necessità, alla sorveglianza sanitaria
attuata dal medico competente, il quale - art. 17 comma 1 -: c)
esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro,
di cui all'art. 16; h) congiuntamente al responsabile del servizio
di prevenzione e protezione dai rischi, visita gli ambienti di lavoro
almeno due volte all'anno e partecipa alla programmazione del controllo
dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti
con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza.
Va sottolineato a
questo punto che la sorveglianza sanitaria, mentre è già prevista
nella protezione dalle radiazioni ionizzanti dalla normativa vigente,
tanto dal DPR n. 185/1964 quanto dal D.Lgs. n. 230/1995, non è ancora
obbligo di legge, sebbene sia prevista dal d.d.l. quadro sulla protezione
dai campi elettrici e magnetici e dai campi elettromagnetici approvato
dalla Camera dei Deputati con il n. 4816 [10] e sia prevista dallo
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla
protezione dei lavoratori dai campi elettrici e magnetici e dai
campi elettromagnetici, predisposto dal Ministero della Sanità d'intesa
con il Ministero dell'Ambiente, il Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale, il Ministero dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato, il Ministero delle Comunicazioni [11] e presentato
alla Camera dei Deputati e al Senato l'11 novembre 1999 in osservanza
della Mozione della Camera dei Deputati del 13 luglio 1999 (art.
6).
Tale orientamento
del Governo, in accordo con l'orientamento espresso dalla Camera
dei deputati con la richiamata mozione, votata dall'Aula il 13 luglio
1999 , induce a considerare le radiazioni non ionizzanti, le radiofrequenze
e le microonde, nonché i campi elettrici e magnetici a bassa frequenza,
alla luce del quadro normativo costituito dalle misure generali
e sanitarie del decreto legislativo n. 626/1994, agenti fisici il
cui impiego deve essere soggetto a giustificazione e a sorveglianza
sanitaria.
Tale connotazione
delle radiazioni non ionizzanti e dei campi elettrici e magnetici
a bassa frequenza permane, ovviamente, se dalla protezione dei lavoratori
si passa al campo della protezione della popolazione.
D'altra parte la
stessa connotazione delle radiazioni non ionizzanti aveva già trovato
riconoscimento nelle Linee guida IRPA-INIRC del 1988 [12], dove
veniva esplicitamente enunciato, con riferimento al campo di applicazione
concernente i campi elettromagnetici con frequenza tra 300 kHz e
300 GHz, il principio, sopra riportato al punto 1.2, di evitare
le esposizioni non necessarie.
Conseguentemente
il carattere di agente fisico con effetti degenerativi a carattere
stocastico, non a soglia, ha trovato riconoscimento nel nostro ordinamento,
con il decreto interministeriale 10 settembre 1998 n. 381, nel quale,
in premessa, si riporta.
Lo stesso carattere
è implicitamente attribuito ai campi elettrici e magnetici a frequenza
industriale nel nostro ordinamento, a seguito del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992 [13] che, all'art. 4 comma
2, prevede misure più cautelative di esposizione ai campi elettrici
e magnetici, in relazione a lunghe e reiterate esposizioni, che
interessino parte significativa della giornata.
In sede di applicazione
alla protezione della popolazione dalle radiazioni non ionizzanti,
radiofrequenze o microonde, in territorio urbano,
il principio di giustificazione
può essere riformulato come segue:
gli impianti che
comportano esposizione alle radiazioni non ionizzanti debbono:
a) essere preventivamente
giustificati, b) essere periodicamente riconsiderati,
alla luce dei benefici
che da essi derivano e tenuto conto dei possibili effetti degenerativi
a carattere stocastico, non a soglia, attribuibili, in via cautelativa
ancorchè non conclusivamente accertati, alle loro emissioni.
Allo stesso modo
il principio può essere formulato con riferimento all'esposizione
della popolazione ai campi elettrici e magnetici a bassa frequenza
e, in particolare, a frequenza industriale.
2. Principio di ottimizzazione
Una volta che l'esposizione
è stata giustificata, il rispetto de principi di cautela e di minimizzazione
dell'esposizione, impone che l'esposizione venga ottimizzata.
Nella radioprotezione
del paziente, nelle applicazioni delle radiazioni ionizzanti, il
principio di ottimizzazione trova una precisa articolazione: dall'utilizzazione
di apparecchiature che diano basse dosi, al programma di formazione
e aggiornamento dei responsabili di tali apparecchiature, alla programmazione
di controlli di qualità periodici sulle apparecchiature, etc. [7].
2.1 Principio ALATA
Tale articolazione
costituisce una applicazione del principio ALATA (As Low As Technologically
Achievable), per il quale le esposizioni vanno mantenute tanto più
basse quanto tecnologicamente possibile.
In base a tale principio,
al momento della installazione degli impianti emittenti, deve essere
verificato se lo stesso servizio per i quali gli impianti sono previsti,
può essere realizzato attraverso l'impiego di impianti o dispositivi
che realizzano condizioni di minore esposizione.
Come nella radioprotezione
del paziente, allo stesso modo il principio ALATA, deve essere applicato,
ai fini della minimizzazione dell'esposizione, nella utilizzazione
delle radiazioni non ionizzanti, che interessa la popolazione, all'interno
della quale, come già sottolineato, sono riconoscibili soggetti
sensibili.
2.1.1 - La utilizzazione
di apparecchiature, compresi dispositivi firmware e software, che
diano bassi livelli di esposizione;
2.1.2 - la formazione
e l'aggiornamento del personale tecnico dei gestori degli impianti
radiotrasmittenti;
2.1.3 - la programmazione
di controlli di qualità periodici sulle apparecchiature;
2.1.4 - la verifica
periodica dei livelli di esposizione generati dalle apparecchiature
nelle zone circostanti accessibili alla popolazione:
sono tutti momenti
di una attività di ottimizzazione che si conforma all'osservanza
del principio ALATA e che devono essere opportunamente verificati.
Assume particolare
rilievo in questo quadro l'applicazione del punto 2.1.1: la scelta
delle apparecchiature che comportino minori livelli di esposizione
non concerne soltanto la scelta di dispositivi di qualità o la migliore
progettazione degli impianti; ma riguarda anche l'adozione delle
più avanzate tecnologie, che risultino meno impattanti dal punto
di vista sanitario e ambientale, che si caratterizzano tanto nella
individuazione dell'hardware, quanto nella implementazione di dispositivi
firmware e software.
Una applicazione
di tale principio rivela tutta la sua efficacia protezionistica
nel campo delle reti di telefonia mobile: la scelta del protocollo
GSM costituisce un apparente progresso dal punto di vista radioprotezionistico:
la tecnologia digitale, che sostiene il protocollo GSM, consente
emissioni più contenute perché: * ciascun canale sostiene fino ad
otto collegamenti (anziché uno solo, come nella tecnologia analogica
che impiega il protocollo ETACS); * il dispositivo di trasmissione
discontinua (DTX) consente ai canali di operare con potenze immesse
di volta in volta determinate esclusivamente dalle necessità della
trasmissione (non così nella tecnologia analogica ETACS).
La rilevanza di tali
caratteristiche del protocollo GSM, in relazione al minore impatto
sanitario delle emissioni della telefonia GSM, è messa ben in evidenza
nel III documento tecnico, concernente la minimizzazione delle esposizioni,
della Conferenza Network italiani e ISPESL, aperta a Firenze il
12 giugno 1998 e conclusa a Napoli il 1 ottobre 1998, sottoscritto
il 22 dicembre 1998 [14].
Tuttavia la configurazione
di rete a celle calde, condivisa tanto dal protocollo ETACS che
da quello GSM, non ha consentito fin qui di realizzare un impatto
significativamente minore dal punto di vista sanitario e ambientale.
L'introduzione della
tecnologia a microcelle, per la copertura della rete di telefonia
mobile e, soprattutto, la sostituzione delle celle calde con microcelle,
tutte le volte che non sia in gioco la copertura ma soltanto lo
sviluppo del traffico, dovrebbe comportare una sensibile riduzione
dell'impatto. Dopotutto la microcella non ha impatto acustico, diversamente
dalla cella calda i cui impianti debbono essere climatizzati, non
ha impatto paesistico o paesaggistico, poiché non è montata su tralicci,
e genera campi elettromagnetici localmente meno intensi, data la
ridotta potenza immessa in antenna.
Una più sensibile
riduzione dei livelli massimi ambientali di campo elettromagnetico
si otterrebbe con la sostituzione della rete a celle calde con una
rete a microcelle. In tale ipotesi appare conseguibile l'obiettivo
di qualità indicato dal Consiglio Comunale di Venezia di livelli
di esposizione nelle zone accessibili alla popolazione, non superiori
a 0,5 V/m [15].
2.2 Principio ALARA
Un'altra articolazione
del principio di ottimizzazione è il principio ALARA (As Low As
Reasonably Achievable), per il quale l'esposizione deve essere mantenuta
al livello ragionevolmente più basso possibile.
Tale principio è
affermato, con applicazione alle radiazioni non ionizzanti, nella
Risoluzione del Parlamento europeo 5 maggio 1994, concernente la
protezione della popolazione dai campi elettromagnetici [16] e richiamato
nella Risoluzione dello stesso Parlamento 10 marzo 1999, concernente
la stessa materia [17].
C'è nell'implicazione
di ragionevolezza, un'implicita ammissione di rischio, temperata
dalla implicita valutazione del rapporto rischio-beneficio. Ancora
una volta, come nel caso del principio di giustificazione, la valutazione
non può che essere demandata ad un arbitro, che valuti di volta
in volta la corretta applicazione del principio stesso. Il quale
ultimo apparirebbe di scarsa efficacia, se non fosse accompagnato,
nell'applicazione, dal principio ALATA e dal principio di giustificazione,
tutti originati dal principio di cautela.
In ogni caso la valutazione
arbitrale troverà validazione nei risultati: In una esposizione
ottimizzata, i valori di esposizione reali dovranno risultare di
alcuni ordini di grandezza inferiori ai valori limite fissati dagli
standard protezionistici (ICNIRP)[7].
L'applicazione del
principio ALARA concerne la scelta ottimale del sito, dove insediare
l'impianto, che comporta una valutazione comparata del fondo elettromagnetico
e una ricerca delle disponibilità dei siti, alla quale può concorrere
efficacemente la partecipazione degli organismi di rappresentanza
di base dei cittadini.
3 Applicazione
L'applicazione dei
principi di minimizzazione, giustificazione e ottimizzazione comporta,
come si è visto, una valutazione di merito, variabile caso per caso,
che non può non essere discrezionale e deve perciò essere demandata
ad un arbitro.
Le parti, nelle fattispecie
che determinano l'insorgenza del rischio da esposizione ai campi
elettromagnetici, radiofrequenza o microonde, così come ai campi
elettrici e magnetici a frequenza industriale, sono:
* da una parte, le
licenziatarie dei servizi di radiodiffusione o radiocomunicazione
o di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica, * dall'altra,
la popolazione civile, che può risultare esposta in condizioni residenziali
o lavorative.
Arbitro non può che
essere la Pubblica Amministrazione e, in particolare il Comune,
che rappresenta sul territorio i contemperati interessi della collettività,
attraverso il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), cui compete la
valutazione dell'esposizione, che è esposizione di persone (non
esposizione dell'ambiente, che non rileva ai fini dell'osservanza
dei tetti di radiofrequenza, i quali sono tetti compatibili con
la salute umana, come recita la Legge n. 249/97 [18], ovvero tetti
di campo elettrico e magnetico, come risultano fissati dal DPCM
23 aprile 1992, citato). Una diversa attribuzione del ruolo arbitrale
a organismi esterni alla P.A. non avrebbe le necessarie garanzie
di terzietà. Così come una attribuzione a organismi diversi della
P.A. non rispetterebbe il principio di specializzazione, contenuto
nell'art. 97 secondo comma Cost.[19], in base al quale i compiti
amministrativi in materia sanitaria non possono essere attribuiti
se non alla Autorità Sanitaria: appunto il Sindaco, che si avvale
del SSN (T.U. delle leggi sanitarie [20], legge di riforma sanitaria
[21]).
Nell'ambito del SSN,
istituito con la citata legge di riforma sanitaria, la competenza
specialistica in ordine alla materia delle radiazioni non ionizzanti
(art. 6 lett. i) è attribuita all'Istituto Superiore di Sanità (art.
9) e all'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del
Lavoro (ISPESL), entrambi organi centrali del SSN (D.Lgs. n. 267/93
[22] e D.Lgs. n. 268/93 [23]). Quest'ultimo è presente su tutto
il territorio nazionale, attraverso i dipartimenti periferici (DPR
n. 441/94 [24]), e presta consulenza agli organi periferici del
SSN anche con riferimento all'impatto degli insediamenti produttivi
(DPR n. 619/80 [25]).
L'ISPESL svolge funzione
di consulenza nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali e dei
Comuni, in base a deliberazioni comunali [26], ai fini del procedimento
autorizzativo per la installazione e l'esercizio di impianti che
generano radiofrequenze e microonde. Nell'ambito di tale procedimento,
ove i Comuni abbiano assunto, con deliberazione di Giunta, atto
di indirizzo nei confronti degli uffici, nella valutazione istruttoria
la ottemperanza del principio di minimizzazione, stabilito dalla
vigente normativa, sarà verificata attraverso il rispetto contemporaneo
del principio di giustificazione e del principio di ottimizzazione,
secondo la estrinsecazione di tali principi sopra delineata.
ISPESL
All. 1
Allegato 1 Riferimenti
[1] D.M. 10 settembre
1998 n. 381, Regolamento recante i tetti di radiofrequenza compatibili
con la salute umana in attuazione dell'art.1 comma 6, lettera a),
numero 15, della Legge 31 luglio 1997 n. 249, art. 4 comma 1.
[2] Trattato di istituzione
della Comunità economica europea, Roma, 17 ottobre 1957, n. 1203,
Titolo XVI, art. 130 R
[3] Documento congiunto
dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro
(ISPESL) e dell'Istituto Superiore di Sanità sulla problematica
della protezione dei lavoratori e della popolazione dalle esposizioni
a campi elettrici e magnetici e a campi elettromagnetici a frequenza
compresa tra 0 Hz e 300 GHz, 29 gennaio 1998, Allegato a Fogli di
informazione ISPESL, IV, 1997, paragrafo 4.2
[4] Proposta dell'ISPESL
a seguito del Documento congiunto dell'Istituto Superiore per la
Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) e dell'Istituto Superiore
di Sanità sulla problematica della protezione dei lavoratori e della
popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici e a
campi elettromagnetici a frequenza compresa tra 0 Hz e 300 GHz,
3 marzo 1998, Allegato a Fogli di informazione ISPESL, IV, 1997,
paragrafo 2.
[5] Mozione 1-00360
della Commissione VIII della Camera dei Deputati della XIII legislatura
approvata in Aula il 13 luglio 1999, Atti parlamentari - Camera
dei Deputati 14 luglio 1999
[6] D.Lgs. n. 230/1995
[7] Iole Pinto (ASL
Siena), Valutazione del rischio di esposizione a N.I.R., Atti della
Conferenza promossa dal CODACONS, Il principio ALARA, Firenze 8
dicembre 1999, I Mostra della Regione Toscana "I colori della
Salute", Firenze, Fortezza da Basso, 4-8 dicembre, in pubblicazione.
[8] DPR n. 185/1964
[9] D.Lgs. 19 settembre
1994 n. 626, art. 3 e 17
[10] D.D.L. quadro
- Camera dei Deputati n. 4816 - Protezione dai campi elettrici e
magnetici e dai campi elettromagnetici di frequenza compresa tra
0 Hz e 300 GHz.
[11] Bozza di schema
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo ai
limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi
di qualità per la tutela della salute dei lavoratori professionalmente
esposti nei confronti dei campi elettromagnetici generati a frequenze
comprese tra 0 Hz e 300 GHz, Ministero Ambiente, 13 luglio 1999.
[12] IRPA -INIRC,
Guide lines, 1998, Exposures to electromagnetic fields, 300 kHz
- 300 GHz, General public, Health Physics, 1, 1989.
[13] DPCM 23 aprile
1992, art. 4, comma 2.
[14] III Gruppo di
lavoro della Conferenza Network italiani - ISPESL, Firenze 12 giugno
- Napoli 1 ottobre 1998, coordinatore scientifico Livio Giuliani,
Documento tecnico Criteri di minimizzazione attraverso protezioni,
tempo di esposizione, criteri di progettazione, protocollo ISPESL
22 dicembre 1998.
[15] Consiglio Comunale
di Venezia, Mozione 21 novembre 1999, Venezia, Atti del Consilio
Comunale, 1999.
[16] Parlamento della
Unione Europea, Risoluzione 5 maggio 1994.
[17] Parlamento della
Unione Europea, Risoluzione 10 marzo 1999.
[18] Legge 31 luglio
1997 n. 249, art. 1, comma 6, lettera a), numero 15.
[19] Costituzione
della Repubblica Italiana, G.U. 27 dicembre 1947 n. 298, art. 97
comma 2
[20] Testo Unico
delle leggi sanitarie, R.D. n. 1265/1934
[21] Legge 23 dicembre
1978 n. 833,
[22] D.Lgs. 30 giugno
1993 n. 267, art. 1 . [23] D.Lgs. 30 giugno 1993 n. 268, art. 1
[24] DPR 14 aprile
1994 n. 441, art. 8
[25] DPR 31 luglio
1980 n. 619, art. 3, comma 2, numero 6).
[26] Giunta Comunale
di Venezia, Deliberazione 21 ottobre 1999
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