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PETIZIONE POPOLARE
DEGLI ABITANTI DEL QUARTIERE SOCCAVO CONTRO L'INSTALLAZIONE DI UN
RIPETITORE PER LA TELEFONIA CELLULARE IN VIA TEVERE 21/E - NAPOLI
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Egr. Signor SINDACO
di Napoli
MARONE
Egr. Assessore all'Ambiente
DI PALMA
Egr. Assessore all'Edilizia
LEPORE
Servizio Sicurezza Abitativa
All'A.S.L.
NAPOLI 1
Dipartimento Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica d.ssa
G. Amispergh Via Chiatamone, 33
NAPOLI
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Spett.le
Regione Campania
Egr.
Presidente ANTONIO BASSOLINO
Spett.le
ISPESL
Egr.
Signor Prefetto di Napoli
Alla
RAI Redazione TG3 Regional
A "La Repubblica" "Il Mattino"
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Ill.mo Procuratore della Repubblica di Napoli
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Al Ministro dell'Ambiente
piazza Venezia 11 - 00187 ROMA
p.conoscenza a:
CODACONS
ITALIA NOSTRA
ASSOCOND
ASS. DIRITTI UMANI
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W.W.F.
ITALIA
GREENPEACE
LEGAMBIENTE
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Oggetto: Petizione degli abitanti del quartiere Soccavo contro
l'installazione di un ripetitore per la telefonia cellulare in
via Tevere n.21/E - Napoli.
Gli abitanti di
Soccavo vivono in costante stato di allarme e preoccupazione per
l'installazione delle antenne elettromagnetiche che spuntano,
non a caso, improvvisamente nel pieno della calura estiva di agosto.
I cittadini devono subire la prepotente ingerenza delle compagnie
telefoniche e la disattenzione dell'amministrazione oltre che
l'ambiguità di una particolare "specie" di amministratori condominiali.
In via Tevere n.21 a pochi metri dalla scuola media "Bracco" e
dal 65.o circolo (scuola elementare e materna) è stato installato
l'ennesimo ripetitore per la telefonia cellulare della società
Blu. Come risulta essere costume ormai consolidato, i cittadini
che debbono sopportare tali impianti vengono a sapere dell'installazione
solo al momento in cui i lavori cominciano ad essere visibili
in quanto né la società espone il prescritto cartello con l'indicazione
del numero di autorizzazione del Comune né tantomeno il Comune
si preoccupa di sentire e/o informare i cittadini.
PREMESSO CHE:
-
nel quartiere (densamente popolato) in cui viviamo esistono
a pochi metri di distanza altre due antenne/ripetitori;
-
LA INSTALLAZIONE DI UNA ANTENNA DI CUI TRATTASI - secondo i
più aggiornati studi e ricerche scientifiche - comporta DANNO
ALLA SALUTE ANCHE DEGLI ABITANTI DEGLI IMMOBILI VICINI;
-
nelle immediate vicinanze del neo impianto sono presenti ben
3 scuole (media, elementare e materna) e che il quartiere è
densamente abitato con una particolare incidenza della popolazione
infantile particolarmente a rischio;
-
a poche centinaia di metri è ubicata una casa di cura "Villa
Cintia" nelle cui immediate vicinanze esistono già due ripetitori;
-
LA INSTALLAZIONE DI DETTE ANTENNE NON PUO' ESSERE CONSIDERATA
UN'OPERA DI PUBBLICA UTILITA' (Corte di Cass.10.10.83 n.301)
in quanto la telefonia cellulare non è assimilabile alla telefonia
di base e NON HA NATURA DI PUBBLICA UTILITA' essendo solamente
un servizio diretto A CATEGORIA RISTRETTE DI UTENTI rientrando,
quindi, solamente tra i servizi di interesse economico generale
ai sensi dell'art.90 del Trattato CEE (TAR Lazio sentenza n.3335/98);
-
nel procedere al rilascio della autorizzazioni amministrative
all'installazione non si è tenuto in alcun conto del parere
dei cittadini residenti, né si è svolto alcun accertamento circa
la presenza di soggetti sensibili (quali portatori di pace maker,
bambini, persone con patologie mediche incompatibili con i campi
elettromagnetici, ec.)
-
sono
altissime le probabilità che i campi elettromagnetici prodotti
dagli impianti in questione siano dannosi per la salute umana,
soprattutto in relazione alle esposizioni a lungo termine, con
l'aumento di casi, in particolare di cancro e leucemia infantile;
-
è
ormai noto che gli immobili che si trovano nei pressi degli
impianti per la telefonia cellulare subiscono un rilevante deprezzamento
(DANNO PATRIMONIALE CERTO E QUANTIFICABILE);
-
gli edifici della GESCAL non sono antisismici per cui per le
norme antisismiche in vigore (legge 1086 del 5.11.71 e legge
2.2.74) le costruzioni di opere in ferro sui tetti necessitano
della preventiva certificazione di collaudo del Genio Civile;
-
l'impianto
di che trattasi ha un peso di 5 TONNELLATE (n.3 armadi BTS,
n.3 armadi per batterie su griglie, n.1 palo metallico di mt.7,50
munito di scala, n.3 antenne direzionali) che grava su una piccola
porzione condominiale dell'isolato 45 GESCAL, compromettendo
oltre la staticità dell'intero corpo-fabbrica 45 anche, in caso
di cedimento strutturale dello stesso, gli edifici adiacenti;
-
il suddetto ripetitore è stato installato "in modo subdolo e
clandestino" in quanto gli operai si sono spacciati per addetti
alla pulizia e che la società non ha affisso il cartello di
inizio lavori con le prescritte indicazioni dell'autorizzazione
comunale e del direttore dei lavori e che esistono delle palesi
irregolarità a carico dell'amministratore in merito alla delibera
assembleare della scala e) dell'edificio 45 di via Tevere;
-
deve essere considerata la necessità di garantire adeguata protezione
al diritto alla salute (diritto inviolabile e indisponibile
tutelato dalla Costituzione) e all'integrità fisica minata,
sulla base delle attuali cognizioni medico-scientifiche in materia,
dalla esposizione continuativa ed ininterrotta alle irradiazioni
di onde elettromagnetiche e che tale diritto prevale di gran
lunga sull'interesse commerciale di dette società concessionarie
di servizi telefonia mobili; tutto
ciò premesso
ESPONGONO
CHE:
- la Cassazione
SS.UU. 6.10.79 n.5172 e la Corte Cost.88/79 hanno ammesso la
compromissione arrecata alla salute ed all'ambiente a causa
dei campi elettromagnetici creati dagli impianti in questione
che, secondo la letteratura medica hanno, tra l'altro, anche
effetti cancerogeni;
- anche il Ministero
dei LL.PP. con D.M. 381/98 ha riconosciuto tali effetti nocivi
per la salute umana;
- il Pretore
di Bologna ha emesso recente sentenza n.627 del 13.4.99 in cui
ordina la sospensione e la rimozione di un ripetitore su di
una porzione di lastrico solare;
- la sentenza
29.11.99 Corte di Cassazione sez.I pen. ha sancito che il fenomeno
noto come elettromagnetismo è riconducibile alla previsione
dell'art.674 c.p. "getto pericoloso di cose";
- l'art.9 Legge
Regionale Lazio n.56/89 sancisce che "per gli impianti collocati
su stabili di civile abitazione è necessaria l'autorizzazione
della ASL previo parere dell'ISPESL (Istituto Superiore per
la prevenzione e la sicurezza del lavoro)";
- sono state
presentate alla Circoscrizione di Soccavo prot.457 del 31.5.2000
una raccolta di firme intese a prevenire l'installazione del
suddetto ripetitore;
- da "La Repubblica"
del 7.9.00 si è appreso che il Tribunale di Napoli ha bloccato
un ripetitore telefonico della Nortel Network a Bagnoli via
Caio Asinio Pollione;
PER
QUANTO ESPOSTO
CHIEDONO
- l'immediata
sospensione e conseguente rimozione dell'antenna edificata su
il suddetto edificio sito in via Tevere n.21/e;
- la revoca dell'autorizzazione
comunale n.276 del 2.5.2000 della pratica edilizia n.995/99;
- la revoca del
parere rilasciato dalla ASL NA1 prot.70 del 31.1.2000 in quanto
carente del parere preventivo dell'ISPELS e in difformità dell'art.5
del protocollo d'intesa del febbraio '99 per la stretta vicinanza
all'edificio di che trattasi di ben 3 scuole;
- una ordinanza
del sindaco di sospensione e rimozione dell'antenna di cui sopra,
visto che l'art.38, comma 2, della Legge 8.6.90, n.142, attribuisce
al Sindaco la competenza ad adottare ordinanze contingibili
ed urgenti in materia, tra l'altro, di sanità ;
- la sospensione
delle autorizzazione per i nuovi impianti e la disposizione
di una attenta verifica e revisione dei progetti in corso di
realizzazione;
- un tempestivo
intervento , al fine di impedire l'ulteriore degrado delle condizioni
ambientali e del danno alla salute pubblica, eseguendo il censimento
di tutti gli impianti elettromagnetici e l'immediata dismissione
di quelli pericolosi per la salute pubblica;
- un monitoraggio
che accerti l'entità dei danni causati alle persone delle antenne
elettromagnetiche già installate e funzionanti;
- l'accertamento
delle eventuali responsabilità, anche penali, commissive ed
omissive, in relazione ai fatti esposti;
- il risarcimento
di ogni eventuale danno, subito e subendo, causato al cittadino
dall'attività delle antenne elettromagnetiche;
- la misurazione
dei campi elettrici e magnetici, a spese del Comune(tanto solerte
nel concedere autorizzazioni), nonché di distanze relative agli
impianti esistenti in zona (via Piave, nella prima curva salendo
verso corso Europa, in via Epomeo di fianco alla Villa Cintia),
e di ogni altro impianto non visibile alla cittadinanza ma funzionante;
n il rispetto del principio "neminem laedere";
- che i comitati
e le altre associazioni di tutela dei diritti dei cittadini
e dell'ambiente partecipino alla scelta dei siti ed ai procedimenti
amministrativi relativi all'installazione di qualsiasi impianto
fonte di onde elettromagnetiche;
- che possa essere
concessa una riduzione dell'imposta comunale ICI per le abitazioni
che in conseguenza all'installazione di fonti elettromagnetiche
nelle loro vicinanze hanno subito un deprezzamento del valore
di mercato, con relativo aumento dell'imposta ai proprietari
degli immobili che per pura speculazione hanno consentito l'utilizzo
dei propri fabbricati;
- che vengano
individuati corridoi tecnologici per gli elettrodotti e per
tali fonti elettromagnetiche al fine di tenere al di sotto della
soglia di rischio individuata dagli studi medici e scientifici
accreditati, i valori del campo elettromagnetico.
| n.progr |
Nome
e cognome |
indirizzo |
firma |
Estremi
documento riconoscimento |
| 1 |
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DIFFIDANO
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Gli
Organismi e/o Enti in indirizzo a pronunciarsi sulle suddette
richieste entro il termine di trenta giorni dal ricevimento
del presente atto con avvertenza che in difetto provvederanno
alla tutela dei propri diritti ed interessi, e in quelli rappresentati,
anche in sede giurisdizionale.
-
L'ASL NA 1 a sospendere il collaudo di detto impianto in attesa
di tali pronunzie.
La
presente diffida è inoltrata anche agli effetti dell'articolo 328
del codice penale così come modificato dall'art.16 della Legge 26.4.90
n.86, che punisce con la reclusione fino ad un anno e con la multa
fino a due milioni il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di pubblico
servizio che entro trenta giorni dalla richiesta non compie l'atto
del suo ufficio e non risponda per esporre le ragioni del suo ritardo.
Il presente
atto si compone di pagine ivi inclusa la presente.
Si ringrazia.
Napoli,
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