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PETIZIONE POPOLARE DEGLI ABITANTI DEL QUARTIERE SOCCAVO CONTRO L'INSTALLAZIONE DI UN RIPETITORE PER LA TELEFONIA CELLULARE IN VIA TEVERE 21/E - NAPOLI


Egr. Signor SINDACO di Napoli
MARONE

Egr. Assessore all'Ambiente
DI PALMA

Egr. Assessore all'Edilizia
LEPORE
Servizio Sicurezza Abitativa

All'A.S.L. NAPOLI 1
Dipartimento Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica d.ssa G. Amispergh Via Chiatamone, 33
NAPOLI


  Spett.le Regione Campania

  Egr. Presidente ANTONIO BASSOLINO

  Spett.le ISPESL

  Egr. Signor Prefetto di Napoli

 

  Alla RAI Redazione TG3 Regional
  A "La Repubblica" "Il Mattino"


Ill.mo Procuratore della Repubblica di Napoli

Al Ministro dell'Ambiente
piazza Venezia 11 - 00187 ROMA

p.conoscenza a:
CODACONS
ITALIA NOSTRA
ASSOCOND
ASS. DIRITTI UMANI

 

 

  W.W.F. ITALIA
  GREENPEACE
  LEGAMBIENTE


Oggetto: Petizione degli abitanti del quartiere Soccavo contro l'installazione di un ripetitore per la telefonia cellulare in via Tevere n.21/E - Napoli.

Gli abitanti di Soccavo vivono in costante stato di allarme e preoccupazione per l'installazione delle antenne elettromagnetiche che spuntano, non a caso, improvvisamente nel pieno della calura estiva di agosto. I cittadini devono subire la prepotente ingerenza delle compagnie telefoniche e la disattenzione dell'amministrazione oltre che l'ambiguità di una particolare "specie" di amministratori condominiali. In via Tevere n.21 a pochi metri dalla scuola media "Bracco" e dal 65.o circolo (scuola elementare e materna) è stato installato l'ennesimo ripetitore per la telefonia cellulare della società Blu. Come risulta essere costume ormai consolidato, i cittadini che debbono sopportare tali impianti vengono a sapere dell'installazione solo al momento in cui i lavori cominciano ad essere visibili in quanto né la società espone il prescritto cartello con l'indicazione del numero di autorizzazione del Comune né tantomeno il Comune si preoccupa di sentire e/o informare i cittadini.

PREMESSO CHE:

  • nel quartiere (densamente popolato) in cui viviamo esistono a pochi metri di distanza altre due antenne/ripetitori;
  • LA INSTALLAZIONE DI UNA ANTENNA DI CUI TRATTASI - secondo i più aggiornati studi e ricerche scientifiche - comporta DANNO ALLA SALUTE ANCHE DEGLI ABITANTI DEGLI IMMOBILI VICINI;
  • nelle immediate vicinanze del neo impianto sono presenti ben 3 scuole (media, elementare e materna) e che il quartiere è densamente abitato con una particolare incidenza della popolazione infantile particolarmente a rischio;
  • a poche centinaia di metri è ubicata una casa di cura "Villa Cintia" nelle cui immediate vicinanze esistono già due ripetitori;
  • LA INSTALLAZIONE DI DETTE ANTENNE NON PUO' ESSERE CONSIDERATA UN'OPERA DI PUBBLICA UTILITA' (Corte di Cass.10.10.83 n.301) in quanto la telefonia cellulare non è assimilabile alla telefonia di base e NON HA NATURA DI PUBBLICA UTILITA' essendo solamente un servizio diretto A CATEGORIA RISTRETTE DI UTENTI rientrando, quindi, solamente tra i servizi di interesse economico generale ai sensi dell'art.90 del Trattato CEE (TAR Lazio sentenza n.3335/98);
  • nel procedere al rilascio della autorizzazioni amministrative all'installazione non si è tenuto in alcun conto del parere dei cittadini residenti, né si è svolto alcun accertamento circa la presenza di soggetti sensibili (quali portatori di pace maker, bambini, persone con patologie mediche incompatibili con i campi elettromagnetici, ec.)
  • sono altissime le probabilità che i campi elettromagnetici prodotti dagli impianti in questione siano dannosi per la salute umana, soprattutto in relazione alle esposizioni a lungo termine, con l'aumento di casi, in particolare di cancro e leucemia infantile;
  • è ormai noto che gli immobili che si trovano nei pressi degli impianti per la telefonia cellulare subiscono un rilevante deprezzamento (DANNO PATRIMONIALE CERTO E QUANTIFICABILE);
  • gli edifici della GESCAL non sono antisismici per cui per le norme antisismiche in vigore (legge 1086 del 5.11.71 e legge 2.2.74) le costruzioni di opere in ferro sui tetti necessitano della preventiva certificazione di collaudo del Genio Civile;
  • l'impianto di che trattasi ha un peso di 5 TONNELLATE (n.3 armadi BTS, n.3 armadi per batterie su griglie, n.1 palo metallico di mt.7,50 munito di scala, n.3 antenne direzionali) che grava su una piccola porzione condominiale dell'isolato 45 GESCAL, compromettendo oltre la staticità dell'intero corpo-fabbrica 45 anche, in caso di cedimento strutturale dello stesso, gli edifici adiacenti;
  • il suddetto ripetitore è stato installato "in modo subdolo e clandestino" in quanto gli operai si sono spacciati per addetti alla pulizia e che la società non ha affisso il cartello di inizio lavori con le prescritte indicazioni dell'autorizzazione comunale e del direttore dei lavori e che esistono delle palesi irregolarità a carico dell'amministratore in merito alla delibera assembleare della scala e) dell'edificio 45 di via Tevere;
  • deve essere considerata la necessità di garantire adeguata protezione al diritto alla salute (diritto inviolabile e indisponibile tutelato dalla Costituzione) e all'integrità fisica minata, sulla base delle attuali cognizioni medico-scientifiche in materia, dalla esposizione continuativa ed ininterrotta alle irradiazioni di onde elettromagnetiche e che tale diritto prevale di gran lunga sull'interesse commerciale di dette società concessionarie di servizi telefonia mobili; tutto ciò premesso

ESPONGONO CHE:

  • la Cassazione SS.UU. 6.10.79 n.5172 e la Corte Cost.88/79 hanno ammesso la compromissione arrecata alla salute ed all'ambiente a causa dei campi elettromagnetici creati dagli impianti in questione che, secondo la letteratura medica hanno, tra l'altro, anche effetti cancerogeni;
  • anche il Ministero dei LL.PP. con D.M. 381/98 ha riconosciuto tali effetti nocivi per la salute umana;
  • il Pretore di Bologna ha emesso recente sentenza n.627 del 13.4.99 in cui ordina la sospensione e la rimozione di un ripetitore su di una porzione di lastrico solare;
  • la sentenza 29.11.99 Corte di Cassazione sez.I pen. ha sancito che il fenomeno noto come elettromagnetismo è riconducibile alla previsione dell'art.674 c.p. "getto pericoloso di cose";
  • l'art.9 Legge Regionale Lazio n.56/89 sancisce che "per gli impianti collocati su stabili di civile abitazione è necessaria l'autorizzazione della ASL previo parere dell'ISPESL (Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro)";
  • sono state presentate alla Circoscrizione di Soccavo prot.457 del 31.5.2000 una raccolta di firme intese a prevenire l'installazione del suddetto ripetitore;
  • da "La Repubblica" del 7.9.00 si è appreso che il Tribunale di Napoli ha bloccato un ripetitore telefonico della Nortel Network a Bagnoli via Caio Asinio Pollione;

PER QUANTO ESPOSTO
CHIEDONO

  • l'immediata sospensione e conseguente rimozione dell'antenna edificata su il suddetto edificio sito in via Tevere n.21/e;
  • la revoca dell'autorizzazione comunale n.276 del 2.5.2000 della pratica edilizia n.995/99;
  • la revoca del parere rilasciato dalla ASL NA1 prot.70 del 31.1.2000 in quanto carente del parere preventivo dell'ISPELS e in difformità dell'art.5 del protocollo d'intesa del febbraio '99 per la stretta vicinanza all'edificio di che trattasi di ben 3 scuole;
  • una ordinanza del sindaco di sospensione e rimozione dell'antenna di cui sopra, visto che l'art.38, comma 2, della Legge 8.6.90, n.142, attribuisce al Sindaco la competenza ad adottare ordinanze contingibili ed urgenti in materia, tra l'altro, di sanità ;
  • la sospensione delle autorizzazione per i nuovi impianti e la disposizione di una attenta verifica e revisione dei progetti in corso di realizzazione;
  • un tempestivo intervento , al fine di impedire l'ulteriore degrado delle condizioni ambientali e del danno alla salute pubblica, eseguendo il censimento di tutti gli impianti elettromagnetici e l'immediata dismissione di quelli pericolosi per la salute pubblica;
  • un monitoraggio che accerti l'entità dei danni causati alle persone delle antenne elettromagnetiche già installate e funzionanti;
  • l'accertamento delle eventuali responsabilità, anche penali, commissive ed omissive, in relazione ai fatti esposti;
  • il risarcimento di ogni eventuale danno, subito e subendo, causato al cittadino dall'attività delle antenne elettromagnetiche;
  • la misurazione dei campi elettrici e magnetici, a spese del Comune(tanto solerte nel concedere autorizzazioni), nonché di distanze relative agli impianti esistenti in zona (via Piave, nella prima curva salendo verso corso Europa, in via Epomeo di fianco alla Villa Cintia), e di ogni altro impianto non visibile alla cittadinanza ma funzionante; n il rispetto del principio "neminem laedere";
  • che i comitati e le altre associazioni di tutela dei diritti dei cittadini e dell'ambiente partecipino alla scelta dei siti ed ai procedimenti amministrativi relativi all'installazione di qualsiasi impianto fonte di onde elettromagnetiche;
  • che possa essere concessa una riduzione dell'imposta comunale ICI per le abitazioni che in conseguenza all'installazione di fonti elettromagnetiche nelle loro vicinanze hanno subito un deprezzamento del valore di mercato, con relativo aumento dell'imposta ai proprietari degli immobili che per pura speculazione hanno consentito l'utilizzo dei propri fabbricati;
  • che vengano individuati corridoi tecnologici per gli elettrodotti e per tali fonti elettromagnetiche al fine di tenere al di sotto della soglia di rischio individuata dagli studi medici e scientifici accreditati, i valori del campo elettromagnetico.
n.progr Nome e cognome indirizzo firma Estremi documento riconoscimento
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DIFFIDANO

  • Gli Organismi e/o Enti in indirizzo a pronunciarsi sulle suddette richieste entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del presente atto con avvertenza che in difetto provvederanno alla tutela dei propri diritti ed interessi, e in quelli rappresentati, anche in sede giurisdizionale.
  • L'ASL NA 1 a sospendere il collaudo di detto impianto in attesa di tali pronunzie.
La presente diffida è inoltrata anche agli effetti dell'articolo 328 del codice penale così come modificato dall'art.16 della Legge 26.4.90 n.86, che punisce con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a due milioni il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che entro trenta giorni dalla richiesta non compie l'atto del suo ufficio e non risponda per esporre le ragioni del suo ritardo.

Il presente atto si compone di pagine ivi inclusa la presente.

Si ringrazia.

Napoli,


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